Dal visto di lavoro alla schiavitù: una storia e il volto invisibile della tratta in Europa

Quando si parla di immigrazione, il dibattito pubblico continua a essere dominato dalla distinzione tra ingressi "regolari" e "clandestini", come se il possesso di un visto fosse sufficiente a proteggere una persona dalla violenza, dallo sfruttamento e dalla tratta. La storia di un cittadino bengalese arrivato legalmente in Europa per lavorare dimostra esattamente il contrario: anche un percorso iniziato con documenti apparentemente regolari può trasformarsi in una discesa verso la schiavitù.
Gestiva un negozio di alimentari in Bangladesh. La pandemia ha determinato il fallimento dell'attività e gli ha lasciato un debito di circa 25.000 euro nei confronti degli usurai. Di fronte alla minaccia di dover scegliere tra la restituzione del denaro e la propria vita, ha deciso di affidarsi a un'agenzia che, in cambio di un ulteriore e ingente pagamento, gli ha procurato un visto lavorativo per la Romania. Non ha attraversato clandestinamente una frontiera e non è arrivato su un'imbarcazione: è atterrato in aeroporto con un documento formalmente valido.
La regolarità dell'ingresso, tuttavia, era soltanto la facciata rispettabile di un sistema di reclutamento fondato sul debito, sull'inganno e sull'abuso della vulnerabilità. Giunto a Bucarest, è stato impiegato nel settore edile senza ricevere lo stipendio promesso. Il passaporto gli è stato sottratto e custodito dal datore di lavoro. L'alloggio nel quale viveva, insieme ad altri lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dal Nepal, era circondato dal filo spinato. La possibilità di allontanarsi, cambiare lavoro o rivolgersi alle autorità era, nella sostanza, annullata.
Non siamo di fronte a una semplice irregolarità contrattuale o a un conflitto sulla retribuzione. Nel linguaggio giuridico, la privazione dei documenti, l'isolamento, la mancata corresponsione del salario, la sorveglianza e l'approfittamento di uno stato di bisogno rappresentano indicatori gravissimi di sfruttamento e coercizione. Ferma restando la necessità di accertare ogni responsabilità nelle sedi competenti, condotte analoghe possono richiamare, nell'ordinamento penale italiano, i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, previsto dall'articolo 600 del codice penale, di tratta di persone, disciplinato dall'articolo 601, e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'articolo 603-bis.
La tratta degli esseri umani, infatti, non coincide necessariamente con il trasporto clandestino attraverso le frontiere. Può iniziare con un'offerta di lavoro, un contratto, un visto e persino un viaggio in aereo. Ciò che la caratterizza è il reclutamento o trasferimento della persona mediante minaccia, inganno, coercizione o abuso di una condizione di vulnerabilità, allo scopo di sfruttarla. La direttiva 2011/36/UE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 24 del 2014 e successivamente modificata dalla direttiva UE 2024/1712, comprende espressamente tra le finalità della tratta il lavoro e i servizi forzati.
Il debito contratto nel Paese di origine diventa, in questi sistemi criminali, uno strumento di controllo. Chi parte sa che deve restituire somme enormi, spesso dovute a usurai o intermediari, e teme ritorsioni contro di sé o contro la propria famiglia. Il datore di lavoro non ha quindi bisogno di incatenare materialmente il lavoratore: gli basta trattenere il passaporto, non pagarlo, minacciarlo o convincerlo che non esista alcuna via di fuga. È una forma moderna di assoggettamento, nella quale la catena non è necessariamente visibile, ma produce conseguenze altrettanto concrete.
È riuscito a fuggire grazie all'aiuto di due amici. Non poteva tornare in Bangladesh, dove il debito e le minacce continuavano ad attenderlo. Ha attraversato la Serbia ed è arrivato a Trieste, dove ha dormito per strada, nelle stazioni e in una casa abbandonata. Dopo essere sfuggito a un sistema di sfruttamento, si è dunque ritrovato nuovamente privo di protezione, esposto alla povertà e al rischio di essere reclutato da altre reti criminali.
La sua vicenda è stata individuata grazie alla segnalazione dell'UNHCR e all'intervento delle operatrici di Common Ground, progetto interregionale finalizzato alla prevenzione dello sfruttamento lavorativo, all'assistenza delle vittime e al loro reinserimento sociale e professionale. Ha successivamente ottenuto la protezione internazionale ed è stato accolto in un alloggio gestito dalla cooperativa Codess. Common Ground opera proprio attraverso una collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali ed enti specializzati, perché identificare una vittima di sfruttamento richiede competenze che non possono essere affidate esclusivamente ai controlli di polizia o alle procedure amministrative sull'immigrazione.
La protezione delle vittime non è una concessione assistenziale, ma un preciso obbligo giuridico. L'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato e impone agli Stati obblighi positivi di prevenzione, identificazione, protezione e indagine. L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta espressamente la tratta degli esseri umani. La direttiva europea antitratta costruisce, inoltre, un sistema nel quale l'assistenza non dovrebbe dipendere dalla disponibilità immediata della vittima a collaborare con l'autorità giudiziaria.
Nell'ordinamento italiano, l'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione prevede uno specifico percorso di protezione sociale per lo straniero che si trovi in una situazione di violenza o grave sfruttamento e corra un concreto pericolo a causa del tentativo di sottrarsi ai propri sfruttatori. Si tratta di uno strumento distinto dalla protezione internazionale, ma essenziale per evitare che la persona venga considerata soltanto come straniero irregolare o come fonte di prova all'interno di un procedimento penale. La vittima deve essere protetta in quanto persona, prima ancora che come potenziale testimone.
Questa vicenda mostra però anche il limite più grave del sistema italiano: ottenere un documento non significa avere conquistato una vita dignitosa. Secondo la denuncia raccolta nel servizio, i posti destinati ai percorsi di accoglienza e integrazione successivi al riconoscimento della protezione si sono fortemente ridotti. Il risultato è paradossale: persone riconosciute come meritevoli di protezione possono trovarsi improvvisamente senza un alloggio, proprio nel momento in cui dovrebbero iniziare un percorso di autonomia.
Una protezione limitata alla consegna di un permesso di soggiorno è una protezione incompleta. Senza casa, formazione linguistica, assistenza legale, sostegno psicologico e possibilità di accesso a un lavoro regolare, la vulnerabilità permane. Il rischio è che la persona, pur formalmente libera, sia costretta ad accettare un'altra occupazione sottopagata, irregolare o pericolosa. È così che lo sfruttamento si riproduce: non soltanto attraverso l'azione delle organizzazioni criminali, ma anche dentro i vuoti lasciati dalle politiche pubbliche.
L'articolo 36 della Costituzione riconosce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa. Questo principio non può arrestarsi davanti alla nazionalità o alla fragilità amministrativa della persona. Il lavoro non è autenticamente libero quando viene accettato sotto la pressione della fame, del debito, dell'assenza di documenti o del timore di essere espulsi.
Oggi lavora come cuoco e considera l'Italia il Paese che gli ha salvato la vita. Ha avviato la procedura per il ricongiungimento familiare e spera di incontrare finalmente sua figlia, nata mentre lui dormiva per strada dall'altra parte del mondo. Non l'ha mai potuta abbracciare. Il suo desiderio non è vivere di assistenza, ma lavorare, ricostruire la propria famiglia e garantire alla bambina un'istruzione e un futuro migliore.
È questa la parte della storia che dovrebbe interrogarci maggiormente. Non è soltanto una vittima da compatire, né un numero da collocare nelle statistiche migratorie. È una persona che ha attraversato il fallimento economico, l'usura, la tratta, lo sfruttamento lavorativo e la vita in strada, senza rinunciare all'idea di ricominciare. Ma la sua salvezza non può essere considerata una fortunata eccezione. Un ordinamento fondato sulla dignità della persona deve essere capace di riconoscere le vittime prima che siano costrette a fuggire, proteggerle senza abbandonarle dopo il rilascio di un documento e punire chi trasforma il bisogno umano in profitto.
La vera distinzione da compiere non è tra migranti regolari e irregolari. È tra sistemi che difendono la libertà e sistemi che tollerano nuove forme di schiavitù. E su questo confine giuridico e morale l'Europa non può continuare a voltarsi dall'altra parte.
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