Trieste e i minori migranti transitanti: diritto d’asilo, rotta balcanica e fallimento delle politiche europee

19.05.2026
Lorena Fornasir
Lorena Fornasir

Si parla spesso di confini, ma raramente si parla di ciò che accade tra un confine e l'altro. In luoghi come la cosiddetta "piazza del mondo" di Trieste, il diritto non scompare: semplicemente smette di essere garantito. E quando i protagonisti sono minori stranieri non accompagnati, la frattura tra norme e realtà diventa una vera e propria questione di responsabilità giuridica.

Il dato empirico è chiaro: la quasi totalità dei minori che transitano da Trieste non si ferma. Non cerca accoglienza stabile, non avvia percorsi di integrazione nel territorio italiano. La piazza è un passaggio, una soglia temporanea tra un viaggio e il successivo tentativo di attraversamento verso altri Stati europei, in particolare Svizzera e Belgio. Questo fenomeno, lungi dall'essere marginale, incide direttamente sull'applicazione delle norme in materia di protezione internazionale e tutela dei minori.

Sul piano normativo, la condizione di questi ragazzi dovrebbe essere inequivocabile. L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 vieta l'espulsione dei minori, mentre la legge n. 47/2017 (c.d. legge Zampa) prevede un sistema di protezione specifico per i minori stranieri non accompagnati, fondato sul principio del superiore interesse del minore sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. A ciò si aggiunge l'art. 10, comma 3, della Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese.

Eppure, la realtà operativa si discosta profondamente da questo impianto normativo. Se un minore non si ferma, se rifiuta l'accoglienza o la percepisce come un ostacolo al proprio progetto migratorio, il sistema entra in crisi. Non si tratta di una semplice "scelta individuale", ma di una conseguenza strutturale delle politiche migratorie europee. Il regolamento Dublino III (Reg. UE n. 604/2013), infatti, attribuendo allo Stato di primo ingresso la competenza sulla domanda di asilo, incentiva i movimenti secondari irregolari, soprattutto verso i Paesi del Nord Europa.

In questo contesto, emerge un nodo giuridico di particolare rilevanza: la responsabilità dello Stato italiano nei confronti di minori che, pur presenti sul territorio, sfuggono al sistema di protezione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che gli Stati hanno obblighi positivi di protezione nei confronti dei minori vulnerabili (si veda, tra le altre, la sentenza Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio). L'inerzia o l'inadeguatezza delle misure di tutela può integrare una violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il dato più problematico, tuttavia, è un altro: l'assenza di un presidio effettivo. In molti casi, l'unico supporto concreto è offerto da reti informali e volontarie. Questo solleva un interrogativo giuridico e politico insieme: può uno Stato delegare di fatto la tutela dei minori a soggetti non istituzionali? La risposta, in diritto, è negativa. La protezione dei minori è una funzione pubblica essenziale, non surrogabile.

Infine, vi è un elemento che impone una riflessione più ampia: la trasformazione della migrazione minorile in un fenomeno "transitante" strutturale. Se il 90% dei minori è in movimento e non intende fermarsi, allora il sistema di accoglienza nazionale, così come concepito, non è più adeguato. Occorre ripensare le categorie giuridiche alla luce della realtà, senza però arretrare sul piano dei diritti.

Perché il punto non è se questi ragazzi restano o partono. Il punto è che, anche quando sono solo di passaggio, sono titolari di diritti fondamentali. E quei diritti non possono essere sospesi lungo una rotta.

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