La rabbia degli invisibili: Milano, le seconde generazioni e una cittadinanza ancora difficile

22.10.2026
AFP
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Crescono in Italia, parlano italiano e considerano questo Paese la propria casa. Eppure, molti giovani di seconda generazione incontrano ancora ostacoli nell'acquisizione della cittadinanza. Partendo dagli scontri di Milano e di altre città italiane, un'analisi giuridica e sociale sulla rabbia giovanile, sulle responsabilità individuali e sulle contraddizioni di una Repubblica che fatica a riconoscere pienamente alcuni dei propri figli.

Le immagini degli scontri verificatisi a Milano e in altre città italiane nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026 impongono una riflessione che non può esaurirsi nella condanna della violenza o nell'ennesima invocazione di misure repressive. Vetrine infrante, attività commerciali danneggiate, oggetti incendiati, lanci di pietre e petardi, scontri con le forze dell'ordine: sono episodi gravi, che richiedono un accertamento rigoroso delle responsabilità individuali. Ma dietro queste immagini si intravede anche una questione sociale e generazionale che la politica italiana continua troppo spesso ad affrontare soltanto quando esplode nelle piazze.

La cronaca ha restituito un elemento particolarmente significativo: la giovanissima età di molti coinvolti. Secondo i dati diffusi nei giorni successivi, a Milano, nella sola giornata del 18 ottobre, 271 persone sono state accompagnate in Questura, delle quali 220 minorenni. Un dato che impone una riflessione non soltanto sul piano dell'ordine pubblico, ma anche su quello educativo, sociale e istituzionale.

I giovani coinvolti non costituiscono una categoria omogenea. Tra loro figurano ragazzi italiani, adolescenti di origine straniera, figli di famiglie immigrate, studenti e giovani provenienti dalle periferie urbane e dall'hinterland. A Bologna, per esempio, il giudice minorile ha convalidato gli arresti di quattro adolescenti, tra i quali studenti residenti nel territorio e un minore straniero non accompagnato. Sono situazioni personali e giuridiche profondamente differenti. Sarebbe pertanto scorretto trasformare questi avvenimenti in una generica rivolta degli immigrati o attribuire automaticamente a tutti i partecipanti una medesima motivazione politica, economica o identitaria.

Eppure, proprio la presenza di giovani appartenenti alle cosiddette seconde generazioni merita un approfondimento particolare. Parliamo di ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri oppure arrivati nel nostro Paese durante la primissima infanzia, cresciuti frequentando scuole italiane, parlando italiano e condividendo esperienze, aspettative e riferimenti culturali con i loro coetanei. Alcuni possiedono già la cittadinanza italiana, altri no. Molti non avvertono alcuna contraddizione tra le proprie radici familiari e il senso di appartenenza all'Italia. Possono sentirsi italiani e marocchini, italiani e albanesi, italiani e tunisini, senza dover necessariamente rinunciare a una parte della propria identità. L'appartenenza culturale, del resto, non dovrebbe essere concepita come un rapporto di esclusività.

Il problema nasce quando questa appartenenza vissuta quotidianamente non trova un corrispondente riconoscimento giuridico e sociale. Si può nascere a Milano, frequentare le scuole italiane, parlare soltanto italiano, avere amici italiani, sentirsi parte della società italiana e, tuttavia, essere formalmente cittadini di un altro Stato. Si può crescere percependo l'Italia come la propria casa e scoprire che, per l'ordinamento giuridico, quel legame non è ancora sufficiente. Si può, inoltre, possedere regolarmente la cittadinanza italiana e continuare a essere considerati stranieri per il proprio cognome, il colore della pelle o l'origine familiare. Sono due forme differenti di esclusione, una giuridica e l'altra sociale, che possono alimentarsi reciprocamente.

