Decreto sicurezza 2026: profili di incostituzionalità, diritti fondamentali e deriva del diritto penale preventivo

17.04.2026

L'approvazione odierna al Senato del decreto-legge sicurezza non è un episodio ordinario di politica criminale: è un passaggio che interroga direttamente la qualità costituzionale della nostra democrazia. Il 17 aprile 2026 l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 con 96 voti favorevoli e 46 contrari; il testo passa ora alla Camera come A.C. 2886, ed è destinato a essere convertito entro il 25 aprile 2026, data di scadenza del decreto. Il dato politico è evidente, ma il dato giuridico lo è ancora di più: siamo davanti a un provvedimento vastissimo, eterogeneo e fortemente incidente su libertà personali, manifestazioni pubbliche, immigrazione, poteri di polizia e sistema penitenziario.

Il primo profilo critico riguarda il metodo. Il Senato stesso dà conto del fatto che il provvedimento è stato incardinato in Aula nel testo proposto dal Governo "senza relazione della Commissione 1a che non ne ha concluso l'esame". Questo elemento, da solo, dovrebbe già inquietare chiunque abbia a cuore la centralità del Parlamento. Quando un decreto così invasivo arriva in Assemblea senza la fisiologica maturazione del lavoro referente, si comprime non solo il tempo della discussione politica, ma la funzione costituzionale dell'istruttoria parlamentare. In altri termini: non è soltanto il contenuto a essere problematico; è il modo stesso in cui si normalizza una legislazione d'urgenza che diventa scorciatoia strutturale.

Qui si innesta il secondo nodo, ancora più grave: la dubbia sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza ex art. 77 Cost. L'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, già nel 2025, aveva osservato che il decreto sicurezza riproduceva quasi letteralmente il contenuto del precedente disegno di legge già discusso in Parlamento, rilevando perciò una possibile carenza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza. La medesima relazione segnalava, inoltre, l'"estrema disomogeneità dei contenuti" e il rischio di sanzioni non proporzionate alla gravità effettiva dei fatti. Il rilievo non è meramente accademico: quando si usa il decreto-legge per trasferire in blocco un impianto già noto, già discusso e già politicamente coltivato da tempo, l'urgenza rischia di diventare una formula retorica e non un presupposto reale.

Il cuore ideologico del decreto è chiarissimo: anticipare la soglia dell'intervento statale. Non si punisce soltanto il fatto; si costruisce un sistema che consente di intervenire prima, sulla base del pericolo, del contesto, della sospettabilità. Antigone ha evidenziato che il pacchetto contempla perquisizioni straordinarie e fermi di polizia fino a dodici ore, senza controllo dell'autorità giudiziaria, nei confronti di persone ritenute sospette di costituire un pericolo. Se questa impostazione viene assunta come fisiologica, il baricentro si sposta dall'accertamento del reato alla neutralizzazione preventiva del soggetto. È un mutamento profondo, perché intacca la logica liberale del diritto penale del fatto e la sostituisce con una logica di gestione anticipata del rischio.

Da un punto di vista costituzionale, il problema è frontalissimo. L'art. 13 Cost. ammette restrizioni della libertà personale solo nei casi e modi previsti dalla legge e sotto riserva di giurisdizione; ma quanto più ci si allontana dal fatto storicamente determinato, tanto più si assottiglia la legittimazione sostanziale della compressione. Un fermo di dodici ore sganciato da una condotta già integrata e fondato su una valutazione ampiamente preventiva avvicina il sistema a una forma di polizia di prevenzione ad alta intensità, con un controllo giudiziario arretrato o indebolito. In un ordinamento costituzionale maturo, la libertà personale non dovrebbe essere trattata come un ostacolo da gestire, ma come la prima barriera contro l'arbitrio. Le garanzie non sono un intralcio alla sicurezza: sono la misura giuridica che distingue la sicurezza dallo Stato di polizia.

Il decreto colpisce poi in modo particolarmente allarmante la libertà di protesta. Antigone ha parlato apertamente di limitazione della libertà di protesta, e il dato va preso sul serio. In questo impianto il dissenso tende a essere riscritto come area di rischio e non come manifestazione fisiologica del pluralismo democratico. Una democrazia costituzionale, invece, deve tollerare anche conflitto, visibilità, pressione sociale, perfino fastidio politico, entro il limite dei fatti realmente offensivi. Se il legislatore costruisce norme che allargano il controllo preventivo in occasione di manifestazioni, la conseguenza sistemica è una progressiva intimidazione del diritto di riunione ex art. 17 Cost. e, indirettamente, della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. Non serve vietare formalmente il dissenso: basta renderlo giuridicamente più costoso, più rischioso, più facilmente aggredibile.

Un altro segmento assai problematico è quello che riguarda i minori. Antigone ha denunciato che l'impostazione del pacchetto tratta i minorenni quasi esclusivamente come questione di ordine pubblico, estendendo strumenti di polizia fino a ragazzi di dodici anni. È una torsione culturale, prima ancora che normativa. Il diritto minorile, soprattutto alla luce dell'art. 31 Cost. e della tradizione costituzionale e convenzionale di protezione dell'infanzia, dovrebbe muoversi in una cornice educativa, responsabilizzante, personalizzata. Qui, invece, il disagio sociale e la devianza precoce vengono letti dentro una grammatica securitaria. È una scelta miope: non solo perché rischia di essere sproporzionata, ma perché confonde la prevenzione autentica con l'anticipazione repressiva. E quando lo Stato rinuncia a distinguere il minore autore di condotte problematiche dal "nemico interno" da neutralizzare, non sta diventando più forte: sta diventando più rozzo.

Il capitolo immigrazione è altrettanto grave. Il testo del decreto include espressamente materia di immigrazione e protezione internazionale, e Antigone ha sottolineato che il decreto colpisce in particolare le persone straniere trattenute nei CPR, prevedendo una delega al Governo per la regolamentazione della vita nei centri, con il rischio di consolidare regimi di trattenimento peggiori di quelli carcerari. Qui il punto è cruciale: il trattenimento amministrativo, per sua natura, non consegue a una condanna penale. Se però le condizioni materiali e disciplinari del trattenimento degenerano sino a diventare deteriori rispetto a quelle detentive, si produce una frattura difficilmente compatibile con gli artt. 13 e 27 Cost., oltre che con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Una persona non privata della libertà per espiare una pena non può trovarsi sottoposta a un regime sostanzialmente punitivo aggravato.

Il decreto, inoltre, va letto insieme al suo contesto penale complessivo. Le critiche della Cassazione del 2025 non si limitavano al vizio di metodo, ma investivano precise scelte sanzionatorie: aggravanti di luogo, nuovo reato di blocco stradale, norme su detenute madri e canapa, tutte valutate come suscettibili di problemi di proporzionalità e ragionevolezza. Questo è il vero nodo di sistema: la sicurezza viene perseguita moltiplicando reati, aggravanti, divieti, misure di prevenzione e automatismi afflittivi. Ma la crescita del catalogo repressivo non coincide affatto, di per sé, con una crescita della sicurezza reale. Spesso coincide soltanto con un'espansione simbolica del diritto penale, usato come linguaggio politico identitario. Ed è proprio il diritto penale simbolico, storicamente, uno dei terreni più fertili per l'irragionevolezza legislativa.

Anche sotto il profilo dell'equilibrio tra poteri, il decreto contiene un messaggio preoccupante. La materia trattata coinvolge attività di indagine dell'autorità giudiziaria "in presenza di cause di giustificazione" e funzionalità delle forze di polizia. Il rischio, sul piano sistematico, è che l'esigenza di protezione dell'apparato si traduca in una progressiva attenuazione del controllo giurisdizionale effettivo o in un rafforzamento di aree di opacità nell'accertamento. Uno Stato costituzionale serio tutela gli operatori che agiscono legittimamente, ma non costruisce zone franche immuni da scrutinio. Quanto più intensa è la forza pubblica, tanto più rigoroso deve essere il controllo di legalità.

C'è poi un profilo politico-costituzionale che non dovrebbe essere sottovalutato: la normalizzazione dell'idea che libertà, garanzie e diritti siano lussi di tempi tranquilli, sacrificabili nei momenti di tensione sociale. È una tesi seducente per il consenso immediato, ma giuridicamente pericolosa. Le garanzie servono soprattutto quando il potere chiede di essere liberato dai propri limiti. Se si accetta che l'emergenza reale o proclamata autorizzi sempre un passo ulteriore verso l'anticipazione punitiva, il confine tra Stato di diritto e Stato amministrativo di sicurezza comincia a diventare mobile. E quando i confini dei diritti diventano mobili, i più esposti non sono mai i forti: sono i manifestanti, i migranti, i minori marginali, i poveri, i detenuti, in una parola gli individui già più vulnerabili dinanzi al potere pubblico.

Per questo io considero l'approvazione di oggi un fatto grave. Non soltanto perché dissento dal contenuto politico del decreto, ma perché ne contesto l'impianto costituzionale. Trovo pericolosa la sua filosofia: più potere preventivo, più discrezionalità repressiva, più centralità dell'apparato, meno fiducia nella funzione garantista del diritto. Un ordinamento democratico non si misura dalla severità con cui sa colpire, ma dalla lucidità con cui sa limitarsi. E qui, al contrario, il limite appare progressivamente eroso: nel metodo, con un iter parlamentare compresso; nella fonte, con una decretazione d'urgenza di dubbia necessità; nel merito, con misure che arretrano la soglia della libertà e avanzano quella del sospetto.  

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