Quattro anni di guerra in Ucraina: logoramento, resistenza e il futuro dell’Europa

24.02.2026

Oggi non ho scritto una pillola. Ho scritto un lungo editoriale. Perché dopo quattro anni di guerra le parole brevi non bastano più. Non basta l'analisi tecnica, non basta il dato aggiornato, non basta la cronaca. Dopo quattro anni di guerra è necessario fermarsi, prendere posizione e assumersi la responsabilità delle proprie parole.

Sono quattro anni che in Europa si combatte la guerra più lunga e sanguinaria dalla fine del secondo conflitto mondiale. Quattro anni di bombardamenti, di città distrutte, di infrastrutture energetiche colpite, di bambini deportati, di territori occupati. Quattro inverni trascorsi sotto le sirene antiaeree e al gelo. E mentre il tempo passa, la guerra non si attenua: si trasforma, si logora, si incancrenisce.

L'Ucraina sta resistendo. Resiste militarmente, resiste politicamente, resiste socialmente. Resiste mentre subisce perdite gravissime. Resiste mentre vede partire i propri figli per il fronte. Resiste mentre conta i morti e ricostruisce ciò che viene distrutto. E questa resistenza non riguarda soltanto la difesa di un territorio. Riguarda la difesa di un principio: che la forza non può sostituire il diritto.

L'Ucraina oggi è l'argine. È il confine concreto tra un ordine europeo fondato sulle regole e una logica di espansione fondata sulla forza. Se quell'argine dovesse cedere, se l'Ucraina fosse costretta alla resa, non si tratterebbe soltanto della perdita di un Paese sovrano. Si aprirebbe un precedente storico devastante: la dimostrazione che l'aggressione paga.

Chi crede che tutto si fermerebbe con la caduta dell'Ucraina ignora la natura delle guerre revisioniste. La storia europea insegna che le ambizioni espansive non si esauriscono con una concessione. Se l'aggressione producesse un risultato definitivo, il messaggio sarebbe chiaro: la forza può riscrivere i confini. E quel messaggio non resterebbe confinato a Kiev. Riguarderebbe la Moldavia, i Paesi baltici, l'intera architettura di sicurezza europea. Senza dimenticare che: nel 2008 è stata invasa la Georgia, con l'intervento russo in Ossezia del Sud e Abkhazia; nel 2014 è stata la volta della Crimea ed infine il Donbass. Nel 2022 l'invasione su larga scala dell'intero territorio ucraino. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza. Una progressione.

Troppo spesso, nei dibattiti europei, emerge una forma di stanchezza strategica. Ci si disinteressa, si cambia canale, si considera il conflitto come un fatto distante. Ma l'Europa non può permettersi il lusso dell'indifferenza. L'Ucraina non sta combattendo in un vuoto geopolitico. Sta resistendo anche per l'ordine giuridico europeo, per la stabilità del continente, per il principio che i confini non si modificano con i carri armati.

Chi pensa che la guerra possa essere ignorata dovrebbe interrogarsi su un dato storico evidente: le guerre di aggressione non si fermano per esaurimento spontaneo. Si fermano quando incontrano un limite. E quel limite oggi è rappresentato dalla resistenza ucraina e dal sostegno europeo.

Gli ucraini stanno pagando un prezzo altissimo. Perdite umane, devastazioni economiche, traumi collettivi. Di questo noi dobbiamo essere consapevoli. E dobbiamo essere grati. Perché mentre molti cittadini europei possono continuare la propria quotidianità, altri stanno combattendo una guerra che incide direttamente sulla sicurezza e sul futuro dell'intero continente.

Questa non è una guerra periferica. È una guerra che ridefinisce gli equilibri europei, che interroga la tenuta del diritto internazionale, che mette alla prova la coerenza dell'Unione Europea con i propri valori fondativi.

Per questo oggi non ho scritto una pillola. Ho scritto un editoriale. Perché dopo quattro anni non si può restare neutrali tra aggressione e diritto. Non si può restare distratti di fronte alla storia.

Slava Ukraini.

La guerra in Ucraina non è soltanto un conflitto armato tra due Stati. È una frattura dell'ordine giuridico costruito dopo il 1945. Il sistema delle Nazioni Unite nasce per impedire che la forza torni a essere lo strumento ordinario di regolazione dei rapporti tra Stati. Il divieto dell'uso della forza, sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, non è una norma tra le altre: è la clausola fondativa del diritto internazionale contemporaneo. Vietare la minaccia e l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato significa affermare che la sovranità non può essere modificata con la coercizione militare.

L'invasione dell'Ucraina rappresenta, sotto questo profilo, una violazione evidente di tale principio. Non siamo di fronte a un conflitto interno, né a un'operazione autorizzata dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta. Siamo davanti a un uso unilaterale della forza contro uno Stato sovrano. Questo dato non è soltanto politico. È giuridico.

L'articolo 51 della Carta riconosce il diritto naturale di legittima difesa in caso di attacco armato. È in questo spazio normativo che si colloca la resistenza ucraina e il sostegno militare fornito da altri Stati su richiesta del governo di Kiev. Ma la previsione della legittima difesa presuppone l'esistenza di un'aggressione. E l'aggressione, nel diritto internazionale, non è una categoria retorica: è definita dalla Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974 come l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato.

La guerra in Ucraina è dunque anche una prova di tenuta del sistema di sicurezza collettiva. Il Consiglio di Sicurezza, organo investito della responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, si è trovato paralizzato dal veto di uno dei suoi membri permanenti direttamente coinvolto nel conflitto. Il meccanismo concepito nel 1945 per evitare il ritorno della guerra si è scontrato con la realtà geopolitica del XXI secolo: quando uno dei garanti dell'ordine è parte del conflitto, il sistema si blocca.

Questa paralisi non è solo un limite tecnico. È una crisi di legittimità del multilateralismo. L'Assemblea Generale ha adottato risoluzioni di condanna, ma le sue decisioni non hanno carattere vincolante. La Corte internazionale di giustizia ha emesso misure provvisorie, ma l'effettività delle sue pronunce dipende dalla volontà degli Stati. Il diritto internazionale dispone di strumenti normativi, ma la loro forza dipende dalla cooperazione.

Il rischio è evidente: se il divieto dell'uso della forza viene violato senza conseguenze effettive, la norma si svuota progressivamente di significato. Il diritto internazionale non è autosufficiente. Vive nella misura in cui gli Stati ne riconoscono l'autorità.

In questo scenario, l'Unione Europea non può limitarsi a una posizione dichiarativa. L'articolo 21 del Trattato sull'Unione Europea impone che l'azione esterna dell'Unione sia guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani, rispetto della dignità umana e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Difendere l'Ucraina significa difendere la credibilità di questi principi.

Il quarto inverno di guerra segna un passaggio simbolico: il conflitto non è più percepito come emergenza, ma come condizione strutturale. È questa normalizzazione che rappresenta il pericolo più insidioso. Quando la guerra diventa sfondo permanente della politica europea, il rischio non è solo militare. È culturale e giuridico. È l'abitudine alla violazione.

