Il cosiddetto “D.L. maranza” 2026: perché la sicurezza non può trasformarsi in repressione preventiva dei minori

24.07.2026

Prima ancora di esaminare il contenuto delle misure annunciate dal Governo, occorre compiere un'operazione di chiarezza giuridica. Quello che nel dibattito pubblico viene ormai indicato come "D.L. maranza" non corrisponde, allo stato, a un unico decreto-legge vigente. L'espressione, fortemente evocativa ma tecnicamente inesatta, sovrappone almeno tre interventi differenti: il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54; il disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026; e il successivo disegno di legge del 23 luglio 2026, diretto a modificare la disciplina dell'imputabilità dei minorenni tra i quattordici e i diciotto anni. I due provvedimenti di luglio non sono ancora leggi dello Stato e non producono effetti immediati: dovranno essere discussi, eventualmente modificati e approvati dal Parlamento, promulgati dal Presidente della Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Definirli già oggi "decreto" non è una semplice imprecisione lessicale, perché trasmette all'opinione pubblica l'idea che le nuove regole siano già operative e tende a presentare il confronto parlamentare come una formalità anziché come il luogo costituzionalmente necessario nel quale verificare la ragionevolezza, la proporzionalità e la compatibilità delle misure con i diritti fondamentali.

Anche la parola "maranza" merita una riflessione critica. Non è una categoria giuridica, criminologica o sociologica dotata di confini verificabili. È un'etichetta di costume e di cronaca, applicata indistintamente a stili di abbigliamento, linguaggi, appartenenze reali o presunte, gruppi adolescenziali e, solo in alcuni casi, condotte effettivamente violente. Il diritto penale, tuttavia, non può costruire il proprio destinatario sulla base di un'immagine sociale. Deve occuparsi di fatti tipici, offensivi e concretamente provati, non di identità, apparenze o appartenenze percepite. Quando una riforma legislativa viene presentata mediante una definizione tanto generica e stigmatizzante, il rischio è che il contrasto a specifici comportamenti criminali si trasformi simbolicamente nel controllo di una categoria di giovani considerata sospetta in quanto tale. È precisamente questa trasformazione del diritto penale del fatto in un diritto penale dell'autore, o persino del "tipo umano", che uno Stato costituzionale deve evitare.

Affermare una tesi contraria al cosiddetto pacchetto "anti-maranza" non significa negare l'esistenza di episodi gravi di violenza giovanile, rapine, aggressioni, danneggiamenti, uso di coltelli o intimidazioni di gruppo. Tantomeno significa trascurare le persone offese, alle quali lo Stato deve assicurare protezione, ascolto, giustizia e riparazione. La sicurezza costituisce una condizione concreta per l'esercizio dei diritti e le vittime non possono essere sacrificate a una rappresentazione astratta o indulgente del disagio adolescenziale. La questione è diversa: occorre stabilire se gli strumenti proposti siano realmente idonei a prevenire la violenza oppure se producano soprattutto un irrigidimento simbolico, un ampliamento della discrezionalità di polizia e una progressiva assimilazione del sistema minorile a quello degli adulti. Essere contrari a una risposta prevalentemente repressiva non equivale a essere favorevoli all'impunità. Significa pretendere una risposta più seria, selettiva, verificabile e conforme ai principi costituzionali.

Una parte importante della disciplina è già entrata in vigore con il decreto-legge n. 23 del 2026. La normativa ha inasprito il trattamento del porto ingiustificato di determinati strumenti da punta o da taglio, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per il porto fuori dall'abitazione di lame affilate o appuntite superiori a otto centimetri e di alcune lame pieghevoli pari o superiori a cinque centimetri, munite di particolari meccanismi di apertura o blocco. Ha inoltre introdotto il divieto di vendita o cessione ai minorenni di tali strumenti, obblighi di verifica dell'età anche per le piattaforme di commercio elettronico e sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il reato relativo al porto di armi o strumenti offensivi sia commesso da un minore. Alcune di queste disposizioni rispondono a un'esigenza concreta: limitare l'accesso dei minorenni ai coltelli, controllare la vendita online e intervenire sul porto ingiustificato di oggetti obiettivamente pericolosi può costituire una forma ragionevole di prevenzione. Anche una norma condivisibile, però, deve essere applicata tenendo conto della tipologia dell'oggetto, delle circostanze, del giustificato motivo e dell'effettiva offensività della condotta, evitando automatismi che equiparino situazioni radicalmente differenti.

