DDL sicurezza 2026: rende l’Italia più sicura?

Il nuovo DDL sicurezza si colloca all'interno di una stagione normativa caratterizzata da una crescente centralità del paradigma securitario, nel quale il diritto penale e amministrativo vengono utilizzati come strumenti di governo preventivo del disagio sociale, del conflitto e della marginalità. Non si tratta di un semplice intervento di aggiornamento dell'ordinamento, ma di una ristrutturazione profonda del rapporto tra cittadino e potere pubblico, che sposta l'asse dall'accertamento della responsabilità alla gestione anticipata del rischio. In questo quadro, la sicurezza non è più un obiettivo da perseguire nel rispetto delle garanzie, ma diventa una clausola generale che legittima compressioni diffuse e sistematiche dei diritti fondamentali.
Uno dei primi ambiti in cui questa impostazione emerge con chiarezza è la disciplina degli strumenti atti ad offendere. L'inasprimento dei divieti e l'ampliamento delle ipotesi di confisca e sanzioni accessorie, affidate in larga misura all'autorità prefettizia, poggiano su concetti volutamente ampi e indeterminati, come quello di "giustificato motivo". Tale scelta normativa non è neutra: introduce una discrezionalità applicativa elevatissima, che rischia di tradursi in prassi selettive e discriminatorie. Il pericolo non è astratto, ma strutturale, perché la valutazione del "motivo" si presta a essere influenzata dal contesto, dall'aspetto del soggetto, dal luogo in cui il controllo avviene. In questo modo, il principio di uguaglianza e quello di determinatezza della fattispecie penale risultano gravemente compromessi, aprendo la strada a un diritto penale di sospetto.
Ancora più delicata è la scelta di introdurre sanzioni pecuniarie a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il porto illecito di strumenti da parte di minori. Questa previsione segna una torsione evidente rispetto al principio di personalità della responsabilità penale, che costituisce uno dei pilastri dello Stato costituzionale. Anche se formalmente qualificata come misura amministrativa, la sanzione presenta un contenuto marcatamente afflittivo e punitivo, che prescinde da qualsiasi accertamento di colpa in capo al soggetto sanzionato. Si introduce così una responsabilità oggettiva indiretta, che colpisce il ruolo genitoriale come tale, trasformandolo in un fattore di rischio giuridico, con effetti particolarmente gravosi sui nuclei familiari più fragili e meno attrezzati a difendersi.
La stessa logica permea le disposizioni in materia di violenza giovanile. L'estensione dell'ammonimento del Questore a fasce di età sempre più basse e il rafforzamento delle conseguenze successive all'ammonimento delineano un modello di prevenzione fondato sull'etichettamento precoce del minore come soggetto problematico. L'intervento amministrativo anticipa quello educativo e giudiziario, comprimendo le garanzie del contraddittorio e riducendo la complessità delle situazioni individuali a un problema di ordine pubblico. Si tratta di una scelta che rischia di tradire la funzione costituzionale di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, sostituendo alla presa in carico sociale una risposta securitaria che, nel medio periodo, può produrre esclusione e stigmatizzazione anziché prevenzione reale.
La reintroduzione della procedibilità d'ufficio per alcune ipotesi di furto qualificato rappresenta un ulteriore segnale di questa impostazione. Dopo anni di riflessione sulla necessità di ridurre l'area dell'intervento penale obbligatorio, valorizzando la volontà della persona offesa e la funzione deflattiva della querela, il legislatore sceglie di tornare a una logica automatica. L'azione penale diventa nuovamente una risposta standardizzata, sganciata da valutazioni di opportunità e proporzionalità. Il rischio concreto è quello di un sovraccarico del sistema giudiziario, che finisce per compromettere l'effettività del giusto processo e la ragionevole durata dei procedimenti, senza offrire reali benefici in termini di sicurezza.
Particolarmente critico è anche l'intervento sulle fattispecie penali più gravi, come la nuova ipotesi di rapina commessa da gruppo armato organizzato. Le cornici edittali elevate e la descrizione ampia delle condotte incriminate sollevano seri dubbi di compatibilità con il principio di tassatività. L'uso di formule elastiche, che rinviano a "ogni altra tecnica o metodo", amplia in modo eccessivo il potere interpretativo dell'autorità giudiziaria, riducendo la prevedibilità della sanzione. In un ordinamento penale rispettoso dello Stato di diritto, la gravità della pena dovrebbe essere accompagnata da un'altrettanto rigorosa precisione della fattispecie, pena la trasformazione del diritto penale in uno strumento di intimidazione normativa.
Il punto di massima criticità del DDL emerge tuttavia nelle disposizioni che incidono direttamente sull'uso dello spazio pubblico. Le cosiddette zone a vigilanza rafforzata e l'estensione dei divieti di accesso e stazionamento, fondati anche sulla mera esistenza di precedenti denunce, introducono una presunzione di pericolosità che prescinde da qualsiasi accertamento definitivo di responsabilità. In questo modo, la libertà di circolazione e quella di riunione vengono subordinate a valutazioni preventive di ordine pubblico, fondate su indici deboli e spesso reversibili. Il risultato è una compressione sistematica di diritti fondamentali, che colpisce in modo particolare chi vive lo spazio urbano come luogo di socialità, protesta o semplice sopravvivenza.
In questo contesto si inserisce l'estensione dell'arresto in flagranza differita per fatti di danneggiamento commessi durante manifestazioni. L'uso di uno strumento eccezionale in modo ordinario nei contesti di piazza rischia di produrre un effetto di dissuasione generalizzata, scoraggiando la partecipazione collettiva e il dissenso. La manifestazione pubblica viene trattata come un evento intrinsecamente pericoloso, da governare con strumenti emergenziali, anziché come un'espressione fisiologica della democrazia. Tale impostazione entra in tensione con gli standard della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiedono un rigoroso bilanciamento tra ordine pubblico e libertà di riunione.
Ancora più incisivo è il cosiddetto fermo di prevenzione fino a dodici ore, applicabile in occasione di manifestazioni sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali. Questa misura incide direttamente sulla libertà personale, abbassando drasticamente la soglia di intervento e rinviando il controllo giurisdizionale a un momento successivo. Il rischio di utilizzo arbitrario o selettivo è elevato, soprattutto in contesti di conflitto sociale. La libertà personale, tutelata come diritto inviolabile, viene così esposta a una logica di contenimento preventivo che svuota di significato le garanzie costituzionali.
Anche la scelta di depenalizzare alcune violazioni in materia di riunioni pubbliche, sostituendole con sanzioni amministrative di importo molto elevato, si inserisce in questa logica. La depenalizzazione, lungi dal rappresentare un alleggerimento, sposta il potere sanzionatorio verso l'autorità amministrativa e rende la repressione più rapida e meno controllabile. Le sanzioni economiche elevate hanno un effetto fortemente deterrente, soprattutto per chi dispone di minori risorse, incidendo in modo sostanziale sull'esercizio della libertà di riunione e trasformando il diritto in un privilegio di fatto riservato a pochi.
Sul fronte dell'immigrazione, il DDL conferma e rafforza una visione emergenziale e strutturalmente sospettosa, che tratta la mobilità umana non come fenomeno complesso da governare giuridicamente, ma come problema di sicurezza da contenere attraverso automatismi amministrativi e presunzioni di pericolosità. L'obbligo di cooperazione dello straniero per l'accertamento dell'identità e dell'età, accompagnato dalla valorizzazione negativa dell'omessa cooperazione, ignora deliberatamente le condizioni materiali e giuridiche in cui versano molte persone migranti, spesso prive di documenti non per scelta, ma per effetto di percorsi migratori traumatici, guerre, persecuzioni o sistemi statuali collassati. La mancanza di documenti viene così trasformata in indizio di pericolosità sociale, con una pericolosa inversione logica che scivola verso una presunzione amministrativa di colpa. Questo approccio favorisce decisioni standardizzate e automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, cardine tanto del diritto costituzionale quanto del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Questa impostazione appare ancora più problematica se letta alla luce delle scelte di spesa pubblica che accompagnano la politica securitaria in materia migratoria. Mentre il legislatore giustifica l'inasprimento delle misure interne con l'esigenza di garantire maggiore sicurezza, lo Stato italiano continua a destinare risorse ingenti – circa 18 milioni di euro – al mantenimento dei centri per migranti in Albania, strutture che risultano sostanzialmente vuote e inutilizzate. Si tratta di una contraddizione evidente: da un lato si comprimono diritti fondamentali e garanzie procedurali in nome della sicurezza; dall'altro si disperdono risorse pubbliche in un progetto esterno, simbolico e politicamente propagandistico, che non produce alcun beneficio concreto né in termini di gestione dei flussi né di sicurezza effettiva sul territorio nazionale. Quelle stesse risorse avrebbero potuto essere investite nel rafforzamento dei servizi sociali, dell'accoglienza diffusa, della mediazione culturale, della sicurezza urbana di prossimità e della giustizia, cioè negli strumenti che incidono realmente sulla coesione sociale e sulla prevenzione dei conflitti.
Di particolare gravità è infine l'eliminazione dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giurisdizionali contro l'espulsione. Questa scelta non è un mero aggiustamento tecnico, ma un intervento che incide direttamente sull'effettività del diritto di difesa. I procedimenti in materia di espulsione e trattenimento riguardano diritti fondamentali della persona, come la libertà personale, la vita privata e familiare e il divieto di trattamenti inumani o degradanti. Innalzare barriere all'accesso alla tutela giurisdizionale significa, nella pratica, rendere tali diritti teorici per chi non dispone di mezzi economici adeguati. Il risultato è una giustizia selettiva, nella quale la possibilità di difendersi diventa una variabile economica, in aperto contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e con i principi europei di tutela effettiva.
Nel suo complesso, il nuovo DDL sicurezza non si limita a rafforzare strumenti di contrasto alla criminalità, ma ridefinisce l'equilibrio tra libertà e potere pubblico in senso marcatamente restrittivo, accompagnando questa torsione con scelte di spesa pubblica incoerenti e politicamente miopi. La sicurezza viene elevata a valore assoluto, capace di giustificare deroghe permanenti, automatismi punitivi e compressioni sistematiche dei diritti, mentre risorse significative vengono sottratte alla sicurezza reale dei territori per alimentare operazioni esterne prive di ricadute concrete. In uno Stato costituzionale di diritto, la sicurezza non può essere costruita contro le garanzie né attraverso sprechi simbolici, ma solo investendo in diritti, giustizia e coesione sociale. Quando il diritto rinuncia alla sua funzione di limite e la spesa pubblica perde ogni razionalità costituzionale, la sicurezza diventa una narrazione politica, non una tutela effettiva dei cittadini.
