Congedo parentale e paternità nel diritto comparato: Italia, UE e modelli internazionali a confronto

19.03.2026

Nel dibattito giuridico contemporaneo, la figura paterna ha cessato di essere una presenza meramente simbolica per assumere una dimensione pienamente normativa, misurabile attraverso uno degli istituti più significativi del diritto del lavoro e della famiglia: il congedo parentale. In questa prospettiva, la Festa del papà rappresenta non tanto una ricorrenza celebrativa, quanto un'occasione per interrogarsi sul grado di effettività dei diritti riconosciuti ai padri nei diversi ordinamenti.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina del congedo parentale e di paternità trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, che tutelano la famiglia e impongono ai genitori doveri inderogabili nei confronti dei figli. A livello legislativo, il riferimento centrale è il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità), più volte modificato per adeguarsi alle evoluzioni europee. Il padre lavoratore ha oggi diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi, elevati a 20 in caso di parto plurimo, fruibili anche in via non continuativa. Accanto a tale istituto, il congedo parentale "facoltativo" consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro fino a un massimo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi), con indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo limitato. Si tratta di un sistema formalmente paritario, ma che, nella prassi, continua a registrare una forte asimmetria di genere: il congedo parentale è ancora utilizzato prevalentemente dalle madri, segno che la parità normativa non sempre si traduce in parità sostanziale.

Il diritto dell'Unione europea ha inciso profondamente su questa materia, imponendo agli Stati membri un ripensamento complessivo delle politiche familiari. La direttiva (UE) 2019/1158 ha introdotto standard minimi vincolanti, tra cui almeno 10 giorni di congedo di paternità retribuito e un diritto individuale e non trasferibile ad almeno 2 mesi di congedo parentale per ciascun genitore. L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; dall'altro, promuovere una più equa distribuzione delle responsabilità di cura. La direttiva, dunque, non si limita a disciplinare un istituto lavoristico, ma incide direttamente sul modello sociale di famiglia, configurando la genitorialità come responsabilità condivisa.

Nel panorama comparato europeo, emergono modelli significativamente più avanzati rispetto a quello italiano. In Svezia, ad esempio, il sistema di congedo parentale rappresenta uno dei più evoluti al mondo: i genitori dispongono complessivamente di 480 giorni di congedo retribuito, di cui almeno 90 giorni sono riservati in modo esclusivo a ciascun genitore (c.d. "quote non trasferibili"). L'indennità è pari a circa l'80% della retribuzione per la maggior parte del periodo. Questo meccanismo incentiva concretamente la partecipazione dei padri, evitando che il congedo venga assorbito quasi integralmente dalle madri. Il risultato è una più equilibrata distribuzione dei carichi familiari e un impatto positivo sulla parità di genere.

Anche la Spagna ha intrapreso una riforma radicale, adottando un modello di piena equiparazione tra madre e padre. Oggi entrambi i genitori hanno diritto a 16 settimane di congedo retribuito al 100%, di cui una parte obbligatoria immediatamente successiva alla nascita. La scelta spagnola è giuridicamente significativa perché supera la logica della "protezione differenziata" per approdare a una vera e propria simmetria dei diritti. In questo modo, il legislatore riconosce che la cura del neonato non è una funzione biologicamente determinata, ma una responsabilità sociale condivisa.

Il caso del Portogallo si colloca in una posizione intermedia ma comunque avanzata. Il padre è tenuto a fruire di un congedo obbligatorio di 28 giorni, con ulteriori 7 giorni facoltativi, mentre il congedo parentale iniziale può essere condiviso tra i genitori con incentivi economici se entrambi partecipano. La normativa portoghese si distingue per la forte valorizzazione del ruolo paterno nella fase immediatamente successiva alla nascita, riconoscendo l'importanza della presenza del padre nei primi giorni di vita del bambino.

Fuori dall'Europa, il quadro è estremamente variegato. In Giappone esiste formalmente uno dei sistemi più generosi al mondo, con la possibilità per entrambi i genitori di usufruire fino a un anno di congedo retribuito (con percentuali decrescenti). Tuttavia, la cultura lavorativa fortemente gerarchica e le pressioni sociali determinano un utilizzo molto limitato da parte dei padri. Questo dimostra che la previsione normativa, pur essenziale, non è sufficiente senza un corrispondente mutamento culturale.

Negli Stati Uniti, invece, il sistema federale non garantisce un congedo parentale retribuito universale. Il Family and Medical Leave Act (FMLA) riconosce fino a 12 settimane di congedo non retribuito per determinate categorie di lavoratori, lasciando agli Stati e ai datori di lavoro la possibilità di prevedere forme di indennizzo. Si tratta di un modello che evidenzia una minore tutela pubblica della genitorialità, con evidenti ricadute sulle disuguaglianze sociali.

A livello internazionale, l'assenza di una convenzione specifica dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sul congedo di paternità rappresenta una lacuna significativa. Le convenzioni esistenti si concentrano prevalentemente sulla maternità (come la Convenzione n. 183), lasciando la paternità in una posizione giuridicamente meno strutturata. Tuttavia, strumenti di soft law e raccomandazioni internazionali sottolineano sempre più la necessità di riconoscere il ruolo attivo dei padri come elemento essenziale per il benessere del minore e per l'uguaglianza di genere.

In conclusione, l'analisi comparata del congedo parentale rivela una tensione ancora irrisolta tra riconoscimento formale e attuazione sostanziale. Gli ordinamenti più avanzati dimostrano che l'effettività dei diritti paterni dipende da tre fattori: la durata adeguata del congedo, un livello di retribuzione sufficiente e, soprattutto, la previsione di quote non trasferibili. L'Italia ha compiuto progressi significativi, ma resta ancora ancorata a un modello che, pur proclamando la parità, non riesce pienamente a realizzarla.

La Festa del papà, letta attraverso questa lente giuridica, assume allora un significato profondamente diverso: non è soltanto un momento celebrativo, ma un indicatore della qualità democratica di un sistema giuridico. Dove il padre ha diritto al tempo, alla cura e alla presenza, lì il diritto non si limita a proclamare principi, ma li rende concretamente vivibili.


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