Più problematica appare la sanzione amministrativa da duecento a mille euro prevista nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minorenne commetta uno dei reati indicati. La responsabilità del genitore viene collegata al fatto del figlio senza che la disposizione, almeno nella sua formulazione generale, richieda necessariamente la prova di una specifica condotta colposa, di una consapevole omissione educativa o della concreta possibilità di impedire il fatto. Si rischia così di trasformare una responsabilità personale in una responsabilità da posizione familiare. Inoltre, la sanzione pecuniaria colpisce in maniera diseguale le famiglie: per un nucleo economicamente solido può avere un'efficacia modesta, mentre per una famiglia povera, già segnata da fragilità sociali, abitative o educative, può aggravare le condizioni che hanno contribuito al disagio del minore. Non ogni fallimento adolescenziale è imputabile a un'insufficiente vigilanza familiare e non ogni genitore dispone degli strumenti materiali e culturali necessari per governare situazioni di dipendenza, marginalità, disturbo psicologico, abbandono scolastico o reclutamento criminale. Lo Stato dovrebbe anzitutto sostenere le responsabilità educative previste dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, non limitarsi a sanzionare economicamente chi non è riuscito a esercitarle efficacemente.

Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha inoltre introdotto nell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978 un accompagnamento coattivo negli uffici di polizia, della durata massima di dodici ore, applicabile durante specifiche operazioni svolte in occasione di manifestazioni pubbliche quando sussista un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza. La misura può riguardare persone rispetto alle quali, sulla base di circostanze concrete di tempo e di luogo, del possesso di determinati oggetti, di precedenti penali o persino di segnalazioni di polizia, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo. La disciplina contiene già una disposizione specifica per il caso in cui l'accompagnato sia minorenne, imponendo la comunicazione alla Procura presso il tribunale per i minorenni e l'informazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. È dunque parzialmente fuorviante affermare che il disegno di legge del 14 luglio abbia introdotto per la prima volta il "fermo preventivo" dei minori. L'innovazione annunciata consiste soprattutto nell'estensione dello strumento oltre il contesto delle manifestazioni, verso operazioni di prevenzione nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, comprese le aree della cosiddetta movida.

La definizione politica di "fermo preventivo" non deve nascondere la sostanza della misura. Una persona viene accompagnata contro la propria volontà in un ufficio di polizia e vi può essere trattenuta fino a dodici ore pur non essendo necessariamente indagata per un reato già commesso. Una simile coercizione incide materialmente sulla libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, ciò che qualifica una restrizione della libertà non è il nome attribuitole dal legislatore, ma l'assoggettamento fisico della persona al potere altrui. La Costituzione consente all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, imponendo la comunicazione all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore e la successiva convalida. La normativa vigente prevede l'immediata informazione al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio qualora non ricorrano le condizioni, ma non disciplina una vera procedura giudiziale di convalida. Il dubbio è dunque se una mera comunicazione al pubblico ministero sia sufficiente a soddisfare le garanzie dell'articolo 13 oppure se, proprio perché si tratta di una privazione coattiva della libertà, sia necessario un controllo giurisdizionale più strutturato.

L'ampliamento della misura ai luoghi della vita notturna rende il problema ancora più evidente. Una manifestazione pubblica con un concreto pericolo in atto costituisce un contesto delimitato nel tempo e nello spazio; la nozione di luogo caratterizzato da "consistente afflusso di persone" è invece potenzialmente vastissima e potrebbe comprendere piazze, stazioni, lungomari, centri commerciali, concerti, locali, quartieri universitari e aree frequentate ordinariamente dai giovani. Il potere preventivo rischia così di diventare uno strumento ordinario di controllo della presenza nello spazio pubblico. Il riferimento al possesso di oggetti pericolosi può costituire un elemento concreto, ma l'utilizzazione di precedenti o semplici segnalazioni di polizia è molto più delicata. Una segnalazione non è una condanna, non dimostra la responsabilità per un fatto e non dovrebbe trasformarsi in un marchio capace di giustificare successive limitazioni della libertà. Altrimenti il sospetto finisce per alimentare se stesso: una persona controllata viene segnalata, la segnalazione legittima nuovi controlli e i nuovi controlli consolidano la percezione della sua pericolosità.

