Lucia, il suicidio assistito e il vuoto normativo sul fine vita

03.06.2026

La storia di Lucia, una donna triestina di ottant'anni affetta da degenerazione corticobasale, riporta al centro del dibattito pubblico e giuridico una delle questioni più complesse e controverse del nostro tempo: il diritto di una persona gravemente malata di decidere come e quando porre fine alla propria esistenza quando la sofferenza è diventata insostenibile e non esistono prospettive di guarigione.

La degenerazione corticobasale è una rara patologia neurodegenerativa progressiva e incurabile che compromette gradualmente le capacità motorie e cognitive della persona. Nel caso di Lucia, secondo quanto riferito dall'Associazione Luca Coscioni, la malattia aveva ormai provocato gravi limitazioni motorie, dolori diffusi, spasmi continui e una dipendenza pressoché totale dall'assistenza altrui per lo svolgimento delle attività quotidiane. La donna non era più in grado di vivere autonomamente e necessitava di un supporto costante.

Nell'agosto dello scorso anno Lucia aveva presentato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina la richiesta di verifica delle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia. Si trattava di una procedura fondata sulla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, la storica decisione nata dal caso di DJ Fabo e del processo a Marco Cappato.

Quella pronuncia ha rappresentato una svolta nel panorama giuridico italiano. Fino ad allora, infatti, l'articolo 580 del Codice Penale puniva in maniera generalizzata chiunque agevolasse il suicidio di un'altra persona. La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto che una simile disciplina fosse incompatibile con i principi costituzionali quando riferita a persone affette da patologie irreversibili, sottoposte a sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli e dipendenti da trattamenti di sostegno vitale.

Secondo la Consulta, in presenza di tali condizioni, punire chi aiuta il paziente a realizzare la propria scelta rappresenterebbe una lesione sproporzionata del diritto all'autodeterminazione individuale garantito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Nel novembre successivo alla richiesta, però, ASUGI ha comunicato il proprio diniego. Secondo l'azienda sanitaria, Lucia non soddisfaceva uno dei requisiti richiesti dalla Corte costituzionale: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Ed è proprio qui che emerge uno dei punti più controversi dell'intera vicenda.

L'espressione "trattamenti di sostegno vitale" non è mai stata definita in maniera puntuale dal legislatore. La Corte costituzionale ha utilizzato questa formula per delimitare l'ambito della non punibilità, ma la concreta interpretazione è stata affidata alle strutture sanitarie e alla giurisprudenza successiva.

Negli anni si è sviluppato un acceso dibattito. Una lettura restrittiva considera trattamenti di sostegno vitale esclusivamente strumenti come ventilatori meccanici, nutrizione artificiale, idratazione artificiale o altre tecnologie senza le quali la morte sopraggiungerebbe in tempi brevi.

Una lettura più ampia, invece, ritiene che il concetto debba comprendere anche tutte quelle forme di assistenza continuativa senza le quali la persona non sarebbe in grado di sopravvivere o vedrebbe precipitare rapidamente le proprie condizioni di salute.

Quest'ultima interpretazione è stata progressivamente avallata dalla stessa Corte costituzionale. In particolare, la sentenza n. 135 del 2024 ha chiarito che il trattamento di sostegno vitale non coincide necessariamente con una macchina o con un presidio sanitario tecnologico. Occorre piuttosto verificare se l'assistenza ricevuta sia concretamente indispensabile per mantenere in vita la persona o per evitare un aggravamento irreversibile della sua condizione.

Proprio sulla base di questo orientamento, l'Associazione Luca Coscioni ha contestato il diniego dell'azienda sanitaria, sostenendo che la totale dipendenza di Lucia dall'assistenza continuativa di altre persone dovesse essere considerata una forma di sostegno vitale ai sensi della giurisprudenza costituzionale.

Dopo una diffida formale e una successiva visita domiciliare, la mancata risposta definitiva delle autorità sanitarie ha indotto Lucia a prendere una decisione diversa: recarsi in Svizzera per accedere al suicidio assistito.

La Svizzera rappresenta da anni una delle poche realtà europee nelle quali il suicidio assistito è concretamente accessibile anche a cittadini stranieri. Non si tratta di eutanasia attiva, vietata nella maggior parte degli ordinamenti europei, ma di un modello nel quale il paziente compie personalmente l'atto finale che determina la morte, dopo un rigoroso percorso di valutazione medica e psicologica.

La scelta di Lucia si inserisce in una lunga serie di casi che hanno evidenziato le difficoltà applicative del sistema italiano. Si tratta del decimo caso di cittadino italiano costretto a recarsi all'estero per ottenere ciò che riteneva un proprio diritto e del secondo caso riguardante il Friuli Venezia Giulia dopo quello di Martina Oppelli.