La disciplina italiana della cittadinanza è contenuta principalmente nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, fondata sulla prevalenza del principio dello ius sanguinis, secondo cui la cittadinanza si trasmette, in via ordinaria, attraverso la discendenza da un genitore italiano. L'articolo 1 contempla alcune ipotesi circoscritte di acquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio nazionale, ma non introduce uno ius soli generalizzato. L'articolo 4, comma 2, prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino alla maggiore età, possa acquistare la cittadinanza dichiarando la propria volontà entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Ne deriva una conseguenza significativa: per molti adolescenti nati e cresciuti nel nostro Paese, il riconoscimento formale dell'appartenenza nazionale rimane subordinato al raggiungimento della maggiore età e al rispetto di specifiche condizioni amministrative.

È importante ricordare che l'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto garanzie volte a impedire che eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione pregiudichino l'acquisto della cittadinanza. La norma consente di dimostrare i requisiti attraverso documentazione idonea e impone agli ufficiali di stato civile di informare gli interessati della possibilità di esercitare tale diritto. In caso di omessa comunicazione, la dichiarazione può essere presentata anche dopo il diciannovesimo anno. Sono disposizioni importanti, ma non eliminano completamente le difficoltà di un sistema nel quale il riconoscimento giuridico può arrivare molto dopo la formazione dell'identità personale e sociale.

Ancora più complessa può essere la condizione di chi è arrivato in Italia da bambino, senza esservi nato. In questi casi non opera la particolare procedura prevista dall'articolo 4, comma 2, e l'accesso alla cittadinanza dipende da altri istituti, tra cui la naturalizzazione per residenza disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, la regola generale richiede almeno dieci anni di residenza legale, oltre agli ulteriori presupposti previsti dalla normativa. Esistono percorsi differenziati e ipotesi di acquisto della cittadinanza attraverso i genitori, ma non sempre risultano applicabili. Anche le modifiche introdotte nel 2025 all'articolo 14, relative ai figli minorenni conviventi di chi acquisisce la cittadinanza italiana, hanno aggiunto requisiti concernenti la continuità della residenza. La condizione delle seconde generazioni non può dunque essere ridotta a una questione meramente burocratica: riguarda il rapporto tra identità, appartenenza e riconoscimento da parte dello Stato.

Il mancato raggiungimento del quorum nel referendum sulla cittadinanza dell'8 e 9 giugno 2025 ha lasciato irrisolta una parte rilevante di questo dibattito. Quel quesito riguardava essenzialmente la riduzione dei tempi di residenza necessari per la naturalizzazione di determinate categorie di cittadini stranieri, non l'introduzione automatica dello ius soli. La questione dei minori cresciuti nel sistema scolastico italiano continua pertanto a richiedere una riflessione legislativa autonoma. A mio giudizio, una disciplina ispirata allo ius scholae, costruita su requisiti chiari, ragionevoli e verificabili, rappresenterebbe una soluzione meritevole di seria considerazione.

Non sostengo, naturalmente, che gli ostacoli alla cittadinanza costituiscano la causa diretta degli scontri di Milano o che tutti i minorenni fermati condividano questa esperienza. Una simile conclusione non sarebbe sorretta dai dati disponibili. Ritengo però che l'esclusione giuridica possa rappresentare, per alcuni adolescenti, una componente di un disagio più ampio, nel quale si intrecciano precarietà economica, discriminazioni, mancanza di rappresentanza e difficoltà di accesso alle opportunità sociali. Le testimonianze raccolte dalla stampa dopo gli scontri restituiscono proprio questa pluralità di motivazioni: alcuni ragazzi denunciano di sentirsi invisibili, altri parlano dell'impossibilità di immaginare un futuro economicamente autonomo, altri ancora descrivono la piazza come un luogo di appartenenza collettiva o ammettono di esservi arrivati per emulazione, curiosità o attrazione verso i contenuti diffusi sui social network.

Le disuguaglianze, peraltro, non sono soltanto percepite. Secondo l'ISTAT, nel 2024 il rischio di povertà o esclusione sociale interessava il 43,6% dei minori con cittadinanza straniera, contro il 23,5% dei minori con cittadinanza italiana. Naturalmente la cittadinanza amministrativa non coincide con l'origine migratoria, né questi dati dimostrano una correlazione causale con la partecipazione a episodi violenti. Essi documentano tuttavia una condizione di svantaggio socioeconomico che il legislatore e le istituzioni non possono ignorare.

Quando una parte della società interpreta ogni protesta giovanile attraverso la lente dell'immigrazione, della religione o della criminalità, rischia di confondere le caratteristiche personali dei protagonisti con le cause del loro comportamento. Non si tratta di negare l'esistenza di responsabilità individuali, ma di comprendere che una società attraversata da profonde disuguaglianze può produrre frustrazione anche tra giovani di cittadinanza e provenienza differenti. L'elemento comune non è necessariamente la religione, la nazionalità o l'origine familiare, bensì la percezione di non avere accesso alle opportunità di cui altri godono.

Sul piano costituzionale, il problema richiama anzitutto gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Il secondo sancisce il principio di uguaglianza e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Sebbene la disposizione faccia riferimento ai cittadini, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente riconosciuto l'estensione della tutela dei diritti fondamentali anche agli stranieri, ferme restando le differenze ragionevolmente collegate allo status di cittadinanza. Gli articoli 30, 31 e 34 richiamano inoltre le responsabilità educative, la protezione dell'infanzia e della gioventù e il diritto all'istruzione. Ne emerge una visione costituzionale nella quale la sicurezza non può essere disgiunta dalla dignità della persona, dall'inclusione e dalla rimozione delle disuguaglianze.

Questo non significa giustificare le devastazioni. La libertà di riunione, riconosciuta dall'articolo 17 della Costituzione e tutelata anche dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riguarda le riunioni pacifiche. Danneggiare beni altrui, aggredire persone o assaltare esercizi commerciali non rappresenta un esercizio legittimo della libertà di manifestazione. Condotte di questo genere possono integrare, secondo le circostanze concrete, fattispecie quali la resistenza a pubblico ufficiale, prevista dall'articolo 337 del codice penale, il danneggiamento, disciplinato dall'articolo 635, o il delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419. Spetta tuttavia all'autorità giudiziaria accertare i fatti, individuare le responsabilità personali e garantire il rispetto delle regole processuali. Essere stati identificati o accompagnati in Questura non equivale a essere stati arrestati e, soprattutto, non significa essere colpevoli.

Una particolare cautela è indispensabile quando i procedimenti riguardano minorenni. Gli articoli 97 e 98 del codice penale distinguono la condizione del minore di quattordici anni, non imputabile, da quella di chi ha compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, la cui imputabilità è legata alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è costruito attorno alle esigenze educative del minore e alla necessità di evitare che l'intervento giudiziario comprometta inutilmente il suo percorso di crescita. L'obiettivo non è cancellare le responsabilità, ma affrontarle attraverso strumenti proporzionati e capaci di favorire il recupero sociale. Una giustizia minorile realmente efficace non rinuncia alla sanzione quando necessaria, ma non può neppure trasformare la repressione in un fine autonomo.

In questo contesto si colloca il nuovo decreto-legge sulla sicurezza e il contrasto alla criminalità minorile, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026. Secondo le misure annunciate dal Governo, il provvedimento introduce una specifica fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, amplia gli strumenti preventivi, estende determinate misure ai minorenni, prevede nuove sanzioni a carico dei genitori e interviene sulla disciplina dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni. Al momento di questa analisi, tali contenuti devono essere valutati alla luce del testo definitivo e del relativo iter normativo. Le scelte legislative sollevano comunque interrogativi importanti in rapporto agli articoli 13, 25, 27 e 31 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la libertà personale, il principio di legalità, la proporzionalità delle misure e le esigenze di protezione dell'età evolutiva. Un ampliamento degli strumenti coercitivi non può prescindere dalla rigorosa tutela delle garanzie costituzionali.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, rafforza ulteriormente questa prospettiva. L'articolo 2 vieta le discriminazioni, l'articolo 3 impone di considerare preminente l'interesse superiore del minore, mentre gli articoli 12 e 37 richiamano, rispettivamente, il diritto all'ascolto e le garanzie contro le privazioni arbitrarie della libertà. La detenzione dei minorenni deve rappresentare una misura di ultima istanza e avere la durata appropriata più breve possibile. Questi principi non costituiscono concessioni indulgenti, ma obblighi giuridici che devono orientare anche le politiche di sicurezza.

