Divorzio, affidamento e religione in Egitto: la riforma che può cambiare la vita di milioni di famiglie

31.05.2026

In Egitto il diritto di famiglia continua a rappresentare uno dei campi nei quali il conflitto tra norme religiose, diritti fondamentali e potestà statale emerge con maggiore intensità. La vicenda di Caroline e Roger non è un'eccezione, ma il riflesso di un sistema giuridico confessionale nel quale il matrimonio, soprattutto per i cristiani copti e cattolici, rimane fortemente subordinato all'autorità religiosa. Per anni il divorzio è stato ammesso quasi esclusivamente in caso di adulterio, costringendo molte coppie a strategie giuridiche estreme, come la conversione religiosa, per ottenere la dissoluzione del vincolo.

Dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, questa situazione entra inevitabilmente in tensione con il principio di libertà personale e con il diritto a contrarre matrimonio e a scioglierlo liberamente. L'articolo 16 della Nazioni Unite Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che uomini e donne hanno uguali diritti "durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento". Analogamente, l'articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici tutela l'eguaglianza dei coniugi nel matrimonio e nel divorzio.

Anche la giurisprudenza internazionale si è più volte pronunciata sul rapporto tra religione e libertà matrimoniale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza Şerife Yiğit c. Turchia del 2010, ha riconosciuto il margine degli Stati nella regolazione del matrimonio religioso, ma ha ribadito che i sistemi confessionali non possono comprimere in modo sproporzionato i diritti fondamentali della persona. Ancora più significativa è la sentenza Vallianatos e altri c. Grecia del 2013, nella quale la Corte ha sottolineato che il diritto di famiglia deve evolversi con i mutamenti sociali e non può rimanere ancorato a modelli rigidi e discriminatori.

Nel caso egiziano il problema è aggravato dall'assenza storica di una codificazione civile uniforme per i cristiani. La conseguenza è stata la proliferazione di cause davanti ai tribunali familiari e il consolidarsi di una prassi nella quale la religione diventa un ostacolo giuridico all'autodeterminazione. La nuova proposta di legge, che introduce l'annullamento per vizi del consenso, occultamento di malattie gravi, dipendenze o incompatibilità sostanziali, rappresenta quindi un cambiamento di portata storica.

Dal punto di vista comparatistico, il modello italiano è radicalmente differente. In Italia il matrimonio concordatario produce effetti civili, ma lo scioglimento del vincolo è disciplinato esclusivamente dalla legge statale. La Corte Costituzionale Italiana, nella sentenza n. 18 del 1982, ha chiarito che il principio di laicità impone allo Stato di mantenere il controllo sugli effetti civili del matrimonio, anche quando esso nasce in ambito religioso. Successivamente, la sentenza n. 203 del 1989 ha consacrato il principio supremo di laicità come elemento fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano.

Anche sul piano dell'affidamento dei figli, il sistema egiziano presenta forti criticità. La normativa ispirata alla sharia attribuisce priorità quasi assoluta alla madre e alle figure femminili della famiglia, relegando il padre a una posizione marginale. Said al-Sayed racconta di poter vedere la figlia soltanto tre ore a settimana in luoghi stabiliti dalla legge. Questa impostazione appare difficilmente conciliabile con il principio della bigenitorialità riconosciuto in numerosi ordinamenti democratici.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che il rapporto tra genitore e figlio rientra nella tutela della vita familiare garantita dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella sentenza Strand Lobben e altri c. Norvegia del 2019 la Corte ha ribadito che l'allontanamento o la limitazione dei rapporti familiari devono costituire extrema ratio e che gli Stati hanno il dovere positivo di favorire il mantenimento dei legami familiari. Analogamente, nella sentenza Neulinger e Shuruk c. Svizzera del 2010 è stato affermato che l'interesse superiore del minore richiede una valutazione concreta e non automatica dei rapporti genitoriali.

In Italia, la legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso ha recepito proprio questo orientamento, superando il modello dell'affidamento esclusivo materno. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il minore ha diritto a una presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali, salvo situazioni di pregiudizio concreto.

Il caso di Nessi Guerra introduce poi un ulteriore profilo: la criminalizzazione dell'adulterio. In molti sistemi influenzati dalla sharia, il reato di adulterio continua a colpire soprattutto le donne, con effetti devastanti sulla libertà personale e familiare. Le Nazioni Unite hanno più volte criticato queste normative. Il Comitato ONU per i Diritti Umani ha affermato che le leggi che puniscono penalmente le relazioni consensuali tra adulti possono violare il diritto alla privacy sancito dall'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza Dudgeon c. Regno Unito del 1981, ha riconosciuto che la sfera sessuale e relazionale appartiene alla vita privata della persona e non può essere oggetto di indebita repressione penale. Sebbene il contesto fosse differente, il principio di fondo resta centrale: lo Stato non può utilizzare il diritto penale per imporre modelli morali assoluti che comprimano la libertà individuale.

Le riforme oggi discusse nel Parlamento egiziano potrebbero segnare l'inizio di una trasformazione profonda. Per la prima volta le principali chiese cristiane del Paese sembrano aver trovato una base comune sulla disciplina matrimoniale. Tuttavia il nodo centrale resta politico e culturale: capire se il diritto di famiglia debba continuare a essere dominato dalle appartenenze religiose oppure evolversi verso un sistema civile fondato sui diritti fondamentali della persona, sull'uguaglianza tra i coniugi e sull'interesse concreto dei figli.

La vicenda egiziana dimostra che il diritto di famiglia non riguarda soltanto il matrimonio o il divorzio. Riguarda il rapporto tra Stato e religione, tra libertà individuale e controllo sociale, tra tradizione e diritti umani. Ed è proprio in questi conflitti che si misura il grado reale di civiltà giuridica di un ordinamento.

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