Legge elettorale Meloni 2026: dubbi di incostituzionalità

La legge elettorale non è una semplice disciplina tecnica destinata a trasformare i voti espressi dai cittadini in seggi parlamentari, ma costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali si realizza concretamente il principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Stabilire come vengono eletti i rappresentanti del popolo significa determinare il rapporto tra volontà degli elettori, composizione delle assemblee legislative, formazione delle maggioranze parlamentari e tutela delle minoranze politiche. Per questa ragione, ogni intervento legislativo in materia elettorale richiede un esame particolarmente rigoroso, che non può limitarsi alle finalità dichiarate dal legislatore, ma deve necessariamente estendersi agli effetti che le nuove disposizioni possono produrre sull'equilibrio costituzionale. La legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, introduce modifiche significative al sistema di elezione del Parlamento italiano, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sul decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. La riforma promossa dalla maggioranza che sostiene il Governo Meloni prevede un sistema prevalentemente proporzionale, accompagnato da un premio di governabilità, dalla possibilità di esprimere preferenze per una parte dei candidati, dalla presenza di capilista bloccati e da nuove condizioni per la presentazione delle liste elettorali. Si tratta di un intervento che solleva questioni giuridiche di notevole rilevanza, soprattutto in relazione agli articoli 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 67, 92, 94 e 117 della Costituzione. Il problema centrale non consiste nello stabilire se il legislatore possa perseguire l'obiettivo della stabilità governativa, certamente legittimo, ma nel verificare se gli strumenti prescelti rispettino i principi di rappresentatività, eguaglianza del voto, ragionevolezza, pluralismo politico e libertà della scelta elettorale.
La Costituzione italiana non impone un modello elettorale esclusivamente proporzionale e non vieta al Parlamento di introdurre meccanismi correttivi diretti a favorire la formazione di maggioranze politiche stabili. La discrezionalità legislativa in materia elettorale è tuttavia sottoposta a limiti costituzionali che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato, soprattutto attraverso le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Con la prima pronuncia, relativa alla legge n. 270 del 2005, comunemente denominata Porcellum, la Consulta ha dichiarato illegittimo il premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati, poiché attribuito senza richiedere il raggiungimento di una soglia minima di consenso, determinando così la possibilità di una sovrarappresentazione parlamentare sproporzionata rispetto ai voti effettivamente conseguiti. La stessa decisione ha censurato il sistema delle liste bloccate nella specifica configurazione prevista dalla normativa, che impediva agli elettori di esprimere una scelta effettiva sui propri rappresentanti. Con la sentenza n. 35 del 2017, relativa all'Italicum, la Corte ha ulteriormente chiarito che il perseguimento della governabilità non può compromettere in maniera irragionevole il principio della rappresentanza democratica, dichiarando tra l'altro illegittimo il meccanismo del ballottaggio previsto da quella disciplina e la facoltà del candidato plurieletto di scegliere discrezionalmente il collegio di elezione. Da questa giurisprudenza emerge un principio fondamentale: il legislatore può introdurre strumenti diretti a favorire la stabilità politica, ma deve assicurare un bilanciamento ragionevole tra governabilità e rappresentatività, evitando che la trasformazione dei voti in seggi produca alterazioni eccessive della volontà popolare. Non è quindi sufficiente che una legge elettorale persegua un obiettivo legittimo; occorre anche che i mezzi utilizzati siano proporzionati e non compromettano il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il primo e più rilevante profilo di possibile illegittimità costituzionale riguarda il premio di governabilità introdotto dalla riforma. La disciplina prevede, per la Camera dei deputati, l'attribuzione di settanta seggi alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere, raggiungendo almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. È inoltre previsto un limite di duecentoventi seggi complessivi per la formazione beneficiaria, esclusi quelli assegnati nella circoscrizione Estero. La presenza di una soglia minima costituisce un elemento di differenziazione rispetto al sistema censurato dalla Corte costituzionale nel 2014, ma non consente di considerare automaticamente superato ogni dubbio di legittimità. Il giudizio di costituzionalità deve infatti riguardare l'effetto complessivo del premio sulla distribuzione dei seggi, tenendo conto delle soglie di sbarramento, delle modalità di riparto e della concreta rappresentanza delle formazioni politiche escluse dal beneficio. Una coalizione che ottenga il 42 per cento dei voti validi rappresenta una parte consistente dell'elettorato, ma non la maggioranza assoluta dei votanti. Se il premio le attribuisce una posizione parlamentare significativamente superiore al consenso effettivamente raccolto, occorre verificare se tale vantaggio sia giustificato dall'obiettivo perseguito oppure se produca una compressione sproporzionata della rappresentanza delle altre forze politiche. L'articolo 48, secondo comma, della Costituzione stabilisce che il voto è personale, eguale, libero e segreto. L'eguaglianza del voto non implica necessariamente una perfetta proporzionalità tra voti e seggi, ma richiede che eventuali differenziazioni non siano arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Il punto costituzionalmente decisivo è dunque stabilire se il premio rappresenti un correttivo ragionevole del sistema proporzionale oppure se finisca per attribuire a una minoranza relativa dell'elettorato un peso parlamentare eccessivo rispetto alla volontà complessivamente espressa dai cittadini.
