UNICEF: un minore su cinque vittima di abusi sessuali online. La responsabilità delle piattaforme

04.09.2026

Venti milioni di ragazzi tra i 12 e i 17 anni hanno subito, nell'arco di un solo anno, almeno una forma di sfruttamento o abuso sessuale facilitato dalla tecnologia. È il dato centrale del rapporto UNICEF "Through Children's Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse", pubblicato il 3 settembre 2026 nell'ambito del progetto Disrupting Harm, realizzato con ECPAT International e INTERPOL. L'indagine riguarda circa 21.000 minori utenti di Internet in 21 Paesi: quasi uno su cinque tra quelli rappresentati dallo studio. (unicef.org)

I numeri descrivono un fenomeno tutt'altro che marginale. Oltre 15 milioni di minori sarebbero stati esposti a contenuti sessuali indesiderati; circa 9 milioni avrebbero ricevuto richieste di partecipare a conversazioni sessuali o di inviare immagini intime contro la propria volontà; circa 4 milioni avrebbero visto immagini sessuali che li riguardavano condivise senza consenso. Quasi il 60% degli episodi sarebbe avvenuto sui principali social network e un ulteriore 14% nell'ambito dei videogiochi online. Ancora più inquietante è il dato sulla denuncia: meno dell'1% delle esperienze sarebbe stato segnalato alla polizia, ai servizi sociali o a un servizio di assistenza. Più di quattro casi su dieci non sarebbero stati raccontati a nessuno.

Il rapporto incrina anche uno stereotipo radicato: il pericolo non proviene necessariamente dallo sconosciuto che si nasconde dietro uno schermo. Nel 57% dei casi la persona coinvolta era già conosciuta dal minore — un coetaneo, un partner, un amico o persino un familiare — mentre nel 38% il primo contatto con l'autore sarebbe avvenuto online. La tecnologia, dunque, non crea sempre l'abuso, ma può renderlo più semplice, rapido, persistente e potenzialmente illimitato nella sua diffusione.

Da un punto di vista giuridico, il primo riferimento resta la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'art. 19 impone agli Stati di adottare misure legislative, amministrative, sociali ed educative contro ogni forma di violenza e abuso, mentre l'art. 34 prescrive espressamente la protezione del minore da ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Non siamo quindi davanti soltanto a un problema di educazione digitale: siamo davanti alla tutela di diritti fondamentali.

Sul piano europeo, la Convenzione di Lanzarote ha anticipato molti dei problemi oggi amplificati dai social network, imponendo la criminalizzazione dell'adescamento dei minori mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La direttiva 2011/93/UE interviene inoltre sulla produzione, diffusione, possesso e accesso a materiale pedopornografico e sull'adescamento online. In Italia tali principi trovano riscontro, tra l'altro, negli artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 609-undecies del codice penale, che disciplinano rispettivamente diverse condotte connesse alla pornografia minorile, anche virtuale, e all'adescamento di minorenni.

Ma reprimere penalmente l'autore quando l'abuso è già avvenuto non è sufficiente. Il punto più rilevante del rapporto UNICEF è, a mio avviso, proprio questo: dobbiamo smettere di costruire la sicurezza digitale intorno alla capacità del bambino di riconoscere il pericolo e trasferire una parte molto maggiore dell'onere della prevenzione sui soggetti che progettano e gestiscono gli ambienti digitali.

Il Digital Services Act va già in questa direzione. L'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2065 obbliga le piattaforme accessibili ai minori ad adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori. Significa interrogarsi concretamente sulle impostazioni predefinite degli account, sui messaggi provenienti da adulti sconosciuti, sui sistemi di raccomandazione, sulla rapidità delle segnalazioni e sulla possibilità che determinate funzioni vengano utilizzate per individuare, contattare o manipolare un bambino.

A ciò si affianca l'art. 25 del GDPR, che consacra i principi di protezione dei dati "by design" e "by default": la tutela della privacy non può essere aggiunta dopo, quando il danno si è già verificato, ma deve essere incorporata nell'architettura stessa del servizio. Per un minore questo principio assume una portata ancora più significativa.

La nuova frontiera è poi l'intelligenza artificiale. Deepfake sessuali, immagini manipolate e materiale sessualmente esplicito generato artificialmente possono colpire un minore anche senza che sia mai esistita una fotografia intima originale. Nel giugno 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione della disciplina penale europea contro gli abusi sessuali sui minori, prevedendo anche nuovi reati relativi alla progettazione o all'adattamento di sistemi di IA destinati alla produzione di materiale di abuso sessuale minorile. L'accordo deve ancora completare l'iter formale, ma la direzione normativa è ormai evidente.

Il dato forse più grave resta, però, quel meno dell'1% di casi denunciati. Una norma penale è indispensabile, ma perde gran parte della propria capacità protettiva quando la vittima non sa a chi rivolgersi, teme di essere colpevolizzata o non comprende neppure che ciò che le è accaduto costituisce un abuso.

Proteggere i bambini nel mondo digitale non significa sorvegliarli continuamente né espellerli dalla tecnologia. Significa costruire tecnologie che non presuppongano che un dodicenne debba essere più prudente di una piattaforma globale. La responsabilità primaria dell'abuso resta sempre dell'autore; ma la responsabilità della prevenzione deve essere condivisa da Stati, famiglie, scuole e, soprattutto, operatori tecnologici. La sicurezza dei minori deve diventare una caratteristica strutturale del prodotto digitale, non una casella nelle impostazioni che il bambino deve ricordarsi di attivare.

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