Famiglie sostenute davvero: adozioni, ostetrica di comunità e le riforme in Parlamento tra diritti dei minori e sostegno alla genitorialità

01.08.2026

La famiglia viene frequentemente celebrata come fondamento della società, ma la retorica istituzionale perde credibilità quando non è accompagnata da servizi pubblici accessibili, continui e adeguatamente finanziati. Sostenere le famiglie non significa soltanto riconoscerne astrattamente il valore, bensì intervenire nei momenti in cui la genitorialità incontra la fragilità: durante la gravidanza, nel delicato rientro a casa dopo il parto, nei percorsi adottivi, nell'accoglienza di un minore portatore di traumi e nella costruzione quotidiana di relazioni familiari che non possono essere abbandonate alla sola capacità economica o organizzativa dei singoli.

La Costituzione offre una base giuridica inequivocabile. Gli articoli 2 e 3 impongono alla Repubblica di riconoscere i diritti inviolabili della persona e di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne limitano l'effettivo esercizio. Gli articoli 29, 30 e 31 tutelano la famiglia, la genitorialità, la maternità, l'infanzia e la gioventù, mentre l'articolo 32 riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Non si tratta, dunque, di concessioni assistenziali né di politiche rimesse alla sensibilità contingente della maggioranza politica: il sostegno alla maternità, ai minori e alle responsabilità familiari costituisce un preciso dovere costituzionale.

Alla data del 1° agosto 2026, le iniziative parlamentari dedicate alla riforma delle adozioni e all'introduzione dell'ostetrica di comunità risultano ancora in fase di esame e non costituiscono diritto vigente. È una precisazione necessaria per evitare che proposte politiche, per quanto condivisibili, vengano presentate ai cittadini come servizi già disponibili. Tra i testi depositati figura la proposta di legge C. 2289, presentata il 5 marzo 2025 e assegnata alla Commissione Giustizia della Camera, recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione nazionale e internazionale. Il suo esame non risulta ancora formalmente iniziato.

La legge n. 184 del 1983, significativamente intitolata "Diritto del minore ad una famiglia", stabilisce fin dal suo primo articolo che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono, da sole, impedire l'esercizio di tale diritto e devono essere contrastate attraverso interventi di sostegno. L'adozione, pertanto, non è uno strumento destinato a soddisfare un preteso diritto degli adulti ad avere un figlio, ma un istituto di protezione predisposto nell'interesse di un bambino che non possa ricevere cure adeguate nel proprio ambiente familiare originario.

Questo principio trova conferma nell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo il quale, in materia di adozione, il superiore interesse del minore deve costituire la considerazione preminente. La Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che l'aspirazione alla genitorialità riceve tutela soltanto nella misura in cui sia compatibile con il migliore interesse del bambino e che l'adozione presuppone una valutazione rigorosa dell'idoneità degli aspiranti genitori. Anche la sentenza n. 33 del 2025, con la quale è stata dichiarata illegittima l'esclusione generalizzata delle persone singole dall'adozione internazionale, non ha affievolito le garanzie previste per i minori: ha eliminato una preclusione automatica, lasciando impregiudicata la necessità di verificare concretamente l'idoneità affettiva, educativa e organizzativa dell'adottante.

La proposta C. 2289 interviene su criticità reali. Prevede l'elaborazione, presso il Ministero della giustizia, di un protocollo nazionale unico per rendere maggiormente uniformi le procedure seguite dai diversi tribunali per i minorenni e dai servizi territoriali. Propone inoltre di ridurre da centoventi a novanta giorni il termine per lo svolgimento delle indagini socio-familiari, di circoscrivere entro tale periodo gli ulteriori corsi e approfondimenti richiesti agli aspiranti genitori e di prevedere che il tribunale adotti una decisione motivata entro i trenta giorni successivi. Sono contemplate anche modalità telematiche per alcuni adempimenti relativi all'adozione internazionale e un rafforzamento dell'assistenza psicologica e sociale nella fase successiva all'ingresso del minore nella famiglia.

