Strage di Cutro: responsabilità dello Stato, diritto del mare e obblighi di protezione della vita

26.02.2026

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, al largo di Steccato di Cutro (provincia di Crotone), una imbarcazione carica di migranti proveniente dalla Turchia si spezzò contro una secca a poche decine di metri dalla riva. Il natante, noto fra i sopravvissuti come Summer Love, trasportava un numero di persone stimato tra 150 e 200, fra uomini, donne e bambini in fuga da guerre, persecuzioni e condizioni di estrema vulnerabilità. Il bilancio ufficiale è di almeno 94 morti, fra cui molti minori, con un numero di dispersi non pienamente definito, e circa 54 sopravvissuti tratti in salvo grazie all'intervento di pescatori e volontari locali prima dell'arrivo dei mezzi istituzionali.

La tragedia di Cutro si inscrive nell'alveo delle vaste rotte del Mediterraneo centrale, teatro di una crisi umanitaria che ha visto oltre 34.000 persone morte o disperse in mare dal 2014 ad oggi, secondo dati della International Organization for Migration.

Il racconto delle ore fatali non è soltanto cronaca di un naufragio: emerge infatti una complessa intersezione di responsabilità operative e politiche, poiché la gestione di un evento di ricerca e soccorso in mare non è mai riconducibile a un solo livello decisionale. Vi sono profili tecnici immediati – valutazione del rischio, qualificazione dell'evento come operazione di polizia o di soccorso, tempestiva attivazione del dispositivo SAR (Search and Rescue) – ma anche scelte di indirizzo politico e organizzativo che incidono sulle priorità operative, sull'allocazione delle risorse e sul coordinamento tra autorità nazionali ed europee. In questo intreccio, la linea di confine tra errore tecnico, omissione colposa e responsabilità sistemica diventa oggetto di accertamento giudiziario e di valutazione politico-istituzionale, rendendo la vicenda non soltanto un fatto di cronaca, ma un banco di prova per l'assetto complessivo delle politiche di controllo e salvataggio nel Mediterraneo.

Accanto alle responsabilità istituzionali, vi è però la dimensione umana di chi, quella notte, intervenne senza esitazione. I pescatori della zona furono tra i primi a raggiungere la riva, sfidando il mare agitato e l'oscurità per trarre in salvo quante più persone possibile. Le loro testimonianze restituiscono immagini di estrema drammaticità: corpi trascinati dalle onde, grida nella notte, bambini stretti ai familiari. Non agirono per obbligo giuridico formale, ma per un imperativo morale elementare, che precede ogni norma scritta. In quelle ore concitate, il dovere di solidarietà – che trova riconoscimento anche nell'articolo 2 della Costituzione italiana – si tradusse in gesti concreti di salvataggio, dimostrando come, talvolta, la prima risposta alla tragedia non provenga dalle strutture organizzate dello Stato, ma dalla coscienza civile di una comunità.

La vicenda richiama altresì i principi consolidati della cosiddetta "legge del mare". La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), all'articolo 98, impone a ogni comandante l'obbligo di prestare assistenza a chiunque sia trovato in pericolo in mare, senza distinzione di nazionalità o status giuridico. Analogo obbligo è ribadito dalla Convenzione SOLAS del 1974 e dalla Convenzione SAR del 1979, che impongono agli Stati di organizzare e coordinare servizi efficaci di ricerca e soccorso. Si tratta di norme che configurano un dovere giuridico preciso e inderogabile: la priorità assoluta è la salvaguardia della vita umana. In mare, prima di ogni qualificazione amministrativa o di polizia, viene il soccorso. Ed è su questo principio che si misura, in ultima analisi, la conformità delle prassi operative al diritto internazionale.

L'anniversario del naufragio, celebrato ormai da tre anni con veglie e commemorazioni civiche, non è soltanto un momento di memoria ma anche un atto di accusa: "quando si può salvare e non si salva, siamo responsabili", afferma una sopravvissuta nelle celebrazioni del febbraio 2026, ribadendo che quella notte non fu un incidente inevitabile ma il risultato di scelte precise.

La vicenda di Cutro solleva questioni di diritto internazionale dei diritti umani e di responsabilità statale nella gestione delle frontiere marittime. Il principio della salvaguardia della vita umana in mare è sancito nelle normative internazionali sul soccorso (in primis la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Convenzioni SOLAS e SAR), che impongono un obbligo di assistenza e di coordinamento dei soccorsi senza discriminazioni. La mancata attivazione tempestiva del piano SAR, se accertata in sede penale, potrebbe configurarsi come omissione rilevante ai fini della responsabilità individuale degli ufficiali coinvolti e, più in generale, porre un problema di responsabilità dello Stato rispetto agli obblighi positivi di protezione della vita.

In ultima analisi, la strage di Cutro non può essere archiviata come fatalità. L'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone agli Stati obblighi positivi di protezione quando vi sia un rischio reale e conosciuto, mentre il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra e riconosciuto come norma consuetudinaria, vieta di esporre le persone a pericoli attraverso respingimenti diretti o indiretti. Anche la giurisprudenza della Corte EDU, a partire dal caso Hirsi Jamaa c. Italia, ha chiarito che il controllo delle frontiere non può tradursi in elusione delle garanzie fondamentali.

In tale quadro, i corridoi umanitari e le vie legali di ingresso non costituiscono un atto di mera benevolenza, ma uno strumento giuridicamente coerente con l'articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione e con gli obblighi internazionali di protezione. Offrire accessi sicuri significa prevenire nuove tragedie e riaffermare che la sicurezza, per essere costituzionalmente legittima, deve sempre misurarsi con la tutela della vita e della dignità umana.