Giustizia sociale, fiscale e ambientale: proteste giovanili, violenza e Decreto cortei

20.10.2026

I giovani europei rivendicano giustizia sociale, fiscale e ambientale, ma le loro proteste vengono talvolta associate impropriamente alla violenza giovanile. Qual è il confine tra sicurezza pubblica e libertà di manifestazione? Un'analisi giuridica, criminologica e pedagogica del Decreto cortei, delle politiche repressive e della necessità di investire nella prevenzione, nell'educazione e nei diritti delle nuove generazioni.

L'Europa sta attraversando una stagione di profonda inquietudine generazionale, nella quale le rivendicazioni di giustizia sociale, fiscale e ambientale assumono un significato che supera la dimensione della semplice protesta politica. Molti giovani europei chiedono condizioni di vita dignitose, salari adeguati, accesso all'abitazione, istruzione pubblica di qualità, servizi sanitari efficienti e politiche ambientali capaci di tutelare concretamente le generazioni future. Non si tratta necessariamente di una contestazione delle istituzioni democratiche, ma della richiesta che queste ultime rispettino il patto sociale sul quale si fonda la loro legittimazione. Eppure, una parte del dibattito pubblico continua a sovrapporre due fenomeni profondamente differenti: la mobilitazione giovanile, quale espressione della partecipazione democratica, e la violenza giovanile, quale manifestazione di dinamiche criminogene, fragilità relazionali e comportamenti antisociali. Una sovrapposizione concettualmente scorretta, giuridicamente pericolosa e pedagogicamente controproducente. La protesta pacifica non è un comportamento deviante, così come un'aggressione commessa da un adolescente non costituisce necessariamente una forma di ribellione politica. Confondere queste dimensioni significa rischiare di criminalizzare il dissenso e, contemporaneamente, rinunciare a comprendere le cause autentiche della violenza. La questione non consiste nello scegliere tra sicurezza e libertà, ma nel comprendere quale modello di sicurezza una società democratica intenda perseguire: quello prevalentemente repressivo oppure quello capace di affiancare alla tutela dell'ordine pubblico politiche strutturali di prevenzione, educazione e inclusione.

Le mobilitazioni giovanili che interessano diversi Paesi europei, dalla Francia alla Spagna, dall'Italia al Belgio, pur nascendo da contesti economici e politici differenti, condividono alcune rivendicazioni fondamentali: il contrasto al carovita, la tutela dei servizi pubblici, l'accessibilità dell'istruzione, la sostenibilità ambientale e il diritto alla casa. Non costituiscono un movimento omogeneo e non possono essere ricondotte a un'unica posizione ideologica, ma testimoniano la crescente centralità della questione generazionale. Secondo Eurostat, nel 2025 il 24,2% dei giovani europei tra i 15 e i 29 anni risultava a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 20,9% della popolazione complessiva. Nello stesso anno, l'età media di uscita dalla famiglia d'origine nell'Unione europea era di 26,3 anni, raggiungendo i 30,2 anni in Italia e Spagna. Dietro questi numeri si nasconde una contraddizione: una generazione alla quale viene continuamente richiesta autonomia, ma alla quale non sempre vengono garantite le condizioni materiali per conquistarla. La giustizia sociale, tuttavia, non coincide semplicemente con l'assistenza economica, bensì con la possibilità effettiva di esercitare i diritti fondamentali indipendentemente dal patrimonio familiare, dal territorio di provenienza, dalla condizione sociale o da eventuali disabilità. È il significato più profondo dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione italiana, che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano concretamente la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale principio trova un necessario completamento negli articoli 4, 32, 34 e 38 della Costituzione, riguardanti rispettivamente il diritto al lavoro, la tutela della salute, l'istruzione e la protezione sociale. La disuguaglianza, pertanto, non può essere considerata esclusivamente una questione economica: quando impedisce l'effettivo esercizio dei diritti, diventa una questione costituzionale.

