CEDU condanna l’Italia: la sentenza Ubeda sulla violenza domestica cambia il concetto di protezione delle vittime
Una casa rifugio dovrebbe rappresentare il luogo nel quale una donna e i suoi figli possono sottrarsi alla violenza, recuperare sicurezza e ricostruire gradualmente la propria autonomia. Non dovrebbe trasformarsi in uno spazio nel quale la loro vita rimane sospesa per anni, mentre la persona accusata delle condotte violente continua a vivere senza analoghe limitazioni. È precisamente questa contraddizione ad attraversare la sentenza Ubeda e altri contro Italia, pronunciata all'unanimità dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 luglio 2026: una decisione destinata a incidere profondamente sul modo in cui le istituzioni italiane affrontano la violenza domestica, la protezione dei minori e il rischio di vittimizzazione secondaria. La Corte ha accertato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente dedicati al divieto di trattamenti inumani o degradanti e alla tutela della vita privata e familiare. La pronuncia è stata resa da una Camera e, al momento, non è ancora definitiva: ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, entro tre mesi le parti possono chiedere il rinvio alla Grande Camera.
Una casa rifugio dovrebbe rappresentare il luogo nel quale una donna e i suoi figli possono sottrarsi alla violenza, recuperare sicurezza e ricostruire gradualmente la propria autonomia. Non dovrebbe trasformarsi in uno spazio nel quale la loro vita rimane sospesa per anni, mentre la persona accusata delle condotte violente continua a vivere senza analoghe limitazioni. È precisamente questa contraddizione ad attraversare la sentenza Ubeda e altri contro Italia, pronunciata all'unanimità dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 luglio 2026: una decisione destinata a incidere profondamente sul modo in cui le istituzioni italiane affrontano la violenza domestica, la protezione dei minori e il rischio di vittimizzazione secondaria. La Corte ha accertato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente dedicati al divieto di trattamenti inumani o degradanti e alla tutela della vita privata e familiare. La pronuncia è stata resa da una Camera e, al momento, non è ancora definitiva: ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, entro tre mesi le parti possono chiedere il rinvio alla Grande Camera.
La vicenda riguarda una cittadina francese residente in Italia e i suoi due figli, nati nel 2011 e nel 2014. Nell'aprile 2021 la donna aveva denunciato l'ex convivente e padre dei bambini, riferendo condotte di violenza fisica, psicologica e sessuale, anche nei confronti dei minori. Nel maggio successivo, su sua richiesta, madre e figli erano stati collocati in una struttura protetta, dove sarebbero rimasti sino al luglio 2024. Parallelamente erano stati avviati il procedimento penale e quello dinanzi al Tribunale per i minorenni, al quale la donna aveva chiesto l'affidamento esclusivo, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, il mantenimento e l'autorizzazione a trasferirsi in Francia. Soltanto nel maggio 2024 il Tribunale aveva disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza pronunciarsi espressamente sulla richiesta di lasciare la struttura e stabilirsi all'estero. Nel procedimento penale, dopo un'iniziale richiesta di archiviazione respinta dal giudice, furono disposte ulteriori indagini e l'uomo venne rinviato a giudizio nel febbraio 2024; secondo quanto rilevato dalla Corte, tuttavia, non risultava ancora celebrata l'udienza indicata negli atti. La sentenza di Strasburgo non accerta la responsabilità penale dell'ex convivente, che resta soggetta alla valutazione del giudice nazionale nel rispetto della presunzione di innocenza: giudica, invece, la risposta fornita dallo Stato alle denunce e alle esigenze di protezione.
I giudici europei riconoscono che le autorità italiane reagirono inizialmente con rapidità: il procedimento penale fu aperto e la famiglia venne collocata in sicurezza. La protezione, tuttavia, non può essere valutata soltanto nel momento in cui viene adottata. Deve essere riesaminata nel tempo, verificando costantemente se rimanga necessaria, adeguata e proporzionata. Nel caso Ubeda questo controllo sostanziale è mancato. Madre e figli hanno sopportato per oltre tre anni il peso maggiore delle misure di sicurezza, mentre nei confronti dell'uomo denunciato non era stata adottata alcuna misura comparabile. Non furono seriamente esplorate alternative come l'assegnazione dell'abitazione familiare alla donna e ai bambini o l'autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La Corte formula così un principio essenziale: la protezione non può essere organizzata trasferendo sulla vittima tutte le conseguenze della violenza denunciata. Quando è la donna a perdere la casa, la libertà di movimento, la stabilità e la possibilità di progettare il proprio futuro, la misura protettiva rischia di produrre una nuova compressione dei suoi diritti.
Particolarmente grave è la valutazione riservata dalla Corte alla richiesta di archiviazione formulata nel novembre 2021. Un episodio nel quale l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della compagna era stato ridimensionato come uno «scherzo di cattivo gusto». Rispetto alle accuse di violenza sessuale, la motivazione muoveva inoltre dall'idea che, nei rapporti intimi, fosse normale per l'uomo dover superare una certa resistenza della donna, soprattutto quando questa fosse stanca o poco disponibile. Non si tratta soltanto di espressioni infelici. Esse rivelano un paradigma culturale nel quale il consenso femminile non viene considerato come una manifestazione libera, attuale e revocabile della volontà, ma come un ostacolo iniziale che l'uomo potrebbe legittimamente tentare di vincere. La Corte ha ritenuto che tale impostazione riflettesse una «cultura sessista e stereotipata» e avesse esposto la ricorrente a un'ulteriore forma di vittimizzazione.
Il linguaggio giudiziario non è un elemento ornamentale della decisione. Le parole con cui vengono descritte una denuncia, la sessualità di una donna, la sua condotta o le sue reazioni determinano il modo in cui i fatti vengono interpretati e, di conseguenza, la qualità della tutela offerta. Quando la violenza viene minimizzata, normalizzata o filtrata attraverso aspettative stereotipate sul comportamento che una "vera vittima" dovrebbe tenere, il procedimento rischia di trasformarsi da luogo di accertamento a sede di colpevolizzazione della persona offesa. La Corte europea lo aveva già affermato nella sentenza J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, relativa alle espressioni moralizzanti e sessiste contenute nella motivazione di una decisione riguardante una denuncia di violenza sessuale. In quel caso Strasburgo aveva chiarito che le autorità giudiziarie devono evitare di riprodurre stereotipi capaci di sminuire la violenza di genere e di compromettere la fiducia delle vittime nella giustizia. Ubeda dimostra che quel monito non è stato ancora pienamente assimilato.
La violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione deriva anche dall'inefficacia complessiva delle indagini. Gli obblighi positivi dello Stato non si esauriscono nell'esistenza astratta di fattispecie penali o nell'apertura formale di un fascicolo. Le autorità devono svolgere indagini tempestive, approfondite ed effettive, capaci di ricostruire la complessità della violenza domestica, che frequentemente si manifesta attraverso una successione di condotte fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. Ogni episodio non può essere isolato artificialmente dagli altri, perché il rischio nasce spesso dal carattere progressivo e reiterato del controllo esercitato sulla vittima. Gli articoli 49 e 50 della Convenzione di Istanbul impongono proprio che le indagini e i procedimenti siano condotti senza ritardi ingiustificati, con una comprensione della violenza fondata sul genere e con misure operative di prevenzione e protezione. L'Italia ha ratificato tale Convenzione con la legge 27 giugno 2013, n. 77, assumendo obblighi internazionali che devono orientare non soltanto il legislatore, ma l'attività quotidiana di forze dell'ordine, procure, servizi sociali e autorità giudiziarie.
La parte della pronuncia relativa ai figli è forse ancora più inquietante. Il Tribunale per i minorenni impiegò oltre tre anni per adottare la decisione definitiva sulla responsabilità genitoriale, nonostante avesse ricevuto numerose relazioni dei servizi pubblici che descrivevano le conseguenze negative dell'incertezza e della permanenza prolungata nella struttura. Alcuni provvedimenti erano redatti mediante moduli prestampati e non contenevano una reale valutazione delle accuse di violenza né delle dichiarazioni rese dalla madre e dai bambini. I minori vissero per quasi tre anni in una stanza di circa quindici metri quadrati, sottoposti a rilevanti limitazioni derivanti dalle regole interne della struttura. Secondo Strasburgo, tale situazione ebbe conseguenze significative sul loro benessere psicologico e fisico e determinò una seria restrizione delle loro libertà fondamentali.
