Il popolo Pomacco in Grecia: identità, minoranza musulmana e tutela giuridica tra Trattato di Losanna e CEDU

I Pomacchi (Pomaks) in Grecia sono una comunità di lingua slava meridionale, in larga parte di fede musulmana, storicamente radicata nella Tracia occidentale (in particolare nelle aree montane dei Rodopi, tra Xanthi e Rodopi). Sono "minoranza nella minoranza" la loro vicenda è un concentrato di storia ottomana, ingegneria dei confini, politica delle identità e diritto delle minoranze.
La chiave per capire la loro condizione non è solo etnografica: è giuridico-istituzionale. In Grecia, infatti, l'architettura di tutela è ancora oggi innestata sul Trattato di Losanna del 1923, che, dopo le guerre balcaniche e la grande riorganizzazione post-imperiale, definì in Tracia occidentale una "minoranza musulmana" riconosciuta in termini religiosi, non etnici. Questa scelta terminologica ha prodotto effetti di lungo periodo: sul piano interno, lo Stato greco tende a trattare la minoranza come "religiosa"; sul piano politico, attori diversi spingono per letture "etniche" (in primis una rivendicazione turca di identità collettiva) e, nel mezzo, gruppi come i Pomacchi rischiano di essere compressi in categorie che non corrispondono alla loro lingua e memoria storica.

Qui sta il primo nodo: il riconoscimento "religioso" può apparire neutro, ma nella pratica seleziona quale identità diventa istituzionalmente visibile. Se l'ombrello è "musulmani", la scuola, i canali rappresentativi e la mediazione istituzionale finiscono spesso per ruotare attorno alla lingua turca e a reti culturali turcofone, mentre una comunità slavo-parlante come i Pomacchi vede la propria specificità linguistica più difficilmente tradursi in politiche pubbliche. Non è un dettaglio: la lingua è un diritto culturale, non un ornamento. E il modo in cui uno Stato "incasella" una minoranza decide, nei fatti, quali diritti siano concretamente esigibili.
Il tema dell'istruzione è emblematico. La cornice di Losanna tutela la possibilità di scuole e insegnamenti legati alla minoranza; nella prassi, in Tracia occidentale esiste un sistema di scuole della minoranza con un assetto bilingue greco-turco, ma proprio questo impianto, per i Pomacchi, può trasformarsi in una tutela che non li rappresenta pienamente, perché il "secondo canale linguistico" è il turco, non la varietà pomacca. La letteratura critica ha sottolineato come l'interpretazione "meccanica" di Losanna abbia contribuito a irrigidire il sistema e, paradossalmente, a lasciare i bambini di alcune componenti (Pomacchi, Rom musulmani) in un circuito educativo poco aderente alle loro esigenze linguistiche originarie, con ricadute su dispersione e integrazione socio-economica.
C'è poi un secondo nodo, ancora più delicato, in cui la storia diventa diritto vivente: il regime dei muftì e l'applicazione del diritto islamico (sharia) in materia di status personale per la minoranza musulmana di Tracia. Per decenni la Grecia ha mantenuto una forma peculiare, praticamente unica in Europa, di giurisdizione dei muftì su alcune controversie familiari e successorie. Questa sopravvivenza istituzionale, radicata in una catena di trattati e norme interne, è stata duramente problematizzata sul piano dei diritti fondamentali, perché può entrare in rotta di collisione con eguaglianza, autonomia individuale e tutela giurisdizionale effettiva.
La svolta è arrivata soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso Molla Sali c. Grecia (Grande Camera, 2018), Strasburgo ha censurato l'imposizione automatica della sharia, valorizzando la non discriminazione e l'autonomia del singolo: in sostanza, non può essere accettabile che l'appartenenza religiosa determini ex lege un "diritto personale" obbligatorio che sottrae il cittadino alle garanzie del diritto civile comune. A valle di quel contenzioso e del dibattito politico, la Grecia ha introdotto una riforma che rende l'applicazione del diritto islamico non automatica, ma tendenzialmente subordinata alla scelta delle parti (opt-out/opt-in in termini semplificati). È un passaggio cruciale: sposta il baricentro da una logica comunitaria "chiusa" a una logica di libertà individuale dentro lo Stato costituzionale.
Terzo nodo: la libertà di associazione e, più in generale, la possibilità di nominarsi. In Tracia occidentale la questione del termine "turco" nelle associazioni ha prodotto un contenzioso reiterato davanti alla CEDU. Il Consiglio d'Europa, nei documenti di esecuzione, ricostruisce casi in cui tribunali greci hanno negato registrazioni o sciolto associazioni ritenendo che promuovessero l'idea di una minoranza "etnica" in contrasto con lo schema di Losanna (minoranza "religiosa"). Strasburgo, però, ha affermato un principio netto: anche se un'associazione sostiene l'esistenza di una minoranza etnica, ciò non è, di per sé, una minaccia per una società democratica; servono ragioni concrete e proporzionate.
Per i Pomacchi questa partita è indirettamente decisiva. Perché quando lo Stato incentra tutto su un'unica categoria ("musulmani"), il pluralismo interno tende a diventare politicamente invisibile. E quando, invece, il conflitto identitario si polarizza su "greco vs turco", i Pomacchi rischiano di essere letti come "oggetto di contesa", non come soggetto titolare di diritti culturali propri. È esattamente il tipo di esito che il diritto europeo dei diritti umani dovrebbe prevenire: la protezione delle minoranze non può trasformarsi in un mercato geopolitico delle identità.
La posizione ufficiale greca, anche in sedi internazionali, insiste proprio su questo: la minoranza è religiosa e internamente plurale (turcofoni, pomacchi, rom), e le persone sono libere di auto-identificarsi senza che ciò diventi una pretesa di "omogeneizzazione etnica" dell'intero gruppo. È una linea che, letta bene, contiene un principio condivisibile (evitare l'assorbimento forzato di Pomacchi e Rom sotto un'unica etichetta), ma porta con sé un rischio: se l'unico riconoscimento giuridico è religioso, la tutela linguistica pomacca resta facilmente subordinata a equilibri politici e amministrativi, anziché essere garantita come diritto culturale effettivo.
In conclusione bisognerebbe spostare la discussione dal "chi siete" (domanda identitaria sempre sequestrabile dalla geopolitica) al "quali diritti concreti devono essere garantiti" (domanda costituzionale ed europea). Ciò significa almeno quattro cose, molto pratiche: primo, politiche educative che non impongano una lingua "di sistema" come surrogato identitario, ma che consentano davvero percorsi rispettosi delle competenze linguistiche reali (e quindi, per i Pomacchi, valorizzazione della loro lingua e dei loro mediatori culturali); secondo, accesso pieno alla giustizia ordinaria e garanzie di non discriminazione, con la sharia ridotta a scelta libera e non a destino giuridico; terzo, libertà associativa effettiva, perché le minoranze maturano cittadinanza attraverso corpi intermedi, non sotto tutela; quarto, sviluppo socio-economico delle aree montane dei Rodopi, perché senza opportunità la "minoranza" resta un'etichetta di marginalità.
