Decreti sicurezza del Governo Meloni: otto provvedimenti tra repressione, diritti e Costituzione

C'è una domanda che, da giurista e da cittadina, continuo a pormi osservando l'indirizzo politico-criminale del Governo Meloni: possibile che, di fronte a ogni nuova manifestazione di disagio sociale, conflittualità, violenza giovanile o insicurezza urbana, la risposta prevalente debba essere un altro decreto sicurezza? Possibile che la complessità dei fenomeni sociali venga sistematicamente ricondotta all'inasprimento delle pene, all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e all'ampliamento dei poteri di polizia?
La sensazione, sempre più difficile da ignorare, è che la repressione stia progressivamente assumendo il ruolo di principale orizzonte culturale dell'azione governativa in materia di sicurezza. Non perché prevenzione e interventi sociali siano completamente assenti dalla legislazione, ma perché il diritto penale sembra essere diventato lo strumento politicamente privilegiato per affrontare problemi che richiederebbero risposte assai più articolate.
L'ultimo esempio è il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 ed entrato in vigore il 23 ottobre 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Un provvedimento che si inserisce in una successione di interventi normativi riconducibili alla medesima impostazione politico-criminale.
Per comprendere pienamente questa tendenza, è opportuno ripercorrere otto decreti-legge particolarmente significativi, adottati tra il 2022 e il 2026. Non costituiscono l'intera produzione normativa del Governo in materia di sicurezza, né sono tutti ufficialmente denominati «decreti sicurezza», ma rappresentano un campione sufficientemente significativo per interrogarsi sulla direzione delle politiche pubbliche.
Il primo segnale arriva con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199/2022, noto soprattutto come decreto anti-rave. Il provvedimento, che riguarda anche altre materie, interviene sui raduni musicali illegali, dando origine, dopo la conversione, alla fattispecie prevista dall'articolo 633-bis del codice penale. L'obiettivo dichiarato è contrastare occupazioni e raduni concretamente pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica. Un'esigenza certamente legittima, che tuttavia inaugura un'impostazione emblematica: davanti a un fenomeno sociale, la risposta più visibile diventa l'introduzione di una specifica incriminazione. Il problema non è negare la possibilità di sanzionare condotte pericolose, ma domandarsi se il ricorso al diritto penale rappresenti davvero la soluzione necessaria e proporzionata, secondo i principi desumibili dagli articoli 13, 17, 25 e 27 della Costituzione.
Il secondo passaggio è costituito dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, cosiddetto decreto Cutro, convertito nella legge n. 50/2023. Il provvedimento, adottato dopo la tragedia del naufragio avvenuto sulle coste calabresi, introduce il delitto previsto dall'articolo 12-bis del Testo unico sull'immigrazione, relativo alla morte o alle lesioni provocate come conseguenza non voluta di condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, prevedendo sanzioni particolarmente severe. Parallelamente, restringe l'ambito della protezione speciale e interviene sui canali di ingresso regolare per motivi di lavoro. La lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sulla vita dei migranti è imprescindibile, ma non può essere confusa con la compressione delle garanzie riconosciute alle persone vulnerabili. Gli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione, l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio internazionale di non-refoulement impongono limiti precisi alle politiche migratorie. La tragedia umanitaria dovrebbe sollecitare innanzitutto una riflessione su prevenzione delle morti, soccorso, canali legali e protezione effettiva, non essere prevalentemente interpretata attraverso il paradigma della deterrenza.
Con il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella legge n. 159/2023, conosciuto come decreto Caivano, la logica securitaria investe direttamente la giustizia minorile. Il provvedimento rafforza strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità giovanile, modifica alcuni presupposti delle misure cautelari e introduce disposizioni riguardanti la responsabilità degli adulti nell'adempimento dell'obbligo scolastico. Sono previsti anche interventi contro la povertà educativa e per la riqualificazione territoriale, elemento che sarebbe scorretto ignorare. Tuttavia, l'accresciuta centralità degli strumenti coercitivi solleva una questione fondamentale: fino a che punto è possibile affrontare il disagio adolescenziale attraverso l'anticipazione del controllo penale? Il sistema delineato dal D.P.R. n. 448/1988 nasce per valorizzare la personalità del minore, le sue esigenze educative e le possibilità di recupero. La responsabilizzazione non coincide necessariamente con l'inasprimento della risposta punitiva.
Poche settimane dopo arriva il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito nella legge n. 176/2023, che interviene nuovamente sull'immigrazione, sulla protezione internazionale e sul sistema di accoglienza. Particolarmente significativa è la possibilità, in condizioni specifiche e temporanee, di collocare minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto sedici anni in sezioni dedicate di strutture destinate agli adulti, quando non siano disponibili posti nelle strutture previste per i minorenni. È una soluzione presentata come risposta alle difficoltà organizzative dell'accoglienza, ma che rende evidente il rischio di subordinare la tutela dei minori alle esigenze amministrative. L'articolo 31 della Costituzione e gli articoli 3 e 20 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza impongono invece di considerare prioritario il superiore interesse del minore. La scarsità di strutture adeguate dovrebbe indurre lo Stato a rafforzare il sistema di protezione, non a considerare ordinaria una deroga concepita per situazioni eccezionali.
Nel 2024 il Governo interviene con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito nella legge n. 112/2024, noto come decreto carceri. Il provvedimento introduce misure organizzative, disposizioni relative al personale penitenziario e modifiche concernenti, tra l'altro, la liberazione anticipata e l'esecuzione penale. Non si tratta di un decreto esclusivamente repressivo, ma proprio per questo offre un ulteriore elemento di riflessione: le misure amministrative e procedurali risultano sufficienti ad affrontare le criticità strutturali del sistema penitenziario? Il sovraffollamento, le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, la carenza di personale educativo e le insufficienti opportunità di reinserimento non possono essere risolti mediante interventi frammentari. L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione impone che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e tendano alla rieducazione del condannato. L'articolo 3 CEDU vieta inoltre i trattamenti inumani o degradanti. Il carcere non può diventare il luogo nel quale la società concentra problemi che non ha saputo prevenire.
La svolta più evidente si manifesta con il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge n. 80/2025, uno dei provvedimenti più rappresentativi dell'indirizzo securitario del Governo. La normativa introduce nuove fattispecie incriminatrici, aggrava il trattamento sanzionatorio di diverse condotte, interviene sulle occupazioni arbitrarie di immobili e sui blocchi stradali, oltre a disciplinare le rivolte negli istituti penitenziari e nei centri di trattenimento dei migranti. Particolarmente controversa è l'inclusione, in determinate fattispecie, della resistenza passiva tra le condotte rilevanti. Qui la questione investe direttamente il rapporto tra autorità pubblica e libertà individuali. Non ogni condotta di protesta è lecita e nessuna libertà costituzionale autorizza la violenza; tuttavia, il legislatore deve distinguere rigorosamente tra aggressione, disobbedienza, manifestazione del dissenso e resistenza non violenta. Il rischio, altrimenti, è estendere la risposta penale a comportamenti che richiederebbero strumenti più proporzionati, con possibili effetti dissuasivi sull'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge n. 54/2026, prosegue lungo questa direttrice. Il provvedimento interviene sulle armi da taglio, sulla violenza giovanile, sulla sicurezza urbana, sulle manifestazioni pubbliche e sull'attività delle forze di polizia. Prevede, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, l'accompagnamento presso gli uffici di polizia per un periodo massimo di dodici ore di persone ritenute concretamente pericolose per il pacifico svolgimento di manifestazioni; modifica inoltre la disciplina delle indagini quando emergano cause di giustificazione. L'esigenza di prevenire episodi violenti è legittima, ma le misure preventive che incidono sulla libertà personale richiedono garanzie rigorose. L'articolo 13 della Costituzione, letto con gli articoli 24 e 111, impone particolare attenzione alla legalità, alla necessità e al controllo sui provvedimenti limitativi della libertà. Il pericolo da scongiurare è che la prevenzione si trasformi in una forma di anticipazione della risposta coercitiva fondata su valutazioni eccessivamente estensive della pericolosità individuale.
L'ottavo provvedimento è il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, entrato in vigore il 23 ottobre e ancora soggetto alla conversione parlamentare. La novità più delicata riguarda l'articolo 98 del codice penale: per i minori tra quattordici e diciotto anni viene introdotta una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere, superabile mediante prova contraria. L'età minima dell'imputabilità non viene abbassata, ma cambia il punto di partenza dell'accertamento giudiziario. Si tratta di una modifica tutt'altro che marginale, perché incide sulla valutazione individualizzata della maturità del minore e solleva interrogativi circa la distribuzione degli oneri probatori e l'effettività delle garanzie difensive. Il medesimo decreto introduce l'articolo 420-bis c.p., relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, punendo specifiche condotte violente realizzate nell'ambito di gruppi organizzati di almeno cinque persone, in presenza di concreto pericolo per l'incolumità e danni alle cose. Prevede pene più severe per l'organizzazione e la promozione delle condotte incriminate e amplia alcuni strumenti preventivi di polizia. Non viene criminalizzata la mera partecipazione pacifica a una manifestazione, ma resta indispensabile verificare che l'applicazione delle nuove fattispecie rispetti determinatezza, offensività, responsabilità personale e proporzionalità.
Questi otto provvedimenti non sono identici per contenuto e finalità. Alcuni riguardano soprattutto l'ordine pubblico, altri l'immigrazione, la giustizia minorile o l'organizzazione penitenziaria. Sarebbe giuridicamente scorretto considerarli tutti esclusivamente repressivi. Eppure, osservandoli nella loro successione, emerge una continuità politica: il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio e degli strumenti di controllo continua a occupare una posizione privilegiata nella risposta dello Stato ai fenomeni di insicurezza.
La questione non consiste nel contestare astrattamente l'autorità dello Stato o la necessità di tutelare l'ordine pubblico. La sicurezza è un bene giuridico essenziale, indispensabile per l'esercizio delle libertà fondamentali. Ma proprio per questo non dovrebbe essere utilizzata come categoria capace di assorbire qualsiasi problema sociale e giustificare ogni espansione della coercizione.
Il diritto penale costituzionalmente orientato deve conservare la propria funzione di extrema ratio. I principi di ragionevolezza, offensività, proporzionalità e colpevolezza, desumibili dall'insieme degli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, impediscono di considerare la semplice introduzione di nuovi reati come prova dell'efficacia di una politica pubblica. Una pena più elevata non produce necessariamente una maggiore deterrenza. La prevenzione dipende anche dalla probabilità di accertamento degli illeciti, dalla tempestività delle risposte giudiziarie e dalla capacità delle istituzioni di intervenire prima che il conflitto degeneri.
Particolarmente preoccupante è la traiettoria della giustizia minorile. Dal decreto Caivano del 2023 fino al nuovo decreto dell'ottobre 2026, si delinea una progressiva valorizzazione della dimensione coercitiva. Eppure, il processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988, è costruito attorno alla personalità in formazione dell'imputato e alla necessità di evitare che il contatto con il sistema penale comprometta ulteriormente il percorso educativo. Gli articoli 27 e 28 del decreto prevedono rispettivamente l'irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova, istituti che dimostrano come l'ordinamento riconosca il valore della responsabilizzazione attraverso percorsi differenti dalla condanna.
Non sostengo che un adolescente autore di violenze debba essere sottratto alle proprie responsabilità. Al contrario, ritengo fondamentale che comprenda la gravità delle proprie azioni, che le vittime ricevano tutela e che, ove possibile, si sviluppino percorsi effettivi di riparazione. Ma la responsabilizzazione non può essere confusa con il semplice aggravamento della pena. Occorre considerare il ruolo della dispersione scolastica, delle fragilità familiari, dei traumi, della marginalità e delle difficoltà psicologiche, senza trasformare queste condizioni in giustificazioni automatiche delle condotte criminali.
Gli articoli 3, 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza impongono una particolare attenzione alla dignità del minore e alle sue possibilità di reinserimento. Una politica capace di guardare al futuro dovrebbe investire nella scuola, nella neuropsichiatria infantile, nei servizi sociali, nell'educativa territoriale e nel sostegno alle famiglie. Nessun decreto potrà sostituire un insegnante, un educatore, uno psicologo o un servizio pubblico che intervenga tempestivamente.
Anche sul versante dell'immigrazione emerge una concezione della sicurezza prevalentemente imperniata sul controllo. I decreti del 2023 hanno rafforzato strumenti repressivi e amministrativi, incidendo al contempo sul sistema di protezione e accoglienza. Ma l'immigrazione non costituisce, in quanto tale, un fenomeno criminale. Confondere la gestione dei flussi con il contrasto alla criminalità rischia di alimentare una rappresentazione collettiva dello straniero come potenziale minaccia, invece di distinguere le condotte illecite dalla condizione personale di chi migra. Gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione esigono un equilibrio tra sovranità statale, diritti fondamentali e protezione delle persone vulnerabili.
Altrettanto delicato è il progressivo ampliamento degli strumenti di controllo sulle manifestazioni pubbliche. Gli articoli 17 e 21 della Costituzione, insieme agli articoli 10 e 11 CEDU, tutelano libertà che non possono essere considerate concessioni dell'autorità. Le condotte violente devono essere perseguite, ma il dissenso pacifico, anche quando risulti scomodo, impopolare o fortemente contestativo, costituisce una componente fisiologica della democrazia. Il problema non è garantire un'immunità ai manifestanti, bensì evitare che misure formulate o applicate in maniera sproporzionata finiscano per scoraggiare la partecipazione politica.
Esiste, inoltre, una questione istituzionale spesso sottovalutata: il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza. L'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. La reiterazione di interventi emergenziali in materia penale impone quindi di interrogarsi non soltanto sui contenuti, ma sul metodo legislativo. Le norme che incidono sulla libertà personale, sul processo e sui diritti fondamentali dovrebbero nascere da valutazioni approfondite, da un confronto parlamentare effettivo e da un'analisi seria dei loro possibili effetti.
A mio giudizio, la contraddizione politica più evidente riguarda il significato attribuito alla parola sicurezza. Si parla continuamente di pene, controlli, divieti e ordine pubblico, mentre troppo spesso vengono relegati in secondo piano gli strumenti che consentono di costruire sicurezza prima che si manifesti il reato.
L'articolo 3, secondo comma, della Costituzione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano concretamente la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Gli articoli 31, 32 e 34 impongono la protezione dell'infanzia, la tutela della salute e la garanzia dell'istruzione. Queste disposizioni non appartengono a un capitolo secondario della Carta fondamentale: rappresentano altrettante condizioni per la costruzione di una società realmente sicura.
Sicurezza significa poter attraversare una città senza incontrare ostacoli insormontabili, vivere in un quartiere illuminato e curato, frequentare una scuola funzionante, ricevere cure tempestive, non essere abbandonati alla povertà, trovare protezione dalla violenza e poter contare su istituzioni accessibili. Significa investire nell'autonomia delle persone, nei servizi territoriali, nell'inclusione e nelle opportunità culturali.
Non sono questioni estranee alla sicurezza. Sono la sua dimensione preventiva, sociale e costituzionale.
Persino le forze dell'ordine, alle quali deve essere garantita una tutela adeguata nello svolgimento delle proprie funzioni, non possono essere chiamate a supplire indefinitamente alle carenze delle politiche sociali. Pretendere che ogni fenomeno di marginalità, conflittualità generazionale o disagio urbano venga affrontato attraverso la coercizione significa attribuire all'apparato di pubblica sicurezza responsabilità che appartengono anche alla scuola, alla sanità, ai servizi sociali e agli enti territoriali.
Vi è infine una questione di efficacia, oltre che di principi. Dopo anni di decreti, nuove incriminazioni e aggravamenti sanzionatori, quali risultati concreti sono stati ottenuti? Quanto sono diminuite le recidive? Quanti minori sono stati effettivamente recuperati? Quanto sono migliorate le condizioni degli istituti penitenziari? Quali interventi hanno prodotto una riduzione verificabile della violenza?
Sono domande alle quali non si può rispondere contando il numero delle disposizioni penali introdotte. Occorrono dati affidabili, valutazioni indipendenti e analisi capaci di distinguere gli effetti della legislazione dalle trasformazioni sociali. In assenza di questa verifica, presentare ogni decreto come una nuova conquista della sicurezza rischia di trasformare l'attività legislativa in uno strumento di comunicazione politica.
È precisamente qui che, a mio avviso, emerge il limite culturale dell'indirizzo del Governo Meloni: la difficoltà di immaginare la sicurezza al di fuori della centralità della punizione e del controllo.
Non nego che esistano fenomeni criminali gravi, che le vittime abbiano diritto a una tutela effettiva o che lo Stato debba esercitare la propria autorità. Sostengo, piuttosto, che una politica realmente ambiziosa dovrebbe essere capace di prevenire il reato, proteggere le persone vulnerabili, rafforzare le istituzioni sociali e garantire l'effettività della giustizia, senza affidarsi prioritariamente all'inasprimento normativo.
Il problema, in definitiva, non è scegliere tra sicurezza e diritti. È comprendere che la sicurezza costruita attraverso lo Stato di diritto, la prevenzione e la coesione sociale è assai più solida di quella affidata esclusivamente alla minaccia della pena.
Una democrazia forte non è quella che introduce un nuovo reato dopo ogni crisi, ma quella che sa tutelare le vittime, accertare le responsabilità, applicare sanzioni proporzionate e, contemporaneamente, intervenire sulle condizioni che favoriscono la violenza.
Perché una società che conosce soltanto il linguaggio della punizione rischia di dimenticare quello dell'educazione, della prevenzione e dell'emancipazione.
E quando la repressione diventa la principale risposta politica alla complessità sociale, il problema non è soltanto giuridico: è profondamente culturale.
La vera sfida non consiste nel rendere lo Stato sempre più severo, ma nel renderlo capace di essere, contemporaneamente, autorevole, giusto e lungimirante.
