Direttiva anticorruzione UE 2026: abuso d’ufficio, esercizio illecito e obblighi per l’Italia

L'approvazione della nuova direttiva europea anticorruzione da parte del Parlamento europeo con una larghissima maggioranza rappresenta un passaggio normativo di straordinaria rilevanza sistemica. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione sulla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, adottata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'art. 294 TFUE, sulla base giuridica degli artt. 82, par. 1, lett. d), e 83 TFUE, attualmente in corso di definitiva adozione e destinata a essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come Direttiva (UE) 2026/…, con obbligo di recepimento per gli Stati membri entro 24 mesi dalla pubblicazione.
Nel corpo della direttiva assume rilievo centrale la previsione dell'"esercizio illecito delle funzioni pubbliche", configurato come obbligo per gli Stati membri di incriminare le violazioni gravi della legge commesse intenzionalmente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, sia mediante azione sia mediante omissione. La disposizione, pur non riproducendo in termini letterali la fattispecie di cui all'art. 323 c.p. abrogato nel 2024, ne richiama in modo evidente la funzione di presidio a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, principi costituzionali sanciti dall'art. 97 Cost., nonché della legalità sostanziale nell'esercizio del potere pubblico.
La tecnica normativa adottata dal legislatore europeo si caratterizza per un equilibrio tra vincolo e discrezionalità. Da un lato, infatti, viene imposto un obbligo di incriminazione che non consente vuoti di tutela nelle ipotesi più gravi di abuso del potere pubblico; dall'altro, viene riconosciuto agli Stati membri un margine di adattamento nella tipizzazione delle condotte e nella delimitazione soggettiva dell'ambito applicativo, potendo la disciplina essere circoscritta a determinate categorie di funzionari o a specifiche ipotesi di particolare gravità. Ne deriva un modello di armonizzazione minima, coerente con la struttura del diritto penale dell'Unione europea.
In tale contesto, il dibattito politico italiano appare segnato da una significativa divaricazione tra rappresentazione mediatica e dato normativo. L'affermazione secondo cui la direttiva imporrebbe una reintroduzione automatica dell'abuso d'ufficio nella sua precedente configurazione risulta giuridicamente imprecisa; specularmente, la tesi secondo cui essa sarebbe del tutto irrilevante per l'ordinamento interno si pone in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito dall'art. 4, par. 3, TUE e con il carattere vincolante delle direttive quanto al risultato da conseguire.
È altresì necessario escludere, sul piano strettamente giuridico, che il Parlamento europeo abbia adottato una mozione di sfiducia nei confronti del governo italiano o del Ministro della giustizia. Tali qualificazioni appartengono al lessico del confronto politico e non trovano alcun fondamento negli atti formali dell'Unione, nei quali non è rinvenibile alcun meccanismo di censura nei confronti di singoli governi nazionali in sede di approvazione legislativa.
Il significato più profondo dell'intervento europeo risiede, piuttosto, nella riaffermazione del principio secondo cui l'esercizio della funzione pubblica deve essere sottoposto a un controllo di legalità effettivo anche sul piano penale, nelle ipotesi di violazioni intenzionali e gravi. Tale impostazione si inserisce nel quadro degli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e nella più ampia strategia europea di rafforzamento dello Stato di diritto.
Ne consegue che l'Italia, nel termine previsto per il recepimento, sarà chiamata a reintrodurre una forma di responsabilità penale idonea a colmare l'area delle condotte abusive attualmente prive di rilevanza penale, quantomeno nelle ipotesi di maggiore gravità. Non si tratta di una eterodirezione del legislatore nazionale, bensì dell'ordinaria operatività del sistema delle fonti dell'Unione europea, nel quale il vincolo riguarda il risultato da conseguire e non le modalità tecniche di attuazione.
In prospettiva, la questione non si esaurisce nella mera reintroduzione di una fattispecie incriminatrice, ma investe la qualità complessiva della legislazione penale. La sfida sarà quella di costruire una norma capace di coniugare l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico con quella di evitare indebite compressioni dell'azione amministrativa, superando tanto il rischio di paralisi decisionale quanto quello, opposto, di zone di impunità. È in questo equilibrio che si misura, in ultima analisi, la tenuta dello Stato di diritto.
