#RiformaGiustizia: i 14 punti salienti nel nuovo processo penale
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la riforma della giustizia, proposta dalla guardasigilli Marta Cartabia, "delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello" (A.C. 2435); sostanzialmente punta a riformare 14 punti chiave.
Analizziamoli uno per uno.
Prescrizione
Resta in vigore quella seguito della sentenza di primo grado (indifferentemente per condanna o assoluzione); però i processi d'appello dovranno durare massimo due anni; invece un anno per quelli dinnanzi alla Corte di Cassazione, ma prevede proroghe di un anno e sei mesi in appello se i procedimenti sono particolarmente complessi e inerenti a gravi reati. Trascorsi tali termini non si potrà più procedere, sono esclusi i reati imprescrittibili (con pena dell'ergastolo).
Digitalizzazione e processo penale telematico
Prevede azioni per la digitalizzazione dei processi, per esempio il deposito di atti e le notifiche potranno effettuarsi con strumenti informatici.
Indagini e udienza preliminare
Il P.M. potrà richiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo se dagli elementi acquisiti si prevede una condanna in modo ragionevole.
Termini di durata delle indagini
Le indagini dureranno in base alla gravità dei reati commessi.
Discovery
Alla scadenza del termine massimo delle indagini, salvo il segreto investigativo, scatterà discovery degli atti a garanzia dell'indagato e della vittima.
Iscrizione della notizia di reato
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato non potrà avere ripercussioni in ambito civile e amministrativo.
Udienza preliminare
La celebrazione dell'udienza preliminare sarà limitata a reati di particolare gravità, con contemporaneo ampliamento delle ipotesi di citazione diretta a giudizio. La sentenza di non luogo a procedere si avrà quando gli elementi acquisiti non prevedono una condanna certa.
Appello
È previsto sia per il P.M. che per imputato avverso. Sono previste ipotesi tassative di inappellabilità per le sentenze di primo grado.
Cassazione
Si potrà adottare un nuovo strumento straordinario per l'impugnazione davanti alla Cassazione col fine di eseguire le sentenze CEDU. È contemplata la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, mantenendo salva un'eventuale istanza con discussione orale in pubblica udienza, ovvero in camera di consiglio partecipata.
Patteggiamento
Quando la pena detentiva da applicare oltrepassi i due anni (patteggiamento allargato), l'accordo potrà riguardare le pene accessorie e la loro durata, nonché la confisca facoltativa la determinazione del suo oggetto ed ammontare.
Giudizio abbreviato
Nel giudizio abbreviato la pena inflitta potrà essere maggiormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.
Querela
Prevede l'ampliamento dei reati contro la persona e contro il patrimonio per cui si potrà procedere con querela, con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d'ufficio quando la vittima risulti incapace per età o infermità.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Prevede la revisione della L. n. 689 del 1981, prevedendo pene sostitutive come il lavoro di pubblica utilità ed alcune misure alternative alla detenzione, al momento di competenza del Tribunale di sorveglianza.
Giustizia riparativa
Punta a modificare la giustizia riparativa, guardando alla direttiva europea (2012/29/UE); che prevederà l'accesso ai programmi di giustizia per tutte le fasi del processo, su base volontaria e col consenso libero e informato di entrambe le parti, in più ci sarà bisogno della valutazione favorevole da parte del giudice, limitatamente all'utilità del programma in campo penale.
Per altri approfondimenti:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2435.18PDL0099310.pdf
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/28/legge-di-depenalizzazione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT