Dublinanti e nuovo Patto UE: cosa cambia per l’Italia nel 2026

21.08.2026

Alla data del 21 agosto 2026, la parola "dublinanti" è tornata prepotentemente nel dibattito politico europeo. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia hanno annunciato, avviato o ripreso trasferimenti di richiedenti protezione internazionale verso l'Italia, mentre Roma contesta almeno in parte la ricostruzione dei Paesi di secondo approdo. Madrid, al contrario, ha dichiarato di preferire l'utilizzo dei meccanismi europei di solidarietà anziché trasferimenti e restrizioni bilaterali isolate. La questione è spesso raccontata come un semplice braccio di ferro su chi debba "riprendersi i migranti"; giuridicamente, però, il problema è molto più complesso e riguarda il cuore stesso del Sistema europeo comune di asilo: quale Stato sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, entro quali termini possa essere effettuato un trasferimento e come debbano conciliarsi responsabilità, solidarietà e tutela dei diritti fondamentali.

Occorre anzitutto chiarire il linguaggio. "Dublinante" non è una qualificazione giuridica prevista dal diritto dell'Unione, ma un termine ormai entrato nell'uso giornalistico e amministrativo per indicare, in particolare, il richiedente protezione internazionale che si trova in uno Stato europeo diverso da quello individuato come competente per l'esame della sua domanda e che può pertanto essere sottoposto a una procedura di trasferimento. Non coincide necessariamente, dunque, con "il migrante entrato per la prima volta in Italia". La determinazione della competenza discende infatti da una pluralità gerarchica di criteri: minore età, legami familiari, titoli di soggiorno o visti, precedenti domande, modalità di ingresso e, solo nell'ambito di tale sistema, attraversamento irregolare della frontiera esterna. Parlare genericamente di "espulsione dei dublinanti" è altrettanto impreciso: si tratta normalmente di un trasferimento interstatale nell'ambito del sistema europeo di asilo, non di un rimpatrio verso il Paese di origine ai sensi della disciplina europea sui rimpatri.

La storia comincia ben prima dell'attuale controversia. La Convenzione di Dublino del 1990 pose il principio secondo cui una domanda d'asilo dovesse essere esaminata da un solo Stato. La logica fu poi trasposta nel regolamento Dublino II, Reg. CE n. 343/2003, e successivamente nel regolamento Dublino III, Reg. UE n. 604/2013. L'obiettivo era evitare tanto il fenomeno delle domande multiple in diversi Stati quanto quello dei cosiddetti refugees in orbit, persone rinviate da uno Stato all'altro senza che nessuno assumesse la responsabilità dell'esame. Il principio appariva razionale, ma la sua applicazione concreta ha prodotto un'evidente tensione geografica: gli Stati collocati alle frontiere esterne dell'Unione — Italia, Grecia, Malta, Spagna — sono inevitabilmente esposti a un numero maggiore di ingressi rispetto agli Stati dell'Europa centro-settentrionale.

Già Dublino III, tuttavia, non stabiliva affatto che fosse sempre competente il "Paese di primo ingresso". I criteri dovevano essere applicati secondo una precisa gerarchia. La tutela dell'unità familiare e dei minori poteva prevalere sull'ingresso irregolare, così come potevano assumere rilievo un visto o un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato. L'art. 13 del Reg. 604/2013 attribuiva comunque un peso notevole all'ingresso irregolare dalla frontiera esterna e, proprio per questo, l'Italia si è trovata per anni al centro del sistema. A ciò si aggiungeva Eurodac, la banca dati europea delle impronte digitali, fondamentale per ricostruire precedenti identificazioni e domande d'asilo.

È all'interno di questa architettura che si collocano i cosiddetti movimenti secondari: una persona entra, viene identificata o presenta domanda in uno Stato e successivamente raggiunge un altro Paese europeo, talvolta perché vi ha reti familiari, linguistiche, lavorative o comunitarie più forti. Il secondo Stato, qualora ritenga che la competenza appartenga al primo, può attivare la procedura europea. Tecnicamente occorre distinguere la presa in carico *take charge*, quando viene chiesto a un altro Stato di assumere la competenza sulla base dei criteri del regolamento, dalla ripresa in carico *take back*, tipica delle situazioni in cui la persona già collegata allo Stato competente si è successivamente spostata in un altro Paese. È questa seconda ipotesi a rappresentare gran parte del dibattito sui "dublinanti".