La domanda che emerge è dunque più ampia del conflitto stesso: il sistema multilaterale è ancora in grado di garantire sicurezza collettiva o sta progressivamente cedendo a una logica di equilibrio tra potenze?

Il conflitto in Ucraina riporta al centro una categoria giuridica che per decenni era rimasta in una dimensione quasi teorica: il crimine di aggressione. Dopo i processi di Norimberga, l'aggressione venne definita "il crimine internazionale supremo", poiché contiene in sé il germe di tutti gli altri crimini di guerra. Tuttavia, per oltre mezzo secolo, la comunità internazionale non riuscì a definire in modo operativo questo illecito nel sistema penale internazionale.

La Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974 ha fornito una definizione di aggressione come uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Ma quella definizione aveva valore prevalentemente politico. È soltanto con gli emendamenti di Kampala del 2010 allo Statuto di Roma che il crimine di aggressione è stato formalmente inserito nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale, entrando in vigore nel 2018.

L'articolo 8-bis dello Statuto di Roma definisce il crimine di aggressione come la pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite. Si tratta di un crimine di leadership: può essere commesso solo da chi è in posizione di controllo o direzione effettiva dell'azione politica o militare di uno Stato.

La guerra in Ucraina rientra, sul piano sostanziale, nella nozione di aggressione come delineata sia dalla Risoluzione 3314 sia dall'articolo 8-bis. Tuttavia, emerge un problema cruciale: la competenza della Corte Penale Internazionale sul crimine di aggressione è limitata. Perché la Corte possa esercitare giurisdizione, è necessario che sia lo Stato aggressore sia lo Stato vittima abbiano ratificato gli emendamenti di Kampala oppure che il Consiglio di Sicurezza deferisca la situazione alla Corte.

Nel caso dell'Ucraina, la Federazione Russa non ha ratificato lo Statuto di Roma né gli emendamenti relativi al crimine di aggressione. Il Consiglio di Sicurezza, a causa del veto russo, non può attivare la competenza della Corte su questo specifico crimine. Ne deriva un paradosso giuridico: mentre la Corte può indagare e perseguire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio commessi sul territorio ucraino (in virtù delle dichiarazioni di accettazione di giurisdizione presentate dall'Ucraina), non può esercitare giurisdizione automatica sul crimine di aggressione.

Questo vuoto ha riaperto il dibattito sulla creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. L'idea di un tribunale ad hoc, sostenuta da diversi Stati e istituzioni europee, si fonda sulla necessità di colmare una lacuna strutturale del sistema penale internazionale. L'aggressione è il crimine che rende possibili tutti gli altri: se resta impunita, l'intero edificio della responsabilità internazionale si indebolisce.

La questione non è meramente simbolica. Il riconoscimento dell'aggressione come crimine internazionale mira a riaffermare il principio secondo cui l'uso della forza non è una scelta politica discrezionale, ma una violazione giuridica perseguibile. Senza la possibilità di accertare e sanzionare il crimine di aggressione, il divieto dell'uso della forza rischia di trasformarsi in una norma priva di sanzione effettiva.

In questo contesto, la guerra in Ucraina diventa il banco di prova della maturità del diritto penale internazionale. Se la comunità internazionale non riesce a dare una risposta giurisdizionale credibile al crimine di aggressione, il precedente che si crea è pericoloso: altri Stati potrebbero essere indotti a ritenere che la forza sia nuovamente uno strumento praticabile di revisione degli equilibri territoriali.

La crisi del Consiglio di Sicurezza, paralizzato dal veto, evidenzia inoltre la tensione tra legalità formale e realtà geopolitica. Il sistema del 1945 presupponeva una cooperazione tra le grandi potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. Oggi quella cooperazione è incrinata. Il diritto internazionale si trova così sospeso tra aspirazione universalistica e limiti strutturali.

La guerra in Ucraina non è dunque soltanto una violazione del divieto dell'uso della forza. È una sfida diretta alla capacità del sistema internazionale di reagire alla violazione.

Il quarto inverno di guerra ha reso evidente che il conflitto in Ucraina non si combatte soltanto sul fronte militare, ma sul terreno della sopravvivenza civile. Gli attacchi sistematici contro infrastrutture energetiche — centrali elettriche, sottostazioni, reti di distribuzione, impianti idrici — hanno lasciato milioni di persone senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente in condizioni climatiche estreme. La temperatura non è un fattore neutro: in inverno diventa un elemento strutturale della vulnerabilità civile.

Dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, la questione centrale è il principio di distinzione. L'articolo 48 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra impone alle parti in conflitto di distinguere in ogni momento tra popolazione civile e combattenti, nonché tra beni civili e obiettivi militari. L'articolo 52 precisa che gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari, ossia quei beni che per natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare e la cui distruzione offre un vantaggio militare concreto e diretto.

Le infrastrutture energetiche rappresentano spesso beni a uso duale. Possono sostenere lo sforzo militare, ma sono anche indispensabili alla vita civile. Questo rende la loro qualificazione particolarmente delicata. Tuttavia, anche quando un'infrastruttura possa essere qualificata come obiettivo militare, resta fermo il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 51, paragrafo 5, lettera b), del Primo Protocollo: è vietato l'attacco che possa causare incidentalmente perdite di vite civili o danni ai beni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

La proporzionalità non è una formula astratta. È un bilanciamento concreto e preventivo che il comandante deve compiere prima dell'attacco. Se la distruzione di una centrale elettrica provoca un blackout su larga scala, compromettendo ospedali, reti idriche e sistemi di riscaldamento, l'analisi della proporzionalità diventa centrale.

A ciò si aggiunge il principio di precauzione, previsto dall'articolo 57 del Primo Protocollo, che impone di adottare tutte le precauzioni praticabili per evitare o ridurre al minimo i danni alla popolazione civile. L'obbligo non riguarda solo la scelta dell'obiettivo, ma anche i mezzi e le modalità dell'attacco.

Un ulteriore elemento giuridico è l'articolo 54 del Primo Protocollo, che vieta di attaccare, distruggere o rendere inutilizzabili beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali derrate alimentari, raccolti, impianti e riserve di acqua potabile. Pur non menzionando espressamente l'energia elettrica, l'interpretazione evolutiva della norma — anche alla luce della prassi contemporanea — porta a considerare l'energia come elemento strutturale della sopravvivenza civile, specialmente in condizioni climatiche estreme.

Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche assumono carattere sistematico e mirano a creare condizioni di sofferenza generalizzata nella popolazione, la questione si sposta dal singolo attacco alla strategia complessiva. In tal caso, potrebbe configurarsi non solo una violazione del diritto internazionale umanitario, ma anche un potenziale crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di Roma, che include tra le fattispecie perseguibili gli attacchi intenzionali contro beni civili e contro oggetti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione.

Il quarto inverno ha dunque trasformato l'energia in un campo di battaglia giuridico. Non è solo una questione tecnica o strategica. È una questione di limiti. Il diritto internazionale umanitario nasce per umanizzare la guerra, per porre confini alla violenza. Quando tali confini vengono erosi, la guerra perde la sua dimensione regolata e si avvicina alla logica della pressione indiscriminata.

