Glovo sotto controllo giudiziario ex art. 34: caporalato digitale e diritto del lavoro

12.02.2026

La decisione del Tribunale di Milano non è una sentenza di condanna, ma un decreto di applicazione della misura di controllo giudiziario ex art. 34 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione su richiesta della Procura della Repubblica. Si tratta di una misura preventiva, non punitiva, applicata nei confronti della società italiana collegata a Glovo (Foodinho S.r.l.), nell'ambito di un procedimento in cui si ipotizza il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis c.p.

Il controllo giudiziario non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. Esso consente all'impresa di proseguire l'attività economica sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, con l'obbligo di adeguare l'organizzazione aziendale alle prescrizioni normative. La ratio è evitare il protrarsi di situazioni ritenute sintomatiche di sfruttamento, senza paralizzare l'attività produttiva. La presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost. resta pienamente operante: l'accertamento penale definitivo spetterà al giudizio di merito.

Il cuore giuridico della vicenda risiede nella nozione di etero-organizzazione. L'art. 2 del d.lgs. 81/2015 stabilisce che, quando la prestazione è organizzata dal committente con riferimento a tempi e modalità di esecuzione, si applica la disciplina del lavoro subordinato. La gestione algoritmica delle consegne, delle priorità e delle fasce orarie rappresenta, secondo l'impostazione accusatoria, un indice inequivoco di potere organizzativo. L'algoritmo non è neutro: è strumento di direzione.

Secondo l'ipotesi investigativa, il sistema organizzativo avrebbe determinato compensi inadeguati, forte vulnerabilità economica dei rider e meccanismi di penalizzazione automatica tali da incidere in modo significativo sulla continuità lavorativa. In questa prospettiva, la qualificazione formale del rapporto come autonomo non sarebbe sufficiente a escludere l'applicazione delle tutele proprie del lavoro subordinato qualora emerga un'integrazione stabile nell'organizzazione altrui.

Sul piano costituzionale, vengono in rilievo l'art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme, e l'art. 36 Cost., che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Se il compenso scende sotto soglie di dignità economica e il lavoratore è di fatto inserito stabilmente in un'organizzazione altrui, il diritto non può arrestarsi alla qualificazione formale del contratto. La libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. trova un limite nella tutela della dignità umana e nella funzione sociale dell'impresa.

Il controllo giudiziario disposto rappresenta dunque una misura preventiva volta a rimuovere situazioni di sfruttamento e a ripristinare condizioni di legalità organizzativa. È uno strumento che consente all'impresa di proseguire l'attività sotto vigilanza, con l'obiettivo di adeguare l'assetto gestionale ai parametri normativi.

Questa vicenda si inserisce in un contesto europeo più ampio. La recente direttiva UE sul lavoro tramite piattaforma mira a superare l'ambiguità qualificatoria che ha favorito, negli ultimi anni, l'espansione di modelli occupazionali privi di protezione effettiva. Il diritto del lavoro non può essere aggirato attraverso una app.

Il punto centrale è chiaro: la tecnologia non sospende la legalità. Se esiste sfruttamento, esso rimane tale anche quando è mediato da un algoritmo. Cambia lo strumento organizzativo, non la natura del potere esercitato. L'innovazione economica è legittima solo se compatibile con la dignità della persona che lavora.