Bullismo e cyberbullismo: tutela dei minori, responsabilità giuridiche e prevenzione istituzionale

Il bullismo e il cyberbullismo costituiscono, sul piano giuridico, fenomeni complessi riconducibili a condotte lesive di diritti fondamentali della persona minore di età, la cui tutela discende direttamente dall'ordinamento costituzionale, dalla legislazione ordinaria e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Non si tratta di dinamiche fisiologiche dell'età evolutiva né di meri conflitti interpersonali, ma di comportamenti strutturalmente caratterizzati da asimmetria di potere, reiterazione e idoneità offensiva, tali da incidere in modo significativo sulla dignità, sull'integrità psico-fisica, sull'eguaglianza sostanziale e sul diritto all'istruzione del soggetto passivo.
La rilevanza giuridica del fenomeno emerge con chiarezza anche dai dati diffusi in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, richiamati da UNICEF, che evidenziano una diffusione non episodica delle condotte vessatorie tra bambini e adolescenti, con una crescente incidenza dell'ambiente digitale quale fattore di amplificazione del danno. Tali dati assumono rilievo giuridico in quanto attivano obblighi positivi di protezione in capo allo Stato, ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che impone misure adeguate di prevenzione contro ogni forma di violenza, anche psicologica.
Nel sistema costituzionale italiano, la tutela del minore contro il bullismo trova fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che garantiscono il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e l'eliminazione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza; nell'articolo 31, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù; nell'articolo 32, in relazione alla salute anche nella sua dimensione psichica; e nell'articolo 34, che tutela il diritto all'istruzione in un contesto libero da discriminazioni e violenze. Da tali disposizioni emerge un dovere di protezione rafforzata, che non può essere adempiuto mediante interventi meramente simbolici o occasionali.
In tale quadro si colloca la legge 29 maggio 2017, n. 71, che introduce una disciplina organica del cyberbullismo, adottando una definizione funzionale e ampia, comprensiva di una pluralità di condotte realizzate per via telematica – dalla molestia alla diffamazione, dal furto d'identità alla diffusione di contenuti lesivi – accomunate dall'idoneità a produrre un pregiudizio alla persona minore. La ratio della normativa è chiaramente orientata alla tutela anticipata, ponendo al centro la cessazione immediata dell'offesa piuttosto che la sola repressione penale dell'autore.
Elemento centrale della legge è il meccanismo di rimozione, oscuramento o blocco dei contenuti online, attivabile direttamente dal minore ultraquattordicenne o, in alternativa, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di garanzia evidenzia l'intersezione tra tutela del minore e diritti della personalità digitale, collocando il cyberbullismo in una zona di confine tra diritto civile, amministrativo e disciplina della protezione dei dati. In questo senso, la normativa italiana anticipa logiche oggi rafforzate a livello europeo in tema di responsabilità degli intermediari digitali e gestione del rischio.
Sul versante scolastico, la legge n. 71 del 2017 attribuisce alle istituzioni scolastiche obblighi organizzativi e preventivi specifici, imponendo l'individuazione di un referente, l'adozione di misure educative strutturate e il coinvolgimento della comunità scolastica. Tali obblighi non hanno natura meramente programmatica: la scuola, quale articolazione della pubblica amministrazione, è giuridicamente tenuta a garantire un ambiente sicuro e inclusivo. L'inerzia, la sottovalutazione sistematica degli episodi o la mancata attivazione di strumenti adeguati possono assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità civile per carenza organizzativa o omessa vigilanza, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza.
Il diritto penale interviene in modo frammentario ma significativo. Il bullismo non costituisce una fattispecie autonoma, ma si declina attraverso una pluralità di reati, la cui configurabilità dipende dalla natura e dalla gravità delle condotte. Tra questi assumono particolare rilievo la diffamazione, le minacce, le molestie, la violenza privata e, nei casi di reiterazione idonea a determinare un perdurante stato d'ansia o un'alterazione delle abitudini di vita, gli atti persecutori. In ambito digitale possono inoltre configurarsi reati in materia di trattamento illecito di dati personali e, nelle ipotesi di diffusione non consensuale di immagini intime, la fattispecie di cui all'articolo 612-ter del codice penale.
La minore età dell'autore incide sul regime dell'imputabilità e sull'applicazione del sistema penale minorile, improntato a finalità rieducative. Tuttavia, tale impostazione non può tradursi in una compressione della tutela della vittima. L'ordinamento è chiamato a bilanciare l'esigenza di recupero del minore autore con il diritto della persona offesa a una protezione effettiva, evitando approcci indulgenti che rischiano di normalizzare la violenza e di svuotare di contenuto il principio di legalità.
Accanto al penale, la responsabilità civile riveste un ruolo centrale nella tutela concreta dei diritti lesi. Il danno derivante da bullismo e cyberbullismo è prevalentemente non patrimoniale e incide sullo sviluppo della personalità del minore, sulla sua vita di relazione e sul percorso educativo. In tale ambito possono essere chiamati a rispondere, oltre all'autore materiale, i genitori per culpa in educando o in vigilando e, nei casi di inadempimento degli obblighi di protezione, le istituzioni scolastiche. La valutazione giuridica ruota attorno ai criteri della prevedibilità del rischio e dell'adeguatezza delle misure preventive adottate.
Il ruolo delle piattaforme digitali assume una rilevanza crescente. La disciplina interna, integrata dal quadro europeo, evidenzia un'evoluzione verso l'attribuzione di doveri di cooperazione, trasparenza e gestione del rischio. La tutela dei minori impone che la logica economica della viralità e dell'engagement non prevalga sulla protezione dei diritti fondamentali, configurando un problema strutturale di regolazione dello spazio digitale quale spazio pubblico.
In conclusione, bullismo e cyberbullismo devono essere qualificati come violazioni strutturali dei diritti fondamentali dei minori, che richiedono una risposta sistemica, giuridicamente fondata e istituzionalmente responsabile. La prevenzione non è un'opzione educativa, ma un obbligo giuridico; la scuola non è un luogo neutro, ma un presidio costituzionale; lo spazio digitale non è un'eccezione, ma una dimensione regolata dell'agire sociale. La mancata assunzione di responsabilità produce costi umani e giuridici incompatibili con uno Stato di diritto fondato sulla centralità della persona e sulla tutela effettiva dei più vulnerabili.
