Ceuta, la frontiera che affoga: migranti, respingimenti e dignità umana nel cuore dell’Europa

Sulla spiaggia del Tarajal sono rimaste scarpe, indumenti, galleggianti improvvisati e oggetti abbandonati da chi ha cercato di raggiungere Ceuta attraversando il mare. Dietro le immagini delle persone che nuotano, corrono o si accalcano contro la frontiera esiste una realtà più difficile da rappresentare: esseri umani che hanno affidato la propria vita a pochi chilometri d'acqua, spesso senza conoscere davvero le conseguenze giuridiche e materiali del loro gesto. Tra il 30 e il 31 luglio 2026 migliaia di persone, in prevalenza provenienti dal Marocco ma anche dall'Africa subsahariana, hanno tentato di entrare nella città autonoma spagnola. Associated Press ha riferito di almeno diciotto morti, causati in parte da annegamenti e in parte dalla calca sviluppatasi presso il frangiflutti del Tarajal. Il bilancio resta tuttavia provvisorio.
Anche il numero degli ingressi deve essere trattato con estrema prudenza. Le prime informazioni diffuse dalla televisione pubblica spagnola parlavano di circa duemila o tremila persone entrate nella giornata del 30 luglio; altre fonti giornalistiche, richiamando stime non ufficiali provenienti dagli apparati di sicurezza, hanno successivamente indicato numeri compresi tra trentamila e quarantanovemila. Il Ministero dell'Interno spagnolo, però, non aveva ancora confermato un dato definitivo e aveva rinviato la pubblicazione del proprio bilancio ufficiale. Presentare una stima provvisoria come una certezza non è soltanto un errore giornalistico: in una materia così sensibile significa alimentare paura, propaganda e strumentalizzazioni politiche. L'analisi deve quindi partire da un fatto indiscutibile — l'afflusso è stato eccezionale e il sistema locale è stato travolto — senza trasformare l'incertezza numerica in uno slogan.
Ceuta non è una frontiera qualunque. È una città spagnola situata sulla costa nordafricana e costituisce, insieme a Melilla, uno dei pochi confini terrestri tra l'Unione europea e il continente africano. In quello spazio ristretto si sovrappongono sovranità territoriale, memoria coloniale, interessi geopolitici, diseguaglianze economiche, controllo delle rotte migratorie e rivendicazioni marocchine. La frontiera non separa soltanto due Stati: divide territori vicinissimi nei quali opportunità di lavoro, redditi, libertà di movimento e prospettive personali sono profondamente differenti.
Quanto avvenuto richiama inevitabilmente la crisi del maggio 2021, quando circa ottomila persone entrarono a Ceuta in pochi giorni, molte delle quali a nuoto e un numero rilevante delle quali minorenni. Quell'episodio maturò durante una grave tensione diplomatica tra Madrid e Rabat, dopo che la Spagna aveva accolto per cure mediche Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario. La temporanea riduzione dei controlli da parte marocchina venne interpretata come uno strumento di pressione politica sulla Spagna. Anche oggi sarebbe imprudente attribuire con certezza al Marocco una strategia deliberata in assenza di elementi probatori definitivi; sarebbe però altrettanto ingenuo dimenticare che il controllo migratorio è ormai parte integrante dei rapporti di forza tra l'Unione europea e numerosi Paesi di transito.
Le cause dell'attuale afflusso non sono state ancora chiarite in modo completo. Il Governo spagnolo sostiene che reti dedite al traffico di migranti abbiano diffuso una lettura ingannevole di una recente sentenza del Tribunal Supremo, convincendo migliaia di giovani che chi fosse riuscito a raggiungere Ceuta a nuoto non avrebbe più potuto essere rimpatriato. Il Ministero dell'Interno ha parlato espressamente di una strumentalizzazione della decisione giudiziaria e ha annunciato un rafforzamento della cooperazione con il Marocco. Alcuni osservatori e attivisti marocchini dubitano, tuttavia, che una decisione tecnica della giustizia amministrativa spagnola possa, da sola, aver determinato una mobilitazione di simili dimensioni. La sentenza può aver contribuito alla circolazione di false aspettative, ma non può diventare il capro espiatorio attraverso il quale rimuovere povertà, disoccupazione giovanile, assenza di canali regolari, comunicazione incontrollata sui social network e possibili tensioni diplomatiche.
La decisione del Tribunal Supremo dell'8 luglio 2026 deve essere spiegata con precisione. La Corte non ha stabilito che chi entra a nuoto abbia diritto a rimanere in Spagna; non ha aperto la frontiera e non ha vietato i rimpatri. Ha affermato, più limitatamente, che la procedura eccezionale del rechazo en frontera, comunemente definita "devoluzione in caliente", non può essere applicata alle persone intercettate in mare mentre cercano di raggiungere Ceuta o Melilla a nuoto, quando esse non abbiano materialmente superato un elemento fisico di contenimento della frontiera. Il caso riguardava un cittadino algerino consegnato alle autorità marocchine dopo essere stato intercettato in mare nel novembre 2024, senza un procedimento individuale, senza una decisione formalizzata e senza la possibilità effettiva di far valere un'eventuale richiesta di protezione.
La disposizione aggiuntiva decima della Ley Orgánica 4/2000 consente infatti di respingere gli stranieri individuati sulla linea di frontiera di Ceuta o Melilla mentre tentano di superare gli "elementi di contenimento frontaliero". Il Tribunal Supremo ha interpretato questa formulazione in senso letterale e sistematico: telecamere, sensori, droni e strumenti di sorveglianza individuano una persona, ma non costituiscono necessariamente una barriera fisica che essa debba superare. Di conseguenza, chi viene intercettato in mare deve essere sottoposto alla procedura di restituzione prevista dall'articolo 58, comma 3, della stessa legge.
La differenza non è nominalistica. La restituzione prevista dall'articolo 58 può concludersi con l'allontanamento della persona che abbia tentato di entrare irregolarmente, ma richiede l'intervento dell'autorità competente e l'esame della posizione individuale. L'articolo 22 della Ley Orgánica 4/2000 riconosce il diritto all'assistenza legale nei procedimenti che possono condurre al diniego di ingresso, alla restituzione o all'espulsione, nonché il diritto a un interprete quando l'interessato non comprenda la lingua utilizzata. Inoltre, l'articolo 58, comma 4, vieta di eseguire la restituzione quando sia stata formalizzata una domanda di protezione internazionale, finché non sia stata adottata almeno la decisione sulla sua ammissibilità. La sentenza, dunque, non impedisce allo Stato di applicare la legge: gli impone di applicarla attraverso un procedimento, anziché mediante un gesto materiale immediato e indistinto.
Attribuire al Tribunal Supremo la responsabilità delle partenze significa rovesciare la funzione dello Stato di diritto. I giudici non hanno creato un privilegio per chi entra irregolarmente; hanno ricordato che l'efficienza amministrativa non può eliminare le garanzie previste dallo stesso legislatore. Una procedura individuale serve a distinguere situazioni che, osservate dalla riva, possono apparire identiche: il migrante economico, la persona perseguitata, il minore non accompagnato, la vittima di tratta, chi è stato costretto a partire, chi rischia torture o trattamenti inumani in caso di ritorno, chi necessita di cure urgenti. Senza identificazione, ascolto e assistenza linguistica, queste differenze scompaiono. E quando scompaiono, il diritto diventa cieco proprio nei confronti di chi avrebbe maggiore bisogno di essere visto.
Il potere statale di controllare le frontiere è riconosciuto dall'ordinamento internazionale e dall'ordinamento dell'Unione. Nessuno Stato è obbligato ad ammettere indiscriminatamente chiunque si presenti sul proprio territorio. Tale potere, però, incontra limiti inderogabili. L'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 vieta di rinviare un rifugiato verso territori nei quali la sua vita o libertà sarebbero minacciate. L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impedisce l'allontanamento verso un Paese nel quale esista un rischio reale di tortura o di trattamento inumano o degradante. Gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono il diritto d'asilo, vietano le espulsioni collettive e consacrano il principio di non-refoulement. Si tratta di obblighi che proteggono la persona prima ancora che la sua condizione giuridica sia definitivamente accertata, perché proprio l'accertamento serve a verificare se il rimpatrio sia lecito.
La giurisprudenza europea mostra quanto sia pericoloso estrapolare una singola pronuncia e trasformarla in una regola assoluta. Nella sentenza N.D. e N.T. contro Spagna del 2020, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo non riconobbe una violazione per il respingimento immediato di due persone che avevano partecipato all'assalto collettivo della recinzione di Melilla. La Corte attribuì rilievo alla condotta degli interessati e alla ritenuta esistenza di vie legali effettivamente accessibili. Quella decisione non ha tuttavia autorizzato qualsiasi respingimento automatico. La stessa disposizione spagnola impone il rispetto del diritto internazionale e della protezione internazionale. Nel precedente Hirsi Jamaa e altri contro Italia del 2012, riferito a persone intercettate in mare e ricondotte in Libia senza esame individuale, la Corte di Strasburgo accertò invece la violazione del divieto di trattamenti inumani e del divieto di espulsione collettiva. Il mare non è una zona franca sottratta alla giurisdizione e ai diritti.
Prima ancora del diritto dell'immigrazione viene, inoltre, il dovere di salvare la vita. L'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione SOLAS del 1974 e la Convenzione SAR del 1979 impongono obblighi di soccorso alle persone in pericolo. Chi viene trovato esausto, ferito o in difficoltà nell'acqua non è anzitutto un soggetto da respingere: è una persona da salvare. La verifica della sua posizione amministrativa viene dopo. Confondere il soccorso con l'ammissione definitiva nel territorio significa creare un falso dilemma che rischia di rendere negoziabile persino il diritto alla vita.
La condizione dei minori rende ancora più grave la vicenda. Le immagini e le testimonianze provenienti da Ceuta descrivono bambini e adolescenti non accompagnati costretti a trascorrere la notte all'aperto, mentre le strutture locali erano già fortemente sovraccariche. L'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo impone che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in ogni decisione che lo riguardi; l'articolo 22 richiede una protezione e un'assistenza umanitaria adeguate per il minore che cerchi di ottenere lo status di rifugiato, anche quando sia solo. L'articolo 35 della Ley Orgánica 4/2000 dispone l'assistenza immediata, il coinvolgimento del pubblico ministero, l'accertamento dell'età quando necessario e l'affidamento ai servizi di protezione. Il rimpatrio di un minore non può essere collettivo né automatico, ma deve essere preceduto dalla verifica delle condizioni familiari e della conformità del ritorno al suo interesse superiore.
La protezione dei migranti non impone di ignorare i diritti degli abitanti di Ceuta. Una città di dimensioni limitate non può essere lasciata sola di fronte all'arrivo improvviso di migliaia di persone. I residenti hanno diritto alla sicurezza, alla continuità dei servizi, alla tutela degli spazi pubblici e a una risposta istituzionale ordinata. Le forze di polizia hanno il dovere di impedire violenze, incendi, aggressioni e danneggiamenti, indipendentemente dalla nazionalità di chi li commette. Ma garantire la sicurezza non richiede di qualificare una massa eterogenea di persone come "invasori". Richiede, al contrario, più organizzazione, più identificazione, più presenza sanitaria, più interpreti, più mediatori, più strutture temporanee e più rapidità nelle decisioni individuali.
Definire quanto accaduto unicamente come problema di ordine pubblico sarebbe quindi insufficiente, così come sarebbe irresponsabile negare la dimensione di sicurezza. La contrapposizione tra fermezza e umanità è artificiale. Una frontiera caotica, nella quale nessuno viene identificato e migliaia di persone rimangono per strada, non è più umana e non è neppure più sicura. Lo Stato di diritto è precisamente il metodo attraverso il quale sicurezza e dignità vengono rese compatibili.
La crisi di Ceuta costituisce anche uno dei primi grandi banchi di prova del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, divenuto applicabile nel giugno 2026. Il regolamento UE 2024/1356 prevede lo screening alle frontiere esterne delle persone che abbiano attraversato irregolarmente il confine, abbiano chiesto protezione durante i controlli o siano state sbarcate dopo operazioni di ricerca e soccorso. Lo screening comprende identificazione, controlli sanitari e di vulnerabilità, verifiche di sicurezza e indirizzamento verso la procedura appropriata. Lo stesso regolamento esige meccanismi di monitoraggio del rispetto del diritto dell'Unione, del non-refoulement e dell'interesse superiore del minore. Il regolamento UE 2024/1359 disciplina invece le situazioni eccezionali di crisi, forza maggiore e strumentalizzazione migratoria. La crisi può consentire procedure speciali e un maggiore sostegno operativo, ma non sospende la Carta dei diritti fondamentali.
Il Patto promette anche un meccanismo permanente di solidarietà tra Stati membri attraverso ricollocazioni, contributi finanziari e sostegno operativo. È proprio questa solidarietà che deve essere resa concreta. Ceuta non può sopportare da sola l'accoglienza, l'identificazione e la protezione dei minori. La Spagna, a sua volta, non può essere lasciata sola dall'Unione europea solo perché la frontiera si trova geograficamente in territorio africano. Quando una persona entra a Ceuta, non raggiunge soltanto la Spagna: raggiunge una frontiera esterna europea. La responsabilità non può essere nazionale quando il controllo viene esercitato in nome dell'intero spazio europeo.
La cooperazione con il Marocco resta indispensabile, ma non deve trasformarsi in una delega priva di controllo. Il comunicato del Ministero dell'Interno spagnolo ha elogiato la collaborazione marocchina e annunciato l'intenzione di accelerare la consegna delle persone entrate irregolarmente. Qualunque riammissione dovrà però rispettare il principio di non-refoulement, la possibilità di chiedere asilo, la protezione dei minori, l'unità familiare e il divieto di trattamenti inumani. Il fatto che una persona sia transitata attraverso il Marocco non dimostra automaticamente che possa esservi ricondotta in sicurezza. È necessaria una verifica individuale, soprattutto quando si tratti di cittadini di Paesi terzi, persone vulnerabili, vittime di violenza o potenziali richiedenti protezione.
La crisi di Ceuta non può, tuttavia, essere compresa pienamente senza affrontare il nodo della responsabilità politica dell'Unione europea. Da anni Bruxelles affida una parte crescente del controllo delle proprie frontiere esterne a Stati terzi, trasformando la cooperazione migratoria in uno degli assi principali delle relazioni diplomatiche con il Marocco. Rabat intercetta le partenze, pattuglia le coste, contrasta le reti di passatori e limita gli avvicinamenti alle frontiere di Ceuta e Melilla; in cambio riceve sostegno economico, cooperazione tecnica e un riconoscimento politico sempre più rilevante. Questa strategia ha contribuito, in alcuni periodi, a ridurre gli arrivi irregolari lungo la rotta del Mediterraneo occidentale e quella atlantica. Ha però prodotto anche una dipendenza strutturale: quando l'Unione europea delega a un Paese terzo una funzione essenziale di controllo, quel Paese acquisisce inevitabilmente un potere negoziale che può essere utilizzato su dossier diversi dalla migrazione. Il confine europeo resta formalmente sotto la sovranità della Spagna, ma la sua effettiva tenuta dipende in misura considerevole dalla volontà e dalla capacità operativa del Marocco.
È qui che emerge il problema politico più scomodo. L'Unione europea pretende di governare i movimenti migratori senza assumersi fino in fondo la responsabilità delle modalità con cui essi vengono contenuti. Finanziare la sorveglianza di una frontiera non può significare chiudere gli occhi davanti a respingimenti sommari, trasferimenti forzati, violenze o allontanamenti verso zone desertiche. La responsabilità europea non viene meno soltanto perché un'operazione è materialmente compiuta al di fuori del territorio dell'Unione. Quando il controllo viene esercitato nell'ambito di accordi finanziati, coordinati o politicamente incoraggiati dalle istituzioni europee, Bruxelles e gli Stati membri devono predisporre meccanismi indipendenti di verifica, condizioni vincolanti sul rispetto dei diritti fondamentali, procedure di denuncia accessibili e la possibilità di sospendere i finanziamenti in presenza di violazioni gravi. Diversamente, l'esternalizzazione delle frontiere rischia di diventare anche un'esternalizzazione delle responsabilità.
Il rapporto tra Spagna e Marocco è inoltre inseparabile dalla controversia sul Sahara occidentale. Il territorio, già colonia spagnola, è ancora qualificato dalle Nazioni Unite come territorio non autonomo e il suo processo di decolonizzazione non può considerarsi concluso. Il Marocco ne controlla gran parte e lo considera parte integrante del proprio territorio, mentre il Fronte Polisario rivendica il diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi e sostiene la Repubblica araba sahrawi democratica. Nel 2022 il Governo spagnolo modificò significativamente la propria posizione, definendo la proposta marocchina di autonomia come la base più seria, realistica e credibile per la soluzione della controversia. Quel mutamento favorì la normalizzazione dei rapporti con Rabat, ma determinò una grave crisi diplomatica con l'Algeria, principale sostenitrice del Polisario. La politica migratoria, la cooperazione energetica, i rapporti commerciali e il dossier sahrawi finirono così per intrecciarsi all'interno di un medesimo equilibrio geopolitico.
La crisi di Ceuta del maggio 2021 aveva già mostrato quanto questo intreccio possa diventare pericoloso. In quella circostanza migliaia di persone riuscirono a entrare nell'enclave mentre i controlli marocchini venivano sensibilmente allentati, nel pieno della tensione provocata dall'accoglienza in Spagna di Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario. L'episodio venne interpretato come l'impiego della pressione migratoria quale strumento di ritorsione diplomatica. Non esistono, allo stato, elementi sufficienti per affermare che gli avvenimenti del luglio 2026 rispondano allo stesso disegno. Sarebbe scorretto formulare accuse prive di prova. L'esperienza del 2021 dimostra però che i migranti possono essere trasformati in strumenti di pressione tra Stati: persone vulnerabili utilizzate non come soggetti titolari di diritti, ma come leve capaci di alterare gli equilibri politici europei.
Anche l'Unione europea mantiene una posizione giuridicamente delicata sul Sahara occidentale. Il 4 ottobre 2024 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito che il territorio del Sahara occidentale è distinto e separato dal Marocco e che gli accordi commerciali tra Bruxelles e Rabat non possono essere estesi a quel territorio senza il consenso del popolo sahrawi, titolare del diritto all'autodeterminazione. La Corte ha quindi respinto l'idea che il consenso possa essere sostituito dalla mera considerazione dei possibili vantaggi economici derivanti dagli accordi. Il principio è decisivo: la convenienza geopolitica non può cancellare lo status internazionale di un territorio né il diritto del suo popolo a decidere del proprio futuro.
Questa giurisprudenza mette in luce una contraddizione profonda. Da un lato l'Unione europea proclama il rispetto del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e dell'ordine internazionale fondato sulle regole; dall'altro considera il Marocco un partner indispensabile per la stabilità regionale, il commercio, l'energia e soprattutto il contenimento delle migrazioni. La cooperazione è certamente necessaria, ma diventa moralmente e politicamente fragile quando il timore di perdere la collaborazione marocchina induce l'Europa ad adottare posizioni ambigue sul Sahara occidentale o a ridurre la propria capacità di denunciare eventuali violazioni dei diritti umani. Una politica estera credibile non può applicare il diritto internazionale con rigore verso gli avversari e con indulgenza verso i partner strategici.
Ceuta rappresenta, pertanto, il punto nel quale convergono tre fallimenti. Il primo è l'incapacità europea di costruire una politica migratoria realmente comune, fondata su canali regolari, procedure rapide, solidarietà obbligatoria e tutela effettiva delle persone vulnerabili. Il secondo è l'illusione di poter delegare stabilmente il controllo delle frontiere senza accrescere il potere contrattuale degli Stati incaricati di fermare le partenze. Il terzo è l'incapacità di separare la protezione dei confini da controversie geopolitiche irrisolte come quella sahrawi. Finché queste questioni resteranno intrecciate, ogni crisi diplomatica potrà trasformarsi in una crisi migratoria e ogni persona in cammino rischierà di diventare una pedina sacrificabile.
L'Unione europea deve quindi modificare radicalmente il paradigma. Il Marocco deve restare un interlocutore essenziale, ma non può diventare il custode incontrollato della frontiera europea. Gli accordi migratori devono essere trasparenti, sottoposti al controllo del Parlamento europeo e dei giudici, accompagnati da verifiche indipendenti e subordinati al rispetto del principio di non-refoulement, del divieto di espulsioni collettive e dei diritti dei minori. Parallelamente, Bruxelles deve rispettare senza ambiguità le pronunce della Corte di giustizia sul Sahara occidentale e sostenere una soluzione conforme al diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi nell'ambito del processo delle Nazioni Unite.
La fermezza verso le reti criminali e il controllo ordinato delle frontiere sono doveri dello Stato. Ma la fermezza non consiste nel rendersi dipendenti da governi terzi, nel tacere davanti alle violazioni o nel barattare principi giuridici con una temporanea diminuzione degli sbarchi. Una politica migratoria è realmente sovrana solo quando conserva il controllo non soltanto sul numero degli ingressi, ma anche sui mezzi impiegati per impedirli. Quando l'Europa affida ad altri il lavoro più controverso e si limita a osservare da lontano, non difende la propria sovranità: rinuncia a una parte di essa e, insieme, alla responsabilità morale e giuridica che dovrebbe accompagnarla.