Alla giustizia sociale è indissolubilmente collegata quella fiscale, troppo spesso relegata a una discussione meramente contabile, nonostante rappresenti uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali uno Stato democratico realizza la solidarietà e redistribuisce le opportunità. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Si tratta di un principio che non impone semplicemente il pagamento delle imposte, ma delinea una precisa concezione della giustizia distributiva, nella quale il contributo richiesto ai cittadini deve essere commisurato alla loro effettiva capacità economica. Quando evasione, elusione e squilibri nella distribuzione degli oneri fiscali compromettono l'equità del sistema, le conseguenze ricadono anche sulle generazioni più giovani, che rischiano di ereditare servizi pubblici insufficienti, infrastrutture deteriorate e opportunità sociali sempre più condizionate dalla ricchezza familiare. Una fiscalità equa dovrebbe garantire un contributo proporzionato alle risorse disponibili, contrastare efficacemente l'evasione e finanziare istruzione, sanità, trasporti, politiche abitative e servizi sociali. La progressività non significa penalizzare indiscriminatamente chi produce ricchezza, ma distribuire gli oneri collettivi secondo criteri ragionevoli e costituzionalmente orientati. In questa prospettiva, la giustizia fiscale assume anche una dimensione intergenerazionale: uno Stato che non riesce a finanziare adeguatamente i servizi essenziali rischia di trasferire sulle generazioni future il costo delle proprie insufficienze strutturali.

La giustizia ambientale costituisce la terza dimensione di questa domanda di futuro. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e riconoscendo la salute e l'ambiente quali limiti all'iniziativa economica privata. Il riferimento alle generazioni future assume una rilevanza giuridica straordinaria, perché impone di considerare le conseguenze delle decisioni presenti su coloro che erediteranno il territorio, le risorse naturali e gli effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, una transizione ecologica che trasferisse indiscriminatamente i propri costi sui cittadini economicamente più fragili rischierebbe di contraddire le stesse finalità di giustizia che intende perseguire. La tutela ambientale deve accompagnarsi a una distribuzione equa degli oneri, coerentemente con il principio europeo «chi inquina paga», previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questa prospettiva assume particolare rilievo il regolamento (UE) 2023/955, istitutivo del Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032, destinato a sostenere, tra gli altri, le famiglie vulnerabili e le persone maggiormente esposte ai costi della transizione energetica. Non sorprende, pertanto, che l'Eurobarometro giovanile pubblicato dal Parlamento europeo nel febbraio 2025 abbia individuato nel costo della vita una priorità per il 40% degli intervistati tra i 16 e i 30 anni, seguito dall'ambiente e dai cambiamenti climatici, indicati dal 33%, e dalla situazione economica e occupazionale, richiamata dal 31%. Questi dati non dimostrano che tutti i giovani condividano la medesima visione politica, ma attestano quanto le questioni economiche, sociali e ambientali siano centrali nelle loro preoccupazioni.

È proprio alla luce di queste rivendicazioni che diventa indispensabile riaffermare un principio fondamentale dello Stato costituzionale: manifestare il dissenso è un diritto, non una concessione del potere pubblico. Gli articoli 17 e 21 della Costituzione tutelano rispettivamente la libertà di riunione pacifica e senz'armi e la libertà di manifestazione del pensiero. Sul piano sovranazionale, gli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, garantiscono la libertà di espressione, riunione e associazione, ammettendo restrizioni soltanto nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito, tra l'altro, nelle pronunce Ezelin c. Francia del 1991, Primov e altri c. Russia del 2014 e Frumkin c. Russia del 2016, che gli episodi isolati di violenza commessi da alcuni partecipanti non privano automaticamente della protezione convenzionale coloro che abbiano mantenuto un comportamento pacifico. Ciò non significa riconoscere un'immunità penale ai manifestanti: aggressioni, danneggiamenti e altre condotte penalmente rilevanti devono essere accertati e perseguiti, nel rispetto delle garanzie processuali. Significa, piuttosto, affermare che la responsabilità penale è personale, come stabilisce l'articolo 27 della Costituzione, e non può essere estesa indistintamente a un'intera generazione o a un movimento di protesta. La presenza di soggetti violenti all'interno di una manifestazione non autorizza a considerare criminale chiunque vi partecipi pacificamente, né consente di trasformare il dissenso politico in un indicatore di pericolosità sociale.

Proprio in questo quadro si inserisce il dibattito sul cosiddetto «Decreto cortei», espressione utilizzata nel confronto pubblico per indicare le disposizioni in materia di manifestazioni e ordine pubblico contenute nel decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54. Non si tratta di una disciplina organica autonoma delle manifestazioni, bensì di un insieme di interventi che incidono sugli strumenti di prevenzione, sui controlli e sulle conseguenze sanzionatorie. Tra le disposizioni maggiormente rilevanti figura l'articolo 7, relativo all'accompagnamento negli uffici di polizia, per un periodo massimo di dodici ore, in presenza dei presupposti normativi collegati al concreto pericolo per il pacifico svolgimento delle manifestazioni. La misura assume particolare delicatezza costituzionale perché incide sulla libertà personale, tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, e richiede il rigoroso rispetto delle garanzie previste per i provvedimenti limitativi della libertà. L'articolo 9 interviene invece sul sistema sanzionatorio relativo al preavviso delle riunioni pubbliche, prevedendo, nelle ipotesi considerate, sanzioni amministrative di importo significativo. Occorre ricordare che il preavviso previsto dall'articolo 17 della Costituzione non costituisce una richiesta di autorizzazione: l'autorità può vietare le riunioni in luogo pubblico soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L'articolo 10 introduce inoltre misure interdittive relative alla partecipazione a manifestazioni pubbliche in relazione a determinate condanne. Anche questi strumenti devono essere esaminati alla luce dei principi di legalità, determinatezza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela giurisdizionale. La finalità dichiarata di prevenire episodi di violenza e proteggere l'incolumità dei cittadini è certamente legittima; tuttavia, la legittimità dell'obiettivo non esonera il legislatore dall'obbligo di adottare strumenti costituzionalmente adeguati e proporzionati. Il problema giuridico fondamentale consiste nel distinguere la prevenzione di un pericolo concreto dalla compressione preventiva e generalizzata delle libertà, perché una misura fondata su elementi specifici, verificabili e individualizzati presenta presupposti radicalmente differenti rispetto a una restrizione basata su mere supposizioni o sull'appartenenza a un determinato ambiente di protesta.

L'interazione tra gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione impone particolare cautela, poiché la libertà personale, la libertà di riunione e quella di manifestazione del pensiero costituiscono garanzie distinte ma strettamente connesse. Un provvedimento che incida sulla prima in occasione dell'esercizio delle altre due deve essere sottoposto a un controllo particolarmente rigoroso. Anche l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ammette restrizioni alla libertà di riunione pacifica soltanto quando siano previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, per il perseguimento degli scopi legittimi contemplati dalla disposizione. Il semplice richiamo all'ordine pubblico non può sostituire una valutazione concreta della necessità dell'intervento. Un ulteriore profilo riguarda il possibile chilling effect, ossia l'effetto dissuasivo che una normativa particolarmente incisiva può produrre sull'esercizio di un diritto fondamentale. Il rischio è che persone intenzionate a partecipare pacificamente a una manifestazione rinuncino a farlo per il timore di controlli, conseguenze sanzionatorie o provvedimenti restrittivi. Si tratta di un effetto potenziale, da valutare empiricamente e alla luce delle modalità applicative, non di una conseguenza automatica di qualsiasi misura di sicurezza. Dal punto di vista criminologico, la distinzione è altrettanto importante: la prevenzione della violenza nelle manifestazioni riguarda comportamenti specifici, situazioni di rischio e dinamiche di gruppo, mentre la partecipazione politica pacifica costituisce una forma legittima di esercizio della cittadinanza. Confondere i due obiettivi può condurre a interventi scarsamente selettivi, incapaci di individuare efficacemente le condotte pericolose e suscettibili di incidere anche sui manifestanti pacifici. La questione, pertanto, non è negare allo Stato il potere di prevenire la violenza, ma verificare che tale potere venga esercitato senza trasformare il controllo dell'ordine pubblico in una limitazione sproporzionata del dissenso.

