Pena di morte in Israele: la legge del 2026 tra diritto penale del nemico, discriminazione e crisi dello Stato di diritto

31.03.2026

C'è un momento in cui il diritto smette di limitare il potere e comincia invece a legittimarne l'inasprimento. La legge approvata dalla Knesset il 30 marzo 2026 sulla pena di morte per i palestinesi condannati per attacchi mortali qualificati come terrorismo appartiene precisamente a questa soglia critica. Non siamo davanti a una semplice riforma penale. Siamo davanti a un mutamento di paradigma: dalla giustizia come esercizio di legalità alla pena come strumento identitario, simbolico e selettivo. La Knesset ha approvato il provvedimento in seconda e terza lettura con una maggioranza di 62 voti favorevoli contro 48 contrari e un astenuto, le ricostruzioni concordano nel ritenere che esso introduca la morte per impiccagione come pena di default nei procedimenti celebrati davanti ai tribunali militari, con margini molto ristretti per la sostituzione con l'ergastolo.

Per comprendere la gravità della scelta occorre partire da un dato essenziale: Israele non è uno Stato che pratichi ordinariamente la pena capitale. Al contrario, per i reati comuni essa era stata abolita già nel 1954, e nella storia dello Stato israeliano l'unica esecuzione in sede civile rimasta davvero emblematica è quella di Adolf Eichmann nel 1962. La nuova legge, dunque, non "introduce" in senso assoluto la pena di morte nell'ordinamento israeliano, ma la riattiva in modo operativo e mirato, in un contesto in cui essa era ormai da decenni sostanzialmente inattiva. È proprio questo il punto politicamente e giuridicamente più allarmante: non una sopravvivenza residuale della pena capitale, ma la sua riattivazione selettiva dentro il conflitto israelo-palestinese.

Secondo Reuters, la legge rende la pena di morte per impiccagione la sanzione ordinaria per i palestinesi condannati nei tribunali militari per attacchi letali; prevede l'esecuzione entro novanta giorni dalla condanna, consente il ricorso all'ergastolo solo in "circostanze speciali" non meglio definite e, soprattutto, esclude il diritto alla clemenza. Nella giurisdizione civile israeliana, inoltre, il nuovo impianto consente la condanna a morte o all'ergastolo per chi abbia deliberatamente causato la morte di una persona con l'intento di "porre fine all'esistenza di Israele". Si tratta di formule che, per struttura e applicazione concreta, espongono la norma a rilievi severissimi di determinatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Il primo nodo è proprio quello della discriminazione. La legge, per come è stata descritta dalle principali fonti, colpisce in modo pressoché esclusivo i palestinesi. Reuters osserva che il criterio normativo finisce per riguardare palestinesi processati nei tribunali militari e, sul piano civile, soggetti la cui condotta sia letta come diretta contro l'esistenza dello Stato, con un effetto sostanzialmente non esteso agli ebrei israeliani che commettano fatti analoghi. Anche l'Unione europea ha definito la scelta "molto preoccupante" e "un chiaro passo indietro", richiamando Israele al rispetto del diritto internazionale e dei principi democratici. In altri termini, non siamo davanti a una legge severa ma neutra: siamo davanti a una legge che presenta un carattere de facto discriminatorio, e proprio per questo incrina il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Qui il parametro internazionale è nitido. Israele è parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici dal 1992. L'articolo 6 del Patto tutela il diritto alla vita e, per gli Stati che non abbiano abolito del tutto la pena di morte, la ammette solo in condizioni estremamente restrittive; gli articoli 2 e 26 impongono il principio di non discriminazione e di uguaglianza davanti alla legge; l'articolo 14 pretende piene garanzie di equo processo. Se una disciplina capitale è costruita in modo da colpire una popolazione specifica, o viene applicata in un sistema giudiziario strutturalmente diverso e meno garantista, il problema non è soltanto politico: diventa una questione di compatibilità frontale con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Ed è qui che emerge il secondo profilo, forse ancora più grave: la collocazione della pena di morte nei tribunali militari della Cisgiordania occupata. Reuters ricorda che i tribunali militari in West Bank avevano già astrattamente il potere di pronunciare condanne capitali, ma non l'avevano mai fatto. Ora il legislatore interviene per trasformare quel potere dormiente in un meccanismo ordinario. La criticità è enorme perché il diritto internazionale umanitario guarda con particolare sospetto alla giurisdizione penale dell'occupante sui protetti del territorio occupato, soprattutto quando la repressione si salda con un doppio binario normativo: una giustizia militare per i palestinesi e una giustizia civile per gli israeliani. Se poi su quel binario speciale si colloca addirittura la pena di morte, la compatibilità con gli standard di processo equo e di protezione della popolazione occupata diventa ancora più problematica.

