Silos di Trieste, scritte “Dux” e degrado: diritto d’asilo, Costituzione e responsabilità dello Stato

19.04.2026
Lorena Fornasir
Lorena Fornasir

Ricompaiono le scritte. E non in un luogo qualunque.

Ricompaiono proprio lì, di fronte ai silos di Trieste, dove decine di richiedenti asilo che non hanno ancora trovato un alloggio dignitoso cercano ogni giorno di costruirsi una sistemazione di fortuna il più possibile vivibile, in mezzo al degrado, alla sporcizia, all'abbandono e all'assenza pressoché totale di servizi essenziali. Un luogo che da troppo tempo viene tollerato come se fosse normale, quando invece basterebbe una minima volontà politica e amministrativa per recuperare almeno uno degli enormi magazzini esistenti e restituire a queste persone un riparo degno di un Paese civile.

Le scritte non compaiono mai per caso. Non nello spazio pubblico, non nella storia, e soprattutto quando compaiono in luoghi già segnati dalla fragilità e dall'abbandono. La ricomparsa della scritta "Dux" nell'area dei silos di Trieste non è una provocazione isolata né un gesto folkloristico: è un atto che assume un preciso significato politico e giuridico, tanto più grave perché collocato davanti a persone già esposte a condizioni di vulnerabilità estrema.

Il contesto è determinante. L'area dei silos rappresenta oggi uno dei punti più emblematici della rotta balcanica in Italia, dove si concentrano persone che hanno attraversato confini, violenze e respingimenti, spesso in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale. Le condizioni materiali in cui queste persone si trovano – prive di alloggio, assistenza sanitaria adeguata e servizi essenziali – pongono interrogativi seri rispetto agli obblighi positivi dello Stato. L'art. 2 della Costituzione impone la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'art. 3 richiama il principio di uguaglianza sostanziale, che non può restare una formula astratta di fronte a situazioni di degrado così evidenti. A ciò si aggiunge l'art. 10, comma 3, Cost., che riconosce il diritto d'asilo e impone allo Stato di garantire una protezione effettiva, non meramente formale.

Ma vi è un ulteriore livello, più profondo e meno visibile, che merita di essere esplicitato: ciò che accade ai silos non è solo abbandono, è anche una forma di "remigrazione" di fatto. Non quella declamata nei dibattiti politici come deportazione verso l'esterno, ma una remigrazione interna, silenziosa e progressiva, che consiste nello spingere le persone sempre più ai margini, sempre più lontano, sempre più fuori dai perimetri della polis. Una dinamica che rende i migranti invisibili, confinandoli in spazi degradati, sottraendoli allo sguardo pubblico e quindi anche alla responsabilità collettiva.

Questa forma di remigrazione, se osservata con rigore giuridico, non è affatto neutra né casuale. Essa si costruisce attraverso una somma di omissioni, prassi amministrative e meccanismi normativi che, pur formalmente legittimi, producono effetti sostanzialmente espulsivi. Non si tratta solo di non accogliere: si tratta di dislocare, di respingere in modo frammentato, di frammentare le vite e i percorsi giuridici delle persone fino a renderli ingestibili. È una espulsione senza atto formale, ma con effetti reali.

In questo senso, la remigrazione non coincide esclusivamente con la delega a Stati terzi della gestione delle domande di protezione internazionale, ma inizia ben prima, dentro i confini europei. Il Regolamento Dublino – nella sua applicazione concreta – ha prodotto una catena di trasferimenti forzati che spesso si traducono in veri e propri respingimenti indiretti. Persone che arrivano in Germania o in Francia vengono identificate e poi rinviate verso Paesi di primo ingresso come Bulgaria o Croazia, dove le condizioni di accoglienza sono frequentemente oggetto di critiche da parte di organismi internazionali. Da lì, molti tentano nuovamente la rotta balcanica, in un ciclo che li espone a violenze reiterate, privazioni e perdita progressiva di status giuridico.

