Referendum magistratura: ragioni del sì e del no a confronto tra indipendenza e riforma costituzionale

17.03.2026

Io ho già maturato una mia posizione personale, ma in questo articolo desidero offrire, nel mio piccolo, uno spazio di analisi che consenta a chi legge di orientarsi in modo consapevole. Nel mio blog, infatti, evito deliberatamente letture unilaterali: il diritto, soprattutto quando tocca gli equilibri costituzionali, merita sempre uno sguardo lucido, ponderato e rispettoso della complessità. Quando si parla di magistratura, il rischio di cedere a letture ideologiche è sempre dietro l'angolo, e proprio per questo ritengo doveroso ricostruire con rigore le ragioni di entrambe le posizioni, senza semplificazioni.

Il referendum costituzionale sulla magistratura incide su uno dei pilastri dello Stato di diritto. Non si tratta di una riforma tecnica, ma di una scelta che tocca direttamente l'equilibrio tra poteri, la funzione della giurisdizione e la tutela effettiva dei diritti fondamentali. La Costituzione, agli artt. 101 e 104, configura la magistratura come un ordine autonomo e indipendente, mentre l'art. 111 consacra il principio del giusto processo, fondato sulla terzietà del giudice e sul contraddittorio tra accusa e difesa. È in questo spazio, delicato e non privo di tensioni, che si inserisce il confronto tra il "sì" e il "no".

Le ragioni del "sì" si fondano su un'idea di coerenza tra modello costituzionale e realtà processuale. Se il processo penale è strutturato in senso accusatorio, con una dialettica tra parti contrapposte, allora – secondo i sostenitori della riforma – appare problematico che giudice e pubblico ministero appartengano al medesimo ordine e condividano un medesimo percorso professionale. La separazione delle carriere viene dunque letta come un completamento del disegno dell'art. 111 Cost., idoneo a rafforzare non solo la terzietà sostanziale del giudice, ma anche la sua percezione esterna, elemento tutt'altro che secondario in una democrazia.

A ciò si aggiunge un secondo argomento, legato al funzionamento dell'autogoverno. Le criticità emerse negli ultimi anni, in particolare all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno alimentato la convinzione che l'attuale sistema necessiti di una revisione profonda. La previsione di due distinti organi di autogoverno – uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti – viene interpretata come uno strumento per ridurre le dinamiche correntizie, aumentare la trasparenza e rafforzare criteri meritocratici nelle nomine. In questa prospettiva, la riforma non sarebbe diretta contro la magistratura, ma contro alcune sue degenerazioni interne.

Un ulteriore profilo favorevole riguarda la responsabilità. In una lettura costituzionalmente orientata, ogni potere pubblico deve essere accompagnato da adeguati contrappesi. L'art. 28 Cost. sancisce la responsabilità dei funzionari pubblici, e una parte della dottrina ritiene che anche la magistratura, pur nella sua autonomia, debba essere inserita in un sistema più chiaro di responsabilità disciplinare, eventualmente rafforzato attraverso organi più specializzati, come l'ipotizzata Alta Corte disciplinare.

Di contro, le ragioni del "no" si radicano in una concezione altrettanto solida e costituzionalmente fondata dell'indipendenza della magistratura. L'unità dell'ordine giudiziario non è vista come una mera scelta organizzativa, ma come una garanzia sostanziale. Il pubblico ministero, nel modello vigente, non è una parte nel senso politico del termine, ma un magistrato che agisce nell'interesse della legge, con l'obbligo di esercitare l'azione penale e con una cultura comune a quella del giudice. Separare le carriere significherebbe, secondo questa impostazione, spezzare tale unità e modificare profondamente l'identità della funzione requirente.

Il timore più rilevante riguarda il possibile indebolimento del pubblico ministero. Pur in assenza di un'esplicita subordinazione all'esecutivo nella riforma sottoposta a referendum, molti ritengono che la separazione costituisca il primo passo verso una progressiva differenziazione di status e, nel lungo periodo, verso una maggiore esposizione del PM a influenze esterne. In altre parole, il problema non è soltanto ciò che la riforma dice oggi, ma ciò che potrebbe consentire domani.

Un'altra obiezione riguarda l'effettiva utilità della riforma rispetto ai problemi concreti della giustizia italiana. La durata eccessiva dei processi, la carenza di risorse, le diseguaglianze territoriali e le inefficienze organizzative non sembrano trovare soluzione nella separazione delle carriere. In questa prospettiva, si rischierebbe di intervenire sulla Costituzione senza incidere realmente sulle criticità che i cittadini percepiscono ogni giorno.

Vi è poi una riflessione più profonda, di natura culturale. Se il pubblico ministero viene progressivamente assimilato a una parte contrapposta alla difesa, si potrebbe determinare una trasformazione del processo penale in senso più competitivo e meno orientato alla ricerca della verità. In un contesto già segnato da forte esposizione mediatica e da tensioni sociali, questo mutamento potrebbe incidere sull'equilibrio tra esigenze repressive e garanzie difensive, con ricadute non trascurabili sui diritti fondamentali.

Il confronto tra "sì" e "no" non è, dunque, uno scontro tra modernità e conservazione, né tra riformisti e difensori dello status quo. È, piuttosto, un confronto tra due diverse concezioni di garanzia. Da un lato, chi ritiene che la tutela dei diritti passi attraverso una più netta distinzione dei ruoli e una riforma dell'autogoverno; dall'altro, chi considera prioritaria la salvaguardia dell'unità della magistratura come presidio contro ogni possibile pressione politica.

In definitiva, la scelta referendaria impone una valutazione di equilibrio. Non si tratta di stabilire se la magistratura debba essere più forte o più debole, ma di comprendere quale assetto sia più idoneo a garantire, nel lungo periodo, indipendenza, imparzialità ed effettività della tutela giurisdizionale. È una decisione che richiede consapevolezza, non slogan. Ed è proprio su questa consapevolezza che si misura, ancora una volta, la qualità della nostra democrazia costituzionale.

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