Non meno rilevante è il problema della vaghezza normativa. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno invitato Israele a ritirare il disegno di legge già prima dell'approvazione definitiva, sostenendo che esso violerebbe il diritto alla vita, discriminerebbe i palestinesi e indebolirebbe le garanzie del giusto processo. Una delle obiezioni più serie riguarda proprio la definizione del terrorismo e dei casi suscettibili di pena capitale: quando una norma penale capitale adotta formule elastiche o ideologicamente espansive, essa contraddice il principio di stretta legalità in una materia in cui il rigore tassativo dovrebbe essere massimo. Quanto più la sanzione è irreversibile, tanto più la fattispecie deve essere precisa. Qui, invece, la descrizione delle condotte e la clausola del fine di "porre fine all'esistenza di Israele" sembrano ampliare l'area della repressione oltre limiti compatibili con un diritto penale liberale.

Esiste poi un terzo nodo, che è insieme giuridico e costituzionale: la legge pare collidere con la stessa idea di dignità umana che ha avuto un ruolo centrale nell'evoluzione del diritto israeliano. Anche senza una costituzione rigida in senso classico, il sistema israeliano conosce una forte centralità delle Basic Laws e del controllo giudiziale, soprattutto da parte della Corte Suprema. Non a caso, Reuters riferisce che esponenti dell'establishment giuridico israeliano hanno già ritenuto la legge incostituzionale e che l'Association for Civil Rights in Israel ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte Suprema. Questo passaggio è decisivo: la battaglia, ormai, non è solo parlamentare o internazionale, ma anche costituzionale interna. Se la Corte dovesse intervenire, si pronuncerebbe non soltanto su una pena, ma sul tipo di Stato che Israele intende essere nel pieno della guerra e dell'occupazione.

Sul piano più strettamente penalistico, la legge incarna una logica che in Europa continentale conosciamo bene sotto un'etichetta inquietante: diritto penale del nemico. Non si punisce più soltanto il fatto commesso, ma il soggetto identificato come portatore di una minaccia esistenziale. Quando il legislatore afferma che chi sceglie il terrorismo sceglie la morte, il lessico della responsabilità giuridica si trasforma nel lessico dell'eliminazione. E quando questa eliminazione è prevista in un contesto etnicamente e nazionalmente asimmetrico, il diritto smette di essere neutro e diventa uno strumento di gerarchizzazione politica delle vite. In tale prospettiva, il rischio non è solo l'inasprimento repressivo, ma la normalizzazione di un ordinamento penale che separa i corpi punibili in base alla loro appartenenza.

Neppure sul terreno dell'efficacia deterrente il provvedimento appare solido. Amnesty International ha ribadito che non esiste prova del fatto che la pena di morte sia più efficace dell'ergastolo nel prevenire i reati. Anzi, in contesti di conflitto asimmetrico e radicalizzazione, la pena capitale rischia di diventare carburante simbolico, ulteriore materia di propaganda, ulteriore detonatore di vendetta. È significativo che, subito dopo l'approvazione della legge, siano aumentate le reazioni di condanna e di escalation retorica. Quando il diritto penale viene caricato di aspettative salvifiche in un conflitto politico e militare, finisce quasi sempre per fallire sia come strumento di pacificazione sia come strumento di giustizia.

Colpisce anche il contrasto tra questa scelta e la traiettoria generale del diritto internazionale contemporaneo. L'Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani sostiene apertamente l'abolizione universale della pena di morte; la tendenza globale resta quella della progressiva restrizione e dell'abbandono della sanzione capitale; perfino rispetto agli Stati che la mantengono, il diritto internazionale la sottopone a limiti sempre più rigorosi. Israele, che nella prassi era considerato di fatto abolizionista, sceglie ora di muoversi in direzione opposta e di farlo nel terreno più sensibile possibile: quello dell'occupazione, dell'identità nazionale e del conflitto etnico-politico. È una regressione che non riguarda solo il Medio Oriente. Riguarda l'idea stessa di civiltà giuridica.

La risposta europea, sebbene ancora prudente, è già eloquente. La Commissione ha parlato di "clear step backwards", richiamando Israele al rispetto del diritto internazionale e dei principi democratici. Non è una formula diplomatica qualsiasi. È il riconoscimento che qui non è in gioco un dettaglio tecnico del sistema sanzionatorio, ma la tenuta di uno Stato che pretende di essere democrazia costituzionale mentre introduce una pena estrema con effetti selettivi verso una popolazione sottoposta a occupazione militare. Quando una democrazia codifica la possibilità di impiccare il soggetto politicamente ed etnicamente avverso, il problema non è solo il contenuto della sanzione: è la trasformazione della legge in tecnologia di dominio.

La verità, allora, è più severa di qualunque slogan. Questa legge non rappresenta un atto di forza dello Stato di diritto; ne rappresenta, piuttosto, una torsione. Non rafforza la giustizia: la radicalizza. Non risolve il terrorismo: lo ingloba in una logica punitiva assoluta che sacrifica uguaglianza, legalità stretta, diritto alla vita e garanzie processuali. E soprattutto introduce una distinzione normativa che pesa come un marchio: ci sono vite che lo Stato continua a giudicare e vite che lo Stato si arroga il diritto di eliminare. In un ordinamento democratico, questo non è un progresso securitario. È una sconfitta del diritto.

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