La crisi del sistema è divenuta particolarmente evidente negli anni successivi al 2015. Il difetto fondamentale di Dublino non consisteva soltanto nelle norme, ma nell'asimmetria tra responsabilità e solidarietà. Ai Paesi di frontiera venivano attribuiti obblighi particolarmente gravosi senza che esistesse, in parallelo, un meccanismo permanente e sufficientemente prevedibile di redistribuzione delle responsabilità. L'art. 80 TFUE, eppure, stabilisce che le politiche dell'Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Il nuovo Patto nasce precisamente dal tentativo, non semplice e non privo di criticità, di rendere operativa questa disposizione.

Un passaggio determinante nei rapporti tra Italia e partner europei si verifica nel dicembre 2022. Il 5 dicembre l'Unità Dublino italiana comunica agli altri Stati la sospensione temporanea dei trasferimenti in ingresso verso l'Italia, salvo limitate eccezioni, motivandola con l'indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza. Quella sospensione, nata come temporanea, si è protratta molto più a lungo. I dati dell'Unità Dublino riportati da AIDA mostrano con grande chiarezza la sproporzione: nel 2025 l'Italia ha ricevuto 19.889 richieste in entrata tra procedure di presa e ripresa in carico, ma i trasferimenti effettivamente eseguiti verso il nostro Paese sono stati 132; nessun trasferimento è avvenuto nella procedura di take back. Nello stesso anno l'Italia ha inviato agli altri Stati 8.502 richieste e ha realizzato appena 22 trasferimenti in uscita. [Database Asilo Europei](https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2026/07/AIDA-IT_2025-Update.pdf?utm_source=chatgpt.com)

La legittimità e soprattutto gli effetti della sospensione italiana sono finiti inevitabilmente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Già nella sentenza del 19 dicembre 2024, nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24, Tudmur, la Corte aveva chiarito un punto essenziale: la circostanza che uno Stato membro sospenda unilateralmente i trasferimenti non consente, da sola, di presumere automaticamente l'esistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo tali da impedire ogni trasferimento per ragioni connesse all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. La tutela contro trattamenti inumani o degradanti resta assoluta, ma deve essere fondata su una valutazione giuridicamente rigorosa della situazione e, ove necessario, delle circostanze individuali.

Il quadro diventa ancora più netto il 5 marzo 2026 con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/24, Daraa. La Corte, chiamata proprio a valutare le conseguenze del rifiuto italiano di accettare trasferimenti Dublino, ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi unilateralmente delle responsabilità derivanti dal regolamento semplicemente dichiarando di non voler più ricevere i richiedenti di cui è competente. Tuttavia, il regolamento impone anche termini precisi: se il trasferimento non viene eseguito entro il termine previsto — nel regime Dublino III normalmente sei mesi, fatte salve le proroghe ammesse — la competenza può trasferirsi automaticamente allo Stato richiedente. In altri termini, il rifiuto italiano non cancellava le regole europee, ma il trascorrere dei termini poteva modificare, caso per caso, l'individuazione dello Stato competente. La Corte ha inoltre ricordato che il mancato rispetto sistematico degli obblighi europei può essere oggetto di una procedura d'infrazione.

Nel frattempo l'Unione aveva già approvato la più ampia revisione del Sistema europeo comune di asilo degli ultimi decenni. Il cosiddetto Patto europeo sulla migrazione e l'asilo non è una singola legge, bensì un pacchetto di dieci atti legislativi adottati nel 2024. Tra i principali figurano il Regolamento UE 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il nuovo Regolamento Eurodac UE 2024/1358, il Regolamento UE 2024/1348 sulle procedure di protezione internazionale, il Regolamento screening UE 2024/1356, la direttiva UE 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza e il Regolamento UE 2024/1359 sulle situazioni di crisi e forza maggiore. È importante distinguere tra entrata in vigore e applicazione: gli atti furono adottati ed entrarono giuridicamente in vigore nel 2024, ma dopo un periodo transitorio di due anni il nuovo sistema è divenuto pienamente applicabile il 12 giugno 2026. La stessa Commissione europea descrive quella data come l'avvio operativo della nuova disciplina.

Il fulcro, per i dublinanti, è il Regolamento UE 2024/1351, denominato Asylum and Migration Management Regulation – AMMR, che dal 12 giugno 2026 ha abrogato il regolamento Dublino III. Dire però che "Dublino è stato abolito" rischia di essere fuorviante. È stato abolito il regolamento 604/2013, ma la logica fondamentale della determinazione di uno Stato responsabile sopravvive ed è stata incorporata, modificata e per certi aspetti rafforzata nel nuovo AMMR. L'art. 1 afferma espressamente che il regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato competente e, contemporaneamente, istituisce un meccanismo di solidarietà. Responsabilità e solidarietà, dunque, non sono alternative: costituiscono due pilastri dello stesso sistema, fondato sugli artt. 78, 79 e soprattutto 80 TFUE.

L'art. 16 AMMR conserva il principio secondo cui la domanda deve essere esaminata da un solo Stato membro. L'art. 17 impone, in linea generale, che la domanda sia presentata e registrata nello Stato di primo ingresso, salvo le eccezioni previste, ad esempio, in presenza di un visto o di un titolo di soggiorno. Il richiedente ha inoltre l'obbligo di cooperare con le autorità, fornire i dati biometrici previsti dal nuovo Eurodac e rimanere nello Stato in cui deve trovarsi durante la determinazione della competenza e l'eventuale procedura di trasferimento. Il Patto, dunque, interviene in maniera esplicita contro i movimenti secondari, ma ciò non significa che la volontà dello straniero sia l'unico elemento irrilevante o che il "primo ingresso" prevalga sempre su tutto: l'art. 24 conferma una gerarchia dei criteri, mentre gli articoli successivi attribuiscono particolare rilievo ai minori non accompagnati, all'unità familiare, ai titoli di soggiorno, ai visti e ad altri collegamenti qualificati.

Anche la regola dell'ingresso irregolare è stata riscritta. L'art. 33 del Reg. 2024/1351 stabilisce che, quando sia provato che il richiedente ha attraversato irregolarmente la frontiera di uno Stato membro provenendo da un Paese terzo, quello Stato è in linea generale competente; questa responsabilità cessa, però, se la domanda viene registrata oltre venti mesi dopo l'attraversamento. Per gli sbarchi conseguenti a operazioni di ricerca e soccorso, il medesimo articolo attribuisce la competenza allo Stato nel cui territorio avviene lo sbarco, con una disciplina temporale specifica. Anche questa norma dimostra perché sia improprio trasformare la questione in uno slogan: la responsabilità deriva dall'applicazione di criteri europei al singolo fascicolo, non da una generica presunzione politica secondo cui "chi è passato dall'Italia appartiene all'Italia".

Il nuovo regime cerca inoltre di rendere più rapide le procedure. Le richieste di presa in carico e le notifiche di ripresa in carico sono sottoposte a termini stringenti; la disciplina delle take back procedures utilizza in numerosi casi una vera e propria notifica tra Stati, sostenuta dai dati Eurodac. Una volta individuato lo Stato competente, il trasferimento deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 46 AMMR, quanto prima e comunque normalmente entro sei mesi. Se il termine decorre inutilmente, la responsabilità si trasferisce allo Stato che avrebbe dovuto eseguire il trasferimento. Il nuovo regolamento consente proroghe più ampie in alcune ipotesi: fino a un anno in caso di detenzione e, in determinate circostanze quali fuga, opposizione fisica al trasferimento o condotte intenzionali volte a impedirlo, sino a tre anni. È una delle manifestazioni più evidenti dell'inasprimento della disciplina sui movimenti secondari rispetto al precedente sistema.

Nessuno di questi automatismi, tuttavia, può prevalere sui diritti fondamentali. L'art. 16, par. 3, del nuovo regolamento vieta il trasferimento quando sussistano fondati motivi per ritenere che esso esporrebbe la persona a un rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali tale da integrare un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta. A ciò si aggiungono l'art. 18 della Carta sul diritto d'asilo, l'art. 24 sulla protezione e sull'interesse superiore del minore, l'art. 47 sul diritto a un ricorso effettivo e l'art. 3 CEDU. Per minori, vittime di tortura, tratta o violenza sessuale, persone con disabilità e altri soggetti vulnerabili, la valutazione individuale non è un dettaglio procedurale, ma una componente necessaria della legalità del trasferimento. Lo stesso AMMR disciplina espressamente la trasmissione delle informazioni sanitarie e delle esigenze specifiche prima del trasferimento.

Ed è proprio sulle disposizioni transitorie che oggi si concentra una parte rilevante dello scontro tra Roma e Berlino. L'art. 84 AMMR è estremamente importante e merita di essere letto senza semplificazioni. Se la domanda di protezione è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato competente deve essere individuato secondo il vecchio Regolamento Dublino III. Se invece la domanda è stata registrata dopo il 12 giugno 2026, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'individuazione della competenza secondo il nuovo regolamento, anche fatti verificatisi prima di quella data. Non esiste quindi, nel testo del regolamento, una generale "sanatoria" o un azzeramento automatico di tutti i fascicoli precedenti al 12 giugno. Per i vecchi casi devono essere verificate le regole di Dublino III, compresi i termini eventualmente già maturati; per i nuovi casi opera il Reg. 2024/1351.

È su questo terreno che divergono le interpretazioni politiche di Italia e Germania. Secondo quanto riferito da Berlino, nell'autunno 2025 Germania e Italia avevano raggiunto intese bilaterali nell'ambito della cooperazione migratoria, sulla cui base le autorità tedesche ritengono che i trasferimenti verso l'Italia dovessero riprendere con l'applicazione del nuovo Sistema europeo comune di asilo nel giugno 2026. Le autorità italiane hanno invece sostenuto pubblicamente una lettura secondo cui i casi precedenti sarebbero stati sostanzialmente "azzerati", posizione che Berlino non condivide. Dal punto di vista strettamente giuridico occorre evitare di attribuire a un accordo amministrativo bilaterale effetti che il diritto dell'Unione non gli riconosce: lo stesso Reg. 2024/1351 consente accordi amministrativi tra Stati per semplificare procedure e cooperazione, ma impone che essi siano compatibili con il regolamento e prevede il coinvolgimento della Commissione in tale verifica.

La conseguenza è importante. Un vecchio fascicolo può certamente non essere più trasferibile in Italia se, applicando Dublino III, siano decorsi i termini che determinano il passaggio della responsabilità allo Stato richiedente. Ma questa conclusione deve discendere dall'esame della singola procedura, non dalla teoria secondo cui il 12 giugno 2026 avrebbe cancellato indistintamente tutto il pregresso. Analogamente, nei casi successivi al 12 giugno non basta dimostrare che la persona abbia fisicamente attraversato l'Italia: occorre applicare l'intera gerarchia dei criteri AMMR, verificare eventuali legami familiari o altri titoli di competenza, rispettare termini e garanzie procedurali ed escludere impedimenti connessi ai diritti fondamentali.

La controversia è esplosa apertamente nell'agosto 2026. Berlino ha dichiarato che il corretto funzionamento del meccanismo di determinazione dello Stato competente costituisce una condizione imprescindibile per il successo del nuovo Sistema europeo comune di asilo e ha annunciato la ripresa dei trasferimenti verso Italia e Grecia. Pochi giorni dopo la Germania ha ribadito che, secondo la propria interpretazione delle intese del 2025, le procedure dovevano ricominciare con l'applicazione del Patto.

La dinamica non riguarda più soltanto Germania e Italia. L'Austria ha già riferito l'esecuzione di quattro trasferimenti verso il nostro Paese; la Svizzera — che non appartiene all'Unione europea ma partecipa al sistema Dublino in virtù degli accordi di associazione — ha programmato la ripresa graduale dei trasferimenti dalla fine di agosto; la Finlandia ha comunicato che le procedure sono in preparazione; la Svezia ha dichiarato di aver già effettuato trasferimenti verso l'Italia e di voler proseguire. Il dato politico più significativo è che diversi Stati stanno leggendo il 12 giugno 2026 come il momento di riattivazione effettiva di un sistema di responsabilità rimasto per anni quasi paralizzato nei rapporti con l'Italia.

La posizione spagnola mostra però che l'Europa non sta seguendo un'unica linea politica. Madrid ha dichiarato di preferire i meccanismi di solidarietà previsti dal nuovo Patto rispetto a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. È una distinzione politicamente rilevante, ma sul piano giuridico solidarietà e responsabilità non possono essere contrapposte come se l'una eliminasse l'altra. Il nuovo sistema pretende entrambe. Uno Stato sottoposto a pressione migratoria può beneficiare della solidarietà europea; contemporaneamente deve rispettare le regole attraverso cui viene determinata la sua eventuale competenza sui singoli richiedenti.