La questione assume ulteriore rilievo considerando che la soglia del 42 per cento viene calcolata sui voti validamente espressi e non sull'intero corpo elettorale. Questa circostanza non costituisce di per sé un'anomalia, poiché i sistemi elettorali assumono ordinariamente come riferimento i voti validi, ma rende necessario distinguere tra percentuale di consenso elettorale e percentuale di cittadini effettivamente rappresentati dalla formazione beneficiaria. In presenza di un'affluenza del 60 per cento, ad esempio, una coalizione che raccolga il 42 per cento dei voti validi potrebbe rappresentare, nell'ipotesi semplificata in cui tutti i voti espressi siano validi, circa il 25,2 per cento degli aventi diritto. Questo dato non dimostra automaticamente l'incostituzionalità del premio, ma evidenzia la distanza che può esistere tra consenso misurato sui votanti e consenso riferito all'intero corpo elettorale. Il legislatore non è costituzionalmente obbligato a subordinare il premio alla partecipazione di una determinata percentuale degli aventi diritto, ma deve comunque considerare gli effetti della disciplina sulla rappresentatività dell'assemblea. La Corte costituzionale ha riconosciuto che il Parlamento non costituisce soltanto la sede nella quale si forma la maggioranza chiamata a sostenere il Governo, ma è anche l'organo rappresentativo della Nazione, nel quale devono trovare espressione le diverse componenti della società. Ne consegue che il premio di governabilità deve essere valutato non soltanto in funzione della stabilità dell'esecutivo, ma anche considerando la possibile riduzione del peso parlamentare delle opposizioni e delle minoranze. Un sistema elettorale che persegua la governabilità sacrificando in misura eccessiva la rappresentanza rischia di alterare l'equilibrio tra le diverse funzioni costituzionali del Parlamento.
Un secondo profilo problematico riguarda il meccanismo attraverso il quale vengono attribuiti i seggi del premio di governabilità. La legge prevede la presentazione di apposite liste circoscrizionali di candidati destinate all'eventuale assegnazione dei seggi premiali. Tali candidature si affiancano a quelle dei collegi plurinominali ordinari, dando luogo a un sistema nel quale una parte dei parlamentari viene individuata attraverso un procedimento distinto da quello fondato sulle preferenze. La questione riguarda l'effettività del potere di scelta dell'elettore e il ruolo attribuito alle formazioni politiche nella selezione dei rappresentanti. Il fatto che i nominativi siano riportati sulla scheda elettorale e siano conoscibili prima del voto costituisce una garanzia di trasparenza, ma non equivale necessariamente alla possibilità di incidere sulla selezione individuale degli eletti. La giurisprudenza costituzionale non vieta le candidature bloccate in quanto tali, come dimostra anche la sentenza n. 35 del 2017, che non ha dichiarato illegittima la previsione dei capilista bloccati dell'Italicum. Tuttavia, la Corte ha attribuito rilievo alla conoscibilità dei candidati, alle dimensioni delle liste, alle modalità di selezione e alla possibilità per l'elettore di esprimere una scelta effettiva. Il problema consiste quindi nel verificare se la combinazione tra liste circoscrizionali del premio, capilista bloccati e candidature multiple attribuisca agli organi dei partiti un potere eccessivamente determinante nella composizione del Parlamento. Il diritto di voto non può essere ridotto alla semplice ratifica di candidature integralmente predeterminate dalle segreterie politiche, soprattutto quando il sistema elettorale limita sensibilmente la possibilità di modificare, attraverso il voto, l'ordine di elezione dei candidati.
La reintroduzione delle preferenze rappresenta uno degli elementi più significativi della riforma, ma anche in questo caso la disciplina presenta aspetti che meritano un'attenta valutazione costituzionale. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista, con esclusione del capolista, la cui posizione rimane predeterminata. Si configura quindi un sistema misto, nel quale convivono candidature selezionabili dagli elettori e candidature sottratte al voto di preferenza. Questa soluzione non è automaticamente incompatibile con la Costituzione, ma solleva interrogativi sull'effettività della libertà di scelta, soprattutto qualora il capolista benefici di una priorità nell'assegnazione dei seggi. L'elettore potrebbe infatti trovarsi nella condizione di esprimere preferenze per candidati diversi dal capolista senza poter impedire l'elezione di quest'ultimo, anche quando non ne condivida la candidatura. La questione assume rilievo alla luce degli articoli 48 e 49 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il diritto di voto e la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale attraverso i partiti. L'articolo 51, inoltre, garantisce l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Nessuna di queste disposizioni impone al legislatore di adottare necessariamente un sistema di preferenze integrali, ma tutte concorrono a delineare un ordinamento nel quale la competizione elettorale deve svolgersi secondo criteri ragionevoli e rispettosi della partecipazione democratica. La questione centrale consiste nel comprendere se il ritorno delle preferenze attribuisca ai cittadini un potere sostanziale di selezione dei rappresentanti oppure se la presenza di candidature privilegiate continui a riservare ai partiti un ruolo decisivo nella composizione delle assemblee.
La disciplina delle pluricandidature introduce un ulteriore elemento di complessità. La legge consente a un candidato di essere incluso, con il medesimo contrassegno, in un massimo di cinque collegi plurinominali. La candidatura multipla non è vietata dalla Costituzione, ma può incidere sulla prevedibilità degli effetti del voto, soprattutto quando l'elezione in più collegi comporta l'applicazione di meccanismi successivi di individuazione del seggio e di scorrimento delle candidature. Il precedente costituito dalla sentenza n. 35 del 2017 assume particolare importanza, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la possibilità attribuita al candidato plurieletto di scegliere discrezionalmente il collegio nel quale risultare eletto, ritenendo che tale facoltà potesse incidere irragionevolmente sugli effetti delle preferenze espresse dagli elettori. La nuova disciplina deve pertanto essere esaminata considerando le modalità concrete di assegnazione del seggio ai candidati eletti in più collegi e le conseguenze sulle graduatorie dei candidati non eletti. Se il sistema consente che il risultato delle preferenze venga modificato da decisioni discrezionali successive allo scrutinio, potrebbero emergere profili di contrasto con l'articolo 48 della Costituzione. Diversamente, la presenza di criteri automatici, predeterminati e trasparenti può contribuire a ridurre il rischio di arbitrarietà. La questione non riguarda soltanto la posizione individuale dei candidati, ma il rapporto di fiducia tra elettore e procedimento elettorale, che deve consentire al cittadino di comprendere, almeno nelle sue conseguenze fondamentali, quale effetto produca la scelta espressa sulla scheda.
Particolarmente delicata è la modifica dei requisiti per la presentazione delle liste elettorali. La riforma eleva, per le formazioni politiche non beneficiarie di regimi agevolati, il numero delle sottoscrizioni richieste da un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 a un minimo di 6.000 e un massimo di 7.000, mentre mantiene requisiti inferiori per i partiti o gruppi politici già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una Camera, fatte salve ulteriori esenzioni. Si tratta di una differenziazione che può incidere significativamente sulle condizioni di accesso alla competizione elettorale. L'articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, mentre gli articoli 3 e 51 impongono il rispetto dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e parità di accesso alle cariche elettive. Il legislatore può certamente prevedere requisiti di sottoscrizione per dimostrare l'effettivo radicamento delle formazioni politiche ed evitare la presentazione di liste prive di un minimo sostegno, ma tali requisiti non devono trasformarsi in ostacoli sproporzionati alla partecipazione. Una nuova formazione politica potrebbe essere chiamata a sostenere oneri organizzativi, economici e amministrativi sensibilmente superiori rispetto a un partito già rappresentato in Parlamento, pur concorrendo alla medesima consultazione. La differenziazione può trovare una giustificazione nel precedente radicamento istituzionale, ma deve essere valutata verificando se il vantaggio riconosciuto alle formazioni parlamentari non finisca per consolidare artificialmente gli equilibri politici esistenti, rendendo eccessivamente difficoltoso l'ingresso di nuovi soggetti nella competizione democratica.
Il problema diventa ancora più rilevante considerando che la legge impone, salvo specifiche eccezioni, la presentazione delle candidature in almeno la metà delle circoscrizioni. Tale requisito potrebbe penalizzare formazioni politiche territorialmente radicate, movimenti civici e soggetti emergenti che, pur disponendo di un consenso significativo in determinate aree, non possiedano una struttura organizzativa sufficientemente estesa per partecipare alla competizione su una porzione così ampia del territorio nazionale. La Costituzione non riconosce a ogni movimento politico un diritto incondizionato alla partecipazione elettorale, ma tutela il pluralismo e richiede che le limitazioni siano giustificate da esigenze ragionevoli. L'articolo 6 garantisce inoltre la tutela delle minoranze linguistiche, per le quali il legislatore può prevedere discipline differenziate. Le eccezioni stabilite a favore di determinate minoranze linguistiche costituiscono quindi strumenti di protezione costituzionalmente giustificabili, ma non eliminano necessariamente le questioni relative alle altre formazioni territoriali. Occorre domandarsi se l'obbligo di presentazione in almeno metà delle circoscrizioni sia effettivamente necessario per assicurare la serietà della competizione oppure se produca un effetto selettivo eccessivo, favorendo le organizzazioni politiche già consolidate. La questione assume particolare importanza se il requisito territoriale viene valutato insieme all'aumento delle sottoscrizioni, poiché la combinazione delle due condizioni può determinare un ostacolo sensibilmente più gravoso rispetto a quello prodotto da ciascuna disposizione considerata isolatamente.
Un ulteriore profilo di possibile illegittimità riguarda le soglie di accesso alla distribuzione dei seggi e i meccanismi differenziati previsti per le liste coalizzate. La riforma contempla, tra l'altro, l'ammissione al riparto delle liste coalizzate che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti validi nazionali e un meccanismo che consente l'ammissione della lista più votata all'interno della coalizione tra quelle che non abbiano superato tale soglia. Le soglie di sbarramento non sono, in quanto tali, incompatibili con la Costituzione, poiché possono perseguire finalità legittime di razionalizzazione del sistema politico e di contenimento della frammentazione parlamentare. Tuttavia, la loro ragionevolezza deve essere valutata considerando il funzionamento complessivo della legge. Un sistema che richieda un numero elevato di sottoscrizioni, imponga un'estesa presenza territoriale, preveda soglie di accesso e attribuisca un premio alla coalizione più votata può determinare una compressione cumulativa della rappresentanza delle formazioni minori. Inoltre, la possibilità di ammettere al riparto una lista coalizzata che non abbia raggiunto la soglia ordinaria può produrre differenze di trattamento rispetto a una lista non coalizzata che abbia conseguito un consenso analogo. La diversità di trattamento non è necessariamente illegittima, ma richiede una giustificazione coerente con l'articolo 3 della Costituzione. Il legislatore deve quindi dimostrare che le differenze previste rispondano a criteri oggettivi e non determinino privilegi arbitrari. La finalità di favorire la formazione di coalizioni non può essere considerata, da sola, una giustificazione sufficiente per qualsiasi disparità tra formazioni politiche che abbiano ottenuto un consenso elettorale comparabile.
Un altro aspetto di notevole interesse costituzionale riguarda l'obbligo di indicare una persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. La legge modifica l'articolo 14-bis del d.P.R. n. 361 del 1957, stabilendo che le formazioni politiche indichino il nominativo della persona proposta per tale incarico e che le liste collegate in coalizione presentino il medesimo nome. La disposizione precisa espressamente che restano salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell'articolo 67. Questa clausola assume particolare importanza, perché l'ordinamento italiano non prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. L'articolo 92, secondo comma, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i ministri, mentre l'articolo 94 stabilisce che il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. L'indicazione preventiva di una persona proposta per la guida dell'esecutivo può rappresentare uno strumento di trasparenza politica, ma non può trasformarsi in un'investitura giuridicamente vincolante. La formazione politica più votata non acquisisce, per il solo risultato elettorale, un diritto costituzionale automatico alla nomina del proprio candidato. Il Presidente della Repubblica conserva le proprie prerogative e il Parlamento mantiene integralmente il potere di accordare o negare la fiducia. La riforma non determina quindi necessariamente una violazione dell'articolo 92, proprio perché contiene una clausola espressa di salvaguardia. Tuttavia, sarebbe costituzionalmente problematica qualsiasi interpretazione che trasformasse l'indicazione elettorale in un obbligo istituzionale, alterando il funzionamento della forma di governo parlamentare senza una revisione costituzionale.
Il rapporto tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica costituisce un ulteriore terreno di possibile criticità. La riforma subordina l'attribuzione del premio alla circostanza che la medesima formazione politica, o le formazioni collegate secondo la disciplina legislativa, risultino maggiormente votate in entrambe le Camere e raggiungano in ciascuna almeno il 42 per cento dei voti validi. La finalità appare riconducibile all'esigenza di favorire maggioranze politicamente omogenee, evitando che sistemi di attribuzione dei seggi differenti producano risultati incompatibili con la formazione di un Governo sostenuto da entrambe le assemblee. Tuttavia, l'articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Questo principio impone di valutare con particolare attenzione il rapporto tra il risultato elettorale nazionale, utilizzato per determinare il diritto al premio, e la distribuzione dei seggi senatoriali tra le regioni. Non ogni meccanismo che valorizzi il risultato nazionale è automaticamente incompatibile con l'articolo 57, ma la disciplina deve rispettare la struttura costituzionale dell'elezione senatoriale e non produrre alterazioni irragionevoli della rappresentanza regionale. La questione richiede un esame puntuale delle norme sul riparto dei seggi e delle conseguenze che il premio può determinare nelle diverse regioni. Occorre inoltre considerare che il sistema elettorale deve operare nell'ambito del bicameralismo paritario, nel quale entrambe le Camere partecipano all'esercizio della funzione legislativa e sono titolari del rapporto fiduciario con il Governo. L'obiettivo di favorire maggioranze omogenee è legittimo, ma non può comportare la sostanziale neutralizzazione delle differenze costituzionali tra i due rami del Parlamento.
La previsione di una soglia del 42 per cento in entrambe le Camere introduce inoltre un elemento di discontinuità che merita di essere esaminato alla luce del principio di ragionevolezza. Una coalizione che raggiunga il 42,1 per cento dei voti validi alla Camera e il 41,9 per cento al Senato non soddisferebbe il requisito necessario per accedere al premio, mentre una coalizione che raggiungesse il 42,1 per cento in entrambe le Camere, risultando la più votata in ciascuna, potrebbe beneficiarne. Una differenza elettorale estremamente contenuta potrebbe quindi determinare conseguenze significative sulla composizione delle assemblee. È necessario precisare che ogni sistema fondato su soglie produce inevitabilmente effetti discontinui e che tale caratteristica non costituisce di per sé una violazione della Costituzione. Il problema emerge quando la differenza di trattamento risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla diversità delle situazioni considerate. L'articolo 3 della Costituzione impone infatti al legislatore di adottare criteri ragionevoli e coerenti con le finalità perseguite. In questo contesto, la dimensione del premio assume un'importanza decisiva: quanto maggiore è il vantaggio parlamentare attribuito al superamento della soglia, tanto più rigorosa deve essere la verifica della proporzionalità del meccanismo. Occorre inoltre considerare che la stabilità governativa non dipende esclusivamente dal numero dei seggi assegnati alla maggioranza, ma anche dalla coesione delle coalizioni, dalla capacità di mantenere accordi politici e dal rispetto del principio del libero mandato parlamentare sancito dall'articolo 67. Un premio può agevolare la formazione di una maggioranza, ma non può garantire che essa rimanga politicamente unita per l'intera legislatura. Anche questa circostanza deve essere considerata nella valutazione del rapporto tra sacrificio della rappresentanza ed effettiva idoneità del meccanismo a conseguire l'obiettivo dichiarato.
La disciplina delle preferenze presenta inoltre una questione specifica relativa all'eguaglianza di genere. La legge consente fino a tre preferenze, stabilendo che, quando ne vengano espresse più di una, esse debbano riguardare candidati di sesso diverso, con conseguenze di annullamento delle preferenze successive nei casi previsti. La promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive trova un fondamento costituzionale nell'articolo 51, primo comma, secondo periodo, secondo il quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. A questa disposizione si affiancano gli articoli 3 e 117, settimo comma, della Costituzione. Non vi è quindi motivo di ritenere illegittima, in quanto tale, una disciplina che introduca strumenti diretti a favorire l'equilibrio di genere. La questione riguarda piuttosto la chiarezza della formulazione normativa, le modalità di applicazione delle preferenze e la proporzionalità delle conseguenze previste in caso di errore. Una disciplina che consenta tre preferenze deve chiarire in modo inequivocabile quali combinazioni siano ammesse e quali preferenze debbano essere eventualmente annullate, evitando incertezze interpretative che possano incidere sull'effettività del voto. Inoltre, la presenza di capilista bloccati e di candidature multiple potrebbe influire sulla concreta distribuzione dei seggi tra donne e uomini, rendendo necessario verificare se gli strumenti introdotti siano effettivamente idonei a perseguire la finalità costituzionale dichiarata. L'alternanza di genere nella presentazione delle candidature non garantisce automaticamente un'equilibrata rappresentanza tra gli eletti, soprattutto quando alcune posizioni beneficiano di una priorità nell'assegnazione dei seggi. La valutazione deve pertanto riguardare non soltanto la composizione formale delle liste, ma anche il funzionamento complessivo del sistema.
