Il Ministero dell’Interno condannato per i respingimenti a catena illeciti

23.01.2021

L'articolo 10 della Costituzione Italiana recita:

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un cittadino pakistano e condanna il ministero dell'Interno, a causa del comportamento delle autorità. Questo crea un precedente, per migliaia di esseri umani che hanno sofferto respingimenti illegittimi a catena, sistema ben consolidato fino a paesi non UE, nel terribile e maledetto game. La vittima è stata respinta fino alla Bosnia, ripassando attraverso Slovenia e Croazia.

L'ordinanza emessa il 18 gennaio 2021, grazie alla testimonianza raccolta da Border Violence Monitoring Network (BVMN) e dal giornalista Martin Gottske, sancisce l'illegittimità della procedura di riammissione attuata al confine sloveno sulla base di un accordo tra Italia e Slovenia nel 1996, mai ratificato dal Parlamento italiano. Sottolineando il fatto che tale procedura è in netta violazione del diritto internazionale, europeo ed interno che regolano l'accesso alla procedura di asilo, gli interessati non ricevono alcun documento cartaceo ed è attuata senza previo esame delle situazioni individuali, quindi con chiara lesione del diritto di difesa e del diritto alla presentazione di un ricorso effettivo garantito dall'art. 24 Cost. In più, la procedura è effettuata priva di ordine dell'autorità giudiziaria, infine in contrasto con l'obbligo di non refoulement verso quelle Nazioni a rischio di trattamenti inumani e degradanti

In diretta applicazione dell'art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a fare immediato ingresso in Italia per avere accesso alla procedura di esame della protezione internazionale, accesso negato proprio dal comportamento non consono dalle forze dell'ordine italiane.

Per altri approfondimenti lascio l'ordinanza in pdf: