Contatti sospetti su WhatsApp: molestie digitali, identità false e tutela giuridica della persona online

06.03.2026

Nel mondo digitale la fiducia è spesso un bene fragile. Le piattaforme social e le applicazioni di messaggistica consentono connessioni immediate tra persone che non si conoscono e che, proprio per questo, possono nascondere identità fittizie o intenzioni ambigue. La vicenda qui raccontata è apparentemente banale: un numero italiano sconosciuto contatta una persona con una scusa apparentemente innocua — una presunta figlia disabile che la seguirebbe su Instagram — ma nel giro di pochi minuti la conversazione assume toni inquietanti, con domande insistenti sulla patologia e una richiesta esplicita di mostrare le gambe. A questo si aggiungono ripetute videochiamate non richieste. Il sospetto diventa certezza quando, dopo il blocco del numero, una terza persona richiama quel contatto e a rispondere è un uomo giovane, non la presunta madre. È un episodio piccolo, ma rappresenta con precisione chirurgica alcune dinamiche tipiche delle interazioni online manipolatorie.

Dal punto di vista giuridico, condotte di questo tipo possono rientrare in diversi ambiti di rilevanza penale. Il primo riferimento è l'art. 660 del codice penale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone, configurabile quando qualcuno, per petulanza o per altro biasimevole motivo, arreca fastidio mediante comunicazioni telefoniche o telematiche. Le chiamate insistenti e non richieste, soprattutto se accompagnate da domande invasive o inappropriate, possono integrare proprio questa fattispecie.

In alcune circostanze più gravi la condotta può sfociare anche nel reato di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 c.p., quando qualcuno utilizza un'identità falsa o si presenta con qualifiche non corrispondenti al vero per trarre in inganno l'interlocutore. Fingere di essere il genitore di una persona disabile per creare un clima di fiducia o di empatia può rientrare proprio in questa logica manipolatoria. L'utilizzo di un nome di fantasia su WhatsApp non è di per sé illecito, ma diventa giuridicamente rilevante quando è parte di una strategia ingannatoria finalizzata a ottenere informazioni, immagini o contenuti personali.

La richiesta di mostrare parti del corpo, anche se non esplicitamente sessuale, apre inoltre un ulteriore scenario. Se la conversazione si inserisce in un contesto di pressione psicologica o di ricerca di immagini corporee, il comportamento può essere valutato alla luce delle norme sulla molestia sessuale o, nei casi più gravi, di tentativi di acquisizione di materiale intimo senza consenso. Nel contesto digitale contemporaneo tali richieste sono spesso il primo passo di pratiche più gravi come il cosiddetto sexual grooming o il sextortion, fenomeni criminologici ormai ampiamente studiati.

La criminologia individua in questi comportamenti alcune caratteristiche ricorrenti. La prima è la costruzione di una narrazione empatica: l'interlocutore si presenta come genitore, come persona fragile o come qualcuno che condivide una condizione simile. Questo stratagemma ha lo scopo di abbassare le difese psicologiche della vittima. La seconda è l'introduzione graduale di domande sempre più personali. La terza è la richiesta improvvisa di immagini o video, spesso accompagnata da chiamate o videochiamate ripetute, proprio per forzare un contatto visivo.

Dal punto di vista psicologico si tratta di tecniche di manipolazione relazionale. L'aggressore cerca di creare una falsa relazione di fiducia sfruttando elementi emotivi sensibili, come la disabilità, la solidarietà o l'identificazione reciproca. In criminologia queste strategie rientrano nei cosiddetti approach behaviours, comportamenti preliminari utilizzati per testare la disponibilità o la vulnerabilità della persona contattata.

La reazione immediata — interrompere la conversazione e bloccare il numero — rappresenta, da un punto di vista sia psicologico sia criminologico, la strategia più efficace. Gli studi sulla sicurezza digitale mostrano che la interruzione precoce del contatto riduce drasticamente la possibilità di escalation manipolatoria. Molti truffatori o molestatori digitali cercano infatti interlocutori disponibili a dialogare; di fronte a un blocco immediato, spesso abbandonano il tentativo.

C'è anche un aspetto culturale da considerare. Le persone con disabilità sono frequentemente esposte a curiosità invadenti o a forme di voyeurismo digitale. Domande sul corpo, sulla patologia o sulla mobilità vengono talvolta poste con apparente ingenuità ma possono trasformarsi rapidamente in strumenti di oggettivazione o di abuso. Per questo motivo il diritto contemporaneo insiste sempre più sul principio di dignità della persona, sancito dall'art. 2 della Costituzione italiana e rafforzato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, che impone il rispetto dell'integrità fisica e morale.

La prudenza, dunque, non è paranoia ma autodifesa razionale. In un ecosistema digitale in cui l'identità può essere simulata con estrema facilità, il sospetto ragionevole è spesso il primo strumento di tutela personale. Bloccare un numero sospetto, non condividere immagini o informazioni personali e verificare l'identità degli interlocutori sono comportamenti che rientrano nella moderna alfabetizzazione alla sicurezza digitale.

Questo episodio dimostra una verità semplice ma spesso sottovalutata: nel mondo online la prima forma di protezione è la capacità di riconoscere le anomalie relazionali. Una richiesta fuori luogo, un'identità poco chiara, una pressione eccessiva per ottenere immagini o video non sono dettagli innocui. Sono, molto spesso, i segnali iniziali di dinamiche manipolatorie che è bene interrompere sul nascere.