Per i minorenni le garanzie dovrebbero essere ancora più rigorose. L'articolo 31, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù; l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia richiede che il superiore interesse del minore costituisca una considerazione preminente; l'articolo 37 stabilisce che la privazione della libertà debba rappresentare una misura di ultima istanza e avere la durata più breve possibile. La direttiva europea 2016/800 esige garanzie procedurali specifiche, valutazioni individuali e un ricorso residuale alla detenzione. Un trattenimento preventivo non è equivalente a una custodia cautelare, ma incide comunque sulla libertà e può produrre sul minore effetti di stigmatizzazione, paura e allontanamento dalle istituzioni. La disciplina dovrebbe quindi assicurare almeno motivazione scritta, informazione comprensibile, presenza tempestiva del difensore, comunicazione immediata ai familiari, accesso a cure e assistenza, registrazione delle ragioni del trattenimento, controllo giudiziario effettivo e raccolta di dati anonimi che consenta di verificare eventuali applicazioni selettive o discriminatorie.

Il disegno di legge del 14 luglio prevede inoltre un nuovo avviso orale del questore accompagnato dal cosiddetto "divieto di aggregazione". La misura dovrebbe riguardare persone coinvolte in comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti, commessi in luoghi pubblici da gruppi di almeno cinque soggetti, e potrebbe vietare al destinatario di radunarsi con una o più delle medesime persone. Anche in questo caso la finalità di impedire la ricostituzione di gruppi stabilmente violenti è comprensibile, ma la formulazione pone problemi significativi. "Aggregarsi" non è di per sé una condotta illecita: è una modalità ordinaria di esercizio della libertà personale, della libertà di circolazione e della libertà di riunione, tutelate dagli articoli 16 e 17 della Costituzione e dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Una limitazione amministrativa di tali libertà deve essere fondata su presupposti precisi, condotte individualmente attribuibili, durata determinata, motivazione adeguata e possibilità di ricorso effettivo.

L'appartenenza a un gruppo non può sostituire la prova del comportamento del singolo. In una vicenda confusa, verificatasi in un luogo affollato, la semplice presenza accanto ad altri giovani non dimostra necessariamente la partecipazione a intimidazioni o violenze. Il diritto costituzionale alla responsabilità personale, espresso dall'articolo 27, primo comma, impedisce di trasferire automaticamente su ogni componente di un gruppo la condotta materialmente posta in essere da altri. Questa esigenza è particolarmente forte nei confronti degli adolescenti, per i quali le relazioni di amicizia, il bisogno di appartenenza e la pressione dei pari hanno un peso significativo. Separare un giovane da un gruppo effettivamente criminogeno può essere utile; vietargli rapporti sociali sulla base di un accertamento amministrativo sommario può invece accrescere isolamento, rancore e marginalizzazione.

È inoltre concreto il rischio di un'applicazione socialmente selettiva delle nuove misure. Il testo non utilizza la parola "maranza", ma la cornice comunicativa che accompagna la riforma può orientare implicitamente la percezione degli operatori e dell'opinione pubblica. Determinati abiti, accenti, quartieri, origini familiari o modalità espressive non possono diventare indicatori sostitutivi della pericolosità. Il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il divieto di discriminazione previsto dall'articolo 14 della CEDU e i principi europei impongono che i controlli siano fondati su comportamenti oggettivi e non su profilazioni etniche, sociali o culturali. Non è necessario presumere condotte discriminatorie da parte delle forze di polizia per riconoscere che norme molto elastiche aumentano la possibilità di decisioni inconsapevolmente condizionate da stereotipi. Proprio per tutelare sia i cittadini sia gli operatori, la legge dovrebbe restringere la discrezionalità mediante criteri chiari e controllabili.