La criminologia contemporanea considera la devianza minorile un fenomeno multifattoriale, nel quale possono interagire condizioni individuali, familiari, relazionali, economiche e ambientali. Non esiste un unico profilo del giovane autore di reato, né una relazione automatica tra povertà e criminalità. La maggior parte degli adolescenti che vivono situazioni di disagio sociale non commette reati, e anche giovani provenienti da contesti economicamente privilegiati possono manifestare comportamenti violenti. Alcune teorie criminologiche offrono strumenti interpretativi particolarmente utili. La teoria dell'anomia di Robert K. Merton evidenzia le tensioni che possono sorgere quando una società propone obiettivi di successo e riconoscimento senza garantire un accesso sufficientemente equo ai mezzi legittimi per conseguirli. La General Strain Theory di Robert Agnew approfondisce il possibile ruolo delle esperienze frustranti, delle perdite e delle emozioni negative nell'insorgenza della condotta deviante. Le teorie del legame sociale, associate a Travis Hirschi, sottolineano invece l'importanza delle relazioni familiari, scolastiche e comunitarie quali possibili fattori di protezione. Particolarmente rilevante è anche la teoria dell'etichettamento, sviluppata nell'ambito dell'interazionismo simbolico da studiosi quali Howard S. Becker, secondo la quale l'attribuzione persistente dell'identità di «delinquente» a un adolescente può contribuire, in determinati contesti, a consolidare processi di marginalizzazione e identificazione con gruppi devianti. Queste elaborazioni non giustificano il reato e non consentono di ricondurre ogni comportamento violento a una condizione di svantaggio, ma aiutano a comprendere perché interventi limitati alla sanzione possano risultare insufficienti quando non incidono sulle condizioni che favoriscono la reiterazione della condotta. La risposta istituzionale deve pertanto evitare di trasformare una condotta, per quanto grave, in un'identità definitiva, senza per questo rinunciare all'accertamento delle responsabilità individuali.

La ricerca empirica invita alla prudenza rispetto all'efficacia delle risposte esclusivamente punitive. Una revisione sistematica della Campbell Collaboration, basata su 29 studi controllati riguardanti 7.304 giovani, ha rilevato che l'ingresso nel sistema formale della giustizia minorile non produceva, nel complesso, gli effetti preventivi auspicati e poteva associarsi a esiti peggiori rispetto ad alcune forme di diversione. Una successiva metanalisi sulle sanzioni di comunità ha riscontrato livelli di recidiva inferiori rispetto alle sanzioni detentive, pur evidenziando differenze metodologiche tra gli studi. Questi risultati non dimostrano l'inutilità di qualsiasi pena, ma ridimensionano l'idea secondo cui una maggiore severità determini automaticamente maggiore sicurezza. Il problema è particolarmente evidente nella giustizia minorile italiana. Il rapporto «(Dis)armati», pubblicato da Save the Children nel marzo 2026, restituisce un quadro che merita di essere affrontato senza minimizzazioni né allarmismi. L'Italia presenta uno dei tassi di criminalità minorile più bassi nel confronto europeo considerato dalla ricerca, ma tra il 2014 e il 2024 sono aumentati i minorenni denunciati o arrestati per specifici reati violenti. Per rapina si registrano 3.968 segnalazioni nel 2024, per lesioni personali 4.653 e per rissa 1.021. Risulta inoltre aumentato il numero dei minori segnalati per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Si tratta di dati che riguardano persone denunciate o arrestate, non necessariamente condannate, e che non consentono da soli di descrivere l'andamento complessivo della criminalità minorile. Il fenomeno non deve essere negato, ma proprio perché è reale necessita di strumenti di comprensione più sofisticati di uno slogan securitario.

