Libertà di coscienza e laicità: credere e non credere

04.10.2026

In una società democratica, la libertà religiosa non consiste soltanto nel diritto di professare una fede. Comprende anche la possibilità di cambiarla, di manifestarla individualmente o insieme agli altri, di interrogarsi, di dubitare e di non riconoscersi in alcuna confessione. Credenti, agnostici e atei devono poter condividere il medesimo spazio civile senza essere costretti a nascondere le proprie convinzioni e senza pretendere che lo Stato ne privilegi una.

La Lettera comunitaria n. 1 del 2026 della Chiesa evangelica luterana di Trieste offre uno spunto interessante per riflettere su questo equilibrio. Nel documento emergono le difficoltà attraversate dalla comunità, dalla minore partecipazione alle attività alle dimissioni intervenute nel Consiglio di Chiesa, fino alle conseguenze della controversia riguardante i fondi dell'otto per mille. Eppure, accanto alle criticità organizzative, rimane evidente la volontà di custodire un luogo di incontro, responsabilità e accoglienza.

Particolarmente significativa è l'esperienza degli incontri di meditazione ospitati nella chiesa di Largo Odorico Panfili. L'iniziativa nasce con un'impostazione ecumenica e interreligiosa, accoglie persone provenienti da tradizioni differenti e si rivolge anche a chi non possiede una precisa appartenenza confessionale. Il silenzio, il respiro e l'ascolto diventano così strumenti di relazione che attraversano le differenze senza cancellarle.

Questa apertura assume un valore anche per chi, come me, è atea. Entrare in un luogo religioso, conoscerne la storia e partecipare a un'esperienza culturale o comunitaria non significa aderire alla fede che vi viene professata. Significa esercitare la libertà di incontrare l'altro mantenendo intatta la propria identità. Il pluralismo diventa reale quando consente alle persone di dialogare senza chiedere loro di rinunciare alle convinzioni personali.

La Costituzione italiana costruisce questa libertà attraverso una pluralità di disposizioni. L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Una comunità religiosa costituisce certamente una di queste formazioni, ma la tutela riguarda prima di tutto la persona, la sua dignità e la sua libertà di autodeterminazione.

L'articolo 3 vieta le discriminazioni fondate, fra l'altro, sulla religione e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il principio di eguaglianza impone quindi che nessuno riceva un trattamento deteriore perché appartiene a una confessione minoritaria, perché segue una convinzione diversa da quella prevalente o perché non professa alcuna religione.

L'articolo 8 stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e riconosce a quelle diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico. I rapporti con lo Stato vengono disciplinati mediante leggi fondate sulle rispettive intese. Per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia tale disciplina è contenuta nella legge 29 novembre 1995, n. 520.

L'espressione "egualmente libere" possiede un significato sostanziale. Le confessioni possono avere diffusione, storia e consistenza numerica diverse, ma lo Stato deve assicurare a tutte un'effettiva libertà. La presenza di una comunità luterana in una città di confine come Trieste testimonia concretamente il pluralismo religioso e culturale che ha attraversato la storia europea.

L'articolo 19 riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede, individualmente o in forma associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in pubblico e in privato, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. La scelta della parola "tutti" indica che la protezione non dipende dalla cittadinanza italiana: riguarda ogni persona, compresi gli stranieri, gli apolidi e coloro che appartengono a minoranze numericamente esigue.

Alla libertà positiva di professare una religione corrisponde una libertà negativa altrettanto essenziale: non professarne alcuna e non subire imposizioni religiose. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203 del 1989, ha riconosciuto la laicità come principio supremo dell'ordinamento, ricavandola dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. La stessa pronuncia ha chiarito che il pluralismo religioso non può limitare la libertà di non aderire ad alcuna fede.

La laicità costituzionale non richiede allo Stato di ignorare il fenomeno religioso. Gli impone di garantire la libertà di coscienza entro un ordinamento pluralista, evitando identificazioni tra potere pubblico e una determinata confessione. Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1993 ha ribadito che l'intervento pubblico destinato a rendere possibile l'esercizio del culto deve rispettare la pari libertà delle confessioni e il pluralismo culturale.

La medesima impostazione emerge dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa quella di cambiare credo e di manifestarlo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. La norma protegge innanzitutto la dimensione interiore della coscienza e, entro i limiti previsti dalla Convenzione, le sue manifestazioni esteriori.

In questa prospettiva, un luogo di culto che apre le proprie porte al dialogo, alla meditazione e alla presenza di persone con convinzioni differenti svolge anche una funzione civile. Può contribuire a contrastare l'isolamento, creare relazioni e rendere visibile una minoranza religiosa senza trasformare l'accoglienza in proselitismo.

La Lettera comunitaria propone inoltre una riflessione sul Concilio di Nicea, sulla Riforma protestante, sulla libertà di coscienza e sull'eredità culturale di Martin Lutero. Il legame fra Riforma e democrazia moderna deve essere letto con prudenza storica: i processi che hanno condotto al costituzionalismo, alla separazione dei poteri e alla tutela dei diritti sono complessi e non derivano da una sola tradizione. È tuttavia difficile negare che la diffusione della lettura, la responsabilità individuale e il confronto con l'autorità abbiano contribuito alla formazione della coscienza europea moderna.

Merita attenzione anche il passaggio dedicato ai lasciti testamentari. Il contributo ricorda opportunamente che una disposizione in favore di una comunità religiosa costituisce un atto giuridico oltre che una scelta personale. La volontà testamentaria deve essere espressa con chiarezza, rispettare i diritti dei legittimari e, soprattutto quando prevede un onere destinato a vincolare l'impiego del bene, essere formulata con l'assistenza di un professionista. Sensibilità spirituale e precisione giuridica, in questo campo, devono procedere insieme.

La vita della comunità luterana di Trieste raccontata nel bollettino mostra infine che anche le istituzioni religiose attraversano crisi di partecipazione, difficoltà economiche e necessità di rinnovamento. La risposta prospettata consiste nel rafforzare il coinvolgimento, aggiornare le regole interne e mantenere vivi i legami. È una riflessione che supera i confini confessionali: ogni comunità sopravvive soltanto se le persone ne condividono responsabilità, memoria e futuro.

Da cittadina atea, considero prezioso uno spazio nel quale sia possibile entrare senza dover simulare una fede e dal quale si possa uscire conoscendo meglio la storia e le convinzioni altrui. Una laicità matura non costruisce muri tra credenti e non credenti. Crea le condizioni perché ciascuno possa essere pienamente se stesso, nel rispetto della medesima libertà riconosciuta agli altri.

Credere, non credere e cercare risposte diverse sono espressioni della stessa dignità della coscienza. La qualità democratica di una società si misura anche dalla sua capacità di proteggerle tutte.

Fonte:

https://www.chiesaluterana.it/wp-content/uploads/2026/06/Lettera-Comunitaria-1-26.pdf

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