Il secondo disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio, interviene sull'articolo 98 del codice penale. La disciplina vigente stabilisce che il minore di quattordici anni non sia imputabile, ai sensi dell'articolo 97, mentre il minore che abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto risponde penalmente soltanto se, al momento del fatto, possedeva la capacità di intendere e di volere; in tal caso la pena è comunque diminuita. La riforma non abbassa l'età minima della responsabilità penale, che rimarrebbe fissata a quattordici anni. Introduce invece, per gli ultraquattordicenni, una presunzione relativa di capacità, valida fino a prova contraria. Il punto di partenza probatorio viene dunque rovesciato: oggi la maturità necessaria deve essere positivamente accertata in relazione al fatto concreto; con la nuova disposizione il minore sarebbe considerato capace, salvo che emergano elementi sufficienti a dimostrare il contrario.

Presentare l'attuale sistema come una presunzione generalizzata di irresponsabilità dei ragazzi è scorretto. Il minorenne tra quattordici e diciotto anni può già essere processato, condannato e sottoposto a misure cautelari o a pena quando ne venga accertata la capacità. L'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo proprio al fine di accertarne l'imputabilità, il grado di responsabilità e le esigenze educative. Non si tratta di una scappatoia processuale, ma dell'applicazione del principio di colpevolezza: nessuno dovrebbe essere punito per un fatto che, a causa di una concreta insufficienza di maturità, non era realmente in grado di comprendere nel suo disvalore o di evitare mediante un'adeguata capacità di autodeterminazione.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che il processo minorile possiede una struttura autonoma, orientata alla minima offensività, alla destigmatizzazione, alla valutazione individuale e al recupero. Con la sentenza n. 217 del 2023 ha ricordato che i ragazzi tra quattordici e diciotto anni, anche quando siano abbastanza maturi da comprendere il disvalore del reato, hanno una personalità ancora in formazione, circostanza che può ridurre significativamente la capacità di autocontrollo e di valutazione della gravità delle proprie condotte. Le sentenze n. 231 del 2021 e n. 203 del 2025 hanno ulteriormente ribadito la preminente finalità educativa e la necessità di risposte calibrate sulla personalità del minore. Non sono dichiarazioni di indulgenza: rappresentano il riconoscimento giuridico di una differenza reale tra adulto e adolescente, dalla quale l'articolo 3 della Costituzione impone di trarre trattamenti differenti.

La presunzione relativa proposta dal Governo non eliminerebbe formalmente l'accertamento individuale, perché la difesa potrebbe dimostrare l'incapacità e il giudice conserverebbe poteri valutativi. Nella realtà processuale, tuttavia, il cambiamento non sarebbe neutrale. I ragazzi provenienti da famiglie capaci di attivare tempestivamente difensori, consulenti psicologi, servizi specialistici e documentazione sanitaria avrebbero maggiori possibilità di contestare la presunzione. I minorenni stranieri non accompagnati, quelli appartenenti a nuclei poveri, coloro che vivono in comunità, i giovani con disturbi non diagnosticati o con storie familiari frammentate rischierebbero invece di non disporre degli strumenti necessari per portare nel processo la prova della propria immaturità. Una presunzione apparentemente uguale potrebbe quindi produrre un effetto profondamente diseguale.

I dati ufficiali rendono ancora meno persuasiva la necessità dell'intervento. Le sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell'udienza preliminare per accertata immaturità sono scese da 256 nel 2004 a 110 nel 2014 e a 60 nel 2024; nello stesso 2024 i proscioglimenti pronunciati dal tribunale per i minorenni per la medesima ragione sono stati soltanto quattro. Numeri simili non descrivono un sistema nel quale masse di adolescenti autori di gravi delitti evitano ogni conseguenza attraverso una facile dichiarazione di immaturità. Mostrano, al contrario, che l'esclusione dell'imputabilità è già eccezionale e viene riconosciuta con notevole prudenza. Modificare un cardine del sistema minorile per incidere su poche decine di casi l'anno suggerisce una funzione prevalentemente simbolica: offrire l'immagine di un legislatore inflessibile più che risolvere un concreto problema applicativo.

Lo slogan "chi sbaglia paga" è intuitivo, ma giuridicamente incompleto. Nel diritto penale costituzionale non basta che qualcuno abbia materialmente causato un evento: occorre che il fatto gli sia rimproverabile, che possedesse la capacità necessaria, che l'accusa sia provata e che la pena sia proporzionata e orientata alla rieducazione, come impone l'articolo 27 della Costituzione. Per un minorenne, "rispondere" non dovrebbe significare necessariamente essere trattato come un adulto in miniatura. Può significare riconoscere il danno provocato, incontrare — quando possibile e con adeguate garanzie — le esigenze della vittima, svolgere attività riparative, seguire un percorso terapeutico o educativo, rispettare prescrizioni, frequentare la scuola, formarsi professionalmente e allontanarsi dal contesto criminale. La messa alla prova minorile, la giustizia riparativa e i progetti individualizzati non cancellano la responsabilità: la rendono concretamente trasformativa.

Anche l'inasprimento del danneggiamento commesso da cinque o più persone, con pena fino a cinque anni, multa fino a quindicimila euro e possibilità di arresto in flagranza differita, deve essere valutato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività. I danneggiamenti gravi, organizzati e violenti meritano una risposta adeguata, soprattutto quando mettono in pericolo persone, servizi pubblici o beni essenziali. Una cornice molto elevata applicabile sulla base del semplice dato numerico del gruppo può tuttavia comprendere fatti di gravità estremamente diversa. La presenza di cinque persone non rende automaticamente ogni danneggiamento espressione di una baby gang strutturata. Occorre evitare che una norma pensata per devastazioni organizzate venga utilizzata anche per condotte episodiche, prive di reale pericolosità collettiva, attraverso una lettura meccanica dell'aggravante.

Particolarmente discutibile è poi la previsione civilistica che esclude il risarcimento in favore dell'autore di determinati reati — tra i quali rapina, furto in abitazione, violenza sessuale e sequestro a scopo di estorsione — qualora subisca un danno dalla persona offesa durante la commissione del fatto. Quando la vittima agisce nei limiti della legittima difesa, l'ordinamento già esclude l'antigiuridicità della sua condotta e, nei casi previsti, la responsabilità civile. Una norma ulteriore assume quindi significato soprattutto quando la reazione abbia superato quei limiti. Escludere in modo categorico qualsiasi tutela anche in presenza di una reazione manifestamente sproporzionata rischia di creare una zona di immunità privata nella quale la gravità del reato iniziale cancella ogni successiva responsabilità. Lo Stato può e deve tutelare chi si difende, ma non può rinunciare al principio secondo cui la forza privata deve rimanere necessaria e proporzionata. La dignità e l'integrità fisica non cessano automaticamente di esistere neppure per chi sta commettendo un delitto.

Il pacchetto contiene anche disposizioni meno controverse, come la procedibilità d'ufficio per le lesioni lievi commesse contro gli appartenenti alle forze di polizia nell'esercizio delle funzioni, il rafforzamento di alcuni presìdi territoriali e la costituzione di reti educative presso i Centri per la famiglia. Proprio la presenza di materie tanto eterogenee dimostra, però, quanto sia fuorviante ricondurre l'intero intervento alla formula "anti-maranza". Sicurezza delle manifestazioni, occupazioni di immobili, tutela dei giornalisti, responsabilità civile, organizzazione delle forze di polizia, disagio giovanile e imputabilità minorile sono questioni differenti, che richiederebbero istruttorie, dati e bilanciamenti autonomi. La costruzione di un unico contenitore politico favorisce la comunicazione, ma rende più difficile una valutazione parlamentare approfondita.

