Norvegia: il sesso senza consenso è stupro. Quando anche l’Italia riformerà l’art. 609-bis c.p.?

17.02.2026

La recente riforma approvata in Norvegia segna un passaggio di rilievo nel diritto penale europeo in materia di tutela della libertà sessuale. Il Parlamento norvegese ha modificato il § 291 del Codice penale (Straffeloven), qualificando come stupro ogni atto sessuale compiuto in assenza di consenso libero ed esplicito. Il baricentro della fattispecie viene così spostato dalla dimostrazione della violenza fisica o della minaccia alla verifica della volontà effettiva della persona coinvolta. Non è una mera evoluzione terminologica, ma una scelta sistematica: il consenso diventa l'elemento strutturale della liceità.

Il principio è giuridicamente limpido: senza consenso non vi è relazione sessuale legittima. Tale impostazione è perfettamente coerente con l'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di criminalizzare ogni atto sessuale non consensuale e definisce il consenso come manifestazione volontaria, espressione della libera autodeterminazione. La riforma norvegese non crea un nuovo paradigma isolato, ma attua in modo rigoroso un obbligo già assunto a livello sovranazionale.

Nel nostro ordinamento, la disciplina è contenuta nell'articolo 609-bis del codice penale, introdotto con la riforma del 1996 che ha spostato il reato dalla sfera della morale pubblica a quella della libertà personale. La norma punisce chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, ovvero chi induce taluno abusando di condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendo in inganno la persona offesa. Il fulcro resta dunque ancorato alla costrizione o all'abuso, non al consenso espresso quale elemento tipico.

La differenza tra i due modelli non è marginale. Un sistema fondato esplicitamente sul consenso riconosce in modo pieno il diritto costituzionale all'autodeterminazione, radicato negli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione, e valorizza la dignità della persona come parametro primario. Pretendere la prova della violenza fisica rischia, in determinate circostanze, di lasciare zone grigie nelle quali la vittima non ha opposto resistenza per paura, shock o paralisi emotiva, ma non ha mai realmente aderito all'atto.

Va riconosciuto che la giurisprudenza italiana ha compiuto un'evoluzione significativa. La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che la violenza può essere anche morale e che il dissenso può manifestarsi in forme non necessariamente plateali, escludendo che sia richiesta una resistenza fisica eroica. L'assenza di consenso, dunque, è già oggi valorizzata in via interpretativa. Tuttavia, essa non è espressamente scolpita nel testo normativo come elemento strutturale, ma ricavata attraverso l'interpretazione della nozione di costrizione.

La riforma norvegese, modificando il § 291 del Codice penale, esplicita ciò che in Italia è affidato all'elaborazione giurisprudenziale: il consenso deve essere libero, consapevole e sempre revocabile; il silenzio non equivale ad adesione; la passività non integra accettazione. Si tratta di un'affermazione di civiltà giuridica prima ancora che di politica criminale.

L'interrogativo che si pone per l'Italia non è se punire di più, ma se rendere la fattispecie più coerente con la centralità costituzionale della persona e con gli obblighi internazionali assunti. In un ordinamento che riconosce nella dignità il fondamento dell'intero edificio normativo, appare sempre più difficile giustificare una disciplina che non menzioni espressamente il consenso quale presupposto di liceità dell'atto sessuale.

La domanda che emerge, dunque, è questa: quando anche l'Italia compirà questo passo? L'evoluzione del diritto penale non può prescindere dall'ascolto delle vittime, dal rispetto degli obblighi internazionali e dalla consapevolezza che la libertà sessuale è una componente essenziale della libertà personale. Il futuro della tutela passa da qui: dal riconoscimento che il consenso non è un dettaglio, ma il cuore stesso della legittimità.