Un profilo spesso trascurato nel dibattito sulle leggi elettorali riguarda la comprensibilità della scheda e la possibilità per l'elettore di conoscere gli effetti della propria scelta. La nuova disciplina prevede una scheda sulla quale devono comparire i contrassegni delle liste, i nominativi dei candidati nei collegi plurinominali, gli spazi destinati alle preferenze e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate per l'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Nel caso delle coalizioni, questi elementi vengono organizzati in riquadri collegati tra loro. È inoltre prevista una disciplina specifica per i voti espressi esclusivamente nel riquadro delle liste circoscrizionali, che possono essere attribuiti proporzionalmente alle liste della coalizione secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale meccanismo può trovare una giustificazione nell'esigenza di valorizzare voti altrimenti privi di un destinatario univoco, ma solleva interrogativi sulla corrispondenza tra volontà dell'elettore e attribuzione del voto. L'articolo 48 della Costituzione tutela non soltanto la libertà da coercizioni esterne, ma anche la possibilità di esprimere una scelta elettorale consapevole. Una disciplina particolarmente complessa può rendere difficile distinguere tra voto alla lista, voto di preferenza e voto destinato a concorrere all'attribuzione del premio. La complessità delle formule matematiche utilizzate per ripartire i seggi non determina automaticamente una violazione costituzionale, ma le regole fondamentali del voto devono essere sufficientemente chiare e prevedibili. Il cittadino deve poter comprendere quali soggetti politici e quali candidati vengano sostenuti attraverso il segno apposto sulla scheda. Quando il voto viene successivamente distribuito tra diverse liste secondo criteri proporzionali, assume particolare importanza la trasparenza del procedimento e la possibilità di conoscere preventivamente le conseguenze della scelta.
A questa questione si collega un profilo che considero particolarmente importante: l'accessibilità del procedimento elettorale per le persone con disabilità. Il diritto di voto garantito dall'articolo 48 della Costituzione appartiene a tutti i cittadini e deve poter essere esercitato in condizioni di eguaglianza sostanziale. L'articolo 3, secondo comma, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza, impedendo la piena partecipazione alla vita politica del Paese. A tali disposizioni si aggiunge l'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che obbliga gli Stati a garantire procedure, strutture e materiali elettorali appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo. Una scheda caratterizzata da numerosi riquadri, nominativi e spazi di preferenza può presentare difficoltà specifiche per persone con disabilità motorie, visive, cognitive o comunicative. Per chi presenta importanti limitazioni della motricità fine, ad esempio, tracciare segni all'interno di quadrati di dimensioni ridotte può risultare particolarmente difficoltoso, mentre una disposizione grafica complessa può ostacolare la comprensione della scheda da parte di persone che utilizzano sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa. La normativa italiana contempla già strumenti di assistenza al voto, ma la possibilità di essere assistiti non deve sostituire l'obiettivo di garantire la massima autonomia possibile. L'accessibilità dovrebbe essere considerata fin dalla progettazione delle procedure elettorali e non soltanto attraverso interventi compensativi successivi. Non sarebbe giuridicamente corretto affermare che una scheda complessa sia automaticamente incostituzionale, ma è necessario verificare se il sistema, nella sua concreta applicazione, assicuri un esercizio effettivo, libero e segreto del voto anche alle persone con disabilità. Eventuali carenze potrebbero assumere rilievo alla luce degli articoli 3, 48 e 117, primo comma, della Costituzione e degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU.
L'esame della riforma deve inoltre essere condotto considerando gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di diritti politici. L'articolo 117, primo comma, della Costituzione impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Particolare rilievo assume l'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiede agli Stati di organizzare elezioni libere, a intervalli ragionevoli, a scrutinio segreto e in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. La Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei sistemi elettorali, ma tale discrezionalità incontra limiti quando le restrizioni compromettono la sostanza dei diritti garantiti dalla Convenzione. Anche il Codice di buona condotta in materia elettorale elaborato dalla Commissione di Venezia rappresenta un riferimento interpretativo importante, pur non costituendo una fonte direttamente vincolante equivalente alla Costituzione o alla Convenzione europea. Esso valorizza i principi del suffragio universale, eguale, libero, segreto e diretto, nonché la stabilità delle regole elettorali e l'imparzialità delle procedure. In questa prospettiva, merita attenzione anche il momento temporale nel quale una riforma viene approvata. La modifica delle regole in prossimità delle consultazioni può incidere sulla prevedibilità della competizione e sulle possibilità organizzative delle formazioni politiche. Non esiste tuttavia un divieto costituzionale generale che impedisca al Parlamento di modificare la legge elettorale durante una legislatura. La valutazione deve quindi riguardare le circostanze concrete, la natura delle modifiche, il tempo disponibile per adeguarsi e l'eventuale incidenza sulla parità delle condizioni di partecipazione. L'approvazione di una riforma da parte della maggioranza parlamentare non costituisce, da sola, un motivo di illegittimità; il problema emergerebbe qualora le nuove disposizioni producessero vantaggi ingiustificati o limitazioni sproporzionate della competizione democratica.
