Non erano due rifiuti della società, ma due persone rifiutate dalla società: la tragedia del Magazzino 18 di Trieste

Ci sono notizie che non riesco a leggere con il distacco che normalmente cerco di mantenere quando analizzo un fatto di cronaca dal punto di vista giuridico. Notizie che, prima ancora di sollevare interrogativi sulle responsabilità delle istituzioni, sulla legislazione vigente o sull'effettività dei diritti fondamentali, mi colpiscono profondamente sul piano umano. La morte di due giovani nell'incendio divampato nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2026 all'interno del Magazzino 18, nel Porto Vecchio di Trieste, è una di queste. Perché quelle due persone non erano per me soltanto due sconosciuti di cui apprendere la tragica fine attraverso un telegiornale. Erano una giovane coppia che conoscevo personalmente, seppure in maniera superficiale, perché ogni tanto frequentavano Piazza Libertà, quella che io chiamo affettuosamente la mia Piazza del mondo. Lui mi si era avvicinato diverse volte e, nella maggior parte delle occasioni, appariva in evidente stato di ebbrezza; lei, invece, mi sembrava spesso in una condizione di forte alterazione psicofisica, della quale naturalmente non posso conoscere le cause, e ricordo che soltanto una volta mi rivolse qualche parola. Non conoscevo le loro storie, non sapevo quali vicende personali li avessero condotti a vivere in quelle condizioni e non pretendo oggi di ricostruirle attraverso impressioni o supposizioni. Ma li avevo incontrati, avevo visto i loro volti e avevo percepito una condizione di disagio che non poteva passare inosservata. Sapevo che erano legati da una relazione affettiva, che condividevano almeno una parte della loro quotidianità e che, al di là delle difficoltà che potevano attraversare, erano due giovani con una propria esistenza, una propria identità e un legame umano che meritava rispetto. Ed è proprio per questo che, quando ho appreso della loro morte, ho pensato immediatamente a una frase che sintetizza il senso più profondo di questa tragedia: non erano due rifiuti della società, ma due persone rifiutate dalla società.
Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l'incendio sarebbe divampato all'interno di uno degli edifici dismessi del Porto Vecchio, utilizzati come ripari di fortuna da persone prive di una sistemazione abitativa sicura. I corpi dei due giovani sono stati rinvenuti dai Vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Le prime informazioni hanno prospettato l'ipotesi che il rogo possa essere stato provocato da un fuoco acceso per riscaldarsi o cucinare e che il decesso sia riconducibile all'inalazione dei fumi, ma spetterà agli accertamenti tecnici e medico-legali stabilire con precisione la dinamica dell'incendio e le cause della morte. La Procura della Repubblica di Trieste ha avviato le indagini, nell'ambito delle quali dovranno essere valutate anche eventuali responsabilità penalmente rilevanti. Come giurista, ritengo indispensabile distinguere la ricostruzione dei fatti, ancora oggetto di accertamento, dalla valutazione politica e sociale delle condizioni che possono avere contribuito a determinare una situazione di pericolo. L'articolo 27, secondo comma, della Costituzione impone il rispetto della presunzione di non colpevolezza, mentre l'eventuale configurabilità dei reati di incendio colposo e omicidio colposo, previsti rispettivamente dagli articoli 449 e 589 del Codice penale, richiede la dimostrazione rigorosa degli elementi costitutivi delle fattispecie, del nesso causale e della colpa. Non sarebbe giuridicamente corretto trasformare una tragedia in una condanna anticipata delle istituzioni o di singoli soggetti. Sarebbe però altrettanto sbagliato utilizzare la necessaria prudenza giudiziaria come pretesto per sottrarsi a una riflessione pubblica sulle condizioni di marginalità che continuano a caratterizzare alcune aree della città.
Le informazioni emerse nelle ore successive rendono questa vicenda ancora più complessa. Secondo quanto riferito dal TgR e da altre fonti giornalistiche, la giovane italiana risultava seguita dai servizi di salute mentale di Udine, mentre il ragazzo marocchino era destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Sono due circostanze che devono essere affrontate con estrema attenzione, evitando sia la spettacolarizzazione delle fragilità individuali sia la tentazione di individuare responsabilità sulla base di elementi ancora insufficienti. Il fatto che la ragazza fosse conosciuta dai servizi di salute mentale non significa automaticamente che questi abbiano omesso interventi dovuti, né consente di formulare ipotesi diagnostiche o ricostruire il suo percorso terapeutico. Tuttavia, introduce una questione di straordinaria rilevanza: quella della continuità assistenziale e dell'integrazione tra servizi sanitari, sociali e territoriali, soprattutto quando una persona si trova in una condizione di vulnerabilità tale da rendere particolarmente difficile la gestione autonoma della propria quotidianità. La legge 13 maggio 1978, n. 180, successivamente confluita nel quadro della riforma sanitaria introdotta dalla legge n. 833 del 1978, ha rappresentato una svolta fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con disturbi psichici, superando il modello manicomiale e valorizzando l'assistenza territoriale. L'articolo 32 della Costituzione riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, mentre gli articoli 2 e 3 impongono di considerare la persona nella sua dignità e nelle condizioni concrete che possono ostacolare l'effettivo esercizio dei suoi diritti. Ma la presa in carico sanitaria non equivale a una limitazione della libertà personale, né attribuisce automaticamente ai servizi il potere di imporre una determinata sistemazione abitativa. Proprio per questo diventa essenziale interrogarsi sulla disponibilità di strumenti assistenziali adeguati, capaci di conciliare autodeterminazione, continuità delle cure e protezione delle persone maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale.
Diversa, ma altrettanto delicata, è la posizione del giovane marocchino. La notizia secondo cui fosse destinatario di un decreto di espulsione rischia di diventare, nel dibattito pubblico, una sorta di etichetta capace di oscurare tutto il resto. Eppure, un provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio nazionale non cancella la soggettività giuridica di una persona e, soprattutto, non ne determina la perdita dei diritti fondamentali. L'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Testo unico sull'immigrazione, riconosce allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. L'articolo 35 del medesimo decreto garantisce agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio, e ai programmi di medicina preventiva. Il diritto alla vita, tutelato dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, appartiene a ogni essere umano, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla posizione amministrativa. Occorre naturalmente chiarire la natura del provvedimento di espulsione, la sua eventuale impugnazione, le modalità previste per l'esecuzione e le ragioni della sua permanenza sul territorio italiano, senza presumere circostanze non accertate. Ma una considerazione deve rimanere ferma: l'irregolarità del soggiorno non può trasformarsi in una condanna all'invisibilità sociale, né può essere utilizzata per relativizzare il valore della vita di una persona.
Questa tragedia, a mio avviso, evidenzia anche i limiti di una concezione della sicurezza urbana prevalentemente incentrata sul controllo del territorio, sull'allontanamento delle persone considerate problematiche e sulla gestione emergenziale del disagio. La sicurezza non consiste soltanto nel garantire l'ordine pubblico o nel prevenire la commissione di reati, ma comprende anche la necessità di predisporre strumenti capaci di proteggere concretamente l'incolumità delle persone più vulnerabili. Non significa che ogni situazione di marginalità possa essere automaticamente ricondotta a un'omissione delle autorità pubbliche, né che esista un obbligo generalizzato di impedire qualsiasi evento dannoso. Significa, piuttosto, riconoscere che l'effettività dei diritti fondamentali richiede politiche pubbliche coerenti, risorse adeguate e un coordinamento costante tra istituzioni. La legge 8 novembre 2000, n. 328, ha delineato un sistema integrato di interventi e servizi sociali finalizzato a promuovere la qualità della vita, le pari opportunità e il contrasto alle condizioni di disagio individuale e familiare. In particolare, l'articolo 22 contempla il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari. Anche il sistema di accoglienza disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, assume rilevanza per le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione, pur non potendosi presumere che tale disciplina fosse applicabile alla situazione del giovane deceduto. La questione fondamentale non è dunque stabilire astrattamente che ogni persona in difficoltà avrebbe dovuto essere inserita in una determinata struttura, ma verificare quali strumenti fossero concretamente disponibili, quali bisogni fossero conosciuti e quali possibilità di intervento esistessero.
C'è poi un'altra contraddizione che, vivendo a Trieste e frequentando spesso il Porto Vecchio, considero particolarmente dolorosa. Da una parte, assistiamo al dibattito sulla riqualificazione di un patrimonio architettonico e urbanistico straordinario, destinato a trasformare profondamente il futuro della città; dall'altra, alcuni edifici dismessi continuano a rappresentare un rifugio precario per persone che vivono ai margini. Non sono contraria alla riqualificazione urbana, tutt'altro. Ritengo che recuperare spazi abbandonati, valorizzare il patrimonio pubblico e restituire alla collettività luoghi di grande valore storico rappresenti un obiettivo importante. Ma mi domando quale idea di città intendiamo costruire se, mentre progettiamo nuovi spazi, servizi e opportunità economiche, non siamo capaci di affrontare con la stessa determinazione le condizioni di esclusione sociale che esistono già oggi. Una città non può dirsi realmente moderna soltanto perché recupera i propri edifici: deve dimostrare di saper riconoscere e tutelare anche le persone che la abitano, comprese quelle che non hanno una casa. La rigenerazione urbana, se vuole essere autenticamente inclusiva, non può limitarsi alla trasformazione fisica degli spazi, ma deve accompagnarsi a politiche abitative, sociosanitarie e di integrazione capaci di prevenire nuove forme di marginalizzazione.
