Caso Youssef Siher: dissenso, terrorismo e indipendenza dei giudici

29.10.2026
Reuters
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In uno Stato democratico di diritto, la sicurezza pubblica rappresenta un'esigenza imprescindibile, ma non può essere perseguita sacrificando le garanzie costituzionali che tutelano ogni individuo. La vicenda giudiziaria di Youssef Siher, il ricercatore trentenne fermato nell'ambito delle indagini sulle mobilitazioni milanesi di ottobre 2026, pone una questione giuridica e istituzionale di straordinaria rilevanza: dove termina il legittimo esercizio del dissenso politico e dove comincia una condotta penalmente rilevante? E, soprattutto, quale atteggiamento devono assumere le istituzioni quando un magistrato adotta una decisione non condivisa dal potere politico?

Il 28 ottobre 2026, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Tiziana Landoni, ha disposto la liberazione di Youssef Siher, non convalidando il fermo e respingendo la richiesta della Procura di applicare la custodia cautelare in carcere. L'indagato, amministratore dei canali social del cosiddetto «Movimento 17 ottobre», era coinvolto in un procedimento per ipotesi di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Secondo le motivazioni dell'ordinanza riportate dalla stampa, gli elementi investigativi raccolti non consentivano, allo stato, di riconoscere gravi indizi di colpevolezza. La giudice ha rilevato che i messaggi dell'indagato, pur caratterizzati da una critica aspra nei confronti delle politiche governative, non contenevano specifiche esortazioni a commettere violenze né indicavano gli scontri del 17 e 18 ottobre come modello di mobilitazione. Siher avrebbe piuttosto promosso forme di protesta collettiva, richiamando anche il concetto di disobbedienza civile.

È necessario chiarire immediatamente un principio: la mancata convalida del fermo e il rigetto di una misura cautelare non equivalgono a un'assoluzione. Le indagini possono proseguire e l'eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nelle forme previste dall'ordinamento, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza sancita dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre l'articolo 17 tutela il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Queste libertà non costituiscono concessioni discrezionali del Governo, ma diritti fondamentali che appartengono anche a chi esprime posizioni radicalmente contrarie all'indirizzo politico della maggioranza.

La tutela costituzionale del dissenso non significa, naturalmente, che qualsiasi comportamento compiuto durante una manifestazione sia lecito. Danneggiamenti, devastazioni, aggressioni e condotte concretamente istigatorie possono integrare fattispecie penalmente rilevanti. Tuttavia, non è ammissibile sovrapporre automaticamente la critica politica, anche particolarmente dura, alla promozione della violenza. La responsabilità penale è personale, come stabilisce l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, e richiede l'accertamento di condotte individualmente attribuibili.

Il problema assume particolare importanza con riferimento all'articolo 414 del codice penale, che disciplina l'istigazione a delinquere e l'apologia di delitto. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 65 del 1970, ha chiarito, con riguardo all'apologia, che non è sufficiente una manifestazione di pensiero favorevole o una critica delle leggi: occorre una condotta concretamente idonea a provocare la commissione di delitti. Tale orientamento esprime un criterio fondamentale per distinguere la libertà di espressione dall'effettiva sollecitazione criminosa.

Ancora più rigorosa deve essere l'analisi quando viene contestata una finalità terroristica. L'articolo 270-sexies del codice penale individua specifici requisiti relativi alla gravità delle condotte e agli scopi perseguiti, tra cui l'intimidazione della popolazione, la costrizione dei pubblici poteri e la destabilizzazione delle strutture fondamentali di uno Stato. La radicalità di un'opinione politica, la contestazione delle istituzioni o l'impiego di espressioni retoricamente conflittuali non dimostrano, di per sé, la sussistenza di tali elementi.

Occorre inoltre considerare il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, entrato in vigore il 23 ottobre, che ha introdotto l'articolo 420-bis del codice penale, relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La disposizione contempla specifiche condotte violente poste in essere da gruppi organizzati, anche occasionalmente, e punisce altresì, a determinate condizioni, chi ne promuove l'organizzazione o istiga alla commissione delle condotte tipizzate. L'applicazione della norma deve tuttavia rispettare il principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dagli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 2 del codice penale. Non basta, dunque, richiamare genericamente disordini precedenti o la partecipazione a un movimento di protesta: occorre individuare una condotta riconducibile alla fattispecie incriminatrice e collocarla correttamente nel tempo.

La vicenda richiama anche una delle più importanti garanzie del processo penale: il controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà personale. L'articolo 13 della Costituzione stabilisce l'inviolabilità della libertà personale e ammette restrizioni soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli articoli 384 e 391 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, il fermo di indiziato di delitto e la relativa procedura di convalida. Gli articoli 273 e 274 subordinano invece l'applicazione delle misure cautelari alla presenza di gravi indizi di colpevolezza e di specifiche esigenze cautelari.

