Decreto sicurezza 2026 e decreto correttivo: rimpatri volontari, diritto di difesa e rischi di incostituzionalità

Il decreto sicurezza è ormai diventato legge: la Camera lo ha approvato in via definitiva con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, dopo una seduta parlamentare lunga e fortemente conflittuale. Subito dopo, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti, intervenendo in particolare sull'art. 30-bis, la norma che aveva sollevato le maggiori perplessità giuridiche, politiche e deontologiche. Il dato più significativo non è soltanto l'approvazione del provvedimento, ma il metodo: una legge in materia di libertà, ordine pubblico, migrazione, manifestazioni, esecuzione penale e difesa tecnica viene approvata in un clima di urgenza, blindatura parlamentare e successiva correzione immediata. Quando una legge nasce già bisognosa di un correttivo, il problema non è formale: è costituzionale.
Il cuore politico del provvedimento è evidente: rafforzare la risposta repressiva dello Stato davanti a fenomeni percepiti come minaccia alla sicurezza pubblica. Ma la sicurezza, in uno Stato costituzionale, non è mai un valore assoluto e isolato. La sicurezza deve convivere con la libertà personale, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di riunione, con il diritto di difesa, con il principio di proporzionalità della pena e con il divieto di trasformare il disagio sociale in materia penale. Gli articoli 2, 3, 13, 17, 21, 24, 27 e 111 della Costituzione non sono ornamenti retorici: sono il perimetro entro cui il legislatore può muoversi. Ogni volta che la politica criminale eccede questo perimetro, il diritto penale smette di essere extrema ratio e diventa strumento di governo dell'insicurezza percepita.
Uno dei passaggi più controversi riguarda i rimpatri volontari assistiti. La norma contestata prevedeva un contributo economico per l'avvocato coinvolto nella procedura, quantificato intorno ai 615 euro, collegato al buon esito del rimpatrio. Proprio questo meccanismo ha generato allarme: un difensore non può essere incentivato economicamente in funzione dell'esito amministrativo-politico voluto dallo Stato. La difesa tecnica, ai sensi dell'art. 24 Cost., deve restare libera, indipendente, non orientata da premi di risultato. L'avvocato non è un mediatore del rimpatrio, non è un facilitatore della politica migratoria, non è un funzionario occulto dell'amministrazione. È presidio di garanzia, anche — e soprattutto — quando assiste una persona straniera, vulnerabile, povera, trattenuta o priva di strumenti linguistici e sociali adeguati.
Il correttivo approvato dal Governo tenta di rimediare al nodo più vistoso, ma non cancella il problema di fondo: la tendenza a collocare la figura del difensore dentro una logica di efficienza amministrativa. In materia migratoria, questa impostazione è particolarmente pericolosa. Il rimpatrio volontario assistito può essere uno strumento legittimo soltanto se davvero volontario, informato e non condizionato. La volontarietà non può essere una parola vuota pronunciata davanti a una persona che non ha alloggio, non comprende pienamente la procedura, teme il trattenimento, non conosce i propri diritti o vive sotto pressione materiale e psicologica. In questi casi, il confine tra scelta e resa può diventare sottilissimo.
Il decreto sicurezza interviene anche su armi bianche, coltelli, parcheggiatori abusivi, manifestazioni, blocchi stradali, tutele per le forze dell'ordine e disciplina dell'ordine pubblico. È un impianto vasto, eterogeneo, costruito su molteplici fronti repressivi. Proprio questa eterogeneità è una delle criticità più serie: quando un decreto concentra materie diverse sotto l'etichetta generica della "sicurezza", il rischio è che il Parlamento non discuta più singole misure, ma approvi un pacchetto ideologico. La sicurezza diventa una parola-contenitore, capace di inglobare tutto: migranti, protesta sociale, marginalità urbana, carcere, dissenso, povertà.
Il punto più delicato riguarda la libertà di manifestazione. In una democrazia matura, il conflitto sociale non è un'anomalia da reprimere, ma una componente fisiologica della vita pubblica. Gli articoli 17 e 21 della Costituzione proteggono il diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare il proprio pensiero. Certo, la protesta non può degenerare in violenza; certo, lo Stato deve tutelare l'incolumità pubblica. Ma altra cosa è costruire un diritto penale che dissuada preventivamente dalla partecipazione, soprattutto quando la protesta riguarda lavoro, ambiente, diritti sociali, migrazione, casa, scuola, carcere. Se la pena diventa la risposta ordinaria al conflitto, la democrazia arretra.
Anche il rapporto tra sicurezza urbana e marginalità merita una riflessione severa. Il diritto penale non può essere usato per rimuovere dalla vista ciò che la politica sociale non riesce o non vuole affrontare. Povertà, migrazione, disagio abitativo, fragilità psichica, dipendenze, sfruttamento lavorativo e assenza di reti territoriali non scompaiono perché aumentano le sanzioni. Semplicemente, vengono spinti più ai margini. Una Repubblica fondata sulla dignità della persona, come impone l'art. 2 Cost., non può confondere il decoro con la giustizia. Il decoro senza diritti è soltanto ordine estetico imposto ai più deboli.
Vi è poi una questione di metodo istituzionale. Il fatto che il decreto correttivo sia arrivato immediatamente dopo l'approvazione definitiva del decreto sicurezza conferma che alcune criticità erano già note durante l'iter parlamentare. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il Quirinale aveva acceso un faro proprio sulla norma relativa agli incentivi nei rimpatri volontari assistiti. Questo passaggio è politicamente rilevante: quando il Presidente della Repubblica segnala un problema prima della promulgazione, il legislatore dovrebbe fermarsi, discutere, correggere in sede parlamentare. Procedere comunque e poi intervenire con un nuovo decreto-legge è una scelta formalmente possibile, ma istituzionalmente fragile.
Il rischio complessivo è l'affermazione di un diritto penale simbolico, costruito per comunicare fermezza più che per risolvere problemi. Il diritto penale simbolico rassicura nell'immediato, ma raramente produce sicurezza reale. La sicurezza vera nasce da indagini efficaci, giustizia rapida, servizi sociali funzionanti, mediazione territoriale, politiche abitative, protezione delle vittime, inclusione scolastica, prevenzione della violenza, formazione delle forze dell'ordine, presidi sanitari, lavoro regolare e accesso alla difesa. Una società non diventa più sicura perché punisce di più: diventa più sicura quando riduce le condizioni che generano violenza, sfruttamento e abbandono.
Questo decreto, dunque, non va letto soltanto come una somma di norme. Va letto come un segnale di direzione. La domanda giuridica essenziale è questa: vogliamo uno Stato che protegge i diritti mentre garantisce la sicurezza, oppure uno Stato che invoca la sicurezza per comprimere progressivamente i diritti? La differenza è decisiva. Nel primo caso siamo dentro la Costituzione. Nel secondo, entriamo in una zona grigia in cui l'emergenza diventa metodo e la paura diventa fonte materiale del diritto.
La sicurezza è un bene serio, troppo serio per essere consegnato alla propaganda. Proprio per questo deve essere governata con rigore costituzionale, non con scorciatoie punitive. Uno Stato forte non è quello che moltiplica reati e sanzioni; è quello che sa distinguere il pericolo reale dalla marginalità, il dissenso dalla violenza, la difesa tecnica dalla collaborazione amministrativa, la legalità dall'obbedienza. La vera sicurezza democratica non nasce dalla riduzione delle garanzie, ma dalla loro tenuta anche nei momenti più difficili. Qui si misura la qualità di una Repubblica.
Articoli affini:
DDL sicurezza 2026: rende l’Italia più sicura?
Decreto Sicurezza 2026: incentivi agli avvocati nei rimpatri e rischio per il diritto di difesa
