Violenza contro le donne: riflessione globale tra Costituzione e diritto comparato

25.11.2025

Il 25 novembre non è un appuntamento rituale, ma un esame di coscienza collettivo. Ogni anno questa data ci impone di misurare la distanza tra i principi solenni della nostra civiltà giuridica e la realtà di una violenza che continua a colpire le donne in ogni parte del mondo. La violenza di genere non è una questione privata, né il residuo di un modello culturale superato: è una violazione dei diritti umani riconosciuta dalla Dichiarazione ONU del 1993 e dalla Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha ratificato nel 2013 assumendo obblighi positivi di prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate. Quando una donna viene uccisa, perseguitata, violentata o controllata, non cade solo una persona: cade un argine della democrazia. Nessun ordinamento può dirsi compiuto se accetta che metà della popolazione viva nella precarietà della paura.

La nostra Costituzione parla con chiarezza. L'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e impone allo Stato di rimuovere ogni ostacolo che limiti la libertà individuale. L'art. 3 sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, e la violenza maschile sulle donne è uno degli ostacoli più massicci e radicati, alimentato da stereotipi millenari e ancora oggi respiriamo. L'art. 13 tutela l'inviolabilità della libertà personale: ogni atto di controllo, umiliazione o coercizione è una frattura costituzionale. Gli artt. 31 e 32 proteggono famiglia e salute, ricordando che l'integrità psicologica è un diritto tanto quanto quella fisica. In questa architettura di valori, la violenza sulle donne non è un fatto di cronaca: è un affronto diretto alla Repubblica.

Il sistema penale italiano ha compiuto passi importanti. Il Codice Rosso ha accelerato le procedure, rendendo più rapida l'audizione delle vittime. Le riforme del 2023 e del 2025 hanno potenziato misure cautelari, ordini di protezione e strumenti di prevenzione. Il codice penale prevede norme chiare: l'art. 572 sui maltrattamenti, il 612-bis sullo stalking, il 612-ter sulla diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, i 582–583-quinquies sulle lesioni, i 609-bis e seguenti sulla violenza sessuale. Eppure, troppo spesso, la violenza viene intercettata tardi, quando ormai l'escalation è compiuta. Una denuncia ignorata, un rischio mal valutato, un ammonimento tardivo possono trasformarsi in tragedie annunciate. E in quei casi, la responsabilità non è solo dell'aggressore: è anche dello Stato che non ha agito tempestivamente, come ricorda costantemente la Corte europea dei diritti dell'uomo quando condanna gli Stati per la loro inerzia nelle situazioni di rischio prevedibile.

Il problema cruciale, in Italia, è la prevenzione. La Convenzione di Istanbul la pone come pilastro fondamentale, eppure nel nostro Paese è spesso trattata come un complemento culturale. L'educazione affettiva, sessuale e relazionale nelle scuole non è un lusso: è uno strumento giuridico di protezione. Dove si padroneggia il linguaggio del consenso, la violenza diminuisce. Dove non si insegna nulla, dilagano i modelli tossici. La formazione strutturata per magistrati, forze dell'ordine e operatori sanitari dovrebbe essere obbligatoria e uniforme, non lasciata alla buona volontà dei singoli. La capacità di intercettare segnali precoci non è un talento: è una competenza che va formata. Allo stesso modo, i centri antiviolenza e le case rifugio non possono dipendere da fondi annuali incerti: la tutela delle donne richiede continuità, pianificazione stabile e coordinamento nazionale.

Il nodo vero è la prevenzione, troppo spesso sacrificata. La Convenzione di Istanbul parla di prevenzione come pilastro, ma in Italia è ancora percepita come un tema culturale opzionale, mentre è un dovere giuridico. Educazione al rispetto, programmi sul consenso nelle scuole, formazione obbligatoria per magistrati, forze dell'ordine e sanitari, sostegno stabile ai centri antiviolenza e alle case rifugio, protocolli unificati per la valutazione del rischio: tutto ciò non è un corollario del sistema, ma la sua spina dorsale. Senza prevenzione, la repressione arriva sempre troppo tardi. E l'uso del linguaggio – nei media, nelle sentenze, nel dibattito pubblico – gioca un ruolo enorme: parlare di "raptus", "gelosia", "tragedia familiare" significa edulcorare la realtà e offuscare la responsabilità. Un femminicidio non è un eccesso emotivo: è l'esito di una cultura di dominio che trova ancora terreno fertile. Il diritto esige precisione, e la precisione comincia dalle parole.

