Fine vita in Umbria: nuova legge, diritti e limiti costituzionali

23.10.2026

Da un po' di tempo ho deciso di esaminare le leggi regionali sul fine vita. Il 22 ottobre 2026 l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una legge destinata a riaprire il dibattito sul fine vita in Italia. Con 11 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni, il Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, promossa dall'Associazione Luca Coscioni e sostenuta da 4.801 firme. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per l'assistenza sanitaria regionale alla morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale», rappresenta un nuovo intervento legislativo regionale in una materia nella quale continuano a confrontarsi la tutela della vita, il diritto all'autodeterminazione, la dignità della persona e i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale. La presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, non ha partecipato alla votazione.

La prima precisazione, indispensabile sul piano giuridico, riguarda la reale portata della legge. L'Umbria non ha introdotto autonomamente un nuovo diritto al suicidio medicalmente assistito, né ha legalizzato l'eutanasia attiva. Ha invece inteso disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali dell'assistenza sanitaria regionale nei casi già contemplati dalla giurisprudenza costituzionale. Si tratta di una distinzione fondamentale, perché la disciplina penale delle condotte che provocano o agevolano la morte di una persona rimane riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. L'approvazione consiliare, inoltre, deve essere distinta dalla successiva promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge.

Il fondamento costituzionale della questione si rinviene anzitutto negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; l'articolo 3 tutela l'eguaglianza e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza sostanziale; l'articolo 13 garantisce l'inviolabilità della libertà personale; l'articolo 32 riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona umana. Da questo complesso di principi deriva il diritto del paziente di partecipare consapevolmente alle decisioni terapeutiche e di rifiutare trattamenti sanitari, anche quando tale scelta possa comportare conseguenze irreversibili.

La legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha conferito una disciplina organica al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento. L'articolo 1 riconosce alla persona capace di agire il diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, espressamente qualificate come trattamenti sanitari quando somministrate attraverso dispositivi medici. L'articolo 2 impone di alleviare la sofferenza, garantendo un'appropriata terapia del dolore e l'accesso alle cure palliative, e disciplina, in presenza delle condizioni previste, la sedazione palliativa profonda continua. L'articolo 4 regola le disposizioni anticipate di trattamento. Occorre tuttavia distinguere nettamente il rifiuto delle cure e la sedazione palliativa dal suicidio medicalmente assistito: si tratta di fattispecie differenti, con presupposti e conseguenze giuridiche non sovrapponibili.

La svolta giurisprudenziale è intervenuta con la sentenza n. 242 del 2019, pronunciata dalla Corte costituzionale dopo l'ordinanza n. 207 del 2018, nell'ambito della vicenda giudiziaria relativa a Marco Cappato e Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. La Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 580 del codice penale, individuando una circoscritta area di non punibilità dell'aiuto al suicidio. Tale possibilità riguarda la persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli. La sussistenza di tali condizioni e le modalità di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Il requisito dei trattamenti di sostegno vitale costituisce uno degli aspetti più controversi della disciplina. Con la sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale ha chiarito che tale nozione non può essere limitata esclusivamente alle apparecchiature tecnologiche o ai trattamenti particolarmente invasivi. Possono assumere rilevanza anche procedure normalmente svolte da personale sanitario, eventualmente apprese dai familiari o dai caregiver, quando risultino concretamente indispensabili al mantenimento delle funzioni vitali e la loro interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte in un breve lasso di tempo. La Consulta ha inoltre chiarito che il requisito può sussistere anche quando la persona abbia legittimamente rifiutato l'attivazione di trattamenti ormai necessari alla sopravvivenza. Le successive sentenze n. 66 del 2025 e n. 152 del 2026 hanno tuttavia confermato la permanenza di questo requisito, escludendo che possa essere semplicemente eliminato attraverso un'interpretazione giudiziaria dell'attuale disciplina.