Il giudice chiamato a valutare una richiesta di custodia cautelare non deve confermare l'impostazione accusatoria per dimostrare attenzione alla sicurezza. Deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti di legge, motivando la propria decisione. Il ruolo della polizia giudiziaria e quello della magistratura non sono alternativi né contrapposti: entrambi concorrono alla tutela della legalità, attraverso funzioni differenti e reciprocamente necessarie.

A rendere la vicenda ancora più delicata è stata la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito pubblicamente «vergognosa» la decisione della giudice, sostenendo che essa mortificasse l'impegno delle forze dell'ordine e degli inquirenti. Successivamente, la presidente del Consiglio ha precisato di non considerare le proprie dichiarazioni un attacco alla magistratura, ma una difesa dell'operato di chi aveva lavorato per impedire ulteriori violenze. L'Associazione nazionale magistrati ha invece espresso solidarietà alla giudice, denunciando il rischio di delegittimazione dell'attività giurisdizionale.

È proprio su questo punto che ritengo necessario assumere una posizione chiara sul piano dei principi costituzionali.

In uno Stato di diritto non si può pretendere che la magistratura assuma decisioni gradite al Governo, né trasformare una pronuncia giudiziaria sfavorevole alle aspettative politiche in un motivo di delegittimazione dell'istituzione giudiziaria.

Naturalmente, nessun provvedimento giudiziario è sottratto alla critica. L'articolo 21 della Costituzione tutela anche il diritto di discutere le decisioni dei magistrati, evidenziarne eventuali errori interpretativi e contestarne le argomentazioni. Ma esiste una differenza sostanziale tra una critica giuridica motivata e un attacco che, soprattutto quando proviene da chi ricopre le più alte cariche dello Stato, rischia di compromettere la fiducia pubblica nell'autonomia della giurisdizione.

Gli articoli 101 e 104 della Costituzione stabiliscono rispettivamente che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. L'articolo 111, inoltre, impone che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Non si tratta di prerogative corporative, bensì di garanzie poste a tutela dei cittadini, affinché nessuno possa essere privato della propria libertà in funzione delle esigenze comunicative o politiche del momento.

La separazione dei poteri non implica assenza di confronto tra le istituzioni. Impone, tuttavia, che ciascuna rispetti le attribuzioni costituzionali delle altre. Il Governo esercita la funzione di indirizzo politico; la magistratura applica la legge ai casi concreti, secondo le regole del procedimento. Se una decisione è ritenuta giuridicamente erronea, l'ordinamento prevede gli strumenti di impugnazione nei casi consentiti. La pressione politica o mediatica non può sostituirsi a tali strumenti.

Questo principio riveste un'importanza ancora maggiore nei procedimenti che suscitano una forte attenzione pubblica. Quando il dibattito politico si concentra sulla necessità di garantire sicurezza e ordine, il rischio è che le garanzie processuali vengano percepite come ostacoli anziché come condizioni indispensabili della legittimità dell'azione repressiva.

La disobbedienza civile, peraltro, non rappresenta automaticamente una condotta lecita: può comprendere comportamenti contrari a specifiche disposizioni normative, dai quali possono derivare conseguenze giuridiche. Ma anche in tali ipotesi occorre distinguere tra la violazione di una regola, l'istigazione a commettere delitti e la finalità terroristica. Le diverse fattispecie non sono intercambiabili e la loro applicazione richiede una verifica rigorosa degli elementi costitutivi.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, attraverso l'articolo 10 della Convenzione, tutela la libertà di espressione, ammettendo limitazioni soltanto quando ricorrano i presupposti convenzionali, tra cui la necessità e la proporzionalità della restrizione. Anche la libertà di manifestare opinioni scomode, impopolari o provocatorie appartiene al patrimonio delle società democratiche, pur incontrando limiti quando siano concretamente coinvolti diritti altrui e interessi pubblici meritevoli di protezione.

La vicenda Siher, dunque, non deve essere letta come uno scontro nel quale scegliere tra la sicurezza dei cittadini e la tutela della libertà individuale. Una democrazia costituzionale è chiamata a garantire entrambe, impedendo tanto l'impunità di condotte effettivamente violente quanto l'adozione di restrizioni personali prive dei presupposti previsti dalla legge.

La forza dello Stato non si misura dal numero delle persone arrestate o dalla severità delle misure richieste, ma dalla capacità delle sue istituzioni di esercitare i rispettivi poteri nel rispetto della Costituzione.

Difendere l'indipendenza della magistratura non significa sostenere che i giudici siano infallibili. Significa riconoscere che la loro funzione non può essere subordinata al consenso politico. E difendere le garanzie processuali di una persona indagata non equivale a giustificarne preventivamente le condotte: significa difendere il diritto di ciascuno a essere giudicato sulla base delle prove e della legge.

Perché uno Stato è davvero forte non quando il potere può ottenere le decisioni che desidera, ma quando sa rispettare anche quelle che non condivide.

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