Occorre poi utilizzare con maggiore rigore le parole "mafia", "trafficante" e "tratta". Il traffico illecito di migranti consiste generalmente nell'agevolare, a scopo di profitto, l'ingresso irregolare di una persona in uno Stato. La tratta di esseri umani presuppone invece condotte finalizzate allo sfruttamento, mediante coercizione, inganno, abuso di vulnerabilità o altri mezzi. I due fenomeni possono sovrapporsi, ma non coincidono. Contrastare le organizzazioni criminali significa seguire i flussi di denaro, infiltrare le reti digitali, cooperare nelle indagini transnazionali, proteggere i testimoni e individuare chi tragga profitto dalla disperazione. Limitarsi ad attribuire ogni partenza alle "mafie" rischia di occultare le cause politiche e sociali che rendono quelle reti tanto potenti.
Anche la comunicazione pubblica deve essere considerata parte della gestione della crisi. Se migliaia di giovani sono stati realmente convinti che una sentenza impedisse qualsiasi rimpatrio, allora è evidente il fallimento dell'informazione istituzionale. Le autorità spagnole e marocchine dovrebbero diffondere rapidamente comunicazioni comprensibili, anche attraverso i social network, chiarendo che la decisione del Tribunal Supremo non concede alcun diritto automatico alla permanenza, che le domande d'asilo saranno valutate individualmente e che chi non possiede i requisiti potrà essere rimpatriato nel rispetto delle procedure. La disinformazione non si combatte riducendo le garanzie processuali, ma spiegando con chiarezza che garanzia non significa impunità e che procedimento non significa diritto al soggiorno.
Una risposta seria deve quindi muoversi simultaneamente su diversi piani. Nell'immediato occorrono soccorso, identificazione, assistenza sanitaria, strutture temporanee dignitose, separazione tra adulti e minori, presenza di avvocati e interpreti, registrazione delle domande di protezione e trasferimenti verso altre aree della Spagna e dell'Unione. Sul piano giudiziario devono essere individuati gli autori di violenze, incendi, sfruttamento e traffico illecito, senza responsabilità collettive. Sul piano diplomatico deve essere garantita una cooperazione stabile con il Marocco che non dipenda dalle oscillazioni dei rapporti politici. Sul piano europeo servono solidarietà obbligatoria e canali di ingresso regolare per lavoro, studio, ricongiungimento e protezione. Sul piano sociale occorre intervenire sulle condizioni che rendono credibile, agli occhi di un ragazzo, l'idea che affrontare il mare di notte sia più ragionevole che restare nel luogo in cui è nato.
Ceuta dimostra infine che i muri possono spostare le rotte, ma non eliminano le ragioni della partenza. Quando una barriera viene resa più alta, chi è determinato a partire cerca il mare; quando il mare viene chiuso, cerca percorsi più lunghi, pericolosi e remunerativi per le organizzazioni criminali. Questo non significa rinunciare ai confini, ma comprendere che il confine è soltanto l'ultimo punto di una vicenda iniziata molto prima.
Le persone morte nelle acque del Tarajal non possono essere ridotte a un effetto collaterale della politica migratoria. Ognuna aveva un nome, una famiglia, una paura e probabilmente un progetto che non conosceremo. Alcune cercavano lavoro, altre protezione, altre ancora erano minorenni trascinate dalla speranza o dalla disinformazione. Non tutte avevano diritto a entrare e non tutte avrebbero avuto diritto a restare. Tutte, però, avevano diritto a non essere lasciate morire e a non essere trattate come una folla priva di identità.
Una democrazia si misura soprattutto nel momento in cui è sottoposta a pressione. È facile proclamare i diritti quando il loro esercizio non comporta costi; è più difficile rispettarli quando le strutture sono sature, la popolazione è spaventata e la politica pretende risposte immediate. Ma è proprio allora che il diritto deve resistere. La frontiera può essere controllata, gli ingressi possono essere regolati, chi non ha titolo può essere rimpatriato e chi commette reati deve risponderne. Ciò che non può essere rimpatriato, respinto o sospeso è il principio fondamentale secondo cui nessun essere umano, neppure quando attraversa irregolarmente un confine, diventa una persona senza diritti.
