Porto Vecchio Trieste: ricorso al TAR, VIA e ambiente

16.10.2026
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Il futuro di una città non si misura soltanto attraverso il valore economico degli investimenti, il numero dei cantieri o l'imponenza delle opere progettate. Si misura soprattutto nella capacità delle istituzioni di governare le trasformazioni del territorio attraverso decisioni trasparenti, scientificamente fondate e rispettose dei diritti della collettività. È da questa considerazione che desidero partire per riflettere sulla conferenza stampa organizzata dal Comitato Porto Chiaro, che ho seguito in diretta il 16 ottobre 2026 dal Circolo della Stampa di Trieste. L'incontro, dedicato al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro alcuni provvedimenti relativi alla riqualificazione del Porto Vecchio, ha sollevato interrogativi che vanno ben oltre la legittimità di una singola procedura ambientale. La questione riguarda il modello di sviluppo che Trieste intende perseguire nei prossimi decenni e, soprattutto, il ruolo che la cittadinanza può esercitare nelle decisioni destinate a trasformare irreversibilmente il proprio territorio.

Alla conferenza sono intervenuti Marisa Vidali, presidente del Comitato scientifico del WWF Friuli Venezia Giulia, Andrea Wehrenfennig, presidente del Circolo Verdeazzurro di Legambiente, Gianfranco Depinguente, esponente del Comitato Porto Chiaro, e Livio Stefani, ingegnere e componente del Comitato. Attraverso contributi di carattere giuridico, ambientale, economico e urbanistico, i relatori hanno illustrato le principali contestazioni riguardanti il progetto di rigenerazione urbana riconducibile a Costim, evidenziando un problema fondamentale: una trasformazione territoriale complessa non può essere valutata soltanto attraverso le singole componenti amministrative, se queste concorrono a modificare un unico sistema ambientale, infrastrutturale e urbano.

La vicenda ha assunto una dimensione giudiziaria con il ricorso promosso da WWF Italia e Legambiente, sostenuto dal Comitato Porto Chiaro. Secondo quanto riportato dalla stampa locale il 15 ottobre, sono 34 gli atti amministrativi contestati nell'ambito del procedimento relativo al Porto Vecchio. Tra i soggetti nei cui confronti è stata proposta l'azione figurano Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Consorzio Ursus, Autorità di Sistema Portuale e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre alle società private coinvolte nell'operazione. La tutela processuale delle associazioni è affidata allo studio legale Mazzei-Polonioli di Bolzano, con l'avvocata Laura Polonioli. Il testo integrale del ricorso non è pubblicamente disponibile: è pertanto necessario distinguere le contestazioni illustrate durante la conferenza dai singoli motivi effettivamente formulati nell'atto giudiziario, la cui fondatezza dovrà essere valutata dal TAR.

Il progetto di partenariato pubblico-privato, denominato ChorusLife Trieste, prevede, secondo i dati illustrati dai relatori, un investimento complessivo di circa 620 milioni di euro, suddiviso tra 160 milioni destinati alle opere pubbliche e infrastrutturali e circa 460 milioni relativi alla riconversione di 19 edifici storici. È proprio questa separazione tra componente pubblica e componente privata a rappresentare uno dei principali elementi controversi. Secondo le associazioni ambientaliste, infatti, lo scorporo avrebbe determinato un'insufficiente valutazione degli impatti ambientali complessivi, nonostante l'unitarietà economica e funzionale dell'operazione.

Nell'intervista rilasciata a Trieste Café dopo la conferenza, Andrea Wehrenfennig ha approfondito proprio questo aspetto, indicando nel presunto frazionamento artificioso il nodo principale delle contestazioni. Secondo la ricostruzione del rappresentante di Legambiente, l'amministrazione comunale avrebbe inizialmente prospettato una successione temporale tra opere pubbliche e private, elemento sul quale si sarebbe fondata anche la valutazione regionale relativa all'assenza di significativi effetti cumulativi. Successivamente, il Comune avrebbe richiesto una modifica dell'impostazione iniziale, chiarendo la possibilità di realizzare gli interventi secondo una diversa sequenza temporale, anche con lavorazioni sovrapposte.

Il passaggio non è marginale. La Regione Friuli Venezia Giulia ha infatti concluso la verifica di assoggettabilità con il decreto n. 36541 del 6 luglio 2026, escludendo il progetto dalla valutazione di impatto ambientale ordinaria e prevedendo specifiche condizioni. Il successivo decreto n. 46183 del 28 agosto 2026 ha modificato le prescrizioni relative alla programmazione delle lavorazioni, ammettendo, a determinate condizioni, la contemporaneità degli interventi pubblici e privati. Secondo quanto documentato dalla TGR Rai, tale possibilità è subordinata a valutazioni specifiche, da effettuare caso per caso, per prevenire impatti ambientali significativi.

È proprio su questo passaggio che si concentra una delle osservazioni più interessanti emerse dall'intervista. Wehrenfennig contesta l'idea che gli effetti cumulativi possano essere affrontati esclusivamente attraverso verifiche successive riferite ai singoli interventi, quando le opere costituiscono parti di un programma di trasformazione strettamente interconnesso. La questione è giuridicamente rilevante, perché la valutazione degli effetti cumulativi serve precisamente a individuare conseguenze che potrebbero non emergere dall'esame isolato di ciascun progetto.

Il riferimento normativo fondamentale è la direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, che disciplina la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L'articolo 3 prevede che siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla salute umana, alla biodiversità, al territorio, al suolo, alle acque, all'aria, al clima e al patrimonio culturale. L'allegato III richiede di considerare le dimensioni e la concezione complessiva del progetto, il cumulo con altri interventi esistenti o approvati, nonché la probabilità, l'intensità, la durata e la reversibilità degli effetti ambientali.

Nell'ordinamento italiano questi principi trovano attuazione nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Codice dell'ambiente. L'articolo 19 disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, comunemente definita screening, attraverso la quale l'autorità competente stabilisce se un progetto debba essere sottoposto alla più approfondita procedura ordinaria. Lo screening è uno strumento previsto dalla legge e non costituisce, di per sé, una deroga illegittima alle garanzie ambientali. Tuttavia, la decisione di escludere un intervento dalla VIA deve fondarsi su un'istruttoria adeguata, rispettare i criteri dell'allegato V alla parte seconda del Codice e contenere una motivazione idonea a giustificare l'assenza di impatti significativi tali da richiedere la procedura ordinaria.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato ripetutamente il problema del frazionamento dei progetti. Nella sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione contro Irlanda, la Corte ha sottolineato l'importanza di considerare gli effetti cumulativi per evitare che progetti suscettibili di produrre impatti significativi sfuggano agli obblighi di valutazione. Nella successiva sentenza del 25 luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA contro Ayuntamiento de Madrid, ha ribadito che gli obiettivi della normativa europea non possono essere elusi mediante il frazionamento di un progetto complessivo.

Questa giurisprudenza non impedisce alle amministrazioni di articolare una trasformazione urbana attraverso interventi e procedimenti differenti. Impone, tuttavia, di verificare che tale articolazione non comprometta la conoscenza degli effetti ambientali complessivi. Di conseguenza, il problema giuridico non consiste semplicemente nello stabilire se sia possibile autorizzare separatamente opere pubbliche e private, ma nell'accertare se le valutazioni effettuate abbiano considerato adeguatamente le loro connessioni funzionali, territoriali e temporali.

L'ultima intervista diffusa da Trieste Café ha inoltre consentito di chiarire un aspetto particolarmente importante riguardante le finalità dell'azione giudiziaria. Alla domanda se le associazioni intendano far ripartire completamente da zero il progetto, la risposta di Wehrenfennig è stata negativa. L'obiettivo dichiarato è contestare la decisione secondo cui la VIA ordinaria non sarebbe necessaria e ottenere una valutazione ambientale complessiva prima di procedere ulteriormente con gli interventi. Il ricorso, dunque, non viene presentato dai promotori come una richiesta indiscriminata di cancellazione di ogni attività già svolta, ma come uno strumento volto a contestare la legittimità del procedimento ambientale seguito.

La distinzione è essenziale anche sotto il profilo processuale. L'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe automaticamente l'annullamento indiscriminato di qualsiasi attività relativa al Porto Vecchio. Gli effetti dipenderebbero dal contenuto della sentenza, dagli atti effettivamente annullati e dalle conseguenti determinazioni amministrative. Qualora venisse accertata l'illegittimità della decisione di esclusione dalla VIA, l'amministrazione dovrebbe conformarsi alla pronuncia e rinnovare le valutazioni necessarie, secondo quanto stabilito dal giudice e dalla normativa applicabile. Non è pertanto corretto anticipare come certo un esito processuale che rimane ancora da accertare.

L'intervista ha evidenziato inoltre un secondo aspetto: secondo le associazioni, numerosi approfondimenti tecnici sarebbero stati rinviati a una fase successiva alla gara per l'individuazione dell'operatore economico. Wehrenfennig ha sollevato interrogativi sulla ragionevolezza di una procedura nella quale il soggetto aggiudicatario potrebbe trovarsi a dover affrontare accertamenti ambientali particolarmente complessi dopo aver assunto impegni economici considerevoli. La contestazione investe dunque non soltanto la protezione dell'ambiente, ma anche la qualità della programmazione amministrativa e la sostenibilità dell'intera operazione.

A mio avviso, questo costituisce uno dei passaggi più significativi dell'intera vicenda. L'accelerazione di una procedura non rappresenta necessariamente un vantaggio per la collettività quando comporta il rischio di trasferire a fasi successive questioni che potrebbero incidere profondamente sulla fattibilità degli interventi. Una progettazione realmente efficiente dovrebbe ridurre preventivamente le incertezze, anziché limitarsi a rinviarne la soluzione.

Un'ulteriore questione riguarda la partecipazione democratica. Nel corso dell'intervista è stato sottolineato che la VIA ordinaria consentirebbe alla cittadinanza una conoscenza più approfondita del progetto e maggiori possibilità di partecipazione al processo decisionale. È necessario precisare che anche la verifica di assoggettabilità prevede strumenti di pubblicità e consultazione: l'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 riconosce agli interessati la possibilità di presentare osservazioni sulla documentazione ambientale pubblicata. Non sarebbe quindi corretto affermare che lo screening escluda completamente la partecipazione.

La differenza risiede piuttosto nell'ampiezza e nell'articolazione delle rispettive procedure. La VIA ordinaria, disciplinata dagli articoli 23 e seguenti del Codice dell'ambiente, prevede la presentazione di uno studio di impatto ambientale e specifiche forme di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 24. Nei casi previsti, possono inoltre essere utilizzati ulteriori strumenti di confronto e approfondimento. Questo aspetto assume particolare rilievo quando l'intervento riguarda un patrimonio storico e territoriale destinato a trasformare stabilmente la struttura urbana e le condizioni di vita di una comunità.

Durante la conferenza, Livio Stefani ha illustrato la complessità dei progetti che interessano non soltanto Porto Vecchio, ma anche le aree limitrofe. Accanto al progetto Costim figurano il completamento del Viale Monumentale, il Parco Lineare, gli interventi sul torrente Chiave, le nuove sedi regionali, l'ampliamento del centro congressi, le opere di bonifica e i programmi di riqualificazione del litorale. È stata richiamata anche la cabinovia, in quanto opera ancora considerata negli strumenti urbanistici citati, pur essendo oggetto di una distinta e controversa vicenda amministrativa.

Secondo le proiezioni illustrate da Stefani, alcune opere potrebbero protrarsi oltre il 2030, mentre la riconversione completa dei 19 edifici storici potrebbe estendersi, in uno scenario ipotetico elaborato dal relatore, fino al 2040-2041. Queste stime non costituiscono cronoprogrammi ufficiali accertati, ma permettono di comprendere un problema spesso sottovalutato: gli effetti ambientali devono essere analizzati anche in relazione alla durata delle lavorazioni e alla possibilità che numerosi cantieri insistano contemporaneamente su aree vicine.

Una trasformazione che si sviluppa nell'arco di quindici anni può incidere profondamente sulla mobilità urbana, sulla qualità dell'aria, sul rumore, sull'accessibilità degli spazi pubblici e sulla quotidianità delle persone. La valutazione degli effetti cumulativi non dovrebbe pertanto limitarsi alla somma degli impatti prodotti dalle singole opere, ma considerare anche le conseguenze della loro interazione nel tempo e nello spazio.

Particolarmente significativo è stato l'intervento di Marisa Vidali, che ha concentrato l'attenzione sulle possibili conseguenze per l'ecosistema marino. Tra le criticità denunciate figurano gli scarichi connessi agli impianti tecnologici, le alterazioni termiche delle acque, l'eventuale utilizzo di sostanze chimiche per prevenire le incrostazioni biologiche, la movimentazione di sedimenti potenzialmente contaminati e l'inquinamento acustico derivante dalle attività di cantiere e dalla futura navigazione da diporto.

Uno degli elementi maggiormente contestati riguarda la centrale energetica prevista nell'area, che utilizzerebbe l'acqua marina come sorgente per il funzionamento degli impianti. Secondo quanto illustrato dalla relatrice, occorrerebbe approfondire gli effetti degli scarichi termici, le modalità di trattamento delle acque e l'eventuale rilascio di sostanze impiegate nella manutenzione delle condutture. In un ecosistema già sottoposto a pressioni antropiche e agli effetti del riscaldamento climatico, anche modificazioni relativamente circoscritte delle condizioni fisico-chimiche possono richiedere un'attenta valutazione scientifica.

Vidali ha inoltre richiamato i rischi collegati al rumore subacqueo prodotto dalle imbarcazioni, dalle palificazioni, dai dragaggi e dalle altre lavorazioni costiere, nonché alla possibile risospensione di sedimenti contaminati da precedenti attività industriali. Sono state prospettate conseguenze per la fauna marina e per gli habitat sensibili. Tali valutazioni costituiscono allo stato criticità denunciate dalle associazioni e non danni ambientali definitivamente accertati. La loro rilevanza deve essere esaminata attraverso dati, modelli e indagini scientifiche adeguate.

Un ulteriore elemento riguarda l'Area Marina Protetta di Miramare e i siti della rete Natura 2000 presenti nel sistema costiero. Durante la conferenza è stato contestato il mancato adeguato coinvolgimento dei soggetti competenti nella valutazione delle possibili interferenze. Secondo quanto illustrato, l'esclusione di effetti significativi sarebbe stata fondata anche sulla distanza geografica tra le opere e l'area protetta.

Sotto il profilo scientifico, tuttavia, la sola distanza lineare non consente necessariamente di escludere connessioni ecologiche. Le correnti marine possono trasportare sedimenti e sostanze disciolte, mentre gli interventi lungo la costa possono modificare localmente le condizioni idrodinamiche, i fenomeni di erosione e il ricambio delle acque. È quindi necessario verificare se le valutazioni abbiano considerato adeguatamente i possibili collegamenti tra le diverse aree.

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, nota come direttiva Habitat, impone una valutazione appropriata dei piani e dei progetti suscettibili di incidere significativamente sui siti protetti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. La disposizione è recepita nell'ordinamento italiano dall'articolo 5 del D.P.R. 357/1997. La Corte di giustizia, nella sentenza del 7 settembre 2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, ha chiarito che occorre procedere alla valutazione appropriata quando, sulla base di elementi oggettivi, non possa essere escluso il rischio di incidenze significative sul sito.

Da ciò non deriva che qualsiasi opera realizzata lungo il litorale triestino debba necessariamente essere sottoposta alla medesima valutazione. Deriva, piuttosto, l'obbligo di esaminare le possibili incidenze secondo criteri scientifici coerenti con le caratteristiche dell'ecosistema e con gli obiettivi di conservazione dei siti interessati.

Il tema si collega direttamente al principio di precauzione, riconosciuto dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e richiamato dall'articolo 3-ter del D.Lgs. 152/2006. Tale principio non impone il blocco di qualsiasi attività potenzialmente rischiosa, ma richiede misure proporzionate quando esistano elementi scientifici plausibili di preoccupazione, anche in presenza di incertezze non completamente risolte.

Particolarmente delicata è stata la contestazione relativa al rinvio dei monitoraggi chimici e biologici alle fasi successive dell'intervento. Il monitoraggio durante l'esecuzione delle opere è certamente importante, ma svolge una funzione diversa rispetto alla raccolta dei dati necessari per valutare preventivamente la compatibilità ambientale di un progetto. Non può quindi sostituire gli accertamenti che devono essere disponibili prima dell'adozione della decisione, laddove essi siano indispensabili per individuare gli impatti significativi.

La normativa ambientale non vieta qualsiasi integrazione conoscitiva successiva. Occorre però distinguere tra gli approfondimenti legittimamente rinviabili alla fase esecutiva e quelli che costituiscono il presupposto essenziale per un'autorizzazione consapevole. È proprio questa distinzione a rappresentare uno dei possibili profili di verifica del giudice amministrativo.

L'intervista e la conferenza hanno richiamato anche le condizioni geologiche dell'area portuale. Secondo gli approfondimenti presentati, il Porto Vecchio si caratterizza per una complessa storia costruttiva, con terreni di riporto, sedimenti e opere di consolidamento risalenti alla realizzazione dell'antico scalo. Sono stati prospettati interrogativi sulla stabilità delle strutture esistenti e sugli effetti che nuovi scavi, impianti interrati e modificazioni delle condizioni idrogeologiche potrebbero determinare.

Queste questioni assumono ulteriore rilevanza se considerate alla luce dei cambiamenti climatici. La direttiva 2014/52/UE richiede infatti che, nelle valutazioni pertinenti, siano considerati anche i rischi connessi ai cambiamenti climatici e la vulnerabilità dei progetti rispetto a calamità ed eventi estremi. Per un intervento destinato a modificare un'area costiera nell'arco di diversi decenni, l'innalzamento del livello marino, le mareggiate, le precipitazioni eccezionali e le possibili interferenze tra fenomeni meteorologici non possono essere trattati come eventualità marginali.

Un altro tema affrontato riguarda la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione. Nel corso dell'incontro è stata illustrata un'analisi del gruppo societario riconducibile a Polifin, evidenziando la solidità di alcune attività industriali e le perdite registrate dalle società impegnate nel comparto immobiliare e della rigenerazione urbana. Secondo i dati comunicati durante la conferenza, le perdite aggregate di alcune società del comparto ammonterebbero a circa 135 milioni di euro nel 2025.

Questa cifra, riferita dal relatore, richiede una verifica sui bilanci originali e sui criteri utilizzati per l'aggregazione dei risultati. Tra i dati individuali richiamati figura quello relativo a Chorus Life S.p.A., con una perdita indicata in circa 32,94 milioni di euro per il 2025, rispetto a circa 13,07 milioni nel 2024. Tali risultati non consentono, da soli, di affermare che il gruppo sia insolvente o incapace di sostenere gli impegni previsti. Una valutazione attendibile richiede l'analisi del patrimonio, della liquidità, dell'indebitamento, dei rapporti infragruppo e delle garanzie disponibili.

Rimane tuttavia legittimo interrogarsi sulla sostenibilità di un investimento così rilevante e distribuito su un arco temporale particolarmente lungo. Il D.Lgs. 36/2023 disciplina il partenariato pubblico-privato e le concessioni, prevedendo specifiche disposizioni in materia di ripartizione dei rischi e di equilibrio economico-finanziario. In un'operazione che incide su beni pubblici, edifici storici e infrastrutture urbane, è fondamentale comprendere quali garanzie assicurino il completamento degli interventi e quali conseguenze deriverebbero da eventuali ritardi, difficoltà finanziarie o modificazioni degli assetti societari.

Il partenariato pubblico-privato può rappresentare uno strumento utile per realizzare opere complesse, ma la sua convenienza non può essere presunta sulla sola base dell'entità degli investimenti annunciati. Deve essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva dei benefici, dei rischi e delle ricadute sociali ed economiche dell'intervento. L'interesse pubblico non coincide automaticamente con quello del soggetto investitore, anche quando entrambi possono convergere nella realizzazione di una trasformazione urbana.

Durante la conferenza è stata inoltre contestata la mancanza di un adeguato dibattito pubblico sul progetto complessivo. L'articolo 40 del D.Lgs. 36/2023, unitamente all'allegato I.6, disciplina le ipotesi di dibattito pubblico obbligatorio e quelle nelle quali tale procedura può essere promossa dall'amministrazione. Per stabilire se sussistesse uno specifico obbligo nel caso del Porto Vecchio occorre esaminare le caratteristiche delle opere, gli importi rilevanti e i presupposti previsti dalla normativa applicabile. Non è sufficiente considerare soltanto il valore economico complessivo del progetto.

Al di là della questione strettamente normativa, tuttavia, rimane un problema di democrazia partecipativa. Una trasformazione da centinaia di milioni di euro, destinata a incidere per decenni sull'identità urbanistica, economica e sociale di Trieste, dovrebbe essere accompagnata da un confronto pubblico autentico, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, università, professionisti, categorie economiche e realtà sociali.

La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, riconosce tre pilastri fondamentali della democrazia ambientale: l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia. Il D.Lgs. 195/2005 disciplina inoltre il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche.