Resta dunque una questione politica fondamentale: quale risposta intendiamo offrire a una generazione che manifesta sfiducia verso il futuro? Possiamo aumentare controlli, sanzioni e strumenti repressivi, ma non possiamo ragionevolmente aspettarci che tali interventi, da soli, producano integrazione, fiducia nelle istituzioni e appartenenza democratica. Occorrono investimenti nelle periferie, scuole capaci di contrastare la dispersione e le disuguaglianze, servizi educativi territoriali, sostegno alle famiglie, politiche abitative e reali opportunità di formazione e lavoro. Occorrono anche luoghi nei quali gli adolescenti possano partecipare alle decisioni che li riguardano, senza essere ascoltati esclusivamente quando diventano protagonisti di episodi di cronaca.

A queste misure deve accompagnarsi una riflessione seria sulla cittadinanza. Personalmente, considero difficilmente giustificabile che un giovane cresciuto integralmente in Italia debba attendere anni prima di vedere riconosciuto giuridicamente un legame che costituisce già parte essenziale della sua identità. Ciò non significa sostenere che la cittadinanza debba essere attribuita senza condizioni, né che il suo riconoscimento possa eliminare automaticamente le disuguaglianze. Significa domandarsi se i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano ancora proporzionati e coerenti con una società nella quale l'appartenenza nazionale si costruisce anche attraverso la scuola, le relazioni sociali, la partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali.

Non possiamo pretendere che i figli dell'immigrazione si sentano parte della Repubblica se, contemporaneamente, continuiamo a considerarli ospiti permanenti. E non possiamo chiedere rispetto per le istituzioni senza interrogarci sulla capacità delle istituzioni stesse di riconoscere e rispettare chi cresce all'interno della nostra comunità.

La responsabilità penale rimane personale, come stabilisce l'articolo 27 della Costituzione. Nessuna condizione di disagio legittima la violenza, così come nessuna origine straniera autorizza a presumere una maggiore propensione alla criminalità. Ma una democrazia matura deve saper fare due cose contemporaneamente: perseguire i comportamenti illeciti e comprendere le condizioni sociali che possono favorirli.

Gli scontri di Milano non devono diventare il pretesto per criminalizzare un'intera generazione, né tantomeno i figli delle famiglie immigrate. Devono piuttosto indurci a riflettere sul modello di società che stiamo costruendo.

Perché il problema non è soltanto come fermare un adolescente che lancia una pietra. È anche comprendere perché alcuni adolescenti abbiano smesso di riconoscere nelle istituzioni un interlocutore credibile.

Una Repubblica che vuole essere rispettata deve prima di tutto dimostrare di saper riconoscere, ascoltare e includere. E una società che considera stranieri i propri figli rischia, prima o poi, di scoprirsi straniera ai loro occhi.

Fonti:

Normattiva – Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Disciplina dell'acquisto, della trasmissione e del riconoscimento della cittadinanza italiana, con particolare riferimento agli articoli 1, 4 e 9.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=092G0162

Corte costituzionale – Sentenza n. 432 del 2005. Principio di uguaglianza, ragionevolezza delle distinzioni fondate sulla cittadinanza e tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2005/432

ISTAT – Le condizioni di vita dei minori, anno 2024 (pubblicazione del 14 luglio 2025). Analisi delle disuguaglianze economiche e sociali. Il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda il 43,6% dei minori con cittadinanza straniera, rispetto al 23,5% dei coetanei italiani, nella popolazione di età inferiore ai 16 anni.

https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-condizioni-di-vita-deiminori-anno-2024/

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