Un altro aspetto meritevole di attenzione riguarda le conseguenze indirette del premio di governabilità sul funzionamento degli organi costituzionali di garanzia. Il Parlamento non esercita soltanto la funzione legislativa e quella di indirizzo e controllo politico, ma partecipa anche a procedimenti di particolare rilievo, tra cui l'elezione del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione e l'elezione di una parte dei giudici della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135. Un sistema elettorale che attribuisca una significativa sovrarappresentazione parlamentare a una coalizione può incidere indirettamente anche sugli equilibri di questi procedimenti. Ciò non significa che una maggioranza derivante da un premio elettorale sia priva della legittimazione costituzionale necessaria per partecipare all'elezione degli organi di garanzia, né che ogni alterazione del rapporto proporzionale tra voti e seggi determini automaticamente una violazione degli articoli 83 e 135. Significa però che la valutazione della ragionevolezza del premio deve considerare la complessiva posizione costituzionale del Parlamento. Le Camere non sono soltanto gli organi chiamati a sostenere il Governo, ma costituiscono il luogo nel quale si realizza la rappresentanza nazionale, si esercita il controllo sull'esecutivo, si svolge il confronto tra maggioranza e opposizioni e si partecipa alla formazione di organi destinati a garantire l'equilibrio istituzionale. Una disciplina elettorale che persegua esclusivamente la formazione di maggioranze governative rischia di trascurare questa pluralità di funzioni. Il principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione deve essere letto insieme al pluralismo politico, alla separazione dei poteri e alla tutela delle minoranze, poiché la sovranità popolare viene esercitata nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa.
Rimane infine la questione degli strumenti attraverso i quali i possibili profili di illegittimità costituzionale potrebbero essere sottoposti alla Corte costituzionale. Nell'ordinamento italiano non è previsto, in via generale, un ricorso diretto del singolo cittadino alla Consulta per contestare una legge elettorale. Il principale strumento di controllo è il giudizio incidentale di costituzionalità, disciplinato dall'articolo 134 della Costituzione, dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La questione deve emergere nell'ambito di un giudizio dinanzi a un'autorità giurisdizionale, la quale può rimetterla alla Corte qualora la ritenga rilevante e non manifestamente infondata. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, in determinate condizioni, l'ammissibilità di controversie dirette ad accertare la portata del diritto di voto in relazione a discipline elettorali potenzialmente lesive. La sentenza n. 1 del 2014 rappresenta un precedente particolarmente significativo anche sotto questo profilo. Tuttavia, la possibilità di sollevare una questione di costituzionalità non equivale alla certezza del suo accoglimento. Sarebbe necessario individuare puntualmente le disposizioni censurate, i parametri costituzionali che si ritengono violati e le ragioni per cui il sistema produrrebbe effetti manifestamente irragionevoli o sproporzionati. Occorrerebbe inoltre considerare l'esigenza di assicurare la permanenza di una disciplina elettorale immediatamente applicabile anche nell'ipotesi di una dichiarazione di illegittimità costituzionale. La valutazione deve quindi mantenere distinti il giudizio politico sulla riforma, la critica giuridica alle sue disposizioni e l'accertamento dell'effettiva violazione della Costituzione, che compete esclusivamente alla Corte costituzionale.