Va inoltre considerato l'impatto cumulativo degli attacchi. Anche se ogni singolo bombardamento fosse valutato isolatamente come proporzionato, la reiterazione sistematica può produrre un effetto complessivo di devastazione civile. La giurisprudenza e la dottrina internazionali hanno progressivamente riconosciuto che la valutazione della liceità non può ignorare il contesto e la reiterazione.

L'inverno, in questo quadro, non è un elemento meteorologico. È un fattore giuridicamente rilevante nella valutazione della prevedibilità del danno civile. La consapevolezza che la distruzione di una rete elettrica in inverno comporterà sofferenze estreme può incidere sull'analisi dell'intenzionalità o della consapevolezza del rischio.

Il conflitto in Ucraina ha così riportato al centro una domanda cruciale: fino a che punto la guerra può essere regolata? Il diritto internazionale umanitario non elimina la guerra, ma la disciplina. La sua violazione sistematica non produce soltanto danni materiali. Produce un arretramento della civiltà giuridica.

Se le infrastrutture energetiche rappresentano un nodo critico, le strutture sanitarie costituiscono il cuore protetto del diritto internazionale umanitario. Gli ospedali civili, le cliniche, le ambulanze e il personale sanitario godono di una protezione rafforzata. La IV Convenzione di Ginevra, agli articoli 18 e 19, stabilisce che gli ospedali civili non possono essere oggetto di attacchi e devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza. Il Primo Protocollo aggiuntivo rafforza tale protezione estendendola alle unità sanitarie e ai mezzi di trasporto sanitario.

La protezione non è simbolica. È funzionale alla sopravvivenza della popolazione. Un ospedale non è soltanto un edificio: è un presidio di vita, un nodo essenziale per la cura dei feriti, dei malati cronici, dei neonati, delle persone più vulnerabili. In un contesto di guerra prolungata e di inverno rigido, l'interruzione dell'energia elettrica in un ospedale può significare l'arresto di macchinari salvavita, la compromissione delle terapie intensive, l'impossibilità di conservare farmaci e vaccini.

Il diritto internazionale umanitario prevede che la protezione delle strutture sanitarie possa cessare solo qualora esse siano utilizzate, al di fuori della loro funzione umanitaria, per compiere atti dannosi al nemico. Anche in tale ipotesi, la perdita di protezione non è automatica: è richiesto un preavviso e un termine ragionevole per cessare l'uso illecito. L'onere della prova è elevato, proprio per evitare abusi nella qualificazione degli obiettivi.

Nel conflitto ucraino, il tema non riguarda solo attacchi diretti a ospedali, ma anche attacchi indiretti attraverso la distruzione di infrastrutture energetiche e idriche che alimentano tali strutture. Il diritto internazionale umanitario non può essere interpretato in modo formalistico. Se la distruzione di una sottostazione elettrica provoca l'interruzione dei servizi ospedalieri su vasta scala, l'analisi della proporzionalità deve tener conto di questo effetto prevedibile.

La rete idrica rappresenta un altro elemento essenziale. L'articolo 54 del Primo Protocollo vieta di rendere inutilizzabili installazioni e riserve di acqua potabile. In inverno, l'assenza di acqua e riscaldamento può generare emergenze sanitarie diffuse, epidemie, aggravamento di patologie croniche. La sofferenza civile non è un danno collaterale irrilevante: è il parametro centrale della valutazione giuridica.

Un ulteriore profilo riguarda l'obbligo di garantire l'accesso umanitario. Le Convenzioni di Ginevra prevedono che le parti in conflitto facilitino il passaggio di soccorsi umanitari imparziali destinati alla popolazione civile. L'interruzione sistematica delle infrastrutture può ostacolare anche la distribuzione di aiuti, aggravando la situazione.

Dal punto di vista della responsabilità penale internazionale, l'articolo 8 dello Statuto di Roma include tra i crimini di guerra gli attacchi intenzionali contro ospedali e luoghi dove sono raccolti malati e feriti, purché non siano obiettivi militari. La qualificazione giuridica dipende dall'elemento soggettivo: occorre dimostrare l'intenzionalità o la consapevolezza della natura civile dell'obiettivo. Tuttavia, la ripetizione sistematica di attacchi contro strutture protette può costituire elemento indiziario rilevante.

La distruzione di ospedali e servizi essenziali non incide solo sul presente. Produce effetti a lungo termine sulla capacità di ricostruzione. L'indebolimento del sistema sanitario compromette la resilienza di una società anche dopo la cessazione delle ostilità. Il diritto internazionale umanitario non tutela soltanto la sopravvivenza immediata, ma anche la dignità e la possibilità di ripresa.

In questo senso, il quarto inverno di guerra ha trasformato la questione sanitaria in un banco di prova del rispetto delle norme fondamentali del diritto bellico. La guerra regolata è ancora guerra, ma è guerra entro limiti. Quando i limiti vengono sistematicamente erosi, si apre uno spazio di responsabilità internazionale.

Accanto ai principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, il diritto internazionale umanitario si fonda sul principio di necessità militare. Esso consente esclusivamente quelle misure che siano indispensabili per conseguire un obiettivo militare legittimo e che non siano altrimenti vietate dal diritto internazionale. La necessità militare non è una clausola di esenzione generale: non può giustificare violazioni delle norme imperative, né autorizza attacchi indiscriminati o sproporzionati. La dottrina contemporanea sottolinea come tale principio debba essere interpretato in modo restrittivo, proprio per evitare che venga utilizzato come formula retorica per legittimare strategie di pressione sulla popolazione civile. In un conflitto prolungato e ad alta intensità come quello ucraino, la verifica concreta della necessità militare diventa elemento decisivo nella qualificazione giuridica delle operazioni.

A fondamento dell'intero diritto internazionale umanitario vi è il principio di umanità, che impone di limitare la sofferenza superflua e di tutelare la dignità della persona anche nel contesto del conflitto armato. Tale principio non è confinato alle sole norme pattizie, ma trova riconoscimento anche nel diritto internazionale consuetudinario, vincolante per tutti gli Stati indipendentemente dalla ratifica dei singoli trattati. La cosiddetta "clausola Martens", già presente nel Preambolo della Convenzione dell'Aia del 1899 e ripresa nei Protocolli aggiuntivi del 1977, afferma che nei casi non espressamente regolati le persone restano sotto la protezione dei principi di umanità e delle esigenze della coscienza pubblica. Ciò significa che anche in assenza di una norma scritta specifica, il comportamento delle parti in conflitto è comunque sottoposto a un limite etico-giuridico oggettivo. La guerra, pur nella sua brutalità, non è uno spazio privo di diritto.

Tra tutte le violazioni che segnano questo conflitto, quella che riguarda l'infanzia rappresenta la frattura più profonda. Oltre 20.000 bambini ucraini sarebbero stati sottratti ai territori occupati e trasferiti in Russia dall'inizio dell'invasione. Non si tratta soltanto di un dato numerico impressionante. È un intervento diretto sulla continuità generazionale di un popolo.

Il diritto internazionale umanitario attribuisce ai minori una protezione rafforzata. L'articolo 24 della IV Convenzione di Ginevra stabilisce che le parti in conflitto devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i bambini non rimangano abbandonati e siano protetti contro ogni forma di violenza o abuso. Gli articoli 49 e 50 vietano i trasferimenti forzati e le deportazioni di popolazione dal territorio occupato, con particolare attenzione ai minori. Il trasferimento di bambini al di fuori del territorio occupato non è una misura neutra: è un atto giuridicamente qualificabile.

Sul piano penale internazionale, l'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale include tra i crimini di guerra la deportazione o il trasferimento illegale di popolazione. Se tali atti vengono compiuti in modo sistematico e come parte di una politica più ampia contro una popolazione civile, possono integrare anche il crimine contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7. La Corte Penale Internazionale ha già emesso mandati di arresto in relazione alla deportazione di minori ucraini, affermando un principio di portata storica: la responsabilità non è soltanto collettiva o statale, ma personale, e può raggiungere i vertici politici.

Ma la questione non è solo penalistica. È identitaria. La sottrazione di un bambino non incide soltanto sulla sua libertà individuale. Incide sulla lingua che parlerà, sulla cultura in cui crescerà, sulla memoria che costruirà. L'articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo tutela il diritto del minore a preservare la propria identità, inclusi nazionalità, nome e relazioni familiari. Alterare forzatamente questi elementi significa colpire la dimensione più intima della persona.

Il conflitto ucraino riporta alla luce una delle dinamiche più oscure delle guerre del Novecento: l'assimilazione forzata. La storia europea conosce bene il significato della sottrazione sistematica di minori come strumento di cancellazione culturale. Il diritto internazionale contemporaneo si è evoluto proprio per impedire che tali pratiche si ripetano.

E tuttavia, accanto alla tragedia, esiste la resistenza del diritto. Circa 2.000 bambini sono riusciti a tornare a casa. Ogni ritorno è un atto giuridico oltre che umano. Non è soltanto un abbraccio. È la riaffermazione concreta di un diritto violato. È la dimostrazione che la pressione diplomatica, l'azione delle organizzazioni internazionali e la mobilitazione civile possono produrre risultati.

La restituzione dei minori non è un gesto umanitario discrezionale. È un obbligo giuridico. Finché anche un solo bambino resterà trattenuto contro la propria volontà o separato forzatamente dalla propria famiglia e dal proprio contesto culturale, la responsabilità internazionale resterà aperta.

I bambini rappresentano la linea rossa del diritto. La guerra può distruggere infrastrutture, confini, equilibri geopolitici. Ma quando colpisce sistematicamente l'infanzia, mette in discussione il fondamento etico-giuridico dell'ordine internazionale.

Ed è forse qui che il conflitto in Ucraina mostra il suo volto più rivelatore: non solo una guerra per il territorio, ma una guerra per il futuro.

La sottrazione sistematica di minori in un contesto di conflitto armato non è soltanto una violazione del diritto umanitario. Può assumere una dimensione ancora più grave alla luce della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. L'articolo II della Convenzione definisce genocidio una serie di atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Tra tali atti, alla lettera e), è espressamente menzionato il "trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro gruppo".

Questa previsione non è casuale. I redattori della Convenzione erano consapevoli che la distruzione di un gruppo non avviene soltanto mediante l'eliminazione fisica dei suoi membri, ma anche attraverso la disarticolazione della sua continuità generazionale. La sottrazione di bambini e la loro assimilazione in un altro contesto nazionale o culturale può costituire una forma di distruzione identitaria.

Il dibattito giuridico è tuttavia complesso. Perché si configuri il genocidio, è necessario dimostrare l'elemento soggettivo specifico: il cosiddetto dolus specialis, ossia l'intento di distruggere il gruppo in quanto tale. Non è sufficiente la mera commissione dell'atto materiale del trasferimento forzato. Occorre provare che tale trasferimento sia finalizzato alla distruzione, totale o parziale, dell'identità del gruppo nazionale.

Nel contesto ucraino, la discussione sul genocidio è oggetto di analisi e controversia tra studiosi e istituzioni. Tuttavia, il fatto che la Convenzione del 1948 includa espressamente il trasferimento forzato di bambini tra gli atti potenzialmente genocidari conferisce alla questione un rilievo giuridico straordinario. Non si tratta soltanto di una violazione del diritto dei conflitti armati. Potrebbe trattarsi, qualora ne ricorrano gli elementi soggettivi, di una delle più gravi fattispecie previste dal diritto internazionale.

Il concetto di "genocidio culturale", pur non essendo formalmente codificato come categoria autonoma nella Convenzione del 1948, è stato oggetto di riflessione dottrinale e politica. La distruzione sistematica della lingua, della cultura, dell'identità di un popolo attraverso la sottrazione dei minori rappresenta una forma di aggressione alla sua continuità storica. Anche laddove non si possa dimostrare l'intento genocidario in senso tecnico-penale, resta la dimensione della cancellazione identitaria.

Il trasferimento forzato di bambini non è mai neutro. Incide sulla memoria collettiva, altera la trasmissione culturale, spezza il legame familiare. L'articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo tutela il diritto del minore a preservare la propria identità, inclusi nazionalità, nome e relazioni familiari. La violazione di tale diritto in un contesto di conflitto armato assume una gravità ulteriore.

In questa prospettiva, la questione dei bambini ucraini non è soltanto una tragedia umanitaria. È una possibile linea di demarcazione tra violazione grave del diritto internazionale umanitario e, nei casi più estremi e dimostrabili, crimine contro l'umanità o addirittura genocidio. La qualificazione giuridica definitiva spetterà agli organi competenti. Ma la rilevanza normativa è già evidente.

Ed è forse proprio qui che il conflitto in Ucraina rivela la sua dimensione più inquietante: non solo una guerra per il territorio, ma una guerra che investe l'identità e il futuro di una nazione.

In questo quadro, il ruolo delle organizzazioni internazionali è centrale ma strutturalmente complesso. L'UNICEF, in quanto agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, opera sul terreno fornendo assistenza umanitaria, supporto psicologico e meccanismi di tracciamento familiare, ma non dispone di poteri coercitivi. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, sulla base delle Convenzioni di Ginevra, ha mandato di protezione e può facilitare il ricongiungimento familiare, ma la sua azione dipende dalla cooperazione delle parti in conflitto. Le Nazioni Unite, attraverso i loro meccanismi di monitoraggio delle violazioni contro i minori nei conflitti armati (Monitoring and Reporting Mechanism istituito con la Risoluzione 1612 del Consiglio di Sicurezza), raccolgono dati e documentano i casi, ma l'effettività delle raccomandazioni resta legata alla volontà politica degli Stati.

Il diritto internazionale prevede obblighi chiari in materia di restituzione dei minori trasferiti illegalmente. Tuttavia, la loro attuazione richiede pressione diplomatica, mediazione, scambio di informazioni e talvolta negoziazioni indirette. La restituzione dei bambini ucraini non è frutto di automatismi giuridici, ma di un intreccio delicato tra diritto, diplomazia e azione umanitaria. Questo dimostra un punto essenziale: le norme esistono, ma la loro efficacia dipende dall'architettura politica che le sostiene.

Il conflitto in Ucraina non riguarda soltanto le ostilità in corso, ma anche il regime giuridico dei territori occupati. Il diritto internazionale distingue chiaramente tra occupazione militare e annessione. L'occupazione, disciplinata dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Regolamento dell'Aia del 1907 (articoli 42-56), si configura quando un territorio si trova di fatto sotto l'autorità di un esercito nemico. L'occupazione non trasferisce la sovranità. È una situazione temporanea di fatto, non un titolo giuridico.

La potenza occupante ha obblighi precisi. Deve garantire l'ordine pubblico e la vita civile, rispettare le leggi vigenti nel territorio occupato salvo impedimenti assoluti, proteggere la popolazione civile, assicurare il funzionamento dei servizi essenziali. Non può procedere a deportazioni, trasferimenti forzati, punizioni collettive. Non può modificare in modo permanente l'assetto istituzionale del territorio occupato.

L'annessione unilaterale di territori occupati mediante referendum organizzati sotto controllo militare solleva un problema giuridico radicale. Il principio di autodeterminazione dei popoli, sancito dall'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadito nei Patti internazionali del 1966, non può essere invocato in un contesto di occupazione militare. La giurisprudenza internazionale ha chiarito che l'espressione della volontà popolare deve essere libera da coercizioni esterne. Un referendum organizzato sotto presenza militare non soddisfa tali condizioni.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ribadito il principio dell'integrità territoriale dell'Ucraina e ha dichiarato prive di effetti giuridici le annessioni unilaterali. In diritto internazionale, l'acquisizione di territorio mediante la forza è vietata. È un principio consolidato, affermato già dopo la Seconda guerra mondiale e rafforzato nel sistema ONU.

Nei territori occupati, inoltre, si pone la questione delle modifiche demografiche. Il trasferimento della popolazione della potenza occupante nel territorio occupato è vietato dall'articolo 49, paragrafo 6, della IV Convenzione di Ginevra. La modifica artificiale della composizione demografica può incidere sulla futura autodeterminazione e sulla stabilità post-bellica.

La gestione dei territori occupati rappresenta anche una sfida futura. La ricostruzione giuridica, amministrativa e istituzionale richiederà meccanismi di giustizia transizionale, documentazione delle violazioni, ripristino della legalità. L'occupazione non è solo un fatto militare: è una frattura amministrativa e sociale.

Il diritto dell'occupazione è stato concepito per limitare l'arbitrio della potenza occupante. Ma la sua effettività dipende dalla capacità della comunità internazionale di farne rispettare le norme. In assenza di enforcement, il rischio è la normalizzazione di situazioni di fatto contrarie al diritto.

I territori occupati diventano così uno spazio di sospensione: formalmente sotto occupazione temporanea, sostanzialmente sottoposti a trasformazioni politiche e amministrative che possono produrre effetti permanenti.

La guerra non lascia soltanto macerie materiali. Lascia un debito storico. La distruzione di infrastrutture civili, abitazioni, ospedali, reti energetiche e impianti industriali comporterà un processo di ricostruzione di portata generazionale. La questione centrale diventa allora: chi paga?

Il diritto internazionale conosce il principio della responsabilità dello Stato per fatto illecito. Gli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti stabiliscono che lo Stato responsabile è tenuto a cessare l'illecito e a fornire piena riparazione per il danno causato, che può assumere la forma di restituzione, indennizzo o soddisfazione. In linea teorica, l'aggressore dovrebbe risarcire lo Stato vittima per i danni subiti.

Tuttavia, la traduzione pratica di questo principio è complessa. In assenza di un accordo di pace o di un meccanismo coercitivo internazionale, ottenere riparazioni è politicamente e giuridicamente difficile. È in questo contesto che si colloca il dibattito sui beni russi congelati nei Paesi occidentali.

Dall'inizio dell'invasione, consistenti riserve valutarie della banca centrale russa e beni di soggetti sanzionati sono stati congelati nell'Unione Europea e in altri Stati. Il congelamento non equivale a confisca. È una misura restrittiva temporanea, adottata nell'ambito di regimi sanzionatori, che non trasferisce la proprietà dei beni.

La proposta di utilizzare tali beni per finanziare la ricostruzione ucraina solleva questioni giuridiche delicate. Il principio dell'immunità sovrana degli Stati e delle loro banche centrali è riconosciuto nel diritto internazionale consuetudinario. La confisca definitiva di beni sovrani potrebbe entrare in tensione con tale principio. Alcune soluzioni intermedie sono state discusse, come l'utilizzo degli interessi maturati sui beni congelati per finanziare strumenti di sostegno all'Ucraina, evitando la confisca del capitale.

Il bilanciamento tra esigenza di giustizia riparatoria e rispetto delle norme sull'immunità sovrana è uno dei nodi più complessi della fase post-bellica. Da un lato vi è l'esigenza di evitare che l'aggressione resti economicamente priva di conseguenze. Dall'altro vi è la necessità di non erodere principi strutturali del diritto internazionale finanziario, che garantiscono stabilità nei rapporti tra Stati.

La ricostruzione dell'Ucraina non sarà solo un processo edilizio o infrastrutturale. Sarà un processo istituzionale. Ripristinare amministrazioni, tribunali, servizi pubblici nei territori liberati richiederà risorse finanziarie, assistenza tecnica e cooperazione internazionale. L'Unione Europea, la Banca Mondiale e altre istituzioni finanziarie multilaterali avranno un ruolo determinante.

Si pone inoltre la questione della giustizia transizionale. Documentare le violazioni, garantire processi equi, riconoscere le vittime, preservare la memoria sono elementi essenziali per una pace duratura. La ricostruzione materiale senza ricostruzione giuridica rischierebbe di produrre una pace fragile.

La guerra in Ucraina, dunque, non riguarda soltanto il presente del conflitto, ma il futuro della responsabilità internazionale. Se l'aggressione comporta distruzione su larga scala, la risposta non può limitarsi a dichiarazioni di principio. Deve tradursi in meccanismi concreti di riparazione.

Ed è proprio qui che si gioca un ulteriore capitolo della credibilità dell'ordine giuridico internazionale: la capacità di collegare la violazione alla responsabilità e la responsabilità alla riparazione.

Se la guerra convenzionale si combatte sul territorio ucraino, la guerra ibrida si estende ben oltre quel confine. E l'Europa, anche se raramente lo riconosce apertamente, ne è già teatro. Non vi è dichiarazione formale di ostilità tra Federazione Russa e Unione Europea. E tuttavia, sul piano sostanziale, una forma di conflitto a bassa intensità è in corso.

La guerra ibrida si fonda su una strategia di pressione continua e frammentata. Non punta alla conquista territoriale diretta, ma all'erosione progressiva della stabilità politica, economica e sociale dell'avversario. Sabotaggi a infrastrutture energetiche, danneggiamenti di cavi sottomarini, interferenze informatiche, campagne di disinformazione, infiltrazioni nei movimenti radicali, utilizzo strumentale dei flussi migratori, pressione energetica: sono strumenti di un conflitto che opera sotto la soglia formale della guerra armata.

Diversi Stati membri dell'Unione Europea hanno registrato negli ultimi anni episodi sospetti: incendi dolosi in depositi logistici destinati all'Ucraina, sabotaggi a linee ferroviarie, interferenze nei sistemi di comunicazione, droni nei pressi di infrastrutture sensibili. Spesso gli autori materiali risultano essere individui isolati, talvolta reclutati tramite canali digitali o incentivati economicamente. Sono i cosiddetti "agenti usa e getta". Soggetti sacrificabili, intercambiabili, facilmente sostituibili.

La loro funzione è duplice. Da un lato, compiere azioni destabilizzanti. Dall'altro, garantire la plausibile negabilità allo Stato che li ha incentivati o indirettamente coordinati. L'attribuzione giuridica diventa complessa. Gli Articoli sulla responsabilità degli Stati richiedono la prova di un controllo effettivo per imputare la condotta allo Stato. Ma la guerra ibrida è progettata per rendere opaco quel controllo.

Accanto agli agenti informali operano gruppi paramilitari e reti transnazionali che, pur non integrando formalmente le forze armate statali, agiscono in coerenza con interessi strategici di uno Stato. Il confine tra attore privato e proiezione statale si assottiglia. La giurisprudenza internazionale ha affrontato casi analoghi distinguendo tra controllo generale e controllo effettivo, ma nella pratica la raccolta delle prove richiede un livello di intelligence sofisticato e una cooperazione tra servizi che non sempre è pubblicamente visibile.

Il ruolo dell'intelligence è centrale in questa fase del conflitto. Le agenzie di sicurezza europee hanno rafforzato il coordinamento per monitorare minacce ibride, attività di spionaggio, interferenze politiche. L'intelligence contemporanea non si limita alla raccolta di informazioni militari: include cyber-monitoraggio, analisi delle reti di disinformazione, prevenzione di sabotaggi infrastrutturali. Tuttavia, gran parte di questa attività rimane per definizione coperta da riservatezza, alimentando una percezione pubblica di normalità che non corrisponde alla realtà operativa.

La guerra ibrida contro l'Unione Europea non mira a un confronto diretto, ma a logorare la coesione interna. Alimentare divisioni politiche, sostenere movimenti euroscettici, amplificare narrazioni polarizzanti sono strumenti strategici. La destabilizzazione cognitiva è parte integrante del conflitto. La manipolazione algoritmica e le campagne coordinate sui social media mirano a minare la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Sul piano giuridico, questa situazione genera una tensione significativa. L'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione Europea prevede un obbligo di assistenza in caso di aggressione armata contro uno Stato membro. Ma la guerra ibrida è progettata per restare sotto quella soglia. Non vi è un attacco armato nel senso tradizionale. Vi è una sequenza di atti ostili frammentati, ciascuno forse insufficiente da solo ad attivare una clausola di difesa collettiva, ma cumulativamente destabilizzante.

Si configura così una guerra non dichiarata. Una guerra senza fronti definiti, senza proclamazioni ufficiali, ma con effetti concreti sulla sicurezza europea. La Russia non è formalmente in guerra con l'Unione Europea. Eppure, sul piano operativo, esiste una dinamica conflittuale permanente.

Questa realtà impone una riflessione strategica e giuridica. Il diritto internazionale è stato costruito per disciplinare conflitti tra Stati chiaramente identificabili. La guerra ibrida mette alla prova questa architettura. La soglia dell'aggressione armata, concetto centrale per l'attivazione della legittima difesa collettiva, viene aggirata attraverso azioni sotto-soglia.

Il rischio è duplice. Da un lato, la sottovalutazione pubblica del fenomeno. Dall'altro, una reazione eccessiva che possa compromettere libertà fondamentali interne. La risposta europea deve quindi essere calibrata: rafforzare resilienza e sicurezza senza sacrificare lo Stato di diritto.

La guerra ibrida contro l'Unione Europea non è una teoria. È una strategia documentata in ambito accademico e riconosciuta nei documenti di sicurezza europei. Il fatto che non venga dichiarata apertamente non ne riduce la realtà.

In questo contesto, la distinzione tra guerra e pace si fa meno netta. L'Europa si trova in una condizione intermedia: non formalmente in guerra, ma neppure pienamente in pace

La dimensione dell'intelligence è diventata centrale nel contrasto alla guerra ibrida. La difesa europea non si gioca soltanto sul piano militare, ma su quello informativo e preventivo. Le attività di sabotaggio, le interferenze cibernetiche, le campagne di disinformazione non vengono annunciate. Vengono intercettate, monitorate, analizzate. In questo contesto, la cooperazione tra servizi di intelligence degli Stati membri è cresciuta in modo significativo. Strutture come l'EU INTCEN (Intelligence and Situation Centre dell'Unione Europea) e il Single Intelligence Analysis Capacity hanno rafforzato il coordinamento tra le informazioni raccolte a livello nazionale e l'analisi strategica condivisa a Bruxelles.

La sicurezza europea si è progressivamente spostata verso una dimensione integrata: protezione delle infrastrutture critiche, cyber-difesa, monitoraggio delle minacce ibride, prevenzione di interferenze nei processi elettorali. Il rafforzamento della cooperazione non significa creazione di un servizio segreto europeo unitario, ma piuttosto interconnessione strutturata tra servizi nazionali. È un passaggio delicato: l'intelligence resta competenza primaria degli Stati membri, ma la minaccia ibrida è transnazionale per definizione.

La prevenzione diventa così l'asse portante. Individuare reti di reclutamento di "agenti usa e getta", intercettare flussi finanziari sospetti, monitorare attività digitali coordinate, proteggere i nodi energetici e logistici richiede capacità tecnologiche avanzate e scambio costante di dati. La guerra ibrida è veloce, flessibile, adattiva. La risposta deve esserlo altrettanto.

Tuttavia, questo rafforzamento della sicurezza solleva un interrogativo costituzionale cruciale: fino a che punto è legittimo ampliare poteri di sorveglianza e controllo in nome della sicurezza collettiva? L'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l'articolo 7 e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proteggono la vita privata e i dati personali. Ogni estensione dei poteri di intelligence deve rispettare il principio di legalità, necessità e proporzionalità.

Il rischio, in un contesto di guerra ibrida permanente, è quello di scivolare verso una securitizzazione generalizzata della società. La minaccia invisibile può diventare giustificazione per controlli pervasivi, restrizioni alla libertà di espressione, limitazioni alla privacy. La linea di equilibrio è sottile: la sicurezza è condizione per l'esercizio dei diritti, ma non può trasformarsi in argomento per svuotarli

La forza dell'Unione Europea risiede nella sua natura giuridica. La risposta alla guerra ibrida non può tradursi in un arretramento dello Stato di diritto. Se la destabilizzazione mira a minare le democrazie dall'interno, la reazione non può essere la compressione indiscriminata delle libertà. Il principio di proporzionalità, cardine dell'ordinamento europeo, deve guidare ogni misura di sicurezza.

