La tutela dell’ambiente entra in Costituzione per salvaguardare le generazioni future
La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge costituzionale in materia ambientale (con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti); visto che il Senato della Repubblica, il 3 novembre 2021, con la maggioranza di due terzi l'aveva approvata, non è necessario che passi anche per il voto popolare. Tale DDL ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi per preservare le generazioni future dai cambiamenti climatici già in atto in Italia; consta di tre articoli: il primo aggiunge un nuovo c. all'art. 9 Cost., il secondo modifica l'art. 41 Cost., il terzo inserisce una clausola di salvaguardia per la tutela degli animali che si applicherà alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
D'ora in poi l'art. 9 Cost. si presenterà così:
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.".
L'art. 41 Cost., nel titolo III, è rubricato "rapporti economici" ed è composto da tre cc., ora avrà parole in più a sottolineare le suddette tutele:
"L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.".
L'ambiente è di competenza esclusiva statuale (art. 117 c. 2 lett. s) Cost.) ove è prevista la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"; però la ratio del supplemento all'art. 9 Cost. mira a contemplare l'ambiente non come una res ma come un principio fondamentale costituzionale.
La suddetta miglioria si confà perfettamente con la normativa europea. Infatti la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) all'art. 37 sancisce che "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"; in più, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'art. 191 norma la politica comunitaria in ambito ambientale tracciando gli obiettivi da conseguire.
All'interno dell'art. 9 è prevista una riserva di legge, attualmente il legislatore dovrà stabilire le forme e i modi di tutela delle specie faunistiche; anche questo dogma è avallato dalla dottrina comunitaria l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'UE determina che: «[...] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali», con questa normativa si vuole dar dignità agli animali (avendo bisogni specifici) e non considerarli più come cose.
Il DDL che si sta discutendo in questa sede pone pure dei limiti all'iniziativa economica privata; non dovrà più nuocere alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e dignità umana. È importante evidenziare che (salute e ambiente) vengono posti prima degli altri, a sottolineare il valore primario; precisando che la destinazione e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata devono avvenire non solo per fini sociali ma anche per scopi ambientali.
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