È qui che il concetto di remigrazione assume una dimensione ancora più problematica: non è solo uno spostamento geografico, ma una progressiva erosione della soggettività giuridica. Molti di questi individui non sono "migranti economici" nel senso semplificato del dibattito pubblico, ma ex militari afghani, tecnici, professionisti che hanno collaborato con missioni occidentali o che comunque provengono da contesti di conflitto e instabilità. Il loro percorso li trasforma, però, da potenziali titolari di protezione in corpi in transito, privati di documenti, spesso derubati o spogliati dei loro effetti personali, fino a essere ridotti a una condizione di mera sopravvivenza biologica.

Quando queste persone arrivano a Trieste, dopo aver attraversato una sequenza di respingimenti, violenze e trasferimenti, non trovano un sistema in grado di riattivare il circuito dei diritti, ma un ulteriore livello di esclusione. La città diventa così non un punto di approdo, ma un punto di sedimentazione del fallimento delle politiche europee. I silos, in questo quadro, non sono solo un luogo fisico: sono la materializzazione di una zona grigia del diritto, dove le garanzie esistono sulla carta ma non si traducono in tutela effettiva.

L'espressione, cruda ma realistica, del "dare in pasto alle pantegane esseri umani" della Dottoressa Fornasir coglie esattamente questo scarto tra diritto proclamato e realtà vissuta. Non è soltanto una denuncia morale: è la rappresentazione di una possibile violazione sistemica degli obblighi internazionali e costituzionali. Laddove lo Stato tollera condizioni incompatibili con la dignità umana, si espone al rischio di violare non solo l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche il principio di non-refoulement, che vieta qualsiasi forma di respingimento verso situazioni di pericolo o trattamenti inumani, anche quando avvenga in modo indiretto o mediato.

Sul piano sovranazionale, il quadro è ancora più stringente. Il divieto di trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non riguarda soltanto le violenze dirette, ma anche le condizioni materiali imposte o tollerate dagli Stati. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'abbandono in condizioni di estrema precarietà può integrare una violazione di tali disposizioni.

In questo scenario, la comparsa di simboli riconducibili all'ideologia fascista assume una valenza ancora più grave. L'ordinamento italiano, attraverso la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Tale principio è stato attuato dalla Legge Scelba e rafforzato dalla Legge Mancino, che puniscono rispettivamente l'apologia di fascismo e le condotte discriminatorie e di odio. La valutazione giuridica di queste condotte non può prescindere dal contesto: un simbolo che, in astratto, potrebbe apparire ambiguo, diventa inequivocabilmente intimidatorio quando è rivolto verso persone già marginalizzate e percepite come "altre".

Ma la dimensione repressiva, da sola, non basta. Il nodo centrale resta la responsabilità pubblica nella gestione del territorio e delle fragilità sociali. L'art. 97 della Costituzione impone alla pubblica amministrazione di agire secondo criteri di efficienza e buon andamento, che includono anche la prevenzione del degrado urbano e sociale. Lasciare intere aree in uno stato di abbandono strutturale non è neutralità: è una forma di inerzia che produce effetti giuridicamente rilevanti e socialmente pericolosi.

Il risultato è un circuito che si autoalimenta. Più le persone vengono lasciate allo sbando, più vengono ghettizzate, più si consolida una percezione di insicurezza che alimenta reazioni ostili. È una dinamica ben nota: la marginalità non è solo una condizione, ma un fattore che può generare ulteriore esclusione. In questo senso, il degrado non è causato dalla presenza dei migranti, ma dalla mancanza di politiche adeguate di accoglienza, integrazione e gestione dello spazio pubblico.

Consentire che simboli di un passato autoritario riemergano proprio nei luoghi in cui la dignità umana è più esposta significa incrinare il patto costituzionale su cui si fonda la Repubblica. Non si tratta di limitare la libertà di espressione, ma di impedire che lo spazio pubblico diventi terreno di legittimazione dell'odio e della discriminazione.

L'episodio dei silos di Trieste impone dunque una riflessione che va oltre la cronaca. Richiede, da un lato, un'applicazione rigorosa delle norme che tutelano l'ordine democratico e reprimono le condotte discriminatorie; dall'altro, esige un intervento strutturale che restituisca dignità a chi oggi vive ai margini. Perché senza dignità non c'è legalità sostanziale, e senza legalità sostanziale ogni risposta repressiva è destinata a restare incompleta.

Articoli affini:

Porto Vecchio, migranti e sgomberi: Trieste tra grandi progetti e diritti fondamentali negati

Share