Fine vita in Veneto: perché serve una legge nazionale in Italia

L'approvazione in Veneto di una disciplina regionale sul suicidio medicalmente assistito riporta al centro una questione che il Parlamento non può continuare a lasciare prevalentemente alla giurisprudenza costituzionale e alle singole Regioni: il fine vita necessita di una cornice legislativa nazionale chiara, uniforme e rispettosa tanto dell'autodeterminazione della persona quanto delle garanzie poste a tutela della vita.
La legge approvata dal Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio politicamente e istituzionalmente rilevante perché tenta di tradurre in procedure concrete i principi affermati dalla Corte costituzionale. Il provvedimento interviene, in particolare, sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale e sulla gestione delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, prevedendo tempi, verifiche e responsabilità per le strutture sanitarie coinvolte.
L'obiettivo dichiarato della disciplina veneta è evitare che una persona, pur rientrando nelle condizioni individuate dalla Corte costituzionale, resti priva di una risposta da parte del sistema sanitario. La legge mira quindi a stabilire un percorso amministrativo e clinico: la presentazione della richiesta, la valutazione delle condizioni di salute, la verifica dei requisiti, il coinvolgimento delle strutture competenti e l'individuazione delle modalità attraverso cui il Servizio sanitario regionale dovrebbe garantire l'assistenza prevista.
Questo aspetto è importante. In assenza di una legge nazionale, infatti, anche l'attuazione dei principi costituzionali rischia di dipendere dalle decisioni delle singole aziende sanitarie, dai pareri dei comitati etici e dalle diverse prassi regionali. Il Veneto ha scelto di intervenire proprio su questo terreno, cercando di offrire un percorso definito alle persone che presentano una richiesta e agli operatori chiamati a esaminarla.
La disciplina regionale, tuttavia, non può risolvere da sola tutte le questioni poste dal fine vita. Una Regione può organizzare i propri servizi sanitari, stabilire procedure interne e coordinare le strutture competenti, ma non può sostituirsi integralmente al legislatore nazionale quando sono in gioco profili di diritto penale, diritti fondamentali, livelli essenziali delle prestazioni e principi generali validi per l'intero ordinamento.
Il punto, a mio avviso, non è essere favorevoli o contrari alla scelta compiuta dal Veneto. Il problema è più profondo: non possiamo arrivare ad avere, almeno potenzialmente, venti discipline regionali differenti su una materia che coinvolge diritti fondamentali della persona. L'accesso alle procedure sanitarie connesse al fine vita non dovrebbe dipendere dal CAP, dalla Regione di residenza o dalla diversa capacità organizzativa dei singoli servizi sanitari regionali.
La legge veneta ha comunque il merito di avere reso evidente una contraddizione: da un lato, esistono indicazioni costituzionali precise sulle condizioni entro cui può essere valutata una richiesta di suicidio medicalmente assistito; dall'altro, manca ancora una disciplina parlamentare organica che stabilisca come tali indicazioni debbano essere applicate in modo uniforme.
La Corte costituzionale, a partire dalla fondamentale sentenza n. 242 del 2019 sul caso Cappato, è intervenuta per colmare una lacuna che il legislatore nazionale non aveva risolto, individuando, in presenza di determinate condizioni, un'area circoscritta di non punibilità rispetto all'art. 580 c.p. La materia si colloca però all'incrocio tra diritto penale, tutela costituzionale della salute, autodeterminazione terapeutica, organizzazione sanitaria e competenze legislative statali e regionali. Proprio questa trasversalità rende insufficiente una risposta frammentata.
La disciplina veneta si inserisce dunque in uno spazio lasciato aperto dall'inerzia del Parlamento. Essa non introduce un diritto illimitato al suicidio medicalmente assistito, né elimina la necessità di verificare rigorosamente le condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale. Il suo intervento riguarda soprattutto il modo in cui il sistema sanitario regionale deve ricevere, esaminare e gestire le richieste. Proprio per questo, il provvedimento deve essere valutato anche alla luce dei limiti costituzionali delle competenze regionali.
Gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione impongono di considerare insieme dignità, libertà personale, uguaglianza e diritto alla salute. A questi si aggiunge l'art. 117 Cost., decisivo nel delimitare le competenze tra Stato e Regioni. Non è casuale che la stessa Corte costituzionale, intervenendo sulle normative regionali, abbia dovuto tracciare il confine tra ciò che può essere regolato nell'ambito dell'organizzazione sanitaria regionale e ciò che, incidendo sull'ordinamento civile e penale o sui principi fondamentali della tutela della salute, appartiene alla competenza statale.
Il caso del Veneto dimostra quindi che il problema non può essere affrontato soltanto in termini di contrapposizione politica tra favorevoli e contrari. Occorre chiedersi se sia corretto che una persona possa trovare una procedura definita in una Regione e incontrare invece incertezza, ritardi o prassi differenti in un'altra. La risposta, in uno Stato che deve garantire l'uguaglianza dei cittadini, non può che essere negativa.
La legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento ha rappresentato un passaggio fondamentale, riconoscendo il diritto della persona di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari. Ma il suicidio medicalmente assistito pone questioni ulteriori che oggi continuano a essere governate soprattutto attraverso gli interventi della Corte costituzionale e le risposte organizzative dei territori.
Per questo ritengo che la soluzione più razionale sia una disciplina nazionale organica, capace di stabilire una cornice uniforme: requisiti, garanzie procedurali, tempi, modalità di verifica, ruolo del Servizio sanitario nazionale, cure palliative, comitati etici, tutela delle persone vulnerabili e posizione dei professionisti sanitari. Alle Regioni dovrebbe poi spettare l'attuazione organizzativa, nel rispetto dei principi nazionali.
L'esperienza del Veneto può essere utile proprio come punto di partenza per il legislatore nazionale. La Regione ha mostrato quali siano i problemi concreti che devono essere affrontati: chi riceve la richiesta, entro quali tempi deve essere valutata, quali strutture devono intervenire, come si verifica la sussistenza dei requisiti, quale ruolo hanno i medici e come si garantisce la libertà di coscienza degli operatori. Sono questioni troppo importanti per essere lasciate a soluzioni diverse da territorio a territorio.
Non dovrebbe esistere un fine vita "veneto", "toscano", "sardo" o appartenente a qualsiasi altra Regione. Deve esistere una disciplina italiana del fine vita, costituzionalmente equilibrata e applicabile secondo criteri omogenei sull'intero territorio nazionale.
Su questioni che toccano la vita, la morte, la dignità e l'autodeterminazione della persona, il regionalismo non può trasformarsi in una geografia dei diritti. È il Parlamento che deve assumersi la responsabilità politica e giuridica di intervenire. Continuare a rinviare significa lasciare ai giudici e alle Regioni il compito di riempire uno spazio che, in uno Stato di diritto, dovrebbe essere disciplinato anzitutto dal legislatore nazionale.
La legge del Veneto può dunque essere considerata un tentativo concreto di dare attuazione a principi già riconosciuti, ma anche il segnale dell'insufficienza dell'attuale quadro normativo. Il suo valore non dovrebbe consistere nel diventare un modello regionale alternativo agli altri, bensì nello spingere il Parlamento a costruire finalmente una disciplina nazionale capace di garantire gli stessi diritti, le stesse garanzie e gli stessi tempi a tutte le persone, indipendentemente dal luogo in cui vivono.