Il rapporto di Save the Children richiama fragilità emotive, solitudine, vuoti educativi e relazionali, paura e ricerca di riconoscimento all'interno del gruppo dei pari. Alcuni giovani portano coltelli perché ritengono di dover difendersi, altri perché associano il possesso dell'arma a prestigio e potere. Si crea così un meccanismo nel quale la percezione di insicurezza alimenta comportamenti che rendono effettivamente più pericoloso l'ambiente circostante. Inoltre, l'esposizione continuativa a contenuti violenti sui social media può contribuire, in presenza di altri fattori di rischio, a normalizzare comportamenti aggressivi. La ricerca di visibilità, l'emulazione e la pressione del gruppo possono trasformare un conflitto apparentemente banale in un episodio di estrema gravità. Sarebbe tuttavia scientificamente improprio attribuire alle piattaforme digitali una responsabilità causale esclusiva: il loro ruolo deve essere valutato considerando il contesto complessivo di sviluppo dell'adolescente. Dal punto di vista pedagogico, una società che intenda prevenire la violenza deve anzitutto interrogarsi sulla qualità delle proprie relazioni educative. L'adolescenza costituisce una fase nella quale si sviluppano progressivamente le capacità di autoregolazione, valutazione delle conseguenze, gestione delle emozioni e costruzione dell'identità. Proprio per questo l'intervento educativo non può limitarsi alla prescrizione di regole accompagnata dalla minaccia della punizione, ma richiede figure adulte autorevoli, relazioni stabili, percorsi di educazione socio-emotiva, opportunità di partecipazione e strumenti concreti per affrontare i conflitti senza ricorrere all'aggressività. L'autorevolezza non coincide con l'autoritarismo: la prima costruisce responsabilità attraverso coerenza, ascolto e limiti comprensibili; il secondo rischia di ridurre l'educazione a un rapporto di subordinazione, nel quale il rispetto viene confuso con l'obbedienza.

La scuola, in questa prospettiva, non può essere considerata esclusivamente il luogo dell'apprendimento disciplinare, ma deve diventare anche uno spazio di educazione alla cittadinanza democratica, alla gestione non violenta dei conflitti, al rispetto delle differenze e alla capacità di elaborare criticamente le informazioni. Occorrono servizi di psicologia scolastica accessibili, interventi tempestivi contro dispersione e abbandono, sostegno alle famiglie, attività culturali e sportive, educazione digitale e percorsi strutturati di partecipazione degli studenti alle decisioni che li riguardano. L'Organizzazione mondiale della sanità individua tra i principali fattori di rischio della violenza giovanile l'esposizione alla violenza familiare, le difficoltà scolastiche, le relazioni con gruppi devianti e le condizioni di disuguaglianza e marginalità. Fra gli interventi preventivi promettenti indica i programmi per lo sviluppo delle competenze sociali, la gestione della rabbia, la risoluzione dei conflitti e gli approcci che coinvolgono l'intera comunità scolastica. L'educazione alla legalità, inoltre, non può consistere nella semplice richiesta di rispettare l'autorità, ma deve includere la comprensione critica della Costituzione, il riconoscimento dei diritti altrui, il significato della responsabilità individuale e il valore del dissenso democratico. Un giovane che partecipa a un'assemblea, organizza una mobilitazione pacifica o rivendica una politica ambientale più ambiziosa sta esercitando competenze civiche che una democrazia dovrebbe valorizzare. La stessa Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce all'articolo 12 il diritto del minore a essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, mentre l'articolo 29 individua tra gli obiettivi dell'educazione il rispetto dei diritti umani, la preparazione a una vita responsabile in una società libera e il rispetto dell'ambiente naturale. Gli articoli 37 e 40 pongono inoltre al centro del sistema di giustizia minorile la dignità, la reintegrazione sociale e il carattere residuale della privazione della libertà.

L'ordinamento italiano dispone già di strumenti coerenti con queste finalità. Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, disciplina un processo penale minorile attento alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato. Gli articoli 28 e 29 regolano la sospensione del processo e la messa alla prova, che, in caso di esito positivo, può condurre all'estinzione del reato. L'articolo 27 contempla, in presenza delle condizioni previste, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Non si tratta di strumenti di indulgenza, bensì di istituti finalizzati a rendere la risposta giudiziaria compatibile con la particolare condizione evolutiva del minorenne. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, all'articolo 1, valorizza espressamente la responsabilizzazione, l'educazione, il pieno sviluppo psicofisico, l'inclusione sociale e la prevenzione della recidiva, promuovendo inoltre i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Quest'ultimo approccio merita particolare attenzione, poiché la giustizia riparativa, quando ne ricorrano le condizioni e nel rispetto della volontarietà, della sicurezza e dei diritti delle persone coinvolte, può favorire la comprensione delle conseguenze del reato, il riconoscimento della sofferenza provocata e l'assunzione concreta di responsabilità. Non deve essere imposta alla vittima, né essere confusa con una cancellazione automatica delle responsabilità penali. La sua funzione consiste nell'affiancare alla risposta giudiziaria strumenti capaci di affrontare anche la dimensione relazionale del danno, riconoscendo che la ricostruzione dei legami sociali può rappresentare una componente significativa della prevenzione della recidiva.

È quindi legittimo interrogarsi criticamente sull'orientamento di alcuni recenti interventi legislativi in materia di sicurezza. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge n. 159 del 2023, noto come «decreto Caivano», ha ampliato il ricorso a strumenti restrittivi nel sistema minorile. A questo si sono aggiunti ulteriori interventi in materia di sicurezza pubblica, tra cui il decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge n. 80 del 2025, e il già richiamato decreto-legge n. 23 del 2026. Il punto non è sostenere che qualsiasi misura restrittiva sia illegittima o inutile. Di fronte a condotte concretamente pericolose, la tutela delle potenziali vittime può richiedere controlli, interventi di polizia e provvedimenti giudiziari proporzionati. Ciò che deve essere sottoposto a verifica è la convinzione che l'ampliamento continuo dell'area penale rappresenti, di per sé, una politica efficace di prevenzione. L'ottavo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile, presentato nel febbraio 2026, ha evidenziato che i giovani detenuti negli istituti penali per minorenni erano passati da 381 alla fine del 2022 a 572 alla fine del 2025. L'associazione riconduce una parte rilevante dell'aumento alle modifiche normative introdotte con il decreto Caivano, denunciando il peggioramento delle condizioni detentive. Si tratta di una lettura che merita una seria valutazione istituzionale: l'incremento delle presenze in carcere non costituisce automaticamente la prova di un incremento proporzionale dei reati, né dimostra un miglioramento della sicurezza. L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione impone che le pene tendano alla rieducazione del condannato, una finalità che acquista un significato particolarmente rilevante quando il destinatario è una persona ancora impegnata nel processo di costruzione della propria identità. Privare un adolescente della libertà, interrompendone i percorsi scolastici, affettivi e sociali, può risultare necessario nelle situazioni più gravi e previste dalla legge, ma trasformare la detenzione da misura residuale a risposta ordinaria significa esporsi al rischio di compromettere proprio quelle risorse educative indispensabili al reinserimento.

Una politica di prevenzione credibile deve dunque agire prima che il reato venga commesso e continuare anche dopo la sua commissione. Servono investimenti stabili nei servizi educativi territoriali, nella neuropsichiatria infantile e nei servizi di salute mentale per adolescenti, nei consultori, nei centri di aggregazione, nelle politiche abitative e nel contrasto alla povertà educativa. Occorre rafforzare gli Uffici di servizio sociale per i minorenni, sostenere gli operatori delle comunità, assicurare percorsi personalizzati e valutare sistematicamente gli interventi sulla base dei risultati ottenuti in termini di benessere, reinserimento e riduzione della recidiva. Naturalmente, la protezione delle vittime deve rimanere centrale: comprendere i fattori criminogeni non equivale ad attenuare la gravità di un'aggressione, né a subordinare i diritti della persona offesa alle esigenze dell'autore di reato. Una giustizia efficace deve tutelare chi subisce la violenza e, contemporaneamente, impedire che chi l'ha commessa continui a riprodurla. È proprio qui che giustizia sociale, fiscale e ambientale tornano a incontrare la questione pedagogica. Un giovane che vede negata la possibilità di un'esistenza autonoma, che sperimenta precarietà lavorativa e abitativa, che percepisce le istituzioni come distanti e che teme di ereditare un ambiente sempre più compromesso può sviluppare sfiducia nei confronti del sistema democratico. Questa sfiducia non si traduce necessariamente in violenza: può alimentare partecipazione politica, associazionismo, volontariato, mobilitazioni civiche oppure disimpegno. Le traiettorie dipendono da una pluralità di fattori individuali e collettivi. È pertanto necessario evitare di interpretare ogni contestazione giovanile attraverso categorie securitarie, perché la protesta pacifica rappresenta un esercizio legittimo della cittadinanza, non un indicatore di propensione alla devianza. Offrire ai giovani strumenti democratici per esprimere conflitti e rivendicazioni significa riconoscere loro un ruolo attivo nella costruzione della società.

Personalmente, ritengo che la risposta più lungimirante non consista nel pretendere una generazione silenziosa e disciplinata, bensì nel costruire condizioni nelle quali i giovani possano esercitare responsabilmente la propria libertà, sentirsi parte della comunità e riconoscere nelle istituzioni interlocutori credibili. Ciò richiede certamente regole, ma anche coerenza. Non possiamo chiedere ai giovani di rispettare un patto sociale mentre tolleriamo che disuguaglianze strutturali, povertà educativa, precarietà e ingiustizie ambientali ne compromettano le opportunità. Non possiamo invocare continuamente la responsabilità individuale senza riconoscere quella collettiva delle istituzioni, pur mantenendo distinta la seconda dalla responsabilità penale personale. La sicurezza e la giustizia sociale non sono obiettivi antagonisti: la prima, quando è concepita come tutela effettiva delle persone e dei loro diritti, trova nella seconda uno dei propri presupposti più importanti. L'Europa ha dunque davanti a sé una scelta politica e culturale decisiva: continuare a reagire prevalentemente alle manifestazioni visibili del disagio oppure intervenire sulle condizioni che alimentano esclusione, insicurezza e sfiducia. La violenza deve essere prevenuta, contrastata e, quando costituisce reato, perseguita. Il dissenso, invece, deve poter essere espresso e ascoltato. Confondere queste due esigenze significa indebolire contemporaneamente la sicurezza e la democrazia. I giovani che rivendicano giustizia sociale, fiscale e ambientale non stanno necessariamente chiedendo di sovvertire le istituzioni, ma che esse sappiano garantire, anche alle nuove generazioni, i diritti e le opportunità sui quali si fonda la loro stessa legittimazione democratica. Una società che risponde alle domande di futuro soprattutto con nuovi divieti rischia di perdere la propria capacità di educare, includere e governare i conflitti. Il vero successo di una politica della sicurezza non consiste nell'avere più giovani da punire, ma nell'avere meno giovani che ricorrono alla violenza, più vittime protette e più cittadini capaci di partecipare alla vita democratica.

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