È in questo quadro che deve essere collocata anche l'iniziativa giudiziaria delle associazioni. Il ricorso al TAR non costituisce, di per sé, una manifestazione di ostilità verso lo sviluppo economico. È uno strumento previsto dall'ordinamento per sottoporre al controllo del giudice amministrativo la legittimità dell'azione pubblica. Sarà il TAR, nel rispetto del contraddittorio e delle competenze delle amministrazioni, a stabilire se i provvedimenti impugnati siano conformi alla normativa applicabile.

Non si possono tuttavia trasformare le contestazioni dei ricorrenti in violazioni già accertate. Le amministrazioni hanno sostenuto la legittimità del percorso seguito. In particolare, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ha difeso la possibilità di conciliare tutela ambientale e sviluppo economico attraverso le valutazioni tecniche e le prescrizioni adottate. È una posizione che deve trovare spazio in un'analisi giuridicamente corretta, poiché il diritto ambientale non vieta la trasformazione del territorio, ma richiede che essa avvenga nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato della conferenza è stato il richiamo alla storia dell'ambientalismo triestino. Andrea Wehrenfennig ha ricordato numerose iniziative attraverso le quali associazioni, tecnici e cittadini hanno partecipato al confronto sulle trasformazioni del territorio, dalla mobilità urbana alle infrastrutture energetiche, fino alle controversie relative alla cabinovia. Il messaggio è chiaro: le associazioni ambientaliste non intendono necessariamente limitarsi a contestare le decisioni amministrative, ma rivendicano anche la possibilità di proporre modelli alternativi di sviluppo.

La questione, a mio avviso, è particolarmente importante. Non condivido l'idea secondo cui ogni opposizione a un progetto economicamente rilevante debba essere considerata automaticamente contraria al progresso. La democrazia non consiste nell'attribuire alle istituzioni una legittimazione illimitata tra un'elezione e l'altra. Consiste anche nella possibilità di esercitare un controllo diffuso, avanzare osservazioni, contestare decisioni e chiedere che il potere pubblico motivi adeguatamente le proprie scelte.

Allo stesso tempo, considero essenziale che questo confronto rimanga fondato sul rispetto reciproco, sulla correttezza dei dati e sulla distinzione tra valutazioni politiche e responsabilità giuridiche. Criticare l'operato di un'amministrazione è pienamente legittimo; attribuirle violazioni non ancora accertate richiede invece particolare prudenza. Il principio di legalità tutela tanto il diritto dei cittadini di ricorrere alla giustizia quanto quello delle amministrazioni e degli altri soggetti coinvolti di difendere le proprie decisioni.

Da parte mia, ritengo che il Porto Vecchio rappresenti un'occasione straordinaria per Trieste, probabilmente una delle più importanti del suo futuro urbanistico, economico e sociale. Proprio per questo considero insufficiente una prospettiva che privilegi prevalentemente la valorizzazione immobiliare, le attività commerciali e l'attrattività turistica senza affrontare con la stessa determinazione le esigenze strutturali della città.

Trieste deve interrogarsi sulla propria capacità di attrarre giovani, ricercatori, professionisti, imprese innovative e investimenti produttivi. Deve confrontarsi con il declino demografico, con il costo dell'abitare, con le difficoltà della mobilità urbana e con la necessità di costruire opportunità occupazionali stabili e qualificate. Il Porto Vecchio potrebbe rappresentare un luogo privilegiato per integrare ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, università, cultura, servizi e spazi di aggregazione.

Non nego il valore economico del turismo, ma ritengo che una città non possa affidare il proprio futuro prevalentemente alla capacità di attrarre visitatori. La rigenerazione urbana dovrebbe innanzitutto produrre benefici per chi la città la abita, la studia, la attraversa quotidianamente e contribuisce al suo sviluppo. Un progetto che aumenta l'attrattività commerciale senza contribuire adeguatamente alla qualità della vita dei residenti rischia di trasformarsi in una valorizzazione immobiliare più che in un autentico processo di rigenerazione.

In questa prospettiva considero imprescindibile anche il tema dell'accessibilità universale. Una riqualificazione di tale portata dovrebbe essere progettata fin dall'origine secondo criteri capaci di garantire la fruibilità degli spazi pubblici, delle infrastrutture, dei collegamenti e dei servizi anche alle persone con disabilità. L'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce l'accessibilità quale condizione fondamentale per la partecipazione alla vita sociale.