È proprio alla luce di questa giurisprudenza che assume particolare rilievo una delle modifiche apportate al testo umbro durante la discussione consiliare: l'eliminazione del riferimento alla «fase terminale della vita della persona». Tale formulazione avrebbe potuto introdurre un requisito aggiuntivo rispetto a quelli individuati dalla Corte costituzionale. La terminalità della malattia, infatti, non coincide necessariamente con l'irreversibilità della patologia, né costituisce una condizione autonoma prevista dalla sentenza n. 242 del 2019. La modifica appare dunque coerente con la necessità di evitare che una legge regionale restringa, attraverso ulteriori presupposti sostanziali, l'ambito delineato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il provvedimento umbro prevede un percorso di valutazione sanitaria multidisciplinare, demandando alle aziende sanitarie locali l'adozione delle modalità attuative. Gli emendamenti approvati hanno inoltre precisato il riferimento alla disciplina statale e alla giurisprudenza costituzionale per la verifica dei requisiti, il carattere collegiale delle valutazioni, la necessità di garantire l'informazione e l'accesso alle cure palliative senza ritardare la procedura e la possibilità per la persona di ritirare la propria richiesta. Quest'ultimo profilo deve essere interpretato con particolare attenzione: la Corte costituzionale ha già censurato formulazioni regionali che assimilavano impropriamente il suicidio assistito all'erogazione di un trattamento sanitario suscettibile di sospensione. Per un giudizio puntuale sulla formulazione umbra sarà necessario esaminare il testo definitivo promulgato.

La questione della competenza legislativa regionale è particolarmente delicata. La sentenza n. 204 del 2025, relativa alla legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, ha riconosciuto che le Regioni possono adottare disposizioni di carattere organizzativo e procedurale nell'ambito della tutela della salute, materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La stessa pronuncia ha però dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni che oltrepassavano tali limiti, intervenendo su aspetti riservati alla legislazione statale, compresi termini procedimentali rigidamente vincolanti e obblighi di assistenza definiti direttamente dal legislatore regionale.

Un indirizzo analogo è stato ribadito dalla sentenza n. 148 del 2026, riguardante la legge della Regione autonoma della Sardegna 18 settembre 2025, n. 26. La Consulta ha nuovamente distinto gli interventi organizzativi consentiti alle Regioni dalla determinazione dei principi fondamentali della materia, riservata allo Stato. Sono state censurate, tra le altre, disposizioni relative al termine imposto per l'autosomministrazione e alla configurazione legislativa dell'assistenza sanitaria durante la procedura. Ciò non comporta, tuttavia, il venir meno della posizione giuridica riconosciuta alla persona che abbia ottenuto una verifica positiva dei requisiti. La sentenza n. 132 del 2025 ha infatti affermato il diritto a essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura, compreso il reperimento, quando esistenti, di dispositivi idonei all'autosomministrazione.

Il problema, pertanto, non consiste soltanto nello stabilire se una Regione possa intervenire, ma soprattutto nel definire fino a che punto possa farlo senza sostituirsi al legislatore nazionale. Le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari e assicurare percorsi amministrativi coerenti con i principi vigenti; non possono modificare le condizioni sostanziali di non punibilità previste dall'articolo 580 del codice penale, trasformare il suicidio medicalmente assistito in una forma di eutanasia attiva o ridefinire autonomamente i principi fondamentali dell'assistenza sanitaria. Anche la posizione dei professionisti coinvolti richiede particolare attenzione: la sentenza n. 242 del 2019 ha escluso un obbligo individuale del medico di prestarsi alla procedura, pur dovendosi considerare i doveri organizzativi del sistema sanitario pubblico delineati dalla successiva giurisprudenza.

Un capitolo imprescindibile riguarda le cure palliative, disciplinate dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, che tutela il diritto di accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative. La loro disponibilità effettiva costituisce un elemento fondamentale della libertà decisionale. Una persona che soffre non dovrebbe trovarsi nella condizione di considerare la morte come l'unica alternativa all'abbandono terapeutico, all'assenza di assistenza o a condizioni di vita prive di sostegno. Al tempo stesso, la disponibilità delle cure palliative non può tradursi automaticamente nella negazione della volontà consapevole di una persona che, pur adeguatamente informata e assistita, ritenga intollerabile la propria condizione. Il sistema sanitario deve garantire possibilità terapeutiche concrete, non contrapporre astrattamente la tutela della vita all'autodeterminazione.

