Nato profugo: storia di un palestinese cresciuto in Siria

29.09.2026

È nato in un campo per rifugiati palestinesi in Siria. Non aveva una cittadinanza e, prima ancora di poter scegliere quale direzione imprimere alla propria vita, aveva già ereditato una condizione di precarietà giuridica trasmessa attraverso le generazioni. La sua non è soltanto una storia di migrazione: è la storia di una persona costretta a vivere in una terra che non poteva riconoscere pienamente come propria e dalla quale, infine, ha dovuto nuovamente fuggire.

Per tutelare la sua sicurezza non indicherò il nome, l'età, i luoghi precisi, le date, la composizione della famiglia né altri elementi che potrebbero consentirne l'identificazione. Lo chiamerò semplicemente "il ragazzo". Quanto raccontato deriva dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e deve pertanto essere riferito come parte della sua testimonianza personale, rimessa alla valutazione delle autorità competenti.

Il ragazzo è cresciuto in una comunità di profughi palestinesi stabilitasi in Siria da più generazioni. La famiglia era conosciuta e assistita dall'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite istituita per sostenere i rifugiati palestinesi. Possedeva documenti che ne attestavano l'identità e la condizione amministrativa, ma non una cittadinanza capace di garantirgli la protezione piena di uno Stato.

La Convenzione di New York del 1954 definisce apolide la persona che nessuno Stato considera propria cittadina in applicazione della sua legislazione. Si tratta di una condizione che non coincide necessariamente con l'assenza materiale di documenti: una persona può avere un certificato d'identità, essere registrata presso un'autorità o ricevere assistenza internazionale e, tuttavia, restare priva del vincolo giuridico fondamentale della cittadinanza. La Convenzione disciplina lo status degli apolidi e individua i diritti minimi che devono essere loro riconosciuti.

Nel campo esistevano scuole, luoghi di culto, un presidio sanitario e alcuni servizi essenziali. Quella quotidianità apparentemente ordinaria era però attraversata dalla guerra, dalla presenza delle forze di sicurezza e dalle pressioni esercitate sui residenti. La comunità palestinese cercava di non essere coinvolta nello scontro, ma la neutralità, in un conflitto armato, può diventare essa stessa motivo di sospetto.

Secondo il racconto del ragazzo, un suo familiare venne arrestato dopo essersi opposto al coinvolgimento dei palestinesi nei combattimenti. Durante la detenzione avrebbe subito gravi torture, riportando conseguenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo. Anche il ragazzo e un altro componente della famiglia sarebbero stati picchiati quando le autorità intervennero per prelevare il loro congiunto.

Dopo questi episodi, la famiglia fu costretta ad abbandonare il campo e a cercare protezione altrove. Non fu un trasferimento liberamente scelto, ma il tentativo di sottrarsi a un ambiente nel quale la sicurezza personale era ormai compromessa. Alcuni familiari riuscirono successivamente a raggiungere un Paese europeo, mentre il ragazzo rimase in Siria.

Rimase perché qualcuno doveva lavorare, sostenere economicamente i propri cari e contribuire alle spese necessarie affinché gli altri potessero mettersi in salvo. Trovò occupazione nel settore delle costruzioni e rinviò la propria partenza. Il suo percorso scolastico e professionale testimonia il tentativo di costruire una vita normale nonostante la guerra, l'assenza di cittadinanza e la progressiva disgregazione della famiglia.

Con il mutamento degli equilibri politici e militari, la sua posizione divenne ancora più precaria. Il ragazzo ha riferito di temere le nuove autorità e di ritenere che i palestinesi del campo fossero guardati con sospetto, sulla base di presunte vicinanze politiche attribuite indistintamente all'intera comunità. A questo timore si aggiungeva quello di essere coinvolto in attività armate o di subire conseguenze per essersi sottratto a obblighi imposti dalle autorità.

Quando comprese di non poter più restare, affidò la propria vita a una rete clandestina e intraprese il viaggio verso l'Europa. Per una parte del percorso viaggiò nascosto sotto i camion, in condizioni estremamente rischiose. Giunto in Italia, venne scoperto e identificato, quindi presentò domanda di protezione internazionale. Anche questo passaggio rivela la distanza esistente tra la dimensione burocratica dell'asilo e la realtà umana delle persone: per l'amministrazione egli è un richiedente sottoposto a una procedura; nella vita concreta è un figlio e un fratello che, dopo anni di separazione, desidera soltanto ricongiungersi ai propri affetti.

L'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana riconosce allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La protezione internazionale trova inoltre fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e, nell'ordinamento italiano, nel decreto legislativo n. 251 del 2007, che disciplina tanto lo status di rifugiato quanto la protezione sussidiaria.

Nel caso dei rifugiati palestinesi assistiti dall'UNRWA assume particolare rilievo l'articolo 1, lettera D, della Convenzione di Ginevra. La disposizione prevede un regime specifico, la cui applicazione richiede una valutazione particolarmente accurata dell'effettiva possibilità per la persona di continuare a ricevere protezione o assistenza dall'Agenzia. Le linee guida dell'UNHCR sottolineano che questa norma deve essere interpretata salvaguardando la continuità della protezione internazionale, non trasformandola in un meccanismo di esclusione permanente.

La vicenda deve essere esaminata individualmente, verificando la credibilità complessiva delle dichiarazioni, la condizione personale del richiedente, la situazione del luogo di provenienza e il rischio concreto derivante da un eventuale ritorno. Non è sufficiente domandarsi se nel Paese vi sia ancora una guerra generalizzata. Occorre valutare se questa specifica persona possa ricevere una protezione statale effettiva e se rischi persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti, reclutamento forzato oppure altre forme di danno grave.

Il principio di non-refoulement vieta di respingere una persona verso un territorio nel quale possa subire persecuzioni, tortura o gravi violazioni dei diritti fondamentali. Non è una concessione ispirata alla benevolenza, ma un limite giuridico posto all'esercizio del potere statale. La tutela della dignità umana non dipende dal possesso di una cittadinanza e non può arrestarsi davanti a una frontiera.

Questa storia mostra anche il peso della cosiddetta apolidia intergenerazionale. Il ragazzo non ha perso la cittadinanza a causa di una propria decisione: è nato senza poterla acquisire. È cresciuto portando le conseguenze di uno sradicamento avvenuto prima della sua nascita e ha sperimentato una seconda fuga dalla terra nella quale la sua famiglia aveva cercato rifugio. Prima profugo per eredità, poi sfollato dalla guerra e infine richiedente asilo in Europa.

Non chiede privilegi né scorciatoie. Chiede che la sua vicenda venga ascoltata senza pregiudizi e valutata nella sua interezza. Chiede di non essere ricondotto in un luogo nel quale non dispone della protezione effettiva di uno Stato. Chiede, soprattutto, di poter interrompere quella successione di fughe che ha segnato la vita della sua famiglia.

Dietro ogni verbale amministrativo esiste una persona. Dietro ogni domanda di protezione vi sono legami spezzati, paure, responsabilità assunte troppo presto e decisioni prese quando tutte le alternative erano già scomparse. Riconoscere questa complessità non significa anticipare la decisione delle autorità competenti. Significa applicare il diritto senza separarlo dall'umanità che ne costituisce la ragione più profonda.

Il ragazzo nato profugo non può cambiare il proprio passato. L'Europa, però, può ancora decidere se offrirgli un futuro nel quale non sia costretto a fuggire una terza volta.

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