Domenico e il suicidio assistito: quando l’attesa nega un diritto

26.08.2026

Il caso di Domenico Zuccarella segna un passaggio decisivo nel difficile percorso italiano sul fine vita. Cinquantanove anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto 2026 attraverso il suicidio medicalmente assistito. Per la prima volta in Lombardia, il Servizio sanitario regionale non si è limitato a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale, ma ha organizzato l'intera fase attuativa: personale sanitario disponibile su base volontaria, farmaco, strumentazione, modalità di autosomministrazione compatibile con le condizioni fisiche del paziente e individuazione del luogo nel quale procedere. Domenico ha inoltre disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica.

È necessario chiarire subito un punto frequentemente deformato nel dibattito pubblico: il suicidio medicalmente assistito non coincide con l'eutanasia. Nel primo caso è la persona interessata a compiere autonomamente l'atto finale, anche mediante strumenti adeguati alla propria condizione fisica; nell'eutanasia, invece, il farmaco viene somministrato da un terzo. Il nostro ordinamento non riconosce un diritto generale e indiscriminato a ottenere la morte, ma contempla una circoscritta area di non punibilità dell'aiuto al suicidio, costruita dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 242 del 2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La Consulta ha stabilito che non è punibile, ai sensi dell'articolo 580 del Codice penale, chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili e pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli. Le condizioni e le modalità di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Il procedimento deve inoltre garantire un'effettiva informazione sulle cure palliative e sulle possibili alternative, nel quadro delineato dalla legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato, rifiuto dei trattamenti sanitari e disposizioni anticipate di trattamento, nonché dalla legge n. 38 del 2010 sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Nel caso di Domenico, la commissione medica multidisciplinare aveva riconosciuto il 18 maggio 2026 la presenza dei quattro requisiti fissati dalla Corte costituzionale e aveva individuato farmaci, dosaggi e meccanismo di autosomministrazione. La domanda, però, era stata presentata all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'attuazione sono quindi trascorsi 290 giorni, nonostante le indicazioni operative successivamente adottate dalla Lombardia prevedano un termine massimo complessivo di 145 giorni. Sono stati necessari solleciti, diffide e persino un ricorso d'urgenza. Nell'udienza del 23 giugno Domenico aveva espresso al giudice, con parole estremamente semplici, il peso dell'attesa: «Sono stanco, non ne posso più».

È proprio il tempo il dato giuridicamente e umanamente più grave della vicenda. In una procedura richiesta da una persona affetta da una patologia irreversibile e sottoposta a sofferenze ritenute intollerabili, il ritardo amministrativo non è mai neutrale: può trasformarsi nella sostanziale negazione del diritto. Non è accettabile che l'effettività delle garanzie costituzionali dipenda dalla possibilità del singolo paziente di trovare assistenza legale, presentare diffide e ricorrere al giudice. La tutela dei diritti fondamentali non può diventare una prova di resistenza burocratica imposta proprio a chi si trova nella condizione di maggiore fragilità.

La Lombardia non possiede ancora una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Nel novembre 2024 il Consiglio regionale aveva dichiarato inammissibile il progetto di legge popolare "Liberi subito", ritenendo la materia riservata alla competenza statale. Il ricorso contro quella decisione è stato dichiarato inammissibile dal TAR per difetto assoluto di giurisdizione, poiché riguardava un atto riconducibile alla funzione legislativa dell'assemblea; tale conclusione è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato. I giudici amministrativi, dunque, non hanno stabilito che una disciplina regionale sia necessariamente incostituzionale: hanno affermato di non poter sindacare, attraverso gli strumenti propri della giustizia amministrativa, una decisione interna al procedimento legislativo.

La Regione ha successivamente adottato indicazioni operative rivolte alle aziende sanitarie. Si tratta di un passo utile, ma insufficiente. Un vademecum amministrativo non offre la stessa certezza, stabilità e forza vincolante di una legge. Proprio per questo l'Associazione Luca Coscioni ha annunciato il deposito, previsto per il 15 settembre 2026, di una nuova iniziativa popolare sostenuta da 15.000 firme, tre volte il numero necessario. L'obiettivo non è ampliare arbitrariamente i presupposti stabiliti dalla Consulta, ma assicurare procedure uniformi, responsabilità chiaramente individuate e tempi realmente esigibili.

Il fine vita esige prudenza, competenza medica, valutazioni rigorose e assoluta protezione delle persone vulnerabili da pressioni, abbandono terapeutico o condizionamenti economici e familiari. Ma proteggere la vulnerabilità non significa sostituirsi alla volontà lucida e consapevole della persona. Significa garantire cure palliative effettivamente accessibili, assistenza sociale e domiciliare, sostegni alla disabilità e, quando ricorrano tutte le condizioni costituzionali, una procedura certa e rispettosa della decisione individuale.

Domenico non chiedeva un privilegio né una scorciatoia. Chiedeva che fosse applicato, senza un'attesa incompatibile con la sua condizione, quanto la Corte costituzionale aveva già riconosciuto. La sua vicenda lascia quindi al legislatore nazionale e alle istituzioni regionali una domanda non più rinviabile: può definirsi effettivo un diritto che, per essere esercitato, costringe una persona gravemente malata a combattere per altri 290 giorni? La risposta, sul piano costituzionale prima ancora che politico, non può che essere negativa.

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