A questa riflessione si collega anche la tutela delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, richiama il diritto alla vita, l'eguale riconoscimento davanti alla legge e il diritto alla salute, rispettivamente agli articoli 10, 12 e 25. Nessuna condizione di disabilità può essere considerata, di per sé, motivo sufficiente per presumere una volontà di morire o una minore qualità della vita. Ma, specularmente, la disabilità non può giustificare un'automatica svalutazione della capacità decisionale della persona. Le garanzie devono servire a verificare l'effettiva libertà della scelta e a prevenire pressioni, discriminazioni e situazioni di abbandono, senza trasformarsi in forme di paternalismo istituzionale.

L'approvazione della legge umbra porta inevitabilmente a ricordare Laura Santi, giornalista perugina affetta da sclerosi multipla e protagonista di una lunga vicenda giudiziaria per ottenere la verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito. Laura è morta il 21 luglio 2025 nella propria abitazione, dopo avere proceduto all'autosomministrazione del farmaco, accanto al marito. Il suo percorso, segnato da richieste, accertamenti, ricorsi e ripetuti solleciti, costituisce una testimonianza delle difficoltà che possono sorgere quando il riconoscimento giuridico di una posizione soggettiva non è accompagnato da procedure sufficientemente chiare. La sua vicenda non esaurisce certamente il dibattito etico sul fine vita, ma impone una riflessione sul rapporto tra il tempo delle istituzioni e quello di chi vive una condizione di sofferenza.

Anche il confronto politico che ha preceduto l'approvazione merita di essere considerato senza semplificazioni. I sostenitori della legge hanno richiamato la necessità di rendere effettive le garanzie riconosciute dalla Corte costituzionale, evitando incertezze organizzative e ritardi ingiustificati. Le posizioni critiche hanno invece evidenziato il rischio di interventi regionali disomogenei, le questioni relative al personale sanitario e la necessità di rafforzare prioritariamente le cure palliative. La stessa presidente Stefania Proietti ha sottolineato l'opportunità di una disciplina statale organica, esprimendo perplessità sull'utilizzo dello strumento legislativo regionale rispetto a quello regolamentare. Sono questioni che richiedono risposte giuridiche e organizzative puntuali, non soltanto contrapposizioni di principio.

Rimane infatti irrisolto il problema fondamentale: l'assenza di una disciplina legislativa nazionale organica sul suicidio medicalmente assistito. Un quadro normativo costruito prevalentemente attraverso pronunce costituzionali, interventi regionali e procedimenti giudiziari può produrre disomogeneità applicative, soprattutto quando le strutture sanitarie interpretano diversamente i requisiti o dispongono di risorse organizzative differenti. L'articolo 3 della Costituzione impone di interrogarsi su queste disparità, mentre l'articolo 117 richiede di rispettare la ripartizione delle competenze. Una disciplina nazionale potrebbe chiarire le responsabilità istituzionali, le garanzie procedurali, la posizione degli operatori sanitari e il coordinamento con l'assistenza palliativa, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.

L'esperienza dell'Umbria dimostra, ancora una volta, che il fine vita non può essere ridotto alla contrapposizione tra chi difende la vita e chi rivendica la libertà di scegliere. La tutela della vita, la prevenzione delle condizioni di vulnerabilità, l'accesso alle cure e il rispetto dell'autodeterminazione costituiscono interessi giuridici che devono essere bilanciati attraverso garanzie rigorose. Nessuna persona dovrebbe essere indotta a morire perché priva di sostegno, così come nessuna decisione sanitaria dovrebbe prescindere dalla sua volontà libera e consapevole, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La questione fondamentale non è soltanto come una persona possa affrontare la propria morte, ma quali condizioni di dignità, cura, libertà e protezione lo Stato sia in grado di garantirle durante tutta la vita. È su questo terreno che il legislatore nazionale è chiamato ad assumersi una responsabilità non ulteriormente eludibile.

Share