La vera resilienza non è soltanto tecnologica o militare. È istituzionale. È la capacità di rafforzare i meccanismi di protezione senza rinunciare ai principi fondativi. L'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea stabilisce che l'Unione si fonda sui valori di dignità umana, libertà, democrazia e Stato di diritto. Difendere l'Europa dalla guerra ibrida significa difendere questi valori, non sospenderli.

La sfida è dunque duplice: costruire una sicurezza europea più integrata e, al tempo stesso, preservare la natura liberale dell'ordinamento. È questa la differenza sostanziale tra una democrazia che si difende e un sistema che si trasforma nella minaccia che combatte.

La guerra in Ucraina non ha soltanto modificato gli equilibri geopolitici dell'Europa orientale. Ha trasformato l'Unione Europea. Per decenni, l'UE è stata percepita come una potenza normativa: un attore fondato sul diritto, sull'economia e sulla regolazione. La sicurezza militare restava prevalentemente ancorata all'Alleanza Atlantica. Il conflitto ha incrinato questa divisione funzionale.

Il ricorso al debito comune per finanziare strumenti di difesa e sostegno all'Ucraina rappresenta un passaggio storico. Dopo il precedente del Next Generation EU in risposta alla pandemia, l'Unione ha dimostrato di poter mutualizzare risorse anche per fronteggiare una crisi di sicurezza. Non è un dettaglio tecnico-finanziario. È un'evoluzione politica. Significa riconoscere che la sicurezza è un bene pubblico europeo.

La decisione di destinare una parte significativa delle risorse allo sviluppo dell'industria europea della difesa indica un ulteriore cambio di paradigma. L'autonomia strategica non è sinonimo di isolamento. È la capacità di agire in modo credibile e coordinato, riducendo dipendenze strutturali e rafforzando la base industriale e tecnologica europea. La sicurezza energetica, la resilienza digitale, la protezione delle infrastrutture critiche e la produzione di equipaggiamenti militari diventano elementi di una stessa architettura.

In questo quadro, l'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione Europea assume un rilievo nuovo. La clausola di mutua assistenza stabilisce che, qualora uno Stato membro sia oggetto di aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri hanno l'obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso. Per lungo tempo considerata una norma residuale, essa riemerge come possibile pilastro di una difesa europea più integrata.

La guerra ibrida, tuttavia, mette alla prova la soglia di attivazione di tale clausola. Le minacce sotto-soglia non integrano facilmente la nozione tradizionale di aggressione armata. Ciò impone una riflessione sull'evoluzione del concetto di sicurezza collettiva in un contesto in cui le ostilità non sono più esclusivamente cinetiche.

L'Unione Europea si trova così davanti a un passaggio costituente. Non si tratta di militarizzare il progetto europeo, ma di riconoscere che senza sicurezza non vi è tutela effettiva dei diritti e senza diritti non vi è identità europea. L'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea fonda l'Unione sui valori di dignità umana, libertà, democrazia e Stato di diritto. Difendere l'Ucraina significa difendere la coerenza di questi valori.

Il dibattito sull'autonomia strategica non è un dibattito tecnico. È un dibattito sulla sovranità condivisa. L'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa, ma consente limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. L'integrazione europea è nata proprio in questo solco: condividere sovranità per impedire il ritorno della guerra nel continente.

Oggi quella scelta viene messa alla prova ai confini orientali dell'Unione. Se l'Europa non è in grado di difendere l'ordine giuridico su cui si fonda, la sua natura politica si indebolisce. Se invece saprà trasformare questa crisi in un rafforzamento della propria coesione e della propria capacità di azione, il conflitto avrà prodotto una maturazione storica.

Il conflitto in Ucraina non è soltanto una guerra convenzionale né esclusivamente una guerra ibrida. È, nella sua dimensione più profonda, una guerra di logoramento. Una guerra di attrito, in cui l'obiettivo non è la conquista rapida e decisiva, ma l'esaurimento progressivo delle risorse materiali, economiche e psicologiche dell'avversario.

La nozione di guerra di logoramento appartiene alla teoria strategica classica: si tratta di un conflitto in cui la vittoria non deriva da una manovra risolutiva, ma dalla capacità di sopportare più a lungo costi umani, economici e politici. In questo schema, la guerra in Ucraina presenta caratteristiche evidenti.

La Russia non è riuscita a ottenere una vittoria rapida. L'ipotesi iniziale di un collasso veloce delle istituzioni ucraine nel 2022 si è rivelata errata. La resistenza ucraina, sostenuta militarmente e finanziariamente dall'Occidente, ha impedito il raggiungimento degli obiettivi strategici originari. Al tempo stesso, l'Ucraina non dispone — almeno allo stato attuale — della superiorità militare e numerica necessaria per una riconquista totale e immediata dei territori occupati. Il risultato è uno stallo dinamico.

Le ragioni di questa impasse sono molteplici e strutturali.

In primo luogo, la dimensione demografica e industriale. La Russia dispone di una base demografica più ampia e di un'economia riconvertita progressivamente su base bellica. Può sostenere una mobilitazione prolungata, seppur a costi significativi. L'Ucraina, pur dimostrando una straordinaria resilienza, dipende in misura rilevante dal sostegno esterno per armamenti, munizioni e stabilità macroeconomica.

In secondo luogo, la dimensione tecnologica. Il conflitto ha assunto caratteristiche di guerra ad alta tecnologia — droni, sistemi missilistici a lungo raggio, guerra elettronica — ma senza un predominio assoluto di una delle parti. Ogni innovazione viene rapidamente controbilanciata dall'adattamento dell'avversario. L'equilibrio tecnologico produce stallo.

In terzo luogo, la dimensione politica internazionale. Il sostegno occidentale all'Ucraina ha impedito una vittoria russa, ma è soggetto a dinamiche politiche interne negli Stati sostenitori. Allo stesso tempo, la Russia, pur isolata in parte dall'Occidente, mantiene relazioni economiche e politiche con altre potenze globali. Nessuna delle due parti è completamente isolata; nessuna è completamente dominante.

In quarto luogo, la dimensione territoriale. Il fronte si è in parte stabilizzato lungo linee difensive fortificate. Le guerre di posizione, caratterizzate da trincee e campi minati, rendono estremamente costose le avanzate su larga scala. Il costo umano di ogni metro di territorio è elevato. La guerra diventa lenta, estenuante, logorante.

A ciò si aggiunge un elemento psicologico: la volontà politica. La guerra di logoramento si vince non solo sul piano militare ma su quello della tenuta interna. Finché entrambe le leadership ritengono che il costo della resa sia superiore al costo della prosecuzione del conflitto, la guerra continua.

È importante inoltre ricordare che la guerra non è iniziata nel 2022. L'invasione su larga scala del febbraio 2022 rappresenta un'escalation di un conflitto iniziato almeno nel 2014, con l'annessione della Crimea e l'inizio delle ostilità nel Donbass. Ma le radici affondano ancora più indietro: nella tensione tra integrazione euro-atlantica dell'Ucraina e sfera di influenza russa, nelle dinamiche post-sovietiche, nella crisi del 2013-2014 legata agli accordi di associazione con l'Unione Europea.

