Riorganizzazione del partito fascista: la sentenza confermata e il valore costituzionale della Legge Scelba

La sentenza del Tribunale di Bari che ha riconosciuto la riorganizzazione del disciolto partito fascista ai sensi della Legge n. 645 del 1952 rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza giuridica e costituzionale. Non si tratta di un fatto meramente politico o simbolico, ma dell'applicazione concreta di una clausola identitaria dell'ordinamento repubblicano: la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta espressamente la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. È un divieto che non ha natura meramente storica, bensì strutturale e permanente.
La cosiddetta Legge Scelba costituisce attuazione diretta di tale disposizione costituzionale. L'articolo 1 individua gli elementi che integrano la riorganizzazione del partito fascista: l'esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, la propaganda finalizzata alla soppressione delle libertà democratiche, l'uso della violenza come metodo di lotta politica. Non è sufficiente una mera dichiarazione nostalgica; è necessaria una condotta organizzata, strutturata e idonea a ricostituire un soggetto politico con finalità antidemocratiche.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha svolto un ruolo decisivo nel delimitare l'ambito di applicazione della norma penale. Con la sentenza n. 1 del 1957, la Corte costituzionale ha chiarito che la Legge Scelba non contrasta con l'articolo 21 della Costituzione, poiché non punisce la mera opinione, ma l'attività che si concreta in un pericolo effettivo per l'ordinamento democratico. La libertà di manifestazione del pensiero non può essere invocata per tutelare condotte che mirano alla distruzione dell'assetto costituzionale.
Successivamente, con la sentenza n. 74 del 1958, la Corte ha ribadito che il divieto di riorganizzazione non è una limitazione generica della libertà di associazione ex articolo 18 Cost., bensì un limite espresso e specifico previsto dalla stessa Costituzione. La Repubblica, nata dalla sconfitta del fascismo, non è una democrazia neutrale rispetto a chi intenda ripristinarlo. È una democrazia "difensiva", che si protegge attraverso strumenti giuridici precisi.
L'elemento centrale è dunque il requisito della concretezza. La giurisprudenza, anche successiva, ha costantemente richiesto la verifica di una effettiva idoneità della condotta a riorganizzare il partito fascista. Non basta l'uso di simboli o slogan isolati; occorre un'organizzazione, una struttura, una finalità politica riconducibile ai metodi e agli obiettivi del fascismo storico. È in questo spazio probatorio che si gioca la differenza tra manifestazione del pensiero e attività eversiva.
In tale prospettiva, la sentenza di Bari assume rilievo perché, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto per la prima volta in modo esplicito la volontà concreta di rifondazione del partito fascista, con conseguente applicazione piena della Legge Scelba. Se tale impostazione sarà confermata nei successivi gradi di giudizio, si consoliderà un orientamento giurisprudenziale che rafforza il carattere non simbolico ma operativo del divieto costituzionale.
Non può essere trascurato il rapporto tra la Legge Scelba e la successiva Legge Mancino (L. 205/1993), che interviene in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le due normative operano su piani differenti ma complementari: la prima tutela l'assetto democratico in quanto tale; la seconda protegge la dignità e l'uguaglianza sostanziale ex articolo 3 Cost., contrastando condotte discriminatorie e incitamenti all'odio. In entrambi i casi, il legislatore ha ritenuto che determinati fenomeni non possano essere ricondotti alla mera libertà di opinione.
Il tema, tuttavia, impone rigore e misura. Il diritto penale non può diventare uno strumento di repressione ideologica. La Corte costituzionale ha sempre insistito sul principio di offensività e sulla necessità di interpretazioni restrittive delle norme incriminatrici. L'ordinamento non punisce il pensiero, ma l'organizzazione e l'azione che si pongono in conflitto concreto con i valori fondanti della Repubblica.
Sotto questo profilo, la XII Disposizione transitoria non è una reliquia del passato, bensì una clausola di identità costituzionale. Essa ricorda che la Repubblica italiana nasce da una rottura storica netta con il regime fascista e che tale rottura non è negoziabile. La tutela della democrazia non è affidata soltanto alla cultura politica, ma anche alla giurisdizione.
In una fase storica in cui simboli e linguaggi del passato riemergono nello spazio pubblico, il compito del giurista è distinguere con precisione tra libertà eversiva e libertà costituzionale. La democrazia non teme il dissenso; teme la sua organizzazione finalizzata alla soppressione delle libertà altrui. È in questa linea sottile ma decisiva che si colloca il significato giuridico della sentenza di Bari.
Poiché la decisione è stata confermata, essa non assume il significato di un'affermazione politica, bensì quello – ben più rilevante – di un'applicazione piena e consapevole della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa normativa di attuazione. La giurisdizione, in questo caso, non interviene per sanzionare un'idea, ma per reprimere una condotta ritenuta idonea a ricostituire un'organizzazione incompatibile con l'assetto democratico. È la prova che il divieto di riorganizzazione del partito fascista non appartiene alla memoria storica, ma all'architettura viva dell'ordinamento repubblicano, e che la fedeltà alla Costituzione si misura anche nella capacità delle istituzioni di far valere, senza esitazioni, i suoi principi fondamentali.
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