Caccia e tutela della fauna: cosa prevede la legge sui lupi avvelenati e la riforma venatoria

Ventitré lupi uccisi con bocconi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: è il dato riportato nella presentazione della puntata di PresaDiretta "Caccia grossa", trasmessa il 20 settembre 2026. L'inchiesta collega la convivenza con i grandi predatori al dibattito sulla riforma della caccia, sui calendari venatori e sugli interessi economici del turismo venatorio. Sono questioni diverse, che non devono essere sovrapposte: l'attività venatoria autorizzata, la gestione pubblica della fauna e l'uccisione illegale di animali rispondono a presupposti giuridici distinti. Il filo che le unisce è però essenziale: quale valore attribuisce l'ordinamento alla vita selvatica e quali limiti impone a chi interviene su di essa?
Il punto di partenza è l'articolo 9 della Costituzione. Dopo la revisione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela espressamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; alla legge dello Stato è affidata la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. Questa disposizione non introduce automaticamente un divieto costituzionale di caccia, ma impone al legislatore di confrontarsi con un interesse fondamentale, che non può essere ridotto a elemento accessorio delle politiche economiche. La fauna non rileva soltanto perché utilizzabile dall'essere umano: la sua conservazione possiede un autonomo rilievo costituzionale.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, contiene già una scelta precisa. L'articolo 1 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. La medesima disposizione consente l'attività venatoria purché non contrasti con le esigenze di conservazione della fauna e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Ne discende che la caccia è un'attività consentita entro condizioni e limiti: non attribuisce un diritto incondizionato a prelevare animali dall'ambiente. La protezione costituisce il presupposto della disciplina, non una concessione subordinata alla convenienza del prelievo.
Occorre chiarire anche lo stato della riforma. Il disegno di legge S. 1552 è stato approvato con modificazioni dal Senato il 23 giugno 2026 e trasmesso alla Camera, dove ha assunto il numero C. 2984. La scheda parlamentare consultata lo indica ancora in corso di esame in commissione, con ultimo passaggio registrato il 23 settembre 2026. Non è dunque corretto presentare l'intero progetto come una legge già vigente. Le disposizioni proposte devono essere valutate come scelte legislative in discussione, distinguendole dalle regole attualmente applicabili.
Fra le novità descritte dal Senato figurano la ridefinizione delle competenze regionali nella pianificazione faunistico-venatoria, l'eliminazione dell'obbligo di optare per un'unica forma di caccia e una maggiore flessibilità dei calendari. Il problema giuridico non consiste nella flessibilità in sé, ma nelle garanzie che la accompagnano. Una disciplina più permissiva deve poter dimostrare di restare compatibile con la conservazione delle popolazioni animali, attraverso dati attendibili, monitoraggi e controlli effettivi. La mia valutazione è che ampliare le possibilità di prelievo senza rafforzare contestualmente queste garanzie significherebbe invertire la priorità sulla quale è costruita la legge del 1992.
Sui calendari venatori esiste inoltre un limite europeo. L'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, richiede che le specie interessate non siano cacciate durante la nidificazione e le diverse fasi della riproduzione e della dipendenza; per le specie migratrici protegge anche il ritorno ai luoghi di nidificazione. Le date, quindi, non possono essere determinate soltanto in funzione delle richieste del settore. Devono rispettare i cicli biologici e gli obblighi di conservazione. Una modifica nazionale non può rendere irrilevante ciò che il diritto dell'Unione impone di proteggere.
Anche il riparto delle competenze richiede attenzione. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le attribuzioni regionali in materia venatoria devono esercitarsi entro questo quadro e nel rispetto dei vincoli europei e internazionali richiamati dal primo comma dello stesso articolo. Il decentramento amministrativo non può diventare il modo per eludere le garanzie ambientali: la gestione del territorio rimane una responsabilità pubblica, soggetta a limiti giuridici verificabili.
Gli interessi collegati al turismo venatorio devono essere esaminati anche alla luce dell'articolo 41 della Costituzione. L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi arrecando danno alla salute, all'ambiente e alla sicurezza. L'esistenza di un mercato, di un indotto o di una domanda turistica non rende, da sola, legittimo un ampliamento del prelievo. Nella mia lettura, una riforma responsabile deve dimostrare come gli interessi economici possano essere perseguiti entro i limiti della conservazione, senza trasformare la biodiversità in una risorsa da consumare secondo la sola convenienza commerciale.
Il caso dei lupi introduce un ulteriore passaggio, spesso raccontato in modo impreciso. La direttiva UE 2025/1237 ha modificato la direttiva Habitat, trasferendo il lupo dall'allegato IV all'allegato V: dalla protezione rigorosa a un regime che consente misure di gestione compatibili con la conservazione. Il termine di recepimento è il 15 gennaio 2027 e gli Stati possono mantenere misure più rigorose. La modifica europea non rende automaticamente il lupo una specie liberamente cacciabile in Italia e, soprattutto, non autorizza iniziative individuali di eliminazione. Ridurre un livello di protezione non equivale a cancellare la protezione.