Ma il quadro italiano si comprende meglio attraverso il diritto comparato. L'Europa offre modelli avanzati e altre realtà più problematiche. La Spagna è il Paese più all'avanguardia: la Ley Orgánica 1/2004 ha rivoluzionato la risposta giudiziaria e sociale alla violenza di genere con tribunali specializzati, protocolli integrati, valutazione del rischio unificata, braccialetti elettronici e formazione obbligatoria per tutti gli operatori. È il modello europeo che ha portato ai miglior risultati, perché ha trattato la violenza non come un fatto privato, ma come una questione di sicurezza nazionale e ordine pubblico. La Francia ha introdotto procedure ultra-rapide per gli ordini di protezione e strumenti tecnologici come i telefoni "grave danger" collegati alle forze dell'ordine. La Germania, grazie al suo sistema federale, adotta misure immediate di allontanamento dell'aggressore e un'ampia rete di case rifugio finanziate stabilmente. I Paesi del Nord Europa, come Svezia e Danimarca, hanno posto il consenso al centro della definizione di violenza sessuale, contribuendo a un cambio di paradigma che l'Italia sta iniziando ad assumere.

Fuori dall'Europa, il panorama è diseguale. In America Latina, Paesi come Argentina e Cile hanno introdotto il reato di femminicidio, riconoscendo la matrice strutturale della violenza maschile. Il Cile sta implementando tribunali specializzati, mentre l'Argentina è un modello per la giurisprudenza della Corte Suprema che ha imposto allo Stato obblighi stringenti di protezione. Il Messico, nonostante leggi avanzate, convive con una delle impunità più alte al mondo, dimostrando che senza Stato di diritto anche la legislazione più evoluta rimane inefficace. In Africa, la Tunisia è considerata all'avanguardia grazie alla legge del 2017 contro la violenza di genere, una delle più complete del continente; il Sudafrica, pur dotato di alcune delle norme più severe del mondo, è segnato da una violenza altissima, a riprova che gli strumenti giuridici senza politiche sociali non bastano. In Asia, l'India ha introdotto riforme significative dopo il caso Nirbhaya, ma la realtà quotidiana mostra un gap enorme tra norme e applicazione; la Corea del Sud, invece, investe in tecnologie di protezione e misure cautelari avanzate, mentre in Giappone il dibattito sul consenso è ancora in evoluzione. In Oceania, l'Australia rappresenta un modello internazionale, con strategie nazionali pluriennali, ingenti finanziamenti e sistemi di prevenzione basati sulla ricerca scientifica.

Il diritto comparato ci insegna una verità semplice ma decisiva: dove la prevenzione è forte, la violenza diminuisce; dove la formazione è sistematica, la protezione funziona; dove le misure cautelari sono tempestive, le donne sopravvivono. Non è questione di cultura astratta: è questione di volontà politica, investimento pubblico e priorità istituzionale. Ed è impossibile non notare che i Paesi più efficaci sono quelli che hanno riconosciuto la violenza contro le donne come una questione di sicurezza nazionale. La protezione delle donne non è un tema "sociale": è un indice della qualità democratica.

Il 25 novembre ci chiede onestà. Nessuno Stato può considerarsi civile se accetta che una donna viva nella paura. Nessun ordinamento può dirsi compiuto se permette che la protezione arrivi in ritardo. Nessuna democrazia può ritenersi forte se consente che la vita delle donne sia negoziata nella precarietà, nella solitudine o nel silenzio. La violenza contro le donne è una ferita alla Repubblica, un vulnus agli articoli 2, 3 e 13, un attentato alla promessa costituzionale di libertà. E non basta la repressione. Serve un ecosistema: norme, istituzioni, cultura, servizi, educazione, responsabilità mediatica, memoria collettiva. Il futuro possibile — e necessario — è uno solo: trasformare il 25 novembre da giornata di commemorazione a giornata di verifica, misurare ogni anno quanto lo Stato abbia fatto e quanto ancora debba fare. Perché la protezione delle donne non è un atto di benevolenza, ma un dovere inderogabile.

La sfida non è cambiare le norme: molte esistono già.

La sfida è farle vivere, farle funzionare, farle arrivare in tempo.

La sfida è costruire un ecosistema dove una donna possa sentirsi al sicuro prima che accada l'irreparabile, non dopo.

È un compito enorme, ma non impossibile.

E soprattutto, non rinviabile.

In questo 25 novembre, il messaggio deve essere uno solo: la violenza contro le donne non è un destino. È un fenomeno che può essere estirpato, se lo Stato, la società e la cultura camminano nella stessa direzione.