Stretto di Hormuz: diritto internazionale, energia globale e il rischio della monetizzazione strategica

29.03.2026

Nel diritto internazionale contemporaneo esistono luoghi in cui la geografia non è mai neutrale. Lo Stretto di Hormuz e le infrastrutture energetiche che lo circondano – tra cui l'isola iraniana di Kharg e l'isola di Hormuz – rappresentano uno di questi snodi critici, nei quali si intrecciano sovranità statale, sicurezza collettiva e stabilità economica globale. Non si tratta soltanto di una questione strategica, ma di un banco di prova concreto per l'effettività del diritto internazionale.

Lo Stretto di Hormuz costituisce uno degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale più rilevanti al mondo. In questo contesto trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, che disciplina il cosiddetto diritto di passaggio in transito. Tale regime giuridico garantisce alle navi e agli aeromobili di tutti gli Stati la libertà di attraversamento continuo e rapido dello stretto, senza possibilità per lo Stato costiero di sospenderne arbitrariamente l'esercizio. Si tratta di una previsione essenziale, poiché limita la sovranità territoriale in funzione della tutela di un interesse superiore: la libertà della navigazione internazionale.

Questo equilibrio tra sovranità e libertà di transito si rivela tuttavia fragile quando entra in gioco la dimensione geopolitica. L'Iran, che controlla una delle sponde dello stretto, ha più volte evocato la possibilità di limitarne o condizionarne l'accesso in risposta a pressioni internazionali o sanzioni economiche. Una simile condotta, se attuata, si porrebbe in evidente contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio, integrando una violazione delle norme sulla libertà di navigazione e potenzialmente configurando una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale ai sensi della Carta delle Nazioni Unite.

Accanto a questo quadro, emerge con crescente evidenza un ulteriore profilo: quello della possibile "monetizzazione" dello stretto. In termini giuridici, la questione è netta. Il regime di passaggio in transito, previsto dalla UNCLOS, non consente allo Stato costiero di subordinare il transito al pagamento di pedaggi o corrispettivi economici. Diversamente da quanto accade per i canali artificiali – come il Canale di Suez o quello di Panama – gli stretti naturali destinati alla navigazione internazionale non possono essere trasformati in strumenti di rendita economica unilaterale.

Eventuali tentativi di imporre tariffe, diritti di passaggio o forme indirette di monetizzazione – ad esempio attraverso controlli selettivi, ritardi intenzionali o misure amministrative discriminatorie – si collocherebbero in una zona di forte frizione con il diritto internazionale. Tali pratiche potrebbero essere qualificate come violazioni della libertà di navigazione e, nei casi più gravi, come forme di coercizione economica incompatibili con i principi della Carta delle Nazioni Unite e con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La tentazione di monetizzare lo stretto, tuttavia, è comprensibile sotto il profilo politico ed economico. Chi controlla un choke point (collo di bottiglia) strategico detiene un potere potenziale enorme: non solo può minacciare il flusso energetico globale, ma può anche tentare di trasformare tale posizione in leva finanziaria. È qui che il diritto internazionale mostra la sua funzione di contenimento: impedire che un bene di rilevanza globale venga privatizzato o sfruttato in modo esclusivo da uno Stato.

Parallelamente, la presenza di infrastrutture energetiche strategiche, come i terminali petroliferi dell'isola di Kharg, amplifica la rilevanza giuridica della questione. Questi impianti costituiscono obiettivi sensibili non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo del diritto internazionale umanitario. In caso di conflitto armato, essi potrebbero essere qualificati come obiettivi militari solo se e nella misura in cui contribuiscano effettivamente all'azione militare, secondo i principi di distinzione e proporzionalità sanciti dalle Convenzioni di Ginevra e dal diritto bellico consuetudinario.

La centralità dello stretto emerge con evidenza anche sul piano economico globale. Una quota significativa del commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto transita quotidianamente attraverso questo corridoio marittimo. Ne deriva che qualsiasi interferenza, anche temporanea, con la libertà di navigazione si tradurrebbe in effetti immediati sui mercati energetici, con ripercussioni dirette sui diritti fondamentali, a partire dall'accesso all'energia e dalla stabilità economica degli Stati più vulnerabili. In questo senso, la tutela della sicurezza della navigazione nello stretto assume una dimensione che trascende l'interesse dei singoli Stati rivieraschi e si colloca nell'alveo degli interessi della comunità internazionale nel suo complesso.

Sotto il profilo della sicurezza collettiva, la questione dello Stretto di Hormuz si inserisce nel più ampio sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite. Eventuali atti di blocco, di interferenza sistematica o di sfruttamento economico coercitivo del transito potrebbero integrare una minaccia alla pace ai sensi dell'articolo 39 della Carta, legittimando l'intervento del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, la prassi dimostra come l'effettività di tali meccanismi dipenda spesso da equilibri politici e da rapporti di forza che eccedono la dimensione strettamente giuridica.

Il nodo centrale, dunque, non è soltanto normativo, ma strutturale: il diritto internazionale prevede strumenti chiari per garantire la libertà di navigazione e impedire la trasformazione degli stretti in strumenti di pressione economica, ma la loro applicazione concreta resta condizionata dalla volontà degli Stati e dalla capacità della comunità internazionale di far rispettare tali regole. In questo senso, lo Stretto di Hormuz rappresenta un paradigma emblematico della tensione tra diritto e potere.

In una prospettiva orientata al futuro, la stabilità di questo snodo strategico richiede non solo il rispetto delle norme esistenti, ma anche un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione internazionale e di prevenzione dei conflitti. La sicurezza delle rotte energetiche non può essere affidata esclusivamente alla deterrenza militare, né può essere piegata a logiche di profitto unilaterale, ma deve poggiare su un sistema giuridico credibile, capace di garantire prevedibilità, equità e tutela degli interessi comuni.

Lo Stretto di Hormuz, in definitiva, non è soltanto un passaggio marittimo. È uno spazio giuridico complesso, in cui si misura la capacità del diritto internazionale di resistere alla tentazione della forza e della rendita. Ed è proprio in questo equilibrio – tra norme, interessi e potere – che si gioca una parte significativa della stabilità del sistema internazionale contemporaneo.

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