Questa è forse la vera innovazione strutturale del Patto. Gli artt. 56 e seguenti del Reg. 2024/1351 istituiscono un Annual Solidarity Pool, un bacino annuale di solidarietà destinato agli Stati sottoposti a pressione migratoria. La proposta annuale della Commissione deve prevedere a livello dell'Unione almeno 30.000 ricollocazioni e 600 milioni di euro di contributi finanziari. Gli Stati possono contribuire mediante ricollocazioni, contributi finanziari o altre misure previste dal regolamento, secondo una quota equa calcolata sulla base dei parametri europei. La solidarietà diventa quindi strutturale e obbligatoria nel suo impianto complessivo, pur lasciando agli Stati una significativa discrezionalità sulla forma concreta del contributo. Non significa che ogni persona sbarcata in Italia debba automaticamente essere ricollocata altrove, né che l'Italia possa sottrarsi alle procedure di competenza in attesa di ricevere solidarietà.

È altrettanto necessario affrontare con cautela l'argomento, emerso nel confronto politico italiano, delle navi delle ONG battenti bandiera di altri Stati europei. Il fatto che una nave di soccorso batta bandiera tedesca, francese o di un altro Paese non crea, di per sé, nel Reg. 2024/1351 un generale diritto dell'Italia a "compensare" i trasferimenti Dublino rifiutando altrettante persone. L'AMMR disciplina attraverso procedure specifiche tanto la competenza derivante dagli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso quanto i meccanismi di solidarietà, ricollocazione e compensazione delle responsabilità. Non emerge dal regolamento un potere unilaterale di effettuare una sorta di compensazione contabile fondata semplicemente sulla bandiera della nave. Qualunque soluzione deve essere ricondotta alle procedure europee previste e al principio di leale cooperazione dell'art. 4, par. 3, TUE.

Il rischio, altrimenti, è di tornare precisamente al difetto che ha caratterizzato il vecchio sistema: ogni Stato invoca la parte del diritto europeo che gli è più favorevole. Gli Stati di primo ingresso rivendicano solidarietà e alleggerimento delle responsabilità; gli Stati di destinazione dei movimenti secondari insistono sulle regole di presa e ripresa in carico; alcuni governi restringono i controlli alle frontiere interne; altri chiedono maggiore redistribuzione. Ma un sistema comune non può funzionare se responsabilità, solidarietà e libera circolazione vengono applicate selettivamente a seconda dell'interesse nazionale del momento.

Il caso dei dublinanti è quindi molto più di una controversia amministrativa tra Roma e Berlino. È il primo vero stress test del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo dopo il 12 giugno 2026. Formalmente Dublino III non esiste più; sostanzialmente, però, il problema che Dublino cercava di risolvere resta intatto: evitare che la domanda di protezione divenga responsabilità di tutti e, proprio per questo, responsabilità di nessuno. Il Reg. 2024/1351 tenta di correggere il vecchio squilibrio affiancando alla competenza dello Stato responsabile un sistema permanente di solidarietà, rafforzando Eurodac, rendendo più stringenti le procedure sui movimenti secondari e introducendo strumenti comuni per gli Stati sottoposti a pressione.

La riuscita del nuovo Patto dipenderà però da una condizione che nessun regolamento può sostituire: la reciproca affidabilità degli Stati membri. L'Italia ha ragione quando ricorda che un Paese di frontiera non può essere lasciato solo a gestire una responsabilità che deriva dalla geografia e non da una scelta politica; gli altri Stati hanno però un fondamento giuridico altrettanto serio quando sostengono che un sistema comune non può funzionare se lo Stato individuato come competente rifiuta in via generale di dare esecuzione alle procedure europee. È proprio questa apparente contraddizione che l'art. 80 TFUE impone di superare: non responsabilità senza solidarietà, ma nemmeno solidarietà senza responsabilità.

E soprattutto, dietro ogni fascicolo Dublino rimane una persona. Un trasferimento può sembrare, dal punto di vista delle amministrazioni, lo spostamento di una competenza da una casella europea all'altra; per chi lo subisce può significare separazione da una famiglia, interruzione di un percorso di integrazione, cambiamento del sistema di accoglienza o riemersione di vulnerabilità profonde. Il diritto europeo non vieta i trasferimenti, anzi li disciplina espressamente; ma pretende che avvengano attraverso decisioni individuali, motivate, impugnabili e compatibili con la dignità umana. È in questo equilibrio — tra effettività delle regole, solidarietà tra Stati e protezione concreta della persona — che si giocherà la credibilità del nuovo sistema europeo di asilo. Se il Patto diventerà soltanto un nuovo strumento con cui gli Stati si rinviano reciprocamente le persone, avremo cambiato i regolamenti senza risolvere il problema. Se invece responsabilità e solidarietà verranno applicate insieme, il 12 giugno 2026 potrà davvero rappresentare il passaggio da Dublino a un sistema europeo comune degno di questo nome.


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