Alla luce di questi elementi, la nuova legge elettorale presenta numerosi profili che meritano un approfondito scrutinio costituzionale. Il premio di governabilità impone di verificare la proporzionalità del rapporto tra consenso elettorale e rappresentanza parlamentare; i capilista bloccati e le pluricandidature richiedono un esame dell'effettività della libertà di scelta degli elettori; l'aumento delle sottoscrizioni e l'obbligo di presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni sollevano interrogativi sulla ragionevolezza delle condizioni di accesso alla competizione; le soglie di sbarramento e i meccanismi differenziati per le liste coalizzate impongono una valutazione degli effetti cumulativi sul pluralismo politico; il collegamento tra i risultati delle due Camere deve essere conciliato con la base regionale del Senato; l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non può alterare le prerogative del Capo dello Stato e il rapporto fiduciario parlamentare; infine, la complessità della scheda elettorale deve essere valutata anche alla luce della libertà, della consapevolezza e dell'accessibilità del voto. Non tutti questi profili presentano la stessa consistenza giuridica e non sarebbe corretto considerarli violazioni costituzionali già accertate. Alcuni trovano precedenti diretti nella giurisprudenza della Consulta, mentre altri richiedono simulazioni elettorali, verifiche applicative e interpretazioni sistematiche. Proprio questa distinzione rende necessario un dibattito giuridico serio, capace di andare oltre le contrapposizioni tra maggioranza e opposizione e di interrogarsi sulla qualità complessiva delle regole democratiche.
Ritengo che il punto più importante non sia stabilire se una legge elettorale favorisca, nell'immediato, una determinata coalizione politica, ma comprendere quale modello di rappresentanza essa contribuisca a costruire. La governabilità costituisce un obiettivo legittimo e importante, ma non può diventare l'unico parametro attraverso il quale valutare la qualità di un sistema democratico. Una maggioranza parlamentare deve essere in grado di sostenere un Governo e assumersi la responsabilità delle decisioni politiche, ma il Parlamento deve continuare a rappresentare la pluralità delle opinioni, delle sensibilità e degli interessi presenti nella società. Le opposizioni non costituiscono un ostacolo al funzionamento delle istituzioni, bensì una componente essenziale del controllo democratico. Le formazioni politiche minori non possiedono un diritto costituzionale a ottenere seggi indipendentemente dal consenso ricevuto, ma i cittadini che le sostengono hanno diritto a regole ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Le persone con disabilità devono poter esercitare il diritto di voto in condizioni di effettiva eguaglianza, senza che la complessità delle procedure diventi un ostacolo ulteriore alla partecipazione. Soprattutto, il principio della sovranità popolare non può essere interpretato come una semplice legittimazione della maggioranza a esercitare il potere senza adeguati contrappesi. La Costituzione repubblicana è stata costruita anche per impedire la concentrazione del potere, garantire il pluralismo e assicurare che la volontà popolare si esprima attraverso istituzioni rappresentative sottoposte a limiti e controlli. Per questo motivo, la questione della costituzionalità della legge elettorale non riguarda soltanto i giuristi, i partiti o gli organi dello Stato, ma interessa direttamente ogni cittadino. Una democrazia non si misura esclusivamente dalla possibilità di votare periodicamente, ma anche dalla capacità delle sue regole di attribuire al voto un significato effettivo, di garantire la partecipazione delle minoranze e di impedire che la ricerca della stabilità politica si traduca in un sacrificio sproporzionato della rappresentanza. La governabilità è un valore importante, ma la rappresentanza democratica è il fondamento della legittimazione del potere. Ed è proprio il rispetto di questo equilibrio che una legge elettorale deve dimostrare per superare la prova della Costituzione.
Fonti:
Normativa italiana
1. Costituzione della Repubblica italiana – Articoli 1, 3, 6, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 67, 83, 92, 94, 117, 134 e 135. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
2. Legge 9 ottobre 2026, n. 180 – Riforma della legge elettorale, riferimento normativo utilizzato nell'articolo. https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-09&elenco30giorni=true&numeroGazzetta=235
3. D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361
4. D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533
5. Legge 3 novembre 2017, n. 165 (Rosatellum) – Modifiche al sistema di elezione della Camera e del Senato. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165
6. Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Porcellum) – Sistema elettorale oggetto della sentenza costituzionale n. 1/2014. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270
7. Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Italicum) – Sistema elettorale esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;52
Giurisprudenza costituzionale
8. Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014 – Illegittimità del premio di maggioranza senza soglia minima e delle liste bloccate nella configurazione del Porcellum. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1
9. Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017 – Giudizio sull'Italicum, ballottaggio, premio di maggioranza e pluricandidature. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=35
Normativa internazionale e diritti fondamentali
10. Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1, diritto a libere elezioni. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita
11. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – Articolo 29, partecipazione alla vita politica e pubblica. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
12. Legge 3 marzo 2009, n. 18 – Ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18
13. Commissione di Venezia – Codice di buona condotta in materia elettorale – Principi europei sulla libertà, eguaglianza e regolarità delle elezioni. https://www.venice.coe.int/files/Code%20de%20conduite_GBR%202025_WEB_A5.pdf
Normativa sul giudizio di costituzionalità
14. Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 – Norme sui giudizi di legittimità costituzionale. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1
15. Legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87
