#Remigrazione: perché è incostituzionale e contro i diritti umani

30.01.2026

La parola "remigrazione" non appartiene al lessico giuridico dello Stato costituzionale di diritto. Non è una categoria normativa, non è una nozione amministrativa, non è un istituto riconosciuto dall'ordinamento interno né da quello europeo o internazionale. È un termine ideologico, costruito e diffuso in ambienti dell'estrema destra europea, che tenta di legittimare, attraverso una veste apparentemente tecnica, un progetto di ingegneria sociale fondato sull'esclusione e sulla selezione identitaria.

Nel diritto contemporaneo, l'uso delle parole non è mai neutro. Ogni concetto che entra nel dibattito pubblico produce effetti giuridici, politici e culturali. La "remigrazione" non indica il governo dei flussi migratori, né la gestione dell'irregolarità, né l'efficienza delle procedure di rimpatrio previste dalla legge. Indica piuttosto l'idea di una rimozione sistematica e collettiva di persone considerate "non appartenenti", a prescindere dalla loro posizione giuridica, dalla durata della permanenza, dai legami familiari, lavorativi e sociali costruiti nel tempo.

Questa impostazione è radicalmente incompatibile con la Costituzione italiana. L'articolo 3, nel suo duplice significato di eguaglianza formale e sostanziale, vieta qualunque discriminazione fondata su condizioni personali e sociali. L'idea che un individuo possa essere privato del diritto di restare sul territorio non per ciò che ha fatto, ma per ciò che è o rappresenta, costituisce una negazione del principio personalistico che informa l'intero impianto costituzionale.

L'articolo 10 della Costituzione vincola l'ordinamento italiano al rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto e sancisce il diritto d'asilo per chiunque sia impedito nell'esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese. La "remigrazione", per sua natura, prescinde da qualsiasi valutazione individuale e ignora il principio di non-refoulement, cardine del diritto internazionale dei rifugiati. Non esiste, nel diritto, alcuna possibilità di respingere o allontanare persone in modo automatico, collettivo e indiscriminato.

Anche l'articolo 13 della Costituzione viene direttamente coinvolto. Ogni forma di allontanamento forzato incide sulla libertà personale e, come tale, richiede una base legale, un procedimento garantito e il controllo dell'autorità giudiziaria. La prospettiva della "remigrazione" elude deliberatamente queste garanzie, proponendo un modello di potere amministrativo sganciato dai limiti costituzionali.

Sul piano europeo, la proposta della cosiddetta "remigrazione" risulta ancora più chiaramente incompatibile con l'assetto giuridico dell'Unione. Il diritto dell'Unione europea disciplina in modo puntuale e vincolante le procedure di rimpatrio, a partire dalla direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), che impone agli Stati membri il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di valutazioni individuali e il riconoscimento di garanzie procedurali effettive. Ogni decisione di allontanamento deve essere fondata su un esame concreto della posizione personale dello straniero, tenendo conto della durata del soggiorno, dei legami familiari e sociali, dello stato di salute e del superiore interesse del minore.

La normativa europea vieta in modo assoluto le espulsioni collettive e respinge qualunque automatismo fondato su criteri generali o identitari. Questo divieto non è una scelta politica contingente, ma un principio strutturale dell'ordinamento europeo, strettamente connesso alla tutela della dignità umana e alla centralità della persona. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte ribadito che le politiche migratorie degli Stati membri devono sempre muoversi entro i limiti dei diritti fondamentali, che costituiscono un parametro inderogabile di legittimità dell'azione pubblica.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati ai sensi dell'articolo 6 TUE, rafforza ulteriormente questo quadro. Gli articoli 1, 7, 19 e 47 della Carta tutelano, rispettivamente, la dignità umana, la vita privata e familiare, il divieto di espulsioni collettive e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente. La "remigrazione", nella misura in cui presuppone l'allontanamento sistematico di gruppi di persone in quanto tali, si pone in aperta e insanabile contraddizione con ciascuno di questi principi.

Ne consegue che un'eventuale traduzione normativa di simili proposte non costituirebbe soltanto una violazione del diritto internazionale dei diritti umani, ma determinerebbe un conflitto diretto con l'ordinamento dell'Unione europea, esponendo lo Stato a procedure di infrazione e a una grave crisi di legalità costituzionale ed europea. In questo senso, la "remigrazione" non rappresenta una scelta politica alternativa, ma una rottura dell'equilibrio giuridico su cui si fonda l'appartenenza stessa all'Unione.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretata costantemente dalla Corte di Strasburgo, vieta le espulsioni collettive e impone agli Stati di valutare, caso per caso, le conseguenze di un allontanamento sulla vita della persona interessata. Famiglia, radicamento sociale, condizioni di salute, rischio di trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione sono elementi giuridicamente rilevanti. Ignorarli non è una scelta politica: è una violazione dei diritti umani.

Non va sottovalutato il profilo penale e costituzionale del linguaggio che accompagna queste proposte. Quando la "remigrazione" viene presentata come soluzione totale, come necessità storica o come atto di "riconquista", il discorso scivola rapidamente verso la legittimazione dell'odio e della violenza simbolica. La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, non protegge l'istigazione alla discriminazione né la negazione sistematica dei diritti fondamentali di gruppi sociali.

È necessario chiarire un punto spesso strumentalmente confuso: criticare la "remigrazione" non significa negare la possibilità di politiche migratorie rigorose. Lo Stato ha il diritto e il dovere di governare i flussi, di contrastare l'irregolarità, di garantire sicurezza e legalità. Ma tutto ciò deve avvenire nel perimetro del diritto, non contro di esso. Il confine tra governo e persecuzione è segnato dalle garanzie.

La "remigrazione" non è una politica pubblica, perché manca dei requisiti minimi di legalità, proporzionalità e razionalità. È una narrazione che trasforma la complessità sociale in un problema identitario e propone soluzioni autoritarie a fenomeni strutturali. Storicamente, ogni volta che il diritto è stato piegato a logiche di esclusione collettiva, il risultato è stato l'indebolimento dello Stato di diritto e la normalizzazione dell'arbitrio.

In una democrazia costituzionale, il diritto non serve a costruire un "noi" contro un "loro", ma a garantire che il potere sia esercitato entro limiti certi e controllabili. Accettare il concetto di "remigrazione" significa accettare l'idea che i diritti siano revocabili sulla base del clima politico, e che l'appartenenza giuridica possa essere sostituita da criteri etnici o culturali.

Questo è il vero nodo giuridico e politico. Non si discute di immigrazione, ma della tenuta dello Stato di diritto. Non si discute di sicurezza, ma della trasformazione del diritto in strumento di esclusione. Non si discute di confini, ma di persone.

Il compito del diritto, oggi più che mai, è resistere alla semplificazione violenta e riaffermare che la dignità umana non è negoziabile. La "remigrazione" non è compatibile con la Costituzione, con il diritto europeo, con il diritto internazionale e con i principi fondamentali della civiltà giuridica. E proprio per questo va respinta con fermezza, sul piano giuridico prima ancora che su quello politico.