Vorrei soffermarmi anche su un aspetto che considero essenziale e che spesso viene trascurato quando si parla di persone senza dimora, dipendenze e disagio psichico. La solidarietà non richiede di idealizzare chi vive in condizioni di marginalità. Non tutte le persone vulnerabili sono necessariamente gentili, collaborative o facilmente avvicinabili. Alcune possono manifestare comportamenti difficili da comprendere o da gestire; altre possono trovarsi in condizioni di alterazione psicofisica che rendono complicata qualsiasi relazione. È una realtà che conosco anche attraverso la frequentazione di Piazza Libertà. Non intendo negarla, perché credo che un discorso serio sull'inclusione debba partire dalla complessità delle persone, non da una rappresentazione romantica della povertà. Ma proprio qui emerge il principio fondamentale: i diritti umani non sono un premio per chi si comporta bene, per chi conduce una vita ordinata o per chi risponde alle aspettative della maggioranza. Sono diritti che appartengono alla persona in quanto tale. Se riconoscessimo la dignità soltanto a chi conduce un'esistenza conforme ai nostri parametri sociali, tradiremmo il significato stesso dell'universalità dei diritti fondamentali. La Costituzione non distingue tra persone meritevoli e immeritevoli di protezione sulla base delle loro condizioni economiche, delle fragilità personali o dei comportamenti socialmente disapprovati.
Anche l'eventuale presenza di problemi legati al consumo di alcol o sostanze stupefacenti dovrebbe essere affrontata attraverso una prospettiva sociosanitaria, senza ridurre ogni situazione a una questione di ordine pubblico. Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contempla interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disturbi correlati all'uso di sostanze. Naturalmente, le condizioni che avevo osservato nei due giovani non mi consentono di affermare che soffrissero di specifiche dipendenze, né sarebbe corretto attribuire loro diagnosi sulla base di incontri occasionali. Tuttavia, il tema della riduzione del danno, dell'accessibilità dei servizi e della costruzione di percorsi assistenziali individualizzati resta centrale per comprendere come affrontare situazioni analoghe. Le politiche pubbliche devono essere capaci di raggiungere anche chi fatica a chiedere aiuto, chi interrompe i percorsi di assistenza o chi non riesce a mantenere una relazione continuativa con le strutture territoriali. Questo non significa negare l'autonomia individuale, ma riconoscere che l'esercizio effettivo della libertà può essere profondamente condizionato dalla povertà, dall'isolamento e dalla mancanza di alternative concrete.
Dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, la vicenda richiama inoltre il tema degli obblighi positivi dello Stato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito, nella propria giurisprudenza sull'articolo 2 della Convenzione, che il diritto alla vita non si esaurisce nel divieto per le autorità pubbliche di provocare arbitrariamente la morte di una persona, ma può comportare, in circostanze determinate, l'obbligo di adottare misure ragionevoli per proteggere individui esposti a rischi reali e immediati per la loro vita, quando le autorità ne siano o debbano esserne a conoscenza. Si tratta di un principio che emerge, tra le altre, dalla sentenza Osman contro Regno Unito del 28 ottobre 1998. Sarebbe tuttavia improprio sostenere, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, che nel caso del Magazzino 18 vi sia stata una violazione di tali obblighi. Per formulare una valutazione giuridicamente fondata occorrerebbe accertare la conoscibilità del rischio, l'esistenza di specifici doveri di intervento, le misure concretamente adottabili e il rapporto tra eventuali omissioni e l'evento verificatosi. La distinzione tra responsabilità giuridica e responsabilità politica rimane, dunque, imprescindibile. Ma proprio perché non intendo anticipare le conclusioni degli investigatori, ritengo legittimo chiedere che questa tragedia diventi anche l'occasione per verificare l'efficacia delle politiche di prevenzione e protezione delle persone senza dimora.