La continuità storica del conflitto è fondamentale per comprenderne la natura. Non si tratta di un evento improvviso, ma di una frattura progressiva tra modelli geopolitici e identitari. La guerra del 2022 è l'esplosione di una tensione accumulata per anni.

La dimensione di logoramento spiega anche perché nessuna delle due parti riesca a ottenere una vittoria totale. La Russia non riesce a imporre una capitolazione politica di Kiev. L'Ucraina non riesce, almeno allo stato attuale, a espellere completamente le forze russe da tutti i territori occupati. La guerra si colloca in una zona intermedia tra escalation e congelamento.

Questo stallo produce un rischio ulteriore: la cristallizzazione del conflitto. Un conflitto congelato ma non risolto, destinato a riaccendersi periodicamente, con costi permanenti per la stabilità europea.

La guerra di logoramento non è soltanto una strategia militare. È una prova di resistenza collettiva. E in questa prova rientra anche l'Unione Europea, chiamata a sostenere nel tempo una politica di supporto coerente e stabile.

La guerra di logoramento comporta un ulteriore rischio strategico: la trasformazione del conflitto in una guerra congelata. La storia europea conosce modelli di conflitti sospesi ma non risolti — dalla Corea alla Transnistria, dall'Abkhazia al Nagorno-Karabakh — nei quali l'assenza di una soluzione politica definitiva produce una stabilità apparente e fragile.

Un conflitto congelato in Ucraina significherebbe una linea di contatto militarizzata, una sovranità contestata, una tensione permanente. Formalmente cessate il fuoco, sostanzialmente guerra latente. Una tale soluzione potrebbe ridurre temporaneamente le ostilità, ma non eliminerebbe le cause profonde del conflitto.

Dal punto di vista giuridico, la cristallizzazione di un'occupazione di fatto non muta la qualificazione illegittima dell'acquisizione territoriale mediante la forza. L'integrità territoriale resta principio inderogabile. Tuttavia, sul piano politico, un conflitto congelato rischierebbe di produrre assuefazione internazionale, attenuazione della pressione diplomatica e normalizzazione della situazione di fatto.

Per l'Ucraina, significherebbe una sovranità incompleta. Per l'Unione Europea, significherebbe una frontiera instabile permanente ai propri confini. Per la Russia, significherebbe mantenere un'influenza destabilizzante nel lungo periodo.

Il conflitto congelato è spesso il risultato di una guerra di attrito in cui nessuna parte riesce a prevalere e la comunità internazionale privilegia la stabilità immediata rispetto alla soluzione giuridicamente coerente. Ma la stabilità priva di giustizia è fragile.

Se si osserva l'intero quadro — aggressione, diritto umanitario, guerra ibrida, bambini deportati, territori occupati, ricostruzione, guerra di logoramento — emerge una costante: la tensione tra forza e diritto.

La guerra in Ucraina è allo stesso tempo:

– una violazione del divieto dell'uso della forza;

– un banco di prova del diritto penale internazionale;

– una sfida alla protezione dei civili;

– una guerra ibrida contro la stabilità europea;

– una crisi del multilateralismo;

– un conflitto di attrito senza vittoria decisiva;

– un possibile conflitto congelato destinato a durare.

Nessuna delle due parti riesce a vincere in modo totale perché il conflitto è strutturalmente asimmetrico e multilivello. La Russia non riesce a imporre una resa politica. L'Ucraina non riesce a ottenere una liberazione completa immediata. Il sostegno occidentale impedisce la vittoria russa, ma non garantisce automaticamente quella ucraina. Il risultato è una guerra che consuma risorse, energie, vite.

E tuttavia, in questo scenario di logoramento, si gioca qualcosa di più grande del controllo territoriale: si gioca la tenuta dell'ordine giuridico europeo e internazionale.

Se il conflitto si congelasse senza una soluzione coerente con il diritto internazionale, il precedente sarebbe pericoloso. Se invece l'Europa saprà trasformare questa crisi in una maturazione politica — rafforzando coesione, autonomia strategica e responsabilità internazionale — il conflitto avrà avuto un effetto costituente.

La guerra non è iniziata nel 2022. È il risultato di una frattura progressiva, esplosa nel 2014 e radicata nelle tensioni post-sovietiche. E non finirà con un semplice cessate il fuoco. Finirà solo quando sarà ricostruito un equilibrio che tenga insieme sicurezza e diritto.

Ed è qui che il destino dell'Ucraina si intreccia con quello dell'Europa.

La guerra in Ucraina non è soltanto un conflitto armato. È una frattura dell'ordine giuridico costruito nel secondo dopoguerra. È la dimostrazione che il divieto dell'uso della forza non è una conquista irreversibile, ma una norma che vive soltanto se difesa.

È una guerra di aggressione, ma anche una guerra di logoramento. È una guerra combattuta con artiglieria e droni, ma anche con sabotaggi, disinformazione e pressione economica. È una guerra che distrugge infrastrutture e che tenta di spezzare identità, che sottrae bambini e che congela territori. È una guerra che consuma risorse, volontà politica e stabilità europea.

Nessuna delle due parti riesce a vincere in modo totale perché il conflitto si colloca in una dimensione strutturalmente ibrida e multilivello. La Russia non ha imposto la capitolazione dell'Ucraina. L'Ucraina non ha ancora riconquistato integralmente i territori occupati. La guerra di attrito produce stallo e rischio di cristallizzazione. Il conflitto congelato non sarebbe pace, ma sospensione fragile della violenza.

E tuttavia, oltre la dimensione militare, si gioca una partita più ampia. Si gioca la credibilità del diritto internazionale. Si gioca l'effettività della responsabilità per aggressione. Si gioca la tutela dei civili e dell'infanzia. Si gioca la coerenza dell'Unione Europea con i propri principi fondativi.

L'Europa è nata dalla consapevolezza che la forza non poteva più essere lo strumento ordinario delle relazioni tra Stati. È nata dall'idea che la sovranità potesse essere condivisa per garantire pace e prosperità. Oggi quella intuizione è messa alla prova ai suoi confini orientali.

La trasformazione geopolitica dell'Unione Europea — il ricorso al debito comune per la sicurezza, il rafforzamento dell'industria della difesa, la riflessione sull'autonomia strategica e sulla clausola di mutua assistenza dell'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione Europea — non è una deviazione dalla sua natura originaria. È la sua evoluzione. Senza sicurezza non vi è effettività dei diritti. Senza diritti, l'Europa perde la propria identità.

L'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa, ma consente limitazioni di sovranità per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. È un principio che oggi assume un significato concreto: la pace non è neutralità di fronte all'aggressione, ma costruzione di un ordine fondato su regole condivise e responsabilità.

Il quarto inverno di guerra segna un passaggio storico. Può essere ricordato come l'inizio di una lenta erosione del diritto internazionale, oppure come il momento in cui l'Europa ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità politica.

La guerra in Ucraina non interroga soltanto la geografia del continente. Interroga la coscienza giuridica europea.

E dalla risposta che l'Unione saprà dare dipenderà non solo l'esito di un conflitto, ma la forma stessa dell'Europa nel XXI secolo.

Articoli affini:

Guerra Russia-Ucraina: perché senza fermare l’aggressore non può esistere una pace giusta