Sotto il profilo costituzionale, la vicenda pone interrogativi profondi.

Da una parte vi è il dovere dello Stato di proteggere la vita umana. Dall'altra vi è il diritto della persona a rifiutare cure, trattamenti sanitari e forme di accanimento terapeutico, riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017, dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte di Strasburgo ha più volte affermato che le decisioni riguardanti il fine vita rientrano nell'ambito della vita privata e dell'autonomia personale tutelate dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Allo stesso tempo, ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento nel disciplinare concretamente queste situazioni.

Il risultato è che oggi in Europa esistono modelli molto diversi tra loro. Alcuni Paesi hanno introdotto forme di eutanasia legale o suicidio assistito regolamentato, mentre altri mantengono un divieto quasi assoluto.

L'Italia si trova in una posizione intermedia: la Corte costituzionale ha individuato alcune ipotesi di non punibilità, ma il Parlamento non ha ancora approvato una legge organica capace di disciplinare in modo uniforme procedure, controlli, tempi e garanzie.

Questa assenza normativa produce inevitabilmente disuguaglianze. Pazienti affetti da patologie simili possono ricevere risposte diverse a seconda della regione in cui vivono, dell'interpretazione adottata dall'azienda sanitaria competente o della possibilità economica di affrontare un percorso giudiziario o un viaggio all'estero.

Confesso che ogni volta che affronto il tema del fine vita faccio fatica a considerarlo soltanto una questione giuridica. Per me è inevitabilmente anche una questione personale

Tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio sono stata ricoverata all'Ospedale di Cattinara per una polmonite con empiema conseguente a una grave influenza. Durante quel ricovero una dottoressa mi parlò dell'eventualità che, in futuro, l'aggravarsi della mia disfagia potesse rendere necessaria una PEG. Ricordo ancora la mia reazione. Non perché non comprendessi le ragioni cliniche di quel ragionamento, ma perché qualcuno aveva toccato il confine più profondo della mia idea di libertà.

Da tempo ho depositato le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento. Ho riflettuto a lungo su ciò che considero una vita dignitosa e su quali siano, per me, i limiti oltre i quali la medicina non dovrebbe spingersi. Ho scelto consapevolmente di non essere alimentata artificialmente. Ho scelto di non essere mantenuta in vita attraverso dispositivi che trasformerebbero la mia esistenza in qualcosa che non riconoscerei più come mia.

Finché il mio corpo mi consentirà di mangiare, di tossire e di affrontare la disfagia con gli strumenti che ho oggi, continuerò a lottare. Ma il giorno in cui tutto questo non sarà più possibile, non desidero che la tecnologia sostituisca completamente ciò che resta della mia autonomia.

Naturalmente questa è una scelta esclusivamente personale. Non la considero una verità universale e non pretendo che altri la condividano. C'è chi trova dignità nel prolungamento della vita attraverso ogni mezzo disponibile e chi, invece, attribuisce maggiore valore all'autodeterminazione. Entrambe le posizioni meritano rispetto.

Per quanto mi riguarda, la libertà rappresenta un bene essenziale. La mia disabilità mi impone già oggi limiti che non ho scelto. Ci sono giorni in cui mi sento prigioniera di un corpo che non risponde come vorrei. L'idea di aggiungere ulteriori dipendenze, ulteriori vincoli e ulteriori tubi a questa condizione non corrisponde alla mia idea di vita. Non sarebbe la vita che desidero per me.

Forse è anche per questo che la vicenda di Lucia mi colpisce in modo particolare. Al di là delle opinioni personali sul fine vita, vedo una donna che chiedeva di poter decidere del proprio destino. E credo che uno Stato democratico debba avere il coraggio di confrontarsi con queste domande senza slogan, senza semplificazioni e senza paternalismi, mettendo al centro la persona, la sua dignità e la sua libertà di scelta.

La scelta annunciata da Marco Cappato e dagli attivisti Matteo D'Angelo e Antonella Lovergnac di autodenunciarsi alla Questura di Trieste costituisce l'ultimo tassello di una strategia di disobbedienza civile che mira a riportare la questione davanti alla magistratura e all'opinione pubblica, nel tentativo di sollecitare ancora una volta il legislatore ad assumersi la responsabilità di disciplinare in modo organico una materia che continua a essere governata prevalentemente dalle sentenze dei giudici piuttosto che dalle leggi del Parlamento.

Che si condivida o meno la scelta di Lucia, una domanda resta aperta: in uno Stato costituzionale di diritto, può essere accettabile che una persona debba attraversare un confine per esercitare una libertà che ritiene fondamentale? È una domanda che riguarda il fine vita, ma prima ancora riguarda il rapporto tra dignità, autonomia e cittadinanza.

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