Dalla rotta balcanica al diritto negato: migranti economici, rifugiati e il fallimento dello slogan “aiutiamoli a casa loro”

09.04.2026

Grazie alla mia passione per le lingue – che considero non un semplice esercizio culturale, ma uno strumento autentico di libertà – mi è sempre parso evidente come la possibilità di esprimersi in più idiomi rappresenti molto più di una competenza: è una forma di autonomia, una chiave d'accesso al mondo, un mezzo per orientarsi tanto nelle situazioni più ordinarie quanto in quelle più complesse, talvolta persino pericolose, e, perché no, anche per districarsi con una certa astuzia nelle pieghe imprevedibili delle relazioni umane.

Parlare più lingue significa, innanzitutto, sottrarre il dialogo alla mediazione, ridurre la distanza, eliminare filtri. Significa incontrare l'altro senza intermediari, nella sua voce, nel suo ritmo, nella sua verità.

Ed è proprio per questo che, nel momento in cui ho raccolto questa testimonianza, ho sentito l'esigenza di creare uno spazio di comunicazione il più possibile autentico, scegliendo – per quanto possibile – di muovermi nella lingua in cui la persona che avevo davanti potesse sentirsi davvero a proprio agio. Perché ci sono storie che non possono essere tradotte senza perdere qualcosa, e ci sono esperienze che, per essere comprese, devono essere raccontate nella lingua in cui sono state vissute.

Arriva in Macedonia del Nord con un normale volo di linea, attraverso un ingresso regolare che si colloca inizialmente nei canali legali di mobilità. È solo da quel momento che il suo percorso, nel tentativo di costruirsi una vita migliore, si trasforma progressivamente in irregolare, non per scelta originaria, ma per l'assenza di alternative concrete e accessibili.

Alle spalle lascia una situazione familiare profondamente deteriorata: dopo la morte del padre – e, in fondo, tutto il mondo è paese – emergono dissapori legati alla proprietà dei terreni e ai beni familiari. Lo zio e il cugino avanzano pretese sempre più pressanti, che da conflitto patrimoniale si trasformano rapidamente in minacce concrete.

Racconta di essersi rivolto alla polizia, senza però ottenere alcuna tutela, perché "loro sono più potenti". Dopo la denuncia, le intimidazioni si intensificano fino a sfociare in minacce di morte. È in questo passaggio che la vicenda assume una rilevanza giuridica precisa: la persecuzione può provenire anche da soggetti privati, qualora lo Stato non sia in grado o non voglia offrire protezione effettiva, secondo quanto riconosciuto dalla Direttiva qualifiche 2011/95/UE.

È la madre a dirgli di andare via, di lasciare la casa e cercare altrove una possibilità di sopravvivenza. E così parte. Non soltanto per lavorare, ma perché restare significava esporsi a un rischio concreto, in potenziale violazione del diritto alla vita e alla sicurezza personale, tutelati anche dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il primo approdo è la Macedonia, dove cerca di fermarsi e trovare un impiego. Ma anche qui la realtà si rivela immediatamente lesiva dei diritti fondamentali: lavora senza salario, senza cibo, in una condizione che può integrare forme di sfruttamento lavorativo e trattamenti degradanti, in contrasto con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I documenti gli vengono trattenuti, limitando di fatto la sua libertà personale.

Ancora una volta, non può restare.

Si affida allora a reti informali che gestiscono i passaggi lungo la rotta balcanica, in un contesto che evidenzia l'assenza di canali legali e sicuri di ingresso, in contrasto con i principi di accesso alla protezione sanciti dal diritto dell'Unione europea. Riceve indicazioni, coordinate, punti di incontro.

Dalla Macedonia del Nord raggiunge il confine con il Kosovo, prosegue a piedi, viene trasferito in auto, poi nuovamente nascosto in abitazioni temporanee. Racconta di permanenze forzate in spazi chiusi, senza possibilità di uscire, con accesso limitato al cibo.

Queste condizioni, lungo la rotta, si inseriscono in un quadro più ampio di criticità già oggetto di attenzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare in relazione all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Attraversa la Serbia, raggiunge Belgrado, poi la Bosnia fino a Sarajevo, dove si ferma temporaneamente. Anche questa fase evidenzia una mobilità priva di tutele, in contrasto con i principi del Sistema europeo comune di asilo.

Poi il passaggio più duro.

La foresta tra Bosnia e Croazia. Cinque giorni senza cibo, solo acqua, poi neppure quella. Cammina lungo i fiumi per orientarsi, evita le strade, si nasconde. La paura della polizia è costante, così come il rischio di respingimenti informali, più volte denunciati in violazione del principio di non-refoulement, cardine della Convenzione di Ginevra del 1951 e richiamato anche dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Attraversa una strada pericolosa, viene raccolto da un'auto, portato a Zagabria, poi in Slovenia e infine in Italia.

Dice che alla fine è stato veloce.

Ma è una velocità costruita sulla fame, sulla paura e su una costante esposizione a violazioni potenziali dei diritti fondamentali.

Arrivato in Italia, entra nel sistema previsto dal Regolamento di Dublino III, in quanto le sue impronte erano state rilevate in Croazia. Un elemento che dimostra come, a fronte di un percorso estremamente complesso e pericoloso, l'accesso alla procedura di protezione resti vincolato a criteri formali che non sempre riflettono la reale traiettoria della vulnerabilità.

È a questo punto che la narrazione individuale cessa di essere solo racconto e diventa problema giuridico.

Il Bangladesh, Paese di origine del protagonista, rappresenta oggi uno dei contesti più emblematici delle cosiddette migrazioni economiche, che sempre più spesso assumono i tratti di migrazioni forzate da fattori strutturali. Con oltre 170 milioni di abitanti concentrati in un territorio relativamente limitato, il Paese presenta una delle più alte densità demografiche al mondo, con evidenti ripercussioni sull'accesso al lavoro, alle risorse e ai servizi essenziali. Sul piano istituzionale, il Bangladesh è una repubblica parlamentare formalmente fondata su principi democratici, ma caratterizzata negli ultimi anni da una crescente tensione tra governo e opposizione, da criticità sul piano dello Stato di diritto e da limitazioni, segnalate da più osservatori internazionali, in materia di libertà politiche e pluralismo.

A tali elementi si sommano profonde disuguaglianze socio-economiche e un mercato del lavoro incapace di assorbire una popolazione giovane e in costante crescita. Ma il dato più rilevante, e giuridicamente sempre più significativo, riguarda la vulnerabilità climatica: il Bangladesh è tra i Paesi maggiormente esposti agli effetti del cambiamento climatico, con fenomeni quali l'innalzamento del livello del mare, le inondazioni ricorrenti, la salinizzazione dei terreni agricoli e la progressiva perdita di superfici coltivabili. Secondo le principali analisi internazionali, milioni di persone rischiano di essere sfollate nei prossimi decenni proprio per cause ambientali.

In questo quadro complesso, la migrazione non può più essere letta come una mera scelta economica individuale, ma come una risposta sistemica a condizioni di vita che si deteriorano sotto molteplici profili: economico, ambientale e, in parte, anche istituzionale.

Sul piano giuridico, la vicenda impone di affrontare uno dei nodi più controversi e, al contempo, più semplificati del dibattito contemporaneo: la distinzione tra migranti economici e rifugiati. La qualificazione formale, come noto, trova il suo fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, che riconosce lo status di rifugiato a chi tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi specifici e non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Stato. A livello europeo, tale definizione è stata ulteriormente articolata dalla Direttiva qualifiche 2011/95/UE, che include anche le ipotesi di protezione sussidiaria nei casi di danno grave. Tuttavia, la storia ricostruita dimostra come la realtà ecceda tali categorie: il protagonista non fugge da una guerra, ma da una combinazione di fattori – economici, familiari, ambientali e di mancata protezione statale – che producono una condizione di vulnerabilità sostanziale. Le minacce provenienti da soggetti privati, unite all'inerzia delle autorità, rientrano potenzialmente nella nozione di persecuzione rilevante ai fini della protezione internazionale. Parallelamente, la dimensione economica e climatica evidenzia l'insufficienza di una lettura rigidamente binaria.

In questo senso, la distinzione tra migrante economico e rifugiato, pur necessaria sul piano normativo, rischia di tradursi in una gerarchia delle sofferenze difficilmente conciliabile con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e con l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In questo quadro, uno degli slogan più ricorrenti nel discorso pubblico – "aiutiamoli a casa loro" – rivela tutta la propria inconsistenza giuridica e operativa. In assenza di politiche concrete e di progetti effettivi sul terreno, tale espressione non è una strategia: è una deresponsabilizzazione.

Aiutare davvero "a casa loro" implica interventi strutturali e continuativi: programmi di cooperazione allo sviluppo orientati alla creazione di lavoro dignitoso, investimenti in infrastrutture e istruzione, rafforzamento dei sistemi giudiziari locali affinché garantiscano tutela effettiva contro violenze e soprusi, nonché politiche di adattamento climatico nei territori maggiormente esposti. Significa, inoltre, attivare canali legali e sicuri di migrazione per lavoro, riducendo la dipendenza da reti informali e traffici illeciti, e rafforzare i corridoi umanitari per chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Senza queste misure, lo slogan resta privo di contenuto normativo e incapace di incidere sulle cause profonde delle migrazioni.

In definitiva, questa vicenda restituisce al diritto la sua dimensione più autentica. Non quella delle categorie astratte, ma quella dell'incontro tra norma e realtà. Il percorso di questo ragazzo dimostra che la protezione non è un concetto statico, ma un processo che si costruisce nel tempo, tra vulnerabilità e riconoscimento. L'articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, nel riconoscere il diritto d'asilo, non si limita a una previsione formale, ma esprime una scelta di civiltà giuridica. Allo stesso modo, l'articolo 2 impone doveri inderogabili di solidarietà che non possono restare confinati alla dimensione teorica.

Questa storia, in ultima analisi, non chiede di essere classificata.

Chiede di essere compresa.

E ci ricorda che il diritto, quando smette di vedere la persona, smette anche di essere giustizia.

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