La critica più profonda riguarda il modello di società sottostante. Quando il legislatore interviene ripetutamente sul disagio giovanile mediante nuove fattispecie, aggravanti, misure di prevenzione e poteri di polizia, ammette implicitamente che gli interventi precedenti non hanno risolto il problema. Il decreto-legge "Caivano" del 2023 e i successivi pacchetti sicurezza hanno già ampliato gli strumenti repressivi. Se la violenza continua, la conclusione razionale non dovrebbe essere automaticamente che occorra aumentare ancora le pene. Potrebbe significare che le cause decisive si trovano altrove: povertà educativa, abbandono scolastico, assenza di spazi sociali, dipendenze, disagio psichico, violenza familiare, sfruttamento criminale, precarietà abitativa, marginalità territoriale e mancanza di prospettive credibili.

Una politica realmente rigorosa dovrebbe finanziare stabilmente gli Uffici di servizio sociale per i minorenni, ridurre i tempi degli accertamenti, rafforzare le équipe psicologiche e neuropsichiatriche, sostenere le comunità educative, investire negli educatori di strada e nei centri di aggregazione, contrastare la dispersione scolastica, garantire corsi professionali e lavoro legale, sviluppare programmi contro l'uso di armi e coinvolgere le famiglie prima che la situazione raggiunga il tribunale. Dovrebbe inoltre colpire gli adulti e le organizzazioni criminali che impiegano i minorenni come manovalanza, invece di concentrare la narrazione sul ragazzo visibile nella piazza. Un adolescente reclutato per spacciare, rubare o intimidire può essere autore di un reato e contemporaneamente vittima di sfruttamento: riconoscere entrambe le dimensioni non elimina la responsabilità, ma consente di interrompere il circuito criminale.

Sul piano legislativo sarebbe preferibile circoscrivere l'accompagnamento preventivo a ipotesi tassative di pericolo imminente, escludere che una semplice segnalazione di polizia possa costituire da sola un presupposto sufficiente, imporre una motivazione individualizzata e introdurre un controllo giudiziario effettivo. Per i minori dovrebbero essere obbligatorie l'assistenza del difensore e dei servizi specializzati, la tempestiva informazione dei genitori o del tutore, la verifica delle condizioni psicofisiche e una durata sensibilmente inferiore rispetto al limite previsto per gli adulti. Il divieto di aggregazione dovrebbe indicare con precisione persone, luoghi, durata e condotte vietate, essere fondato su elementi individuali e poter essere rapidamente impugnato. La disciplina dell'imputabilità dovrebbe conservare il positivo accertamento della maturità, eventualmente migliorando la qualità e la rapidità delle valutazioni previste dall'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, senza rovesciare il paradigma a danno del soggetto più fragile.

La sicurezza non si misura dal numero delle nuove pene né dalla durezza degli slogan. Si misura dalla riduzione concreta delle vittime, dalla capacità di impedire la recidiva, dalla fiducia nelle istituzioni e dalla possibilità che un adolescente responsabile di un reato non diventi un adulto stabilmente inserito nella criminalità. Un sistema che trattiene preventivamente, vieta le relazioni e presume la maturità può apparire forte nel breve periodo, ma rischia di produrre stigmatizzazione e recidiva. Un sistema che accerta rigorosamente i fatti, protegge le vittime, responsabilizza il minore e interviene sulle cause della violenza è molto più esigente e, proprio per questo, più efficace.

La tesi contraria al cosiddetto "D.L. maranza" non nasce dunque da un rifiuto dell'autorità o da un'idea assolutoria dell'adolescenza. Nasce dalla convinzione che la forza dello Stato consista nella precisione delle sue leggi, nella personalità della responsabilità, nella proporzione delle sanzioni e nel rispetto delle garanzie anche nei confronti di chi ha sbagliato. I ragazzi che commettono reati devono risponderne quando ne ricorrono i presupposti, ma devono risponderne da minorenni, all'interno di un sistema specializzato che non confonda la responsabilità con la vendetta e la prevenzione con il sospetto. Trasformare una generazione in una categoria da sorvegliare non renderà le città più sicure. Investire in giustizia minorile, educazione, inclusione e protezione effettiva delle vittime potrebbe invece farlo davvero.

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