È particolarmente severa la constatazione secondo cui, nella decisione nazionale, mancava un'esplicita considerazione del superiore interesse dei minori. L'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia stabilisce che, in tutte le decisioni riguardanti un bambino, il suo interesse superiore deve costituire una considerazione preminente. L'articolo 31 della Convenzione di Istanbul impone inoltre agli Stati di prendere in considerazione gli episodi di violenza nella determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita, assicurando che il loro esercizio non comprometta la sicurezza della vittima e dei figli. Ne consegue che un giudice minorile non può trattare la violenza domestica come una questione marginale rispetto al conflitto genitoriale: deve valutarne espressamente la credibilità, la gravità, l'incidenza sulla capacità genitoriale e la compatibilità con eventuali rapporti di frequentazione.
Il problema italiano, dunque, non è l'assenza di norme. La legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come "Codice rosso", ha modificato il codice penale e quello di procedura penale per accelerare la trattazione dei procedimenti riguardanti maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri reati di genere. La legge 24 novembre 2023, n. 168, ha ulteriormente rafforzato le misure preventive, l'ammonimento, la vigilanza a tutela della persona offesa, la formazione degli operatori e gli strumenti di valutazione del rischio. La stessa normativa definisce la violenza domestica in modo ampio, comprendendo atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica verificatisi all'interno della famiglia o di una relazione affettiva, anche cessata e indipendentemente dalla convivenza. Il divario che emerge dalla sentenza Ubeda è quello tra una legislazione formalmente avanzata e una prassi applicativa ancora troppo vulnerabile ai ritardi, alla frammentazione delle competenze e ai pregiudizi culturali.
Non si tratta, purtroppo, di un precedente isolato. In Talpis contro Italia del 2017 la Corte aveva censurato l'incapacità delle autorità di proteggere una donna e suo figlio dalla violenza domestica; in Landi contro Italia del 2022 aveva accertato la violazione dell'articolo 2 dopo l'uccisione di un bambino di un anno; nello stesso anno, con De Giorgi e M.S., aveva nuovamente rilevato carenze nella valutazione del rischio, nella protezione e nella tempestività dei procedimenti. Nel settembre 2025, con Scuderoni contro Italia, Strasburgo ha ancora una volta censurato la sistematica minimizzazione delle denunce. Ubeda si colloca dunque in una giurisprudenza ormai difficilmente liquidabile come una sequenza di errori occasionali. Essa mostra una criticità strutturale: lo Stato italiano dispone di strumenti normativi importanti, ma non sempre riesce a convertirli in una protezione tempestiva, coordinata e rispettosa dell'autonomia delle persone coinvolte.
La Corte ha riconosciuto a ciascuno dei tre ricorrenti 15.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre a 15.000 euro complessivi per spese e onorari. Ma la portata della decisione non può essere misurata attraverso il solo risarcimento. Il messaggio rivolto all'Italia è assai più radicale: una donna non è realmente protetta quando viene sottratta al pericolo ma lasciata per anni in una condizione di precarietà, dipendenza e limitazione; un bambino non è tutelato quando il suo interesse superiore viene invocato in astratto ma scompare dalla motivazione concreta; un'indagine non è effettiva quando la violenza viene letta attraverso stereotipi che confondono la mancanza di consenso con una rituale resistenza femminile.
La vera riforma richiesta da Strasburgo non consiste nell'introdurre l'ennesima fattispecie penale o nell'inasprire automaticamente le pene. Occorrono specializzazione, formazione obbligatoria e verificabile, coordinamento stabile tra giurisdizione penale e minorile, valutazioni del rischio aggiornate, motivazioni individualizzate e controlli periodici sulla proporzionalità delle misure protettive. Le strutture antiviolenza sono indispensabili, ma devono essere una tappa verso l'autonomia, non il luogo nel quale la vittima viene dimenticata. Proteggere significa allontanare il pericolo dalla vita della donna e dei bambini, non allontanare indefinitamente loro dalla vita. Questa è la lezione più netta della sentenza Ubeda: la giustizia tradisce la propria funzione non soltanto quando non interviene, ma anche quando interviene in modo tale da far ricadere sulle vittime il prezzo più alto della protezione.