C'è infine un aspetto personale sul quale desidero tornare. Io non ero un'amica di quella giovane coppia, non conoscevo le loro famiglie e non so quali fossero i loro progetti, le loro speranze o le difficoltà che affrontavano ogni giorno. Non voglio appropriarmi delle loro storie, né trasformare la loro morte in un racconto costruito per suscitare commozione. Li incontravo occasionalmente nella mia Piazza del mondo, come incontro tante altre persone provenienti da Paesi, culture e condizioni sociali differenti. Eppure, sapere che quei due giovani, che avevo visto insieme e che avevo imparato a riconoscere tra i tanti volti della piazza, non torneranno più mi provoca una tristezza difficile da descrivere. Non erano soltanto due persone accomunate da una condizione di marginalità: erano anche una coppia, due esseri umani legati da una relazione affettiva, che avevano trovato l'uno nell'altra una presenza nella propria vita. Non conosco la profondità del loro rapporto, né le difficoltà che eventualmente lo caratterizzavano, e non intendo attribuire loro sentimenti o esperienze che non posso conoscere. Ma so che quel legame faceva parte della loro umanità e che anche questo aspetto rischia di scomparire quando una tragedia viene raccontata esclusivamente attraverso le categorie dell'immigrazione, del disagio psichico o della povertà. Perché Piazza Libertà, con tutte le sue contraddizioni, rappresenta per me un luogo nel quale la diversità umana diventa concreta, visibile, talvolta problematica, ma sempre meritevole di attenzione. Non è una piazza ideale, né un luogo privo di conflitti. È uno spazio reale, attraversato da solidarietà, solitudine, difficoltà e relazioni spesso fugaci. Ed è proprio questa realtà, lontana dalle rappresentazioni semplicistiche, che mi ha insegnato quanto sia importante non confondere la condizione sociale di una persona con il suo valore umano.
Non so se la morte di questi due giovani avrebbe potuto essere evitata. Non conosco tutti gli interventi eventualmente predisposti a loro favore, né le scelte personali che possono aver inciso sulle loro condizioni di vita. So però che due giovani, legati anche da una relazione affettiva, sono morti in un edificio abbandonato, in una città che dispone di istituzioni, servizi, associazioni e di una straordinaria tradizione di solidarietà. E credo che questo dato, da solo, meriti una riflessione collettiva profonda. Non per cercare necessariamente un colpevole politico, non per alimentare contrapposizioni ideologiche, ma per domandarci se stiamo facendo abbastanza per impedire che altre persone si trovino esposte a rischi analoghi. La civiltà giuridica di una comunità non si misura soltanto dalla qualità delle sue leggi, ma dalla capacità di tradurre i principi costituzionali in condizioni concrete di tutela, soprattutto per coloro che incontrano maggiori difficoltà nell'esercitare i propri diritti.
Vorrei che questa tragedia non fosse ricordata soltanto attraverso le immagini delle fiamme, le dichiarazioni politiche o gli sviluppi delle indagini. Vorrei che restasse soprattutto la consapevolezza che dietro ogni persona senza dimora, dietro ogni condizione di dipendenza, dietro ogni provvedimento di espulsione e dietro ogni percorso di sofferenza psichica esiste un essere umano la cui dignità non può essere negoziata. Una società autenticamente democratica non può pretendere che le persone diventino invisibili perché la loro presenza è scomoda, né può considerare la marginalità una condizione inevitabile da amministrare senza interrogarsi sulle sue cause. Deve invece avere il coraggio di riconoscere le proprie contraddizioni, affrontarle con strumenti giuridici e sociali adeguati e costruire politiche che non lascino indietro chi è più fragile.
Non erano due rifiuti della società, ma due persone rifiutate dalla società. Erano una coppia, due giovani che avevano ancora una vita davanti e che, nonostante le difficoltà, condividevano un legame umano. Non voglio ricordarli soltanto come le vittime dell'incendio del Magazzino 18, ma anche come due persone che avevo incontrato nella mia Piazza del mondo, due esistenze che meritavano considerazione e rispetto prima ancora che la cronaca ne raccontasse la tragica fine. E se vogliamo davvero onorare la loro memoria, dobbiamo fare in modo che questa frase non rimanga soltanto un'espressione di indignazione, ma diventi un richiamo concreto alla responsabilità collettiva. Perché nessuno dovrebbe essere costretto a cercare un riparo in un edificio abbandonato per trovare un po' di calore. E perché il valore di una vita umana non dovrebbe mai essere riconosciuto pienamente soltanto quando quella vita è ormai perduta.