Il recupero di edifici storici e di aree portuali non può prescindere da questi principi. Un luogo può essere architettonicamente prestigioso, economicamente redditizio e perfino ambientalmente sostenibile, ma se non è concretamente accessibile a tutti rimane una trasformazione incompleta. L'interesse pubblico comprende anche la possibilità, per ogni cittadino, di usufruire effettivamente dei benefici prodotti dagli investimenti.

La conferenza ha richiamato inoltre l'attenzione sul futuro del litorale di Barcola e sui progetti di sistemazione costiera che potrebbero modificarne l'attuale configurazione. Accanto ai possibili effetti ambientali, emerge una questione sociale: la futura riqualificazione garantirà la continuità della fruizione pubblica e gratuita degli spazi storicamente frequentati dai cittadini? La risposta richiede di conoscere le destinazioni d'uso, le condizioni delle eventuali concessioni demaniali e gli obblighi di accesso pubblico concretamente previsti. Non sarebbe corretto presumere automaticamente una privatizzazione, ma sarebbe altrettanto sbagliato rinunciare a discutere preventivamente tali aspetti.

Il quadro costituzionale nel quale collocare questa vicenda è stato profondamente rafforzato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. L'articolo 9 della Costituzione riconosce oggi espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, oltre che agli altri beni fondamentali espressamente tutelati.

La riforma costituzionale non introduce un'opposizione assoluta tra economia ed ecologia. Impone piuttosto di considerare la tutela ambientale come parte integrante delle decisioni economiche e amministrative. A questi principi si aggiungono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione previsti dall'articolo 97 della Costituzione, nonché gli obblighi procedimentali e motivazionali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le decisioni sul futuro del Porto Vecchio dovrebbero quindi essere valutate attraverso un insieme di criteri: legittimità amministrativa, sostenibilità ambientale, equilibrio economico-finanziario, accessibilità, partecipazione democratica e utilità sociale. Nessuno di questi aspetti dovrebbe essere considerato isolatamente, perché una trasformazione urbana così estesa finisce inevitabilmente per incidere sull'intero equilibrio della città.

Il ricorso al TAR rappresenta, in questa prospettiva, un passaggio importante per chiarire il perimetro degli obblighi ambientali e la correttezza del procedimento seguito. Ma la questione che dovrebbe interessare maggiormente la cittadinanza non può essere circoscritta all'esito del giudizio amministrativo.

Anche qualora il TAR dovesse confermare la legittimità dei provvedimenti regionali, rimarrebbe aperto il problema politico della qualità del progetto e della sua rispondenza alle esigenze della città. Analogamente, un eventuale accoglimento del ricorso non risolverebbe automaticamente le questioni legate alla sostenibilità economica, all'accessibilità, alla mobilità e alla destinazione futura degli spazi recuperati. La legittimità amministrativa rappresenta un presupposto fondamentale, ma non esaurisce il giudizio sulla qualità di una scelta pubblica.

Non auspico una Trieste immobile, incapace di valorizzare il proprio patrimonio e di cogliere le opportunità economiche. Al contrario, desidero una città ambiziosa, capace di guardare oltre gli interessi immediati e di progettare il proprio futuro con competenza e lungimiranza. Ma proprio perché considero il Porto Vecchio un'occasione irripetibile, ritengo indispensabile che ogni decisione sia accompagnata da conoscenze scientifiche adeguate, garanzie giuridiche effettive e un confronto pubblico autentico.

La vera questione, a mio avviso, non è scegliere tra sviluppo e tutela ambientale. È comprendere quale sviluppo sia realmente compatibile con la tutela del territorio, con i diritti delle persone e con le esigenze delle generazioni future.

Il Porto Vecchio può diventare un simbolo di rinascita, ma anche un banco di prova della capacità delle istituzioni di esercitare responsabilmente il proprio potere decisionale. Il risultato non si misurerà soltanto attraverso gli edifici restaurati o gli investimenti realizzati, ma attraverso la qualità della vita, le opportunità prodotte e il patrimonio ambientale che sapremo conservare.

Perché il futuro di Trieste non può essere costruito al buio. E il vero progresso non consiste semplicemente nel trasformare un territorio, ma nel migliorarlo senza sacrificare ciò che appartiene a tutta la collettività, comprese le generazioni che ancora devono nascere.


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