Centri migranti in Albania: accordo Italia-Albania, diritti fondamentali e parere della Corte UE

I centri per migranti in Albania rappresentano oggi uno dei laboratori più avanzati – e controversi – della politica migratoria europea. Non siamo più di fronte a una semplice misura amministrativa, ma a un vero mutamento di paradigma: la gestione della frontiera si sposta fuori dal territorio dello Stato, pur rimanendo giuridicamente sotto il suo controllo.
L'accordo tra Italia e Albania del 2023 consente allo Stato italiano di trasferire in territorio albanese alcuni migranti soccorsi in mare, trattenendoli in strutture sottoposte alla propria giurisdizione. Questo elemento è decisivo: non si tratta di una delega, ma di una proiezione extraterritoriale del potere pubblico, che resta pienamente vincolato alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La vera novità delle ultime ore è giuridicamente rilevantissima. L'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che il protocollo Italia–Albania è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione, a condizione che siano integralmente garantiti i diritti fondamentali delle persone migranti . Non si tratta di una sentenza, ma di un parere che anticipa la decisione della Corte di Lussemburgo e che, nella prassi, viene spesso seguito.
Questa affermazione segna un passaggio cruciale: per la prima volta si riconosce che uno Stato membro può gestire procedure di asilo e trattenimento anche al di fuori del proprio territorio. Tuttavia, la condizione posta è stringente e non negoziabile: devono essere assicurati tutti i diritti previsti dall'ordinamento europeo, inclusi il diritto alla difesa, l'assistenza linguistica, l'accesso ai ricorsi e la tutela delle persone vulnerabili.
Ed è proprio qui che si apre la frattura tra legittimità formale e sostenibilità sostanziale. Perché il sistema, allo stato attuale, mostra criticità evidenti anche sul piano operativo. I numeri sono ancora estremamente contenuti rispetto agli obiettivi dichiarati, e la macchina dei rimpatri risulta strutturalmente fragile. In molti casi, infatti, il trasferimento in Albania non elimina il problema giuridico del rimpatrio, che continua a dipendere da accordi con i Paesi di origine.
Sul piano costituzionale, la questione è ancora più delicata. L'articolo 10, comma 3, della Costituzione riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. La sua applicazione non può essere compressa attraverso procedure accelerate o attraverso una collocazione geografica "esterna" che rischi di ridurre le garanzie effettive. A ciò si aggiunge il parametro dell'articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale, e dell'articolo 24, che garantisce il diritto di difesa.
Il rischio, in termini giuridici, è evidente: la creazione di una "zona grigia" in cui il diritto resta formalmente applicabile ma sostanzialmente più difficile da esercitare. Ed è proprio questo il punto che la futura sentenza della Corte di giustizia sarà chiamata a chiarire in modo definitivo.
Nel frattempo, il modello italiano viene osservato con grande attenzione da altri Stati europei, alcuni dei quali stanno valutando soluzioni analoghe. Questo conferma che la posta in gioco non è solo nazionale, ma sistemica: ciò che accade nei centri in Albania potrebbe diventare il precedente su cui si costruirà la nuova architettura del diritto d'asilo europeo.
In ultima analisi, la questione non è se questi centri siano astrattamente compatibili con il diritto, ma se siano concretamente in grado di rispettarlo. Ed è proprio su questo terreno – quello dell'effettività delle garanzie – che si misurerà la tenuta dello Stato di diritto.
