Corte Suprema USA e ius soli: la cittadinanza per nascita resta un diritto costituzionale

03.07.2026

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riaffermato un principio che, nel costituzionalismo americano, ha il peso delle clausole fondative: chi nasce sul territorio degli Stati Uniti ed è soggetto alla giurisdizione americana è cittadino dalla nascita. Non per benevolenza dello Stato, non per concessione politica dell'Esecutivo, ma per forza diretta del XIV Emendamento.

La decisione interviene su uno dei terreni più incandescenti del diritto pubblico contemporaneo: il rapporto tra immigrazione, cittadinanza, sovranità e limiti del potere presidenziale. L'ordine esecutivo n. 14160, firmato da Donald Trump il 20 gennaio 2025, mirava a restringere il riconoscimento della cittadinanza per nascita, escludendo i bambini nati negli Stati Uniti da genitori irregolarmente presenti o presenti solo temporaneamente nel Paese. In altri termini, l'Esecutivo tentava di incidere, per via amministrativa, su una delle clausole più delicate della Costituzione federale.

Il cuore della controversia era la Citizenship Clause del XIV Emendamento, secondo cui "tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e soggette alla loro giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono". La Corte Suprema, in Trump v. Barbara, ha ritenuto che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o temporaneamente siano comunque soggetti alla giurisdizione americana e, pertanto, cittadini statunitensi sin dalla nascita.

Il punto giuridico decisivo riguarda il significato dell'espressione "subject to the jurisdiction thereof". La tesi restrittiva sosteneva che tale formula dovesse escludere chi nasce da genitori non stabilmente inseriti nella comunità politica statunitense. La Corte, invece, ha valorizzato la tradizione storica dello ius soli, il common law inglese, la giurisprudenza di United States v. Wong Kim Ark e la funzione antidiscriminatoria del XIV Emendamento, nato anche per superare l'infamia costituzionale di Dred Scott v. Sandford.

Il XIV Emendamento, infatti, non è una norma neutra nel senso debole del termine: è una clausola di rottura. Nasce dalla Guerra civile, dalla fine della schiavitù e dalla necessità di impedire che la cittadinanza potesse essere manipolata per escludere intere categorie di persone dalla comunità giuridica. Per questo la cittadinanza per nascita non può essere letta come un dettaglio burocratico, ma come una garanzia contro l'arbitrio politico.

La pronuncia della Corte afferma un principio istituzionale netto: il Presidente degli Stati Uniti non può riscrivere con un ordine esecutivo il perimetro della cittadinanza costituzionale. Il potere esecutivo può governare le politiche migratorie entro i limiti della legge, ma non può deformare il testo costituzionale per finalità politiche contingenti. La cittadinanza, in uno Stato di diritto, non può diventare una variabile amministrativa.

La decisione ha anche un forte rilievo simbolico. In un tempo in cui molte democrazie occidentali tendono a trasformare il diritto dell'immigrazione in un laboratorio di eccezione permanente, la Corte ricorda che la persona non può essere ridotta allo status dei genitori. Il bambino nato sul territorio non eredita una colpa amministrativa. Non nasce "meno cittadino" perché i suoi genitori sono poveri, irregolari, precari o indesiderati dal potere politico.

Vi è, tuttavia, una sfumatura che non va sottovalutata. La decisione è favorevole al mantenimento dello ius soli, ma non tutti i giudici che hanno concorso al risultato lo hanno fatto con la medesima intensità argomentativa. La distinzione tra fondamento costituzionale e fondamento legislativo non è secondaria: una tutela fondata direttamente sul XIV Emendamento è più solida di una tutela affidata alla sola legge ordinaria, perché resiste meglio alle oscillazioni delle maggioranze politiche.

Dal punto di vista comparato, il caso americano mostra una differenza profonda rispetto a molti ordinamenti europei, nei quali prevalgono modelli più legati allo ius sanguinis o a forme temperate di ius soli. Ma il tema non può essere liquidato con formule ideologiche. La cittadinanza è sempre una scelta di architettura costituzionale: decide chi appartiene alla comunità politica, chi accede pienamente ai diritti, chi non può essere lasciato in una zona grigia dell'esistenza giuridica.

La vicenda americana parla anche all'Europa. Quando il discorso pubblico sulla migrazione viene costruito solo attorno alla paura, al confine e alla sicurezza, il rischio è dimenticare che il diritto costituzionale serve proprio a impedire che la maggioranza del momento trasformi la vulnerabilità in esclusione. La sicurezza è un interesse legittimo dello Stato, ma non può diventare il grimaldello per svuotare le garanzie fondamentali.

In termini giuridici, la lezione è limpida: lo Stato può disciplinare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri, ma non può negare arbitrariamente uno status costituzionale a chi, secondo la Costituzione, lo possiede dalla nascita. La cittadinanza non è solo un documento; è il presupposto della piena appartenenza alla comunità dei diritti.

La Corte Suprema, con questa decisione, non ha semplicemente risolto un conflitto interpretativo. Ha riaffermato che la Costituzione non è un ornamento retorico da invocare quando conviene, ma un limite reale al potere. Ed è proprio nei momenti di tensione politica, quando la tentazione dell'esclusione diventa più forte, che le costituzioni devono dimostrare la loro funzione più alta: proteggere la persona dall'arbitrio del potere.

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