La gestione pubblica della fauna deve essere distinta dalla caccia ricreativa e dal bracconaggio. L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 disciplina interventi di controllo per finalità determinate, tra le quali la tutela della biodiversità, delle produzioni agricole e della pubblica incolumità. L'esistenza di questi strumenti non conferisce ai privati una facoltà autonoma di abbattimento. Nel caso dei grandi predatori, ISPRA richiama la necessità di condizioni di comprovata criticità, evidenze scientifiche e piani autorizzati e controllati. Una preoccupazione, anche comprensibile, deve tradursi in una procedura legittima, non in una scorciatoia violenta.
L'uso del veleno supera una linea giuridica inequivocabile. L'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge n. 157 del 1992 vieta esche e bocconi avvelenati. Non si tratta soltanto di un mezzo illecito rivolto contro un determinato animale: la sua diffusione crea un pericolo che non può essere circoscritto con certezza. ISPRA segnala rischi per altre specie selvatiche, per gli animali domestici e per la pubblica sicurezza. Proprio questa indiscriminata capacità di colpire rende il veleno incompatibile con qualsiasi gestione responsabile del territorio.
Sul piano penale, l'uccisione mediante avvelenamento può integrare, quando ne ricorrono gli elementi, il delitto previsto dall'articolo 544-bis del codice penale. Dopo la legge 6 giugno 2025, n. 82, chi cagiona la morte di un animale per crudeltà o senza necessità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, la pena sale alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 10.000 a 60.000 euro. Quest'ultima previsione non scatta automaticamente per ogni avvelenamento: richiede l'accertamento delle specifiche modalità della condotta.
La tutela comprende inoltre l'articolo 727-bis del codice penale, relativo, fra le altre condotte, all'uccisione di esemplari di specie animali selvatiche protette fuori dai casi consentiti. La norma contiene una clausola di sussidiarietà rispetto ai reati più gravi e un'eccezione che richiede congiuntamente una quantità trascurabile di esemplari e un impatto trascurabile sulla conservazione della specie. Le disposizioni devono essere coordinate con quelle della legislazione venatoria: non sarebbe corretto sommare meccanicamente tutte le sanzioni astrattamente richiamabili. La qualificazione dipende dai fatti accertati, dagli elementi soggettivi e dai rapporti fra le fattispecie.
La localizzazione all'interno di un parco nazionale assume un rilievo ulteriore. L'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vieta nei parchi attività capaci di compromettere le caratteristiche dell'ambiente e contempla, fra i divieti, la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, fatte salve le eccezioni disciplinate dalla legge. L'area protetta è dunque uno spazio nel quale la conservazione riceve garanzie specifiche. Colpirne la fauna significa incidere sulle finalità per le quali quel territorio è sottoposto a protezione.
La gravità dei fatti impone, al tempo stesso, rigore nell'attribuzione delle responsabilità. Il numero di ventitré lupi è riferito dalla presentazione Rai della puntata; il comunicato ISPRA consultato riguarda invece diciotto esemplari e, al momento della sua pubblicazione, indicava l'avvelenamento come probabile, in attesa di conferma. Queste fonti non possono essere trattate come un unico accertamento giudiziario. Individuare gli autori richiede prove: esami necroscopici e tossicologici, corretta conservazione dei reperti e ricostruzione delle condotte. Non è ammissibile attribuire una responsabilità collettiva a pastori, allevatori o cacciatori sulla base della loro appartenenza a una categoria.
La convivenza con i grandi predatori esige anche attenzione verso chi vive e lavora nei territori. La tutela della biodiversità perde efficacia se le istituzioni lasciano sole le comunità davanti ai danni e alle difficoltà quotidiane. La risposta che ritengo necessaria comprende prevenzione delle predazioni, assistenza tecnica, sistemi di protezione adeguati e ristori tempestivi secondo le discipline applicabili. Queste misure devono affiancare controlli e repressione degli illeciti: riconoscere un problema concreto non significa giustificare il veleno, ma impedire che l'abbandono istituzionale alimenti il conflitto.
Il criterio per giudicare la riforma della caccia dovrebbe essere questo: quanto migliora la capacità pubblica di conservare la fauna, prevenire i conflitti e far rispettare le regole? Una modernizzazione credibile deve rafforzare la conoscenza scientifica e la verificabilità delle decisioni. Ampliare opportunità economiche o venatorie senza garanzie sufficienti sarebbe una scelta politicamente miope e giuridicamente problematica. La biodiversità è un patrimonio comune affidato anche alla nostra responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Proteggerla richiede istituzioni presenti, comunità sostenute e una linea ferma contro ogni forma di eliminazione illegale della fauna.
