In Italia non esistono i governatori!
Quando sento parlare erroneamente, solo per semplificare, anche da esperti e da chi fa informazione, di Governatori e non Presidenti di Regione mi si accappona la pelle. Il diritto costituzionale comparato insegna che Governatore e Presidente di Regione sono due organi monocratici differenti con distinte mansioni.
Al governatore spetta il potere esecutivo di un territorio e viene eletto dal popolo ogni paio di anni. Comunemente può esercitare anche funzioni legislative o giurisdizionali in base alle leggi di uno Stato sovrano. È l'organo politico posto a capo dell'esecutivo di uno stato membro di una federazione di Stati. L'esempio più comune sono gli Stati Uniti.
Il presidente della giunta regionale, o più banalmente presidente della regione, secondo l'art. 121 della Costituzione Italiana è l'organo monocratico che presiede l'organo collegiale (appunto la giunta). La giunta ha il potere esecutivo. Per le regioni a statuto ordinario la figura del presidente è disciplinata dagli artt. 122 e 126 della Costituzione oltre dal suddetto; mentre per le regioni a statuto speciale: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, è disciplinata dallo statuto che vale come legge costituzionale. La sua elezione è disciplinata dalla Legge n. 165/2004, che ne prevede anche i casi di incompatibilità ed ineleggibilità.
Il presidente viene eletto a suffragio universale diretto, con la possibilità di un secondo mandato e dura in carica cinque anni fa.
Può cadere anticipatamente in due casi:
con decreto del Presidente della Repubblica per gravi atti contro la Costituzione o gravi violazioni di legge;
con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio regionale e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
Il presidente promulga leggi ed emana i regolamenti regionali, però questi possono essere solo più restrittivi delle norme del Governo centrale, ma mai più ampliativi. Altresì può emanare ordinanze urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica.