Porto Vecchio Trieste: ricorso al TAR sulla VIA

23.09.2026

La rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste entra in una fase decisiva e, al tempo stesso, profondamente controversa. Il Comitato Porto Chiaro, insieme a Legambiente e WWF, ha annunciato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la decisione di non assoggettare a Valutazione di impatto ambientale l'intera operazione di partenariato pubblico-privato proposta dal gruppo Costim. L'obiettivo dichiarato è ottenere la sospensione dell'iter prima che la procedura di gara produca effetti difficilmente reversibili.

Il progetto, dichiarato fattibile e di pubblico interesse dal Consiglio comunale di Trieste con la deliberazione n. 43 del 14 ottobre 2024, si fonda sull'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina la finanza di progetto. La proposta riguarda la rigenerazione di una parte vastissima dell'antico scalo portuale ed è stata presentata da Costim S.r.l., Impresa Percassi S.p.A. ed Elmet S.r.l. Il valore complessivo indicato si aggira intorno ai 620 milioni di euro: circa 160 milioni sarebbero riconducibili alla componente pubblica, mentre approssimativamente 460 milioni riguarderebbero gli interventi immobiliari privati.

È proprio questa distinzione a costituire il nucleo della contestazione. Secondo quanto reso pubblico dal Comitato Porto Chiaro, la verifica ambientale avrebbe considerato prevalentemente la componente pubblica, corrispondente a circa il 26 per cento del valore economico complessivo, mentre il bando riguarderebbe l'intera operazione. Se tale ricostruzione trovasse conferma negli atti processuali, il TAR sarebbe chiamato a stabilire se l'Amministrazione abbia valutato correttamente il progetto oppure se lo abbia artificiosamente frammentato, sottraendo una parte sostanziale dell'intervento a una considerazione ambientale unitaria.

La questione non è meramente quantitativa. La Valutazione di impatto ambientale, disciplinata dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla direttiva europea 2011/92/UE, non serve a esaminare soltanto singoli cantieri isolati. Deve consentire di conoscere preventivamente gli effetti diretti, indiretti, secondari e cumulativi di un progetto sull'ambiente, sulla salute, sul patrimonio culturale, sul paesaggio, sul suolo, sulle acque, sulla biodiversità e sul clima.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 regola la verifica di assoggettabilità a VIA, comunemente definita "screening". Attraverso tale procedimento l'autorità competente stabilisce se un progetto possa essere escluso dalla valutazione completa oppure se, per le sue caratteristiche e per i suoi possibili effetti significativi, debba essere sottoposto alla procedura ordinaria prevista dagli articoli 22 e seguenti. L'esclusione dalla VIA non equivale, dunque, a una VIA favorevole: si tratta di due provvedimenti differenti, fondati su livelli diversi di approfondimento.

Per questa ragione, affermare genericamente che "la Regione ha già dato la VIA" rischia di generare confusione se il provvedimento adottato consiste, in realtà, in una decisione di non assoggettamento. Sarà necessario leggere integralmente gli atti amministrativi per stabilire quale procedimento sia stato concretamente svolto, quali opere siano state esaminate e quali prescrizioni siano state imposte. Né il ricorso annunciato dimostra, da solo, l'illegittimità del progetto, né le rassicurazioni politiche possono sostituire la verifica giurisdizionale sulla completezza dell'istruttoria.

Tra le criticità segnalate figura l'assenza, secondo i ricorrenti, di un adeguato livello progettuale relativo ai diciannove magazzini che il promotore potrebbe acquistare e successivamente trasferire a soggetti privati. Il punto è rilevante perché una valutazione ambientale può essere realmente preventiva soltanto quando l'autorità dispone di informazioni sufficientemente dettagliate sulla natura, sulle dimensioni e sulla localizzazione degli interventi. Se le destinazioni e le trasformazioni degli immobili fossero ancora indeterminate, diventerebbe più difficile valutare l'aumento dei carichi urbanistici, il traffico generato, il consumo energetico, la produzione di rifiuti e gli effetti complessivi sull'area costiera.

Le associazioni richiamano inoltre la necessità di approfondire lo stato delle fondazioni degli edifici, la possibile presenza di amianto, le conseguenze dell'innalzamento del livello del mare, le interferenze con i progetti confinanti e l'impatto sull'ambiente marino del sistema di teleriscaldamento previsto. Sono questioni che non possono essere liquidate come ostacoli ideologici allo sviluppo. Il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, impone alle autorità pubbliche di affrontare preventivamente i rischi plausibili quando le conseguenze potrebbero essere gravi o difficilmente reversibili.

Assume particolare importanza anche il tema degli effetti cumulativi. La giurisprudenza europea ha ripetutamente censurato la suddivisione di un intervento unitario in opere formalmente autonome quando tale scelta impedisce di apprezzarne l'impatto globale. Non è il valore economico, preso isolatamente, a stabilire se esista un progetto unitario: occorre verificare i collegamenti funzionali, territoriali e temporali tra le diverse opere e accertare se esse siano parti interdipendenti di una medesima trasformazione urbana.

Secondo il Comitato, nell'istruttoria non sarebbero stati adeguatamente coinvolti neppure l'ente gestore dell'Area marina protetta di Miramare e la Soprintendenza. Anche questa circostanza dovrà essere verificata sulla base dei verbali della Conferenza di servizi e degli atti procedimentali. La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico discende dall'articolo 9 della Costituzione ed è regolata dal decreto legislativo n. 42 del 2004. In un'area caratterizzata da edifici storici, vincoli e prossimità al mare, il confronto con tutte le amministrazioni competenti non rappresenta un adempimento formale, ma una garanzia sostanziale.

Sul piano processuale, Legambiente e WWF possono vantare una posizione qualificata nella tutela degli interessi ambientali, anche alla luce dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e dei principi di accesso alla giustizia affermati dalla Convenzione di Aarhus. Il Comitato Porto Chiaro dovrà invece dimostrare il proprio radicamento territoriale, la coerenza statutaria e la concreta rappresentatività dell'interesse collettivo azionato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.

L'eventuale richiesta cautelare sarà valutata ai sensi dell'articolo 55 del Codice del processo amministrativo. Per sospendere gli atti impugnati, il TAR dovrà ravvisare sia un ragionevole fondamento delle censure, il cosiddetto fumus boni iuris, sia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione della procedura, il periculum in mora. Il giudice dovrà inoltre bilanciare l'interesse ambientale e partecipativo con quello pubblico alla rigenerazione dell'area e con le posizioni economiche dei soggetti coinvolti.

Il deposito del ricorso, pertanto, non determina automaticamente la sospensione del bando. Se il TAR accogliesse la domanda cautelare, l'iter potrebbe arrestarsi temporaneamente, essere sottoposto a nuove verifiche o proseguire con specifiche prescrizioni. Se invece la richiesta fosse respinta, la gara potrebbe continuare, ferma restando la successiva decisione nel merito. In caso di annullamento degli atti ambientali, l'Amministrazione potrebbe essere chiamata a rinnovare in tutto o in parte l'istruttoria e, qualora necessario, a sottoporre il progetto complessivo a VIA.

La rigenerazione del Porto Vecchio è necessaria, ma non può essere costruita contrapponendo sviluppo e tutela ambientale. Un investimento di queste dimensioni trasformerà Trieste per generazioni e richiede una progettazione trasparente, un controllo pubblico rigoroso e una partecipazione effettiva della cittadinanza. L'articolo 41 della Costituzione, dopo la riforma del 2022, stabilisce espressamente che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente. Non si tratta di fermare il futuro, ma di evitare che decisioni irreversibili vengano assunte senza conoscere tutte le loro conseguenze.

Definire le associazioni e i cittadini critici come un indistinto "partito del no" impoverisce il confronto democratico e non offre alcuna risposta alle questioni giuridiche sollevate. Le contestazioni potranno risultare fondate o infondate, ma dovranno essere esaminate nel merito. Chiedere una valutazione ambientale completa per un intervento da 620 milioni di euro non significa necessariamente opporsi alla rinascita del Porto Vecchio: significa pretendere che tale rinascita sia compatibile con il mare, il paesaggio, la memoria storica e l'interesse delle generazioni future.

La decisione spetterà ora alla giustizia amministrativa, sulla base degli atti e non delle contrapposizioni politiche. Qualunque sia l'esito, questa vicenda dimostra che il Porto Vecchio non può essere considerato soltanto un'operazione immobiliare. È una parte essenziale dell'identità di Trieste e il suo futuro deve essere costruito attraverso legalità, trasparenza, competenza tecnica e responsabilità ambientale.

Nota di correttezza: l'articolo distingue le contestazioni formulate dai promotori del ricorso dalle posizioni del Comune. La fondatezza delle censure potrà essere accertata soltanto dal TAR dopo il deposito e l'esame degli atti processuali.

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