L'uniformità delle procedure rappresenta un obiettivo condivisibile. Non è ragionevole che famiglie e minori incontrino percorsi profondamente differenti in ragione del territorio o dell'autorità giudiziaria competente. Tempi eccessivamente lunghi possono provocare ulteriore instabilità nella vita di bambini che hanno già sperimentato abbandono, trascuratezza, violenza o ripetuti cambiamenti delle figure di riferimento. Tuttavia, semplificare non può significare comprimere gli accertamenti necessari. La valutazione dell'idoneità adottiva non è un ostacolo burocratico, ma una garanzia posta a tutela del minore.

I termini procedimentali devono quindi essere certi, ma anche realistici. Una riduzione meramente formale dei tempi, priva di un corrispondente aumento degli organici dei tribunali, degli psicologi, degli assistenti sociali e dei servizi sanitari, rischierebbe di produrre relazioni sommarie o di trasferire il ritardo da una fase all'altra del procedimento. Le garanzie non devono essere sacrificate sull'altare della velocità. Occorre invece eliminare le duplicazioni inutili, individuare criteri professionali omogenei e assicurare équipe multidisciplinari stabilmente operative in ogni territorio.

Particolarmente rilevante è il rafforzamento del sostegno post-adottivo. L'adozione non si conclude con il provvedimento del tribunale né con l'ingresso del bambino nella nuova abitazione. È proprio da quel momento che può iniziare la fase più complessa: il minore deve costruire nuovi legami senza cancellare la propria storia, elaborare eventuali traumi, confrontarsi con le origini e trovare un equilibrio in un contesto sconosciuto. Anche i genitori adottivi possono incontrare difficoltà che non costituiscono un fallimento personale, ma la normale conseguenza della complessità del percorso.

Lasciare queste famiglie sole significa esporre il minore al rischio di nuove fratture. Il sostegno post-adottivo dovrebbe pertanto essere configurato come un servizio pubblico stabile, gratuito e multidisciplinare, non come un intervento occasionale subordinato alle risorse del singolo Comune. Psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, scuole e servizi sanitari devono poter operare in modo coordinato, rispettando la riservatezza e la dignità di tutti i soggetti coinvolti. Dovrebbe inoltre essere garantito l'ascolto del minore, in forme adeguate alla sua età e capacità di discernimento, conformemente all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La proposta interviene anche sull'accesso alle informazioni sanitarie della donna che abbia partorito avvalendosi del diritto all'anonimato. Si prevede la raccolta di dati sanitari e anamnestici non identificativi, consultabili in caso di comprovata necessità medica e previa autorizzazione giudiziaria. L'obiettivo di proteggere la salute dell'adottato è legittimo, ma deve essere bilanciato con il diritto della donna a non essere identificata. I dati devono essere limitati a quanto strettamente necessario, conservati con modalità sicure e sottratti a qualsiasi possibilità di identificazione indiretta. Il diritto a conoscere informazioni rilevanti per la propria salute non può trasformarsi nell'elusione dell'anonimato garantito alla madre.

Il secondo importante filone parlamentare riguarda l'ostetrica di comunità. La Commissione Affari sociali della Camera ha avviato il 24 febbraio 2026 l'esame abbinato delle proposte C. 1431, dedicata all'ostetrica di comunità e al servizio di assistenza domiciliare postnatale, e C. 1467, relativa all'ostetrica di famiglia e di comunità. Anche questi testi, allo stato, non sono stati definitivamente approvati.

La proposta C. 1431 delinea un modello assistenziale continuativo e personalizzato durante la gravidanza fisiologica e il puerperio. L'ostetrica potrebbe effettuare interventi domiciliari dalla trentaquattresima settimana di gestazione sino alla conclusione del puerperio, mentre negli ospedali pubblici dovrebbe essere organizzato un servizio di assistenza domiciliare postnatale attivabile entro quarantotto ore dalle dimissioni. Tra le attività previste rientrano la valutazione delle condizioni psicofisiche della madre, il sostegno all'allattamento, la cura del neonato, il controllo delle ferite conseguenti al parto naturale o cesareo e l'individuazione tempestiva di possibili situazioni di disagio. Il testo quantifica in cento milioni di euro annui le risorse necessarie. La proposta C. 1467 attribuisce invece alla figura una funzione più ampia, estesa alle diverse fasi della vita della donna e al collegamento tra consultori, ospedali, scuole, servizi sociali, medici di medicina generale e pediatri.

L'introduzione dell'ostetrica di comunità può rappresentare una riforma di grande valore. Il ritorno a casa dopo il parto è spesso descritto come un momento esclusivamente felice, mentre può essere accompagnato da dolore, stanchezza, isolamento, difficoltà nell'allattamento, paura di non essere adeguate e disturbi depressivi. Una figura professionale di prossimità potrebbe intercettare tempestivamente le necessità della madre e del neonato, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e orientare la famiglia verso i servizi competenti.

La misura deve tuttavia inserirsi nel Servizio sanitario nazionale senza duplicare o indebolire i consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405. I consultori dovrebbero già garantire assistenza alla maternità e alla famiglia mediante prestazioni sanitarie, ostetriche, psicologiche e sociali, anche domiciliari. Il problema non è dunque soltanto creare una nuova denominazione professionale, ma ricostruire una rete territoriale che in molte aree del Paese è stata impoverita da carenze di personale, riduzione degli orari e disomogeneità regionali. L'ostetrica di comunità deve rafforzare i consultori, non sostituirli né diventare un servizio isolato.

Occorre inoltre evitare che l'assistenza alla maternità assuma una funzione paternalistica o moralizzatrice. L'ostetrica deve informare, assistere e rispettare le decisioni della donna, non orientarle secondo concezioni ideologiche della maternità o della famiglia. La legge n. 219 del 2017 riconosce il diritto all'autodeterminazione sanitaria e stabilisce che nessun trattamento possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Anche la legge n. 194 del 1978 tutela la procreazione cosciente e responsabile e impone ai servizi pubblici di offrire sostegno nel rispetto della dignità e della libertà della donna. La prossimità sanitaria deve significare maggiore libertà e consapevolezza, non controllo sociale.

Un servizio realmente universale dovrà essere accessibile anche alle madri con disabilità. Ciò comporta abitazioni e ambulatori privi di barriere, strumenti di comunicazione accessibile, personale formato e interventi calibrati sulle effettive necessità della persona, senza presumere incapacità genitoriali sulla base della sola disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, impone di contrastare le discriminazioni nell'esercizio dei diritti familiari e genitoriali e di garantire alle persone con disabilità un sostegno adeguato nello svolgimento delle responsabilità educative.

La stessa attenzione deve essere riservata alle donne migranti, alle persone che vivono nelle aree interne, alle madri prive di una rete familiare e alle situazioni di violenza domestica. L'ostetrica di comunità dovrebbe poter collaborare con mediatrici linguistico-culturali, centri antiviolenza, servizi sociali e strutture di salute mentale. La visita domiciliare può diventare uno strumento prezioso per individuare segnali di abuso o grave isolamento, ma deve essere svolta con particolare cautela affinché non esponga la donna a ulteriori rischi in presenza di un partner violento.

Il limite più evidente delle politiche familiari italiane resta la distanza tra le dichiarazioni di principio e l'effettiva disponibilità dei servizi. Affermare che lo Stato "si prende cura della bellezza della famiglia" non basta. Servono livelli assistenziali omogenei, professionisti assunti stabilmente, stanziamenti verificabili e strumenti di valutazione dei risultati. Senza personale e finanziamenti strutturali, tanto il protocollo nazionale sulle adozioni quanto l'ostetrica di comunità rischiano di rimanere formule suggestive prive di concreta efficacia.

Una riforma seria dovrebbe dunque muoversi lungo una linea precisa: abbreviare i tempi senza ridurre le garanzie, accompagnare le famiglie senza sostituirsi alle loro decisioni, proteggere la salute senza violare la riservatezza, sostenere la maternità senza imporre un unico modello familiare e riconoscere che il superiore interesse del minore non è uno slogan, ma il criterio giuridico al quale ogni scelta deve essere subordinata.

Le famiglie non hanno bisogno di celebrazioni occasionali. Hanno bisogno di servizi pubblici che funzionino prima, durante e dopo i momenti più delicati. E i bambini non hanno bisogno soltanto di trovare rapidamente una famiglia: hanno diritto a essere ascoltati, protetti e accompagnati affinché quella famiglia possa diventare davvero un